01/04/2025
• Le dichiarazioni rese dal minore in sede di ascolto non possono costituire l’esclusivo elemento di valutazione del suo best interest - Cass. Civ. I Sezione, 6 febbraio 2025, n. 2947
L'ascolto del minore (nel caso in esame, infra dodicenne) e le dichiarazioni rese dallo stesso, anche quando ricorrano elementi tali da ritenere che siano espresse con maturità e consapevolezza, non possono costituire l'esclusivo elemento in base al quale valutare il superiore interesse del minore e assumere la decisione richiesta, in un quadro di rapporti familiari altamente conflittuali, nell'ambito dei quali siano stati accertati – senza che vi sia stata impugnazione sul punto – comportamenti apertamente ostativi, ostruzionistici e manipolativi da parte di un genitore atti a limitare consistentemente l'esercizio della bigenitorialità dell'altro, comportamenti risultati recessivi solo a seguito della differente collocazione del minore. In proposito proprio la Corte EDU (Causa A.S. e M.S. c. Italia n.48618/22, par. 147), in un caso in cui vari rapporti indicavano che il minore era influenzato da sua madre, ha affermato "A questo proposito, la Corte rammenta che il parere di un minore non è necessariamente immutabile, e che le obiezioni che quest'ultimo formula, anche se devono essere debitamente prese in considerazione, non sono necessariamente sufficienti per prevalere sull'interesse dei genitori, in particolare sul loro interesse ad avere dei contatti regolari con il loro figlio. Il diritto di un minore di esprimere la propria opinione non deve essere interpretato nel senso che conferisce effettivamente un diritto di veto incondizionato ai minori senza che siano presi in considerazione altri fattori e senza che sia condotto un esame per determinare il loro interesse superiore. Inoltre, se un Tribunale basasse una decisione sull'opinione di minori che sono evidentemente incapaci di formarsi ed esprimere un'opinione sui loro desideri – ad esempio a causa di un conflitto di lealtà – una tale decisione potrebbe essere contraria all'articolo 8 della Convenzione (K.B. e altri, sopra citata, par. 143, e I.S. c. Grecia, n. 19165/20, par. 94, 23 maggio 2023).".