15/01/2022
RIFLESSIONI SUL CONTROESAME
Il Giusto Processo è garanzia costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova.
Il diritto al confronto, anche se sancito con una formula facoltativa, introduce qualcosa di più del diritto alla controprova.
É una espressione di un diritto di difesa attivo nella fase di assunzione del procedimento probatorio e non piegato ad una forma di intervento, circoscritto nei tempi e passivo nei modi, ad atti unilaterali dell’autorità (da Diritto Penale Contemporaneo).
Diritto che non sempre viene rispettato e da ultimo ne è un esempio il processo di primo grado celebrato nel caso Cerciello Rega.
Varie fonti (vd. “Il Dubbio”) hanno riportato diversi episodi in cui il Presidente della Corte d’Assise di Roma ha più volte interrotto il controesame dei difensori degli imputati, e di loro soli.
Aberrante è poi la registrazione on line pubblicata da Radio Radicale e relativa ad altro processo (celebrato dallo stesso collegio Elder/Natale) ove palesemente si fa riferimento ad un avvocato del collegio difensivo e ove si ode: “devono capire chi c’hanno di fronte”.
Tale atteggiamento ritenuto violativo del giusto processo e del diritto al contraddittorio ha portato i legali ad impugnare la sentenza chiedendone la nullità per violazione dei principi del giusto processo concernenti l’imparzialità del giudice.
Ma questo, purtroppo non è un caso isolato e non si vuole esagerare quando si dice che oramai è la prassi di molti giudicanti.
E noi capiamo benissimo chi abbiamo di fronte ma nonostante ciò è nostro dovere affrontare il processo nel rispetto della legge e delle garanzie costituzionali.
Quindi facciamo il punto.
1) In relazione al suo raggio di azione il controesame non può essere considerato alla stregua dell’esame diretto; esso per sua natura ha anche carattere esplorativo; diciamolo in modo chiaro ed esplicito: non è corretto che il giudice non ammetta domande di cui non comprende la finalità o che, in alternativa, pretenda dal difensore una spiegazione esplicita della rilevanza della domanda stessa. Men che meno in presenza del testimone, altrimenti si vanifica l’effetto della domanda, specie questa è rivolta alla verifica della attendibilità del teste.
Non possono, quindi, essere limitate domande sulla base del presupposto che il giudice non ne comprende pienamente la rilevanza.
Anzi, specialmente nella fase iniziale dell’istruzione dibattimentale è fisiologico che il giudice, non conoscendo nulla degli atti causa se non il capo di imputazione, non comprenda la finalità delle domande poste in controesame.
Non dimentichiamo, infatti, che mentre l’Interesse del pubblico ministero nell’esame diretto è la ricostruzione del fatto in prospettiva accusatoria e non certo di imparzialità, l’obiettivo della difesa in controesame è al contrario quello di fare emergere circostanze che mettano in crisi tale ricostruzione (in vista della proposizione di una alternativa) ovvero che minino la credibilità soggettiva del dichiarante.
È inaccettabile quindi che un giudice non ammetta una domanda perché non ne comprende la finalità ed è frustrante per il difensore essere costretto a spiegarne il senso per avere una qualche speranza che il giudice, re melius perpensa, la riammetta.
Eppure è ciò che avviene sempre più spesso.
2) Assistiamo anche alla situazione per cui una domanda in sede di controesame non venga ammessa perché “il teste ha già risposto“.
Sotto il profilo logico, partendo dal presupposto che durante l’esame diretto il pubblico ministero esplorerà l’intero materiale conoscitivo del testimone, è completamente privo di senso applicare il criterio del “ha già risposto“, perché potenzialmente equivale ad annullare il controesame.
Manca purtroppo la cultura del giusto processo e del contraddittorio nella formazione della prova.