Studio Legale Associato Riva Berni

Studio Legale Associato Riva Berni responsabilità civile, recupero crediti, esecuzioni, arbitrati, successioni, fallimentare, diritto di famiglia, diritto assicurativo, diritto penale

La competenza dello Studio Legale Associato Riva Berni, estesa sia all'attività giudiziale che a quella stragiudiziale, si incentra prevalentemente nel diritto assicurativo, sia in ambito civile che penale, prestando la propria opera professionale a favore di primari Istituti Assicurativi Italiani nonché di svariate società operanti in contesti lavorativi nei quali è richiesta la specifica conosce

nza di problematiche attinenti la responsabilità civile. L'assistenza e la consulenza sono quindi rivolte a persone fisiche, enti e società che operano nel settore finanziario, assicurativo, industriale e dei trasporti. Particolare cura è dedicata alle problematiche inerenti la responsabilità extracontrattuale nonché a tutta quell’ampia sfera di competenze che attiene, in generale, il risarcimento del danno da fatto illecito ( responsabilità da circolazione di veicoli, responsabilità professionale, responsabilità di proprietari e custodi, responsabilità per attività pericolose, ecc ). Particolare attenzione è oggi prestata alla responsabilità in ambito sanitario. Da diversi anni, lo Studio è diventato un punto di riferimento per la tutela giudiziaria nell’ambito dell’infortunistica del lavoro. In tale contesto di competenza, lo studio presta la propria opera professionale anche in ambito penalistico, offrendo difese qualificate. Lo studio ha, inoltre, una particolare esperienza nel campo degli arbitrati sia attraverso l'assistenza e la rappresentanza delle parti, sia attraverso la nomina ad arbitri dei propri componenti. Lo Studio Legale Associato Riva Berni, al fine di garantire al cliente una migliore gestione delle pratiche, è collegato in modo stabile con altri primari studi professionali su tutto il territorio nazionale. L’organigramma dello Studio Legale Associato Riva Berni si compone, oltre agli associato avv.Riccardo Riva Berni e avv. Sebastiano Riva Berni, di altri cinque avvocati, non associati ma in semplice partnership collaborativa, le cui attinenze specifiche integrano l’ambito di specializzazione con competenza in ambito di diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto di famiglia, diritto bancario e diritto delle esecuzioni. La sfera amministrativa dello studio è supportata dal valente operato di tre addette alla segreteria che, con differenti ruoli, consentono la gestione funzionale ed ordinata delle pratiche e dei clienti stessi. Per necessità contingenti derivanti dalla continua richiesta di aggiornamenti tecnologici, lo Studio è dotato di un sistema gestionale integrato con i Portali interni delle principali aziende clienti, al fine di permettere un aggiornamento “in tempo reale” delle singole pratiche. Gli uffici principali dello Studio si trovano a Mantova, in Piazza F.Cavallotti n.1, a pochi passi dagli uffici giudiziari,nella prestigiosa cornice del centro storico cittadino. I nuovi uffici – su di una superficie di circa 300 mq – rispondono alle novellate esigenze tecnologiche imposte dal continuo aggiornamento delle normative sulla privacy e sulla tutela dei luoghi di lavoro. Sedi distaccate si trovano a Bagnolo San Vito (MN) – uffici e sala rappresentanza -nonché e Bergamo (partnership in primario studio legale orobico). Piattaforme informatiche gestite da Pc Lenovo di ultima generazione (processori intel i3/i5/i7) in ambiente Win.8 ed Office con gestione salvataggio dati garantito da rete NAS a triplice backup giornaliero.

25/05/2026

❌​​👨🏻‍⚕️​Errore medico non annotato in cartella clinica: per la Cassazione l’omissione di un fatto già noto al medico può integrare falso ideologico ➡️ https://shorturl.at/vxhNb

19/05/2026

🧑🏻‍⚖️​​​La Cassazione interviene su un caso di melanoma diagnosticato in ritardo e chiarisce i limiti del criterio del “più probabile che non”: non può essere usato per valutare i fatti storici, ma solo per il nesso causale.
❌Sentenza annullata per motivazione apparente ➡️ https://shorturl.at/UZOXG

07/05/2026

👩🏻‍⚕️​​​Nelle cause di responsabilità medica il paziente non deve conoscere in anticipo ogni errore tecnico dei sanitari.
❌Se i profili di colpa emergono dalla CTU e riguardano le cure contestate, il giudice deve valutarli ai fini del risarcimento ➡️ https://shorturl.at/8JJtM

01/05/2026

❌​​​🩺​​​Il paziente non deve “indovinare” l’errore del medico.

