Avv. Francesco Pacchiarini

Avv. Francesco Pacchiarini Informazioni di contatto, mappa e indicazioni stradali, modulo di contatto, orari di apertura, servizi, valutazioni, foto, video e annunci di Avv. Francesco Pacchiarini, Avvocato e studio legale, Via Principe Amedeo n. 33, Mantua.

15/01/2022

RIFLESSIONI SUL CONTROESAME

Il Giusto Processo è garanzia costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova.
Il diritto al confronto, anche se sancito con una formula facoltativa, introduce qualcosa di più del diritto alla controprova.
É una espressione di un diritto di difesa attivo nella fase di assunzione del procedimento probatorio e non piegato ad una forma di intervento, circoscritto nei tempi e passivo nei modi, ad atti unilaterali dell’autorità (da Diritto Penale Contemporaneo).
Diritto che non sempre viene rispettato e da ultimo ne è un esempio il processo di primo grado celebrato nel caso Cerciello Rega.
Varie fonti (vd. “Il Dubbio”) hanno riportato diversi episodi in cui il Presidente della Corte d’Assise di Roma ha più volte interrotto il controesame dei difensori degli imputati, e di loro soli.
Aberrante è poi la registrazione on line pubblicata da Radio Radicale e relativa ad altro processo (celebrato dallo stesso collegio Elder/Natale) ove palesemente si fa riferimento ad un avvocato del collegio difensivo e ove si ode: “devono capire chi c’hanno di fronte”.
Tale atteggiamento ritenuto violativo del giusto processo e del diritto al contraddittorio ha portato i legali ad impugnare la sentenza chiedendone la nullità per violazione dei principi del giusto processo concernenti l’imparzialità del giudice.
Ma questo, purtroppo non è un caso isolato e non si vuole esagerare quando si dice che oramai è la prassi di molti giudicanti.
E noi capiamo benissimo chi abbiamo di fronte ma nonostante ciò è nostro dovere affrontare il processo nel rispetto della legge e delle garanzie costituzionali.
Quindi facciamo il punto.

1) In relazione al suo raggio di azione il controesame non può essere considerato alla stregua dell’esame diretto; esso per sua natura ha anche carattere esplorativo; diciamolo in modo chiaro ed esplicito: non è corretto che il giudice non ammetta domande di cui non comprende la finalità o che, in alternativa, pretenda dal difensore una spiegazione esplicita della rilevanza della domanda stessa. Men che meno in presenza del testimone, altrimenti si vanifica l’effetto della domanda, specie questa è rivolta alla verifica della attendibilità del teste.
Non possono, quindi, essere limitate domande sulla base del presupposto che il giudice non ne comprende pienamente la rilevanza.
Anzi, specialmente nella fase iniziale dell’istruzione dibattimentale è fisiologico che il giudice, non conoscendo nulla degli atti causa se non il capo di imputazione, non comprenda la finalità delle domande poste in controesame.
Non dimentichiamo, infatti, che mentre l’Interesse del pubblico ministero nell’esame diretto è la ricostruzione del fatto in prospettiva accusatoria e non certo di imparzialità, l’obiettivo della difesa in controesame è al contrario quello di fare emergere circostanze che mettano in crisi tale ricostruzione (in vista della proposizione di una alternativa) ovvero che minino la credibilità soggettiva del dichiarante.
È inaccettabile quindi che un giudice non ammetta una domanda perché non ne comprende la finalità ed è frustrante per il difensore essere costretto a spiegarne il senso per avere una qualche speranza che il giudice, re melius perpensa, la riammetta.
Eppure è ciò che avviene sempre più spesso.

2) Assistiamo anche alla situazione per cui una domanda in sede di controesame non venga ammessa perché “il teste ha già risposto“.
Sotto il profilo logico, partendo dal presupposto che durante l’esame diretto il pubblico ministero esplorerà l’intero materiale conoscitivo del testimone, è completamente privo di senso applicare il criterio del “ha già risposto“, perché potenzialmente equivale ad annullare il controesame.
Manca purtroppo la cultura del giusto processo e del contraddittorio nella formazione della prova.

13/05/2020

PENA E CARCERE ALLA PROVA DELL’EMERGENZA

di Domenico Pulitanò

➡️ https://bit.ly/2WPmtmV

È davvero fra le priorità di oggi, riportare in carcere alcuni picciotti e alcuni anziani e malati boss? O è stata più importante, anche per la ripresa morale del paese, l’attenzione mostrata dalla magistratura di sorveglianza verso i diritti e la salute di chiunque? Nel pieno di una crisi devastante della socialità e dell’economia, perseverare nella linea carcerocentrica è una fuga dalle responsabilità, una mancanza di intelligenza degli avvenimenti e dei problemi reali di sicurezza e di giustizia.

