Studio Legale Fulco & Rossi

Studio Legale Fulco & Rossi ci rivolgiamo alla Piccola e Media Impresa, ai Privati ed ai Consumatori di tutto il territorio nazionale

La caratteristica essenziale dello Studio è quella di offrire alla propria Clientela un'approfondita attività di CONSULENZA PREVENTIVA che, sovente, vale ad evitare le vertenze giudiziarie oppure ad affrontarle in una posizione giuridica di forza.

10/08/2021
24/07/2021

DUE RIFLESSIONI PRIMA DELLE FERIE

L'AFFIDAMENTO CONDIVISO DEI FIGLI NON IMPONE SEMPRE LA FREQUENTAZIONE PARITARIA: Cass. Civ. Sez. I, ordinanza 16 giugno 2021 N. 17222

L'affido condiviso mira proprio a realizzare la frequentazione paritaria da parte di entrambi i genitori. Tuttavia, " il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale" purché sia volto nell'interesse del minore. La Sezione I ha così affermato che la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice e non può "avve**re sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori". Occorre garantire al minore la situazione che risulti più idonea a soddisfare le sue necessità, considerando il suo diritto a una relazione piena con entrambi i genitori e bisogna considerare, altresì, il diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con la prole.

DANNI DA INFILTRAZIONI PROVENIENTI DA TERRAZZO IN USO ESCLUSIVO: IL PROPRIETARIO CONCORRE ALLA RESPONSABILITA': Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza 8 luglio 2021, n. 19556

La Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente (Cfr. Cass. S.U. sent. n. 9449/2016; Cass. ord. n. 6816/21) in tema di danni da infiltrazioni in condominio, ribadendo il principio per cui qualora l'uso del lastrico solare non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art.1130, c. 1, n. 4, nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, c. 1, n.a, tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria, regolandosi il concorso di tali responsabilità secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c, a meno che non risulti la prova della riconducibilità del danno a fatto esclusivo del titolare del diritto di uso esclusivo del lastrico solare.

Luglio 2021

Dott.ssa Claudia Risi

COME E QUANDO E' POSSIBILE RICHIEDERE LA CANCELLAZIONE AL CRIFAccade, purtroppo, a molti Consumatori di rivolgersi a noi...
24/07/2021

COME E QUANDO E' POSSIBILE RICHIEDERE LA CANCELLAZIONE AL CRIF

Accade, purtroppo, a molti Consumatori di rivolgersi a noi Avvocati dopo aver riscontrato l'impossibilità di accedere ad un finanziamento, poiché riconosciuti "cattivi pagatori" e di conseguenza iscritti al CRIF.

Il CRIF, sigla per Centrale Rischi Finanziari S.p.A., è una società che gestisce la banca dati dei profili finanziari, il SIC, ovvero il Sistema di Informazioni Creditizie.
In estrema sintesi è una raccolta di generalità di chiunque abbia nel tempo fatto ricorso a qualsiasi tipo di finanziamento.
Il fine unico del CRIF è quello di fornire indicazioni utili alle banche ed agli istituti di credito sui possibili clienti e quindi non è mai a favore del Consumatore.
Per altro la segnalazione avviene non solo nel caso di inadempimento ma anche per semplice ritardo nel pagamento di una o più rate.
In pratica, l'istituto bancario, al verificarsi di uno di questi eventi, ha l'onere di inviare una lettera all'interessato (o un messaggio di posta elettronica) in cui avvisa che verrà fatta una segnalazione in assenza di regolarizzazione del pagamento entro quindici giorni dal ricevimento.
Qualora il pagamento non venisse regolarizzato, l'istituto di credito invierà le segnalazioni e sarà possibile per il cliente accedere a futuri finanziamenti.

Come risolvere la questione?

La normativa di riferimento statuisce la possibilità di richiedere la cancellazione del proprio nominativo in soli due casi: qualora vi fosse un errore materiale o sostanziale e qualora dimostrasse di essere vittime di frodi creditizie.
Nei casi diversi da questi ultimi, non è mai possibile alterare la banca dati.

Diffidate quindi da chi vi dice il contrario.