🧑🏻‍⚕️Nella malpractice medica, la Cassazione chiarisce che è sufficiente allegare il nesso causale tra la prestazione sanitaria e il danno, anche se il profilo di colpa emerge solo dalla CTU ➡️ https://shorturl.at/1fJiY

27/04/2026

Carrozziere libero o imposto dall’assicurazione? La Corte di Cassazione mette in discussione una delle pratiche più diffuse delle polizze Rc auto

15/04/2026

❌​Risarcimento ai familiari ridotto del 70% per la perdita di chance?
La Cassazione chiarisce: il danno parentale è autonomo e non può essere tagliato automaticamente. Serve una valutazione equa e motivata ​​➡️ https://shorturl.at/VaRv6

08/04/2026

⚖️ 𝐍𝐮𝐨𝐯𝐚 𝐬𝐯𝐨𝐥𝐭𝐚 𝐬𝐮𝐥 𝐝𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐛𝐢𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐨
𝐿𝑎 𝐶𝑎𝑠𝑠𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎 𝑙𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑜𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑖𝑜𝑐𝑜 👇

📌 Anche per i sinistri avvenuti prima del 2025, la Tabella Unica Nazionale entra in scena.
❗ Non è retroattiva per legge…
ma diventa il criterio principale per calcolare il risarcimento.
👉 Cosa significa in concreto?
• Le tabelle di Milano non spariscono
• Ma diventano secondarie
• Servirà una motivazione forte per non usare la T.U.N.
📊 Più uniformità
📊 Più prevedibilità
📊 Meno discrezionalità “libera”
💡 Tradotto: il sistema cambia davvero.

👉 Vuoi capire bene cosa cambia e come usarla nei casi pratici? Leggi l’articolo completo (link nel primo commento)

26/03/2026

🧾 𝐒𝐩𝐞𝐬𝐞 𝐝𝐢 𝐂𝐓𝐏 - 𝐂𝐚𝐬𝐬. 𝟔𝟗𝟒𝟗/𝟐𝟎𝟐𝟔 - 𝐄𝐬𝐭. 𝐌. 𝐑𝐨𝐬𝐬𝐞𝐭𝐭𝐢

4.1. Il presente motivo di ricorso solleva una questione che ha visto dividersi (per di più in modo inconsapevole) la giurisprudenza di questa Corte, come segnalato sia dalla Procura Generale nelle sue conclusioni, sia dal ricorrente.

4.2. Secondo un primo orientamento il soccombente non può essere condannato alla rifusione in favore della parte vittoriosa delle spese per l'assistenza d'un consulente tecnico di parte "in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento" (Cass. Sez. 3, 06/07/2022, n. 21402, richiamata dal Tribunale a sostegno della propria decisione; sono conformi Cass. Sez. 1, 07/02/2006, n. 2605; Cass. Sez. L., 12/12/1985, n. 6283).

4.3. Per un diverso orientamento, invece, la condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte non esige la prova dell'avvenuto pagamento, ma richiede soltanto la prova che la parte vittoriosa abbia assunto la relativa obbligazione (Cass. Sez. 1, 25/03/2003, n. 4357; Cass. Sez. L., 29/06/1985, n. 3897; Cass. Sez. L., 19/10/1977, n. 4475).

4.4. Reputa il Collegio che al primo dei suddetti orientamenti non possa darsi séguito, e che vada condiviso il secondo.

Il primo orientamento è stato motivato con argomenti diversi.

Talora la decisione si è basata sulla equiparazione, non altrimenti motivata, tra le spese per la consulenza di parte e le "spese vive" di cui alla vecchia tariffa professionale: dalla necessità della prova di queste, si trasse così la necessità della prova documentale anche di quelle (Cass. 6283/85, cit.).

In altri casi l'affermazione del principio scaturì da fattispecie del tutto particolari: ovvero la circostanza che il giudice di merito avesse condannato il soccombente alla rifusione, in favore della parte vittoriosa, "delle eventuali spese per la consulenza di parte" non ancora sostenute: decisione (giustamente) cassata sul presupposto che, in tal modo, le spese di consulenza erano state "rimesse all'arbitrio del professionista" (Cass. 2605/06, forse inopportunamente ed acriticamente richiamata, in ben diversa fattispecie, da Cass. 21402/22, ovvero dalla decisione invocata dal Tribunale a sostegno della decisione qui impugnata).

4.5. Questi argomenti non possono condividersi: l'uno per la irripetibilità della fattispecie da cui scaturì; l'altro per l'inconciliabilità coi princìpi generali in tema di spese processuali.

