Workers - Sportello legale per lavoratrici e lavoratori

Workers - Sportello legale per lavoratrici e lavoratori WORKERS - Sportello Legale per lavoratrici e lavoratori. Siamo un team di Avvocate e Avvocati del lavoro.

Prima ancora, siamo persone da sempre impegnate nella difesa dei diritti delle persone e del pianeta.

La nostra avvocata Chiara Colasurdo, vince ancora, e questa volta al Tribunale di Parma -Sez. lavoro. Quella che è stata...
18/12/2025

La nostra avvocata Chiara Colasurdo, vince ancora, e questa volta al Tribunale di Parma -Sez. lavoro. Quella che è stata definita “una sentenza storica” che ha visto accertata la responsabilità del teatro e del regista autore di molestie e violenza sessuale nei confronti delle nostre assistite, condannando altresì ad un ingente risarcimento del danno non patrimoniale.

Ieri, 6 dicembre, in una Casa delle Donne gremita fino al marciapiede di Via Melloni, crediamo e speriamo di essere stati testimoni di un momento di quelli

Lunedì 14 ottobre, nel mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, sono molto onorata di prendere parte a questa ...
13/10/2024

Lunedì 14 ottobre, nel mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, sono molto onorata di prendere parte a questa importantissima iniziativa della Associazione Nazionale Donne Operate al Seno - ANDOS onlus Nazionale, dedicata alla “Cura e prevenzione del cancro al seno: salute, diritti, cultura”, nell’ambito della quale il mio contributo - spero utile - si concentrerà sul rapporto tra “salute e lavoro delle donne”.
L’incontro è aperto.

Domani, alle 18.00, al Circolo GAP, insieme a Rete Iside,  de borgata, invia dei Sabelli 23 a San Lorenzo, inauguriamo i...
10/10/2024

Domani, alle 18.00, al Circolo GAP, insieme a Rete Iside, de borgata, invia dei Sabelli 23 a San Lorenzo, inauguriamo il secondo sportello per contrastare violenza, molestie e discriminazioni di genere e sessuali sui luoghi di lavoro.
Onorata di essere la legale che se ne occupa, insieme a Marcella Mastropaolo, e alle sindacaliste di USB Unione Sindacale di Base, Michela Flores e Francesca Pulice.

07/12/2023

…in comune abbiamo soltanto divieti.
Che senso hanno allora le mie visioni?
Che peso per me possiedono i sogni?
Ma possiedono un peso i sogni?

Ovidio, Le Metaforfosi – Libro IX

31/01/2023

Su Domani (di oggi) parliamo di molestie sessuali sui luoghi di lavoro, della responsabilità dei datori di lavoro, della prevenzione e della tutela lavoristica avverso molestie di genere e sessuali e violenze sessuali nei luoghi di lavoro.

Buongiorno a tutte e tutti, continuiamo con le anticipazioni della Rivista.Ecco il frammento n. 2
13/01/2023

Buongiorno a tutte e tutti, continuiamo con le anticipazioni della Rivista.
Ecco il frammento n. 2

“Il primo sciopero di tutta la filiera Amazon al mondo avverrà in Italia lunedì 22 marzo...Rispetto alle mobilitazioni n...
14/03/2021

“Il primo sciopero di tutta la filiera Amazon al mondo avverrà in Italia lunedì 22 marzo...
Rispetto alle mobilitazioni nel resto del pianeta, la novità sta proprio nel fatto che vengono uniti nella protesta tutti i lavoratori che preparano, smistano e consegnano nelle case degli italiani ben 1 milione di pacchi al giorno...”

«Sciopero dell’intera filiera Amazon»: prima volta al mondo. Stop di Cgil, Cisl e Uil per 40mila dipendenti (solo 9 mila diretti) il 22 marzo

08/03/2021

Chiara Colasurdo ci ricorda, nella giornata internazionale delle donne, che anche nel mondo del lavoro, le donne lottano ogni giorno contro discriminazioni, violenza e molestie.

"Il 1 febbraio 2021, con la legge n. 4 del 15 gennaio 2021, lo Stato italiano ha ratificato la Convenzione ILO n. 190 sulla eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, e la Raccomandazione n. 206 ad essa legata..
La Convenzione fa riferimento alla violenza e alle molestie sui luoghi di lavoro in generale (cioè a qualunque tipo di violenza e di molestie), ed in particolare alla violenza e alle molestie di genere e sessuali.
In Italia, le molestie di genere e sessuali sul lavoro rientrano nella disciplina prevista per le pari opportunità tra donne e uomini nell’accesso al lavoro, nello svolgimento della prestazione di lavoro, nel trattamento salariale e retributivo e nell’avanzamento di carriera lavorativa, oltre che nella disciplina generale del divieto di discriminazioni sancito dagli artt. 3 e 37, Cost., quest’ultimo che tutela specificamente la donna lavoratrice, e della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro...
Sollecito e auspico che in questo anno, che intercorre tra la ratifica e la entrata in vigore della Convenzione, si riesca a lavorare insieme, movimenti, associazioni, sindacati, organizzazioni, lavoratrici e lavoratori, contribuendo fattivamente – attraverso il valore delle esperienze, che occorre tradurre nelle norme perché queste ultime siano giuste e concretamente applicabili, e le mobilitazioni – a cogliere l’occasione per contribuire a colmare la enorme disparità di trattamento e le pervasive forme di violenza e molestie ancora presenti nella nostra società, tutt’altro che civile, e nel mondo del lavoro, applicando una visione ed una critica femminista. Partendo da me, mi riservo anche di collaborare e lavorare, nelle sedi opportune, su proposte di modifica e implementazione della normativa italiana vigente, sotto il profilo tecnico/giuridico".
L'otto tutti i giorni!!!

07/12/2020

I riders sono lavoratori subordinati!
Lo dice a gran voce il Tribunale di Palermo (sent. n. 3570/2020 pubbl. il 24/11/2020) al termine di una sentenza coraggiosa che finalmente esce dal solito schema volto a confinare la subordinazione nella classica dicotomia operaio-fabbrica, riconoscendo come i tratti della subordinazione si siano ammodernati ed evoluti per l'effetto delle innovazioni tecnologiche che hanno inciso sui tradizionali rapporti di lavoro.
Una sentenza che soprattutto prende posizione rispetto a quanto pronunciato dalla Suprema Corte che, pur avendo lasciato aperto uno spiraglio circa la possibilità di ricondurre i riders nel novero dei lavoratori subordinati, inquadrava gli stessi come autonomi (ma meritevoli di tutele previste per i dipendenti, a partire dalla retribuzione non più a cottimo).
Con la sentenza in esame si è fatto, dunque, un altro grande passo in avanti verso la difesa dei diritti di tutti i ciclofattorini la cui attività è stata riconosciuta come lavoro subordinato con inquadramento nel C.C.N.L. Terziario.

04/11/2020

É LAVORATORE SUBORDINATO COLUI CHE RISULTA ESSERE STABILMENTE INSERITO NELL' ORGANIZZAZIONE IMPRENDITORIALE DELLA SOCIETÀ PER LA QUALE GARANTISCE LE PROPRIE ENERGIE LAVORATIVE. CIÒ A PRESCINDERE DAL NOMEN IURIS CON CUI SI FORMALIZZA IL RAPPORTO DI LAVORO.
Questo è quanto emerso dalla sentenza n. 4712 del 20.07.2020 con la quale il Tribunale di Roma accoglieva la domanda di un lavoratore che aveva invocato l'accertamento della natura subordinata del rapporto nonostante lo stesso fosse stato formalizzato illegittimamente come autonomo.
Come noto la disciplina che tutela il lavoratore subordinato è sottesa all'art. 2094 c.c. che prevede, quali requisiti peculiari la "collaborazione" e il "vincolo di dipendenza gerarchica" (c.d. teoria della doppia alienità). In contrapposizione a tale genere, il codice civile disciplina il lavoro autonomo (art. 2222 c.c.) individuando, quali segni distintivi: il compimento di un'opera o un servizio; la prevalenza di lavoro proprio (indicato tanto nella gestione del tempo quanto nell'utilizzo di strumentazione propria necessaria al fine di raggiungere l'obiettivo commissionato); la totale assenza di un vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Ed è proprio al fine di fare chiarezza circa la corretta qualificazione del proprio rapporto di lavoro intercorso che il lavoratore ha adito il Tribunale di Roma.
Nel caso di specie, il lavoratore, un dentista regolarizzato ex art. 2222 c.c., deduceva di aver svolto la propria prestazione sempre nel rispetto delle direttive ricevute e nel pieno inserimento nell'organizzazione datoriale, prestando cure odontoiatriche per i pazienti scelti dalla convenuta, secondo gli appuntamenti fissati da questa nelle varie sedi aziendali dislocate in tutta Italia, essendo retribuito in maniera fissa.
In uno dei passaggi della sentenza sopra citata, il Tribunale ha precisato come "il contratto di lavoro subordinato si caratterizza per l'esistenza del potere unilaterale del datore di lavoro di indicare al lavoratore, di volta in volta, le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, al fine di confermarla alle proprie esigenze".
Il Giudice di primo grado prosegue precisando come -al momento dell'accertamento del potere eterodirettivo, si dovrà sempre far riferimento al contenuto dell'attività lavorativa, poiché "[..] il potere direttivo sarà molto più stringente e puntuale nel caso di prestazioni di basso contenuto professionale, mentre sarà di larga massima quando la prestazione è altamente specialistica".
Per tali ragioni il Tribunale di Roma, sez. lavoro -a seguito dell'escussione dei testimoni- accoglieva le domande del lavoratore, ritenendo provato che il ricorrente fosse stato "stabilmente inserito nell'organizzazione imprenditoriale della società convenuta", essendo emerso "il completo assoggettamento del lavoratore alle direttive e agli ordini della convenuta", connotando la prestazione del ricorrente come una "collaborazione interamente etero diretta e non solo etero organizzata", accertando, infine, la natura subordinata del rapporto di lavoro.

27/10/2020

In seguito al nuovo DPCM che chiude le attività commerciali di somministrazione alle h 18.00, che chiude i luoghi della cultura, dello spettacolo e dello sport, numerose sono le manifestazioni di dissenso che si stanno registrando sull'intero territorio nazionale da parte di lavoratori e lavoratrici che perderanno, o che hanno già perso, il posto di lavoro.
Questi lavoratori e lavoratrici, spesso, lavorano senza alcuna regolarizzazione contrattuale, fiscale e contributiva. Pertanto non potranno usufruire della Cassa Integrazione.
Ci sembra opportuno precisare che la natura del rapporto di lavoro va determinata sulla base del suo concreto atteggiarsi al di là del nomen iuris assegnato dalle parti (elemento necessario ma non indispensabile). Infatti, nel nostro Ordinamento giuridico, non esiste la figura del c.d. “lavoro nero”, poiché qualsiasi prestazione svolta da un lavoratore può essere formalizzata esclusivamente come lavoro autonomo, subordinato o come prestazione coordinata e continuativa. Nella grande maggioranza dei casi, dai Tribunali del Lavoro, viene accertato che il lavoro in nero si svolge con le modalità tipiche della subordinazione.
Un lavoratore senza contratto che perde il proprio lavoro, oltre a non aver avuto accesso a ferie, permessi e malattia retribuiti, oltre a non aver ricevuto da parte del datore di lavoro il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, oltre, con ogni probabilità, a non aver ricevuto il pagamento di una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e sufficiente per garantirsi una vita dignitosa, oltre a non aver diritto al TFR e alle competenze di fine rapporto - a causa del mancato versamento dei contributi -non potrà accedere alla c.d. Naspi.
Contrariamente a quanto affermato da chi tende a colpevolizzare le lavoratrici ed i lavoratori senza contratto, questi hanno tutto il diritto di rivendicare il pagamento delle poste economiche su citate e di chiedere il risarcimento del danno ai loro datori di lavoro anche per il mancato accesso alle misure attualmente esistenti in caso di disoccupazione involontaria.
Siamo profondamente convinti della necessità di istituire un reddito di base incondizionato, tuttavia siamo a disposizione di chiunque sia in difficoltà per le ragioni su esposte, perchè i diritti su menzionati si fanno legittimamente valere anche in giudizio.

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Magnano In Riviera

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