Nel caso la vostra segnalazione fosse caratterizzata da un chiaro errore o derivasse da un illecito subito, dovrete immediatamente contattare sia il CRIF che l'istituto bancario emittente la segnalazione stessa, preferibilmente, per la particolare tecnicità della materia, per il tramite del vostro avvocato.
Se invece la vostra segnalazione dovesse essere generata per effettive inadempienze, dovete sapere che le informazioni relative ai ritardi nei pagamenti resteranno visibili nei sistemi di informazioni creditizie per un periodo prestabilito.
Soltanto al termine di questo periodo il CRIF "dovrebbe" secondo la normativa vigente cancellare direttamente le informazioni negative.
Purtroppo spesso questo non si verifica ed il risparmiatore dovrà sollecitare l'operazione, tramite un avvocato.

Per ulteriori informazioni e specifiche è possibile contattare il nostro Studio ai recapiti indicati sul sito.

Luglio 2021

Avv. Mattia Gianfelice

LA CARATTERISTICA ESSENZIALE DELLO STUDIO E' QUELLA DI OFFRIRE ALLA PROPRIA CLIENTELA UN' APPROFONDITA ATTIVITA' DI CONSULENZA PREVENTIVA CHE SOVENTE VALE AD EVITARE LE VERTENZE GIUDIZIARIE O QUANTO MENO AD AFFRONTARLE IN UNA POSIZIONE GIURIDICA DI FORZA.LO STUDIO OPERA REALMENTE SU TUTTO IL TERRITO...

24/07/2021

SENTENZE PER LA VITA QUOTIDIANA N.3

DIVORZIO. CHIARIMENTI SULLA DEFINIZIONE DI " STABILE RELAZIONE": Cass. Civ. Sez. VI-1, ordinanza 10 maggio 2021, n. 12335

Secondo la Cassazione, l'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa ve**re definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge.

ACCETTAZIONE TACITA EREDITA' : LA RILEVANZA DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE E DELLA VOLTURA CATASTALE: Cass. Civ. Sez. VI-2, ordinanza 30 aprile 2021, n. 11478

La Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla questione relativa alla configurabilità o meno dell'accettazione tacita dell'eredità nel caso in cui il chiamato provveda ad eseguire la voltura catastale su beni immobili facenti parte dell'eredità. La Cassazione ha quindi ribadito l'ormai consolidamento orientamento secondo cui " l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, inidonea di per sé a comprovare un'accettazione tacita dell'eredità, ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale" . In questo caso, quindi, la voltura catastale non solo acquista rilevanza dal punto di vista fiscale per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civilistico per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi.

SOSTEGNO ALLE IMPRESE COLPITE DALLA PANDEMIA E REATO DI MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO: Cass. Pen. Sez. VI, sentenza 4 giugno 2021 n. 22119

In tema di legislazione volta al sostegno delle imprese colpite dalla pandemia da Covid-19, la Sesta sezione penale ha affermato che non è configurabile il reato di malversazione (art. 316-bis cod. pen.) nel caso in cui, successivamente all'erogazione da parte di un istituto di credito di un finanziamento assistito dalla garanzia a prima richiesta, rilasciata da SACE S.p.A., gli importi erogati non vengano destinati alle finalità cui detto finanziamento è destinato per legge.

N.d.r. potrebbero comunque configurarsi altre ipotesi di reato.

Giugno 2021

A cura della Dr.ssa Claudia Risi

24/07/2021

L'importanza della sinergia tra Amministrazione Pubblica ed associazioni sul territorio

Negli ultimi anni ho svolto l'incarico di consigliere comunale del Comune di Fiano Romano con delega all'associazionismo.

Ho potuto dunque constatare in prima persona che sul nostro territorio insistono un gran numero di realtà associative attive e ben strutturate che si interessano di vari ambiti, dal sanitario al sociale, dalla cura dell'ambiente alla difesa dei diritti civili, dalla cultura al volontariato.

L'elemento che accomuna tutte queste realtà è che svolgono, ognuna per il proprio scopo, un'azione di promozione e tutela di diritti, producendo concretamente e quotidianamente un'offerta di servizi, delineandosi dunque come protagonisti di una funzione pubblica sempre più essenziale.

Questa particolare condizione risulta essere un'enorme risorsa per tutto il territorio e soprattutto per l'amministrazione locale che, senza dubbio, non riuscirebbe ad essere efficiente in assenza di un sussidio così prezioso.

La sinergia tra Comuni e Associazioni non è dunque più configurabile come un utile valore aggiunto per una comunità ma diviene elemento fondamentale ed essenziale.