30/04/2020

LO STRANO CASO DEL DECRETO LEGGE FANTASMA

di Giovanni Flora

➡️ https://bit.ly/2zJCbIo

La “conversione” nella legge n. 157 del 2019, nuove disposizioni in materia penale tributaria, del d.l. 26 ottobre 2019 n. 124 che aveva una insolita peculiarità: in base al terzo comma dell’art. 39 del decreto in questione esse erano destinate ad “avere efficacia” solo con la conversione in legge del decreto stesso in cui erano collocate. Insomma, un decreto, in parte qua, qualificabile come decreto “fantasma” o meglio, per coloro che non credono ai fantasmi, “inesistente”. La Corte Costituzionale ha già dichiarato la incostituzionalità di norme, inserite in sede di conversione di un decreto legge, che risultino “eccentriche” o “eccedenti” i contenuti di quelle originariamente presenti nel decreto convertito. A maggior ragione potranno esserlo quelle norme che trovino la loro “essenza normativa” “per la prima volta” esclusivamente nella legge di conversione poiché “normativamente inesistenti” nel decreto legge.

15/04/2020

BREAKING NEWS

“Queste misure non sono giustificate dalla legge sulla protezione contro le malattie infettive che è stata ritoccata rapidamente solamente pochi giorni fa. Chiusure settimanali e divieti di uscire basati su ipotesi che raffigurano gli scenari peggiori (senza prendere in considerazione le opinioni di esperti basati sui fatti) così come la completa chiusura di compagnie e società senza alcuna evidenza di rischio da infezione da parte di queste attività commerciali è abnormemente incostituzionale.”
Questo quanto sostenuto in un recente articolo da Beate Bahner di Heidelberg, noto avvocato tedesco specializzato in diritto sanitario, titolare di svariati riconoscimenti in tal senso: un riflessione che la collega tedesca aveva affidato anche ad un ricorso d’urgenza presso la Corte Costituzionale Federale, impugnando l’ordinanza sul Cibid 19.

La notizia di poche ore fa e confermata anche da importanti quotidiani del luogo è che la collega sia stata prelevata dalla Sicurezza di Stato da casa la sera di Pasqua e accompagnata in ospedale e infine ricoverata contro la sua volontà in psichiatria.

Ora, senza entrare nel merito di quanto sostiene la collega (la diffusione del virus - evidentemente varia da paese a paese, ma trattasi comunque di pandemia), vogliamo manifestare apertamente la nostra preoccupazione perché - se la notizia trovasse ulteriore conferma - è fatto di estrema gravità.
Considerato che la Germania si presenta quale paese civile e tollerante è inaccettabile e al di là di ogni umano e democratico pensiero che un suo cittadino, per di più avvocato e, quindi, promotore della tutela delle garanzie e diritti costituzionali altrui, venga prelevato contro la sua volontà e condotto in un istituto psichico. Un modo barbaro per fare tacere un'opinione dissenziente, una modalità che ricorda tempi nefasti di quella stessa nazione e che rievoca i fantasmi del passato.
Ci auguriamo che la notizia possa avere risvolti positivi o comunque spiegazioni ufficiali che possano delineare una versione alternativa a quanto finora appreso.

31/03/2020

Disciplina emergenziale per la celebrazione delle udienze penali. Le osservazioni della Giunta UCPI.

Il Consiglio Superiore della Magistratura e il Consiglio Nazionale Forense prospettano nelle loro rispettive linee-guida la smaterializzazione del processo penale.
Le Camere Penali sono chiamate a difendere anche nell’emergenza principi e regole del giusto processo.
Se si vogliono ottenere protocolli condivisi con l’avvocatura, è necessario prevedere prassi nel solco del rigoroso rispetto delle norme temporanee valevoli per il solo periodo di pandemia.
Le osservazioni della Giunta UCPI

➡️ https://bit.ly/3azrMwy

27/03/2020

"Raccomandazioni di etica clinica per l’ammissione a trattamenti intensivi e per la loro sospensione, in condizioni eccezionali di squilibrio tra necessità e risorse disponibili” SIAARTI ed ordinamento giuridico italiano. Alcuni interessanti spunti di riflessione di Vladimiro Zagrebelsky e Caterina di Costanzo nel BioLaw Journal

Indirizzo

Via Principe Amedeo N. 33
Mantua
46100

Orario di apertura

Lunedì 08:30 - 18:30
Martedì 08:30 - 18:30
Mercoledì 08:30 - 18:30
Giovedì 08:30 - 18:30
Venerdì 08:30 - 18:30
Sabato 08:30 - 12:30

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Avv. Francesco Pacchiarini pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Avv. Francesco Pacchiarini:

Condividi