4.6. Le spese che la parte ha sostenuto - o dovrà sostenere - per remunerare il proprio consulente tecnico di parte rientrano pacificamente tra le "spese processuali" di cui all'art. 91, primo comma, c.p.c.: esattamente come le spese sostenute per remunerare il difensore (principio pacifico e da tempo: in tal senso si vedano già, ex multis, Cass. Sez. 2, 03/03/1972, n. 625; Cass. Sez. 3, 06/06/1972, n. 1752; Cass. Sez. L., 25/11/1975, n. 3946; Cass. Sez. 2, 05/11/1977, n. 4707; Cass. Sez. 3, 12/09/1978, n. 4123; Cass. Sez. 1, 11/06/1980, n. 3716; Cass. Sez. 3, 16/06/1990, n. 6056; Cass. Sez. 2, 23/12/1993, n. 12759).

4.7. Se dunque le spese di consulenza costituiscono spese processuali al pari delle altre, come le altre debbono essere trattate: e dunque andranno liquidate d'ufficio, a prescindere da una domanda di parte.

Se le spese di consulenza vanno liquidate d'ufficio anche in assenza tanto d'una domanda, quanto della nota spese, è irrilevante la circostanza che la parte vittoriosa non abbia documentato la spesa di cui chieda il rimborso; così come è irrilevante che non abbia nemmeno chiesto un rimborso.

Quel che è necessario è che la parte vittoriosa abbia assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato ancor effettuato al momento della sentenza (Sez. 2, Sentenza n. 24188 del 08/09/2021; Cass. Sez. 1, 07/02/2006, n. 2605; Cass. Sez. 1, 25/03/2003, n. 4357; Cass. Sez. L, 29/06/1985, n. 3897).

E l'assunzione dell'obbligazione è implicita nel conferimento dell'incarico professionale al consulente, dal momento che il mandato si presume oneroso (art. 1709 c.c.), e che nel contratto di prestazione d'opera professionale (quale è quello che lega la parte al suo consulente) la determinazione del compenso non è elemento essenziale, e può essere stabilita anche dal giudice (art. 2233 c.c.).

4.8. L'esattezza della conclusione appena raggiunta è corroborata dal rilievo che nessuno esigerebbe - ed il farlo sarebbe contrario all'art. 91 c.p.c. - che la parte vittoriosa, per ottenere la rifusione degli onorari dovuti al difensore, debba dimostrare di avere remunerato l'avvocato: e lo stesso sarà a dirsi per le spese rese necessarie dalla nomina del consulente di parte.

Se dunque la parte documentasse il costo sostenuto per remunerare il consulente di parte, le spetterà la rifusione del relativo importo, salvo che il giudice non lo ritenga superfluo od eccessivo ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.c.

Se la parte non documentasse il costo sostenuto per remunerare il consulente di parte, la liquidazione potrà essere compiuta dal giudice d'ufficio, applicando le tariffe professionali se esistenti, ovvero in via analogica le tariffe previste dal D.M. 30.5.2002 in tema di compensi dovuti ai consulenti d'ufficio.

4.9. Fondata, infine, è la seconda censura contenuta nel quarto motivo di ricorso.

Il tribunale infatti ha ritenuto "eccessiva e superflua" la spesa sostenuta dall'attore per remunerare il proprio consulente di parte.

Tuttavia osserva la Corte che la suddetta motivazione è per un verso inspiegabile, e per altro verso contraddittoria.

È inspiegabile il giudizio di "superfluità", dal momento che in primo grado fu nominato un consulente d'ufficio, e tanto legittimava la parte a nominare un consulente di parte (art. 201 c.p.c.).

E poi contraddittorio il giudizio di "eccessività" della spesa, dal momento che non si comprende come possa avere il Tribunale ritenuto "eccessiva" una spesa che per sua stessa ammissione non era dimostrata.

17/12/2025
27/11/2025

Una dichiarazione estremamente significativa, perché arriva da una delle figure di più alta competenza istituzionale del Paese. Barbera, già Presidente della Corte Costituzionale, non parla per appartenenza politica, ma per logica giuridica: due Consigli Superiori significano due percorsi realmente autonomi, un sistema in cui chi indaga e chi giudica non appartengono alla stessa struttura, e l’Alta Corte diventa finalmente il garante terzo della disciplina interna alla magistratura.

E vale la pena ricordarlo: Barbera non è solo un ex presidente della Consulta. Prima ancora è stato politico di lungo corso, eletto per cinque mandati in Parlamento — prima nel PCI, poi nel PDS — diventando una delle voci più autorevoli della sinistra italiana. A questo si aggiunge una vita accademica di altissimo profilo: è professore emerito di diritto costituzionale.

E Barbera ricorda un punto spesso taciuto: non è una battaglia di destra o di sinistra.
La separazione delle carriere è sostenuta anche da molti progressisti, perché la giustizia non tutela partiti — tutela cittadini.

Indirizzo

Piazza F. Cavallotti N. 1
Mantua
46100

Orario di apertura

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Martedì 09:00 - 12:30
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