Anche sulla base di quanto premesso, nell'ambito della mia attività professionale, ho deciso di approfondire lo studio sulle associazioni ed in particolare mi sono confrontato con la grande riforma degli Enti del Terzo Settore (ETS), relazionando anche in alcuni Convegni come relatore ed Avvocato Associato dello Studio Legale Fulco Rossi.

Nel Codice del Terzo Settore è stato dato risalto al fatto che le associazioni che rispondono ai requisiti degli ETS possono essere preziosi alleati delle Pubbliche Amministrazioni nei diversi settori di attività di interesse generale ed, in particolare, nella co-programmazione, da intendersi come individuazione dei bisogni da soddisfare, degli interventi necessari, dei modi e dei costi per interve**re e nella co-progettazione, da interpretare come definizione e realizzazione di specifici progetti di servizio o di interventi.

Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono, all'indomani della riforma, sottoscrivere convenzioni con le amministrazioni pubbliche, finalizzate alla progettazione ed allo sviluppo di determinati progetti, arricchendo democraticamente la fornitura di servizi per l'intera comunità.

In conclusione, ritengo che la riforma del Terzo Settore possa essere uno strumento ottimale per permettere a realtà associative e pubbliche amministrazioni di collaborare nella legalità e nella trasparenza, con l'unico e nobile scopo di produrre servizi dalla comunità per la comunità.

Giugno 2021

Avv. Mattia Gianfelice

Consigliere Comunale di Fiano Romano RM

Con delega all'Associazionismo

24/07/2021

MORALE E DIRITTO

Un dialogo spesso difficile

Etica e Diritto sono due aspetti della nostra vita che dovrebbero marciare sottobraccio.
Eppure molto spesso esprimono concetti lontanissimi fra loro, al punto che è stato coniato il noto aforisma che una cosa è la verità ed altra cosa è la verità giudiziaria e processuale. Come a dire che non sempre è possibile che il giudizio, pur concludendosi con sentenze definitive dopo i differenti gradi, porti all'accertamento della verità "vera".
Gli esempi di cronaca sono, purtroppo, diversi e quindi riscontrabili da chiunque.
Invece Morale e Diritto dovrebbero essere le due facce della medesima medaglia.
Soffermandoci su questo aspetto mi viene alla mente un famoso insegnamento di Piero Calamandrei: " i Giudici non hanno soltanto il dovere di essere giusti ma anche di apparire tali".
Un concetto decisamente più etico che giuridico e giudiziario che non necessita di un mio commento.
Tale pensiero mi richiama, quasi di conseguenza, l'espressione del Giudice Rosario Angelo Livatino, cattolico praticante, vittima della Mafia, recentemente beatificato da Papa Francesco: "alla fine della nostra esistenza non ci chiederanno se saremo stati credenti ma credibili".

Quale esempio comportamentale potremo lasciare, con il nostro operato, a chi verrà dopo di noi.

Come saremo "apparsi" agli occhi di chi ci ha incrociati quotidianamente, nel nostro agire di Giuristi, qualsiasi sia stato il lato della scrivania al quale eravamo seduti.
Etica e Diritto.
Fa quasi sorridere, magari con un certo scetticismo che a porsi tali domande sia un avvocato, per di più oramai anziano per età e per carriera professionale.
Probabilmente fa sorridere coloro che vogliono circoscrivere l'operato umano dentro strette e rigide categorie, per cui l'avvocato dovrebbe necessariamente superare i limiti dell'Etica, spesso insofferenti se non inconciliabili con il mandato difensivo, in molti campi del Diritto.
SE qualcuno ne avesse voglia, riprenda fra le mani su tali argomenti, gli scritti di grandi esponenti della Filosofia del Diritto, più vicini a noi nel tempo, da Sergio Cotta a Giuseppe Capograssi.
SE poi qualcuno ne avesse ancora più voglia, si diletti a rileggere/leggere, senza pregiudizi politici e partitocratici, gli scritti di Piero Calamandrei, dal Discorso agli Studenti di Milano sulla Costituzione (1) alla Poesia "Ora e sempre Resistenza".
Ne coglierà di certo il profondo legame fra Etica e Diritto che ha sempre ispirato Colui che è stato, comunque, uno dei Padri dell'Italia Moderna, lasciando un'impronta di tale spessore da essere ancora attualissimo, a distanza di oltre 60 anni.
Io se mi volto per considerare i miei 45 anni di attività professionale, assai variegati come esperienze, ritengo di poter onestamente dichiarare di non aver mai fatto violenza all'Etica in favore del Diritto, pur rispettandolo al massimo.

Grazie per la vostra attenzione.

Giugno 2021

Avv. Riccardo Vittorio Rossi

24/07/2021

LA DECISIONE DEL GIUDICE IN MERITO AL CONTRIBUTO DOVUTO DAL GENITORE NON AFFIDATARIO PER IL MANTENIMENTO DEL FIGLIO HA EFFETTI DICHIARATIVI: Cass. Civ. Sez.I, ordinanza 17 febbraio 2021, n. 4224

La decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo "status" genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione.

OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA E MANCATA ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA: Cass. Civ. Sez. Lav., sentenza 22 febbraio 2021, n. 4676

L'obbligazione contributiva, commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd. "minimale contributivo"), è dovuta anche nei casi di mancata esecuzione della prestazione lavorativa che sia dipendente da forza maggiore non prevista quale causa di sospensione del rapporto di lavoro dal contratto collettivo di settore.

INDEBITA UTILIZZAZIONE DELLA CARTA DI CREDITO DA PARTE DI TERZI: Cass. Pen. Sez. II, sentenza 12 maggio 2021, n. 18609

In tema di indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento, la Seconda sezione penale ha affermato che, anche qualora l'uso dello strumento di pagamento da parte di terzi sia stato delegato dal titolare, non opera l'esimente del consenso dell'avente diritto, poiché la disposizione di cui all'art.493-ter cod. pen. tutela non solo il patrimonio personale di quest'ultimo, ma anche gli interessi pubblici alla sicurezza delle transazioni commerciali e alla fiducia nell'utilizzazione di tali strumenti da parte dei consociati.

REVOCA ANTICIPATA DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO E DIRITTO AL RISARCIMENTO: Cass. Civ. Sez. II, ordinanza 19 marzo 2021 n. 7874

Secondo la Cassazione, il contratto tra l'amministratore e la compagine condominiale non costituisce prestazione d'opera intellettuale ( ex art. 2237 c.c.), infatti, in caso di revoca, si applicano le regole del mandato ( ex art. 1725 c.c.): "l'amministratore di condominio, in ipotesi di revoca deliberata dall'assemblea prima della scadenza del termine previsto nell'atto di nomina, ha diritto, oltre che al soddisfacimento dei propri eventuali crediti, altresì al risarcimento dei danni, in applicazione dell'art. 1725 c.c., comma 1, salvo che sussista una giusta causa, indicativamente ravvisabile tra quelle che giustificano la revoca giudiziale dello stesso incarico.

Giugno 2021

A cura della Dr.ssa Claudia Risi

24/07/2021

Un episodio di vita vissuta

Ho sempre evitato di parlare della mia vita privata ma oggi vorrei condividere con Voi un bel ricordo.

Ero Praticante Procuratore legale e non avevo ancora 26 anni. Quasi preistoria.

Collaboravo con un notissimo Studio Giuslavoristico di Roma e mi recavo spesso in Cassazione per gli adempimenti che all'epoca erano soltanto in presenza e cartacei. Una bella giornata primaverile entrai nella Cancelleria del Dirigente della Sezione, munito di delega del titolare e chiesi di visionare un fascicolo di ufficio, per estrarre alcune copie. Per la consultazione vi era una stanza apposita, di fianco alla Cancelleria. Il Dirigente venne e mi consegnò il fascicolo. Nel sedermi ad un tavolo libero, notai subito in fondo alla stanza, sotto una finestra in piena luce, un Signore (appariva davvero tale al primo sguardo) molto distinto, anziano che suscitava un senso di immediato rispetto. Mi colpì subito e chiesi al Dirigente: "Dottore ma chi è quel Signore?" " Ma come non lo riconosce è Arturo Carlo Jemolo (1) " . Non potevo quasi crederci: una delle pietre miliari del Diritto Italiano era seduto a pochi metri da me.

Vincendo la naturale ritrosia, mi avvicinai timidamente e Gli dissi: " MI scusi Professore se la disturbo ma vorrei avere l'onere di potermi presentare". Con estrema cortesia mi rispose che non Lo disturbavo affatto e mi invitò a sedermi di fronte a Lui. Gli dissi il mio nominativo e mi chiese ove svolgessi la pratica forense. Feci il nome dello Studio e si complimentò per l'ottima scelta, dicendomi che stimava molto il titolare, Professore di Cattedra Universitaria.

Sul tavolo erano appoggiati un paio di occhiali con la montatura metallica d'oro. Avendo preso un pò di confidenza e di coraggio, Gli dissi: " Professore allora esistono veramente gli occhiali del giurista (2) " . Sorrise e mi disse: " Dottore quelli di cui parlavo io erano concettuali, intesi quale strumento di analisi, di ricerca e di studio". Lo salutai ringraziandoLo per la Sua disponibilità e mi congedai non volendo approfittare troppo del Suo tempo.

Ho avuto l'immensa fortuna di avere quali Professori Universitari, nel Corso di Laurea a La Sapienza di Roma, TUTTI i Grandi Maestri del Diritto Italiano. Su 23 ben 11 sono divenuti Giudici della Corte Costituzionale e 3 anche Presidenti. LI ricordo con la massima stima ed Alcuni anche con un certo affetto.

NON ho mai avuto la possibilità di conoscere di persona il Grande Piero Calamandrei e lo avrei voluto davvero tanto ma Iddio Onnipotente, nella Sua Grande Bontà, mi ha fatto il dono di aver potuto stringere la mano ad Arturo Carlo Jemolo, il Maestro di tantissimi, fondamentali Giuristi Italiani e quindi Mondiali.

Confido di non averVi annoiati con il mio ricordo.

Grazie per la Vostra attenzione.

Maggio 2021

Avv. Riccardo Vittorio Rossi

24/07/2021

RIPRISTINO DEL REGIME PATRIMONIALE DELLA COMUNIONE DEI BENI ANTERIORE ALLA SEPARAZIONE IN CASO DI RICONCILIAZIONE:
Cass. civ. Sez. VI-2, sentenza 11 marzo 2021, n.6820

La separazione personale costituisce causa di scioglimento della comunione, che viene rimossa dalla riconciliazione dei coniugi medesimi, cui segue il ripristino automatico del regime di comunione originariamente adottato, con la sola esclusione degli acquisti effettuati durante il periodo di separazione.

REVISIONE E TARATURA DELL'AUTOVELOX: Cass. Civ. II Sez. , sentenza 26 gennaio 2021, n.1608

Il comune deve comprovare che, al fine della legittimità della sanzione per eccesso di velocità, il dispositivo di rilevazione Autovelox sia correttamente revisionato secondo la periodicità prescritta, così come la taratura eseguita da un centro ACCREDIA ovvero da altra società in regola con le certificazioni ISO9001.

DANNI CAGIONATI DALL'ATTRAVERSAMENTO DI ANIMALI SELVATICI: Cass. Civ. Sez. III, sentenza 22 giugno 2020, n. 12113

La Cassazione muta orientamento ( Cfr. Ord. n. 4004/2020, secondo cui l'eventuale domanda per danni non poteva essere formulata invocando la presunzione di cui all'art. 2052 c.c., ricadendo invece nella generica previsione di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., con ogni conseguenza sul profilo istruttorio e onere della prova ) affermando che " ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano, nel patrimonio indisponibile dello Stato ( legge n. 157 del 1992 ) va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art.2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella Regione, in quanto ente al quale spetta in materia la funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari -da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni ( e che dunque rappresenta l' ente che "si serve", in senso pubblicistico, del patrimonio faunistico protetto ), al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" ( Cfr. anche sent. n. 7969/20 ).

OPPOSIZIONE TARDIVA AL DECRETO INGIUNTIVO NOTIFICATO EX ART. 143 C.P.C.: Cass.Civ. ISez., ordinanza 26 aprile 2021, n. 10983

La Cassazione ha stabilito che la forza maggiore ed il caso fortuito indicati dall'art. 650 c.p.c., si identificano rispettivamente in una forza esterna ostativa in modo assoluto ed in un fatto di carattere oggettivo avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento per forza propria; le predette circostanze non possono essere invocate nell'ipotesi in cui la mancata conoscenza del decreto da parte dell'ingiunto è determinata dall'assenza di quest'ultimo dalla propria residenza, essendo l'allontanamento un fatto volontario ed essendo imputabile all'assente il mancato uso di cautele idonee a permettere la ricezione o almeno la conoscenza delle missive pervenutegli nel periodo di assenza, né nell'ipotesi in cui il soggetto destinatario della notifica ( come avvenuto nel caso esaminato ) abbia trasferito la propria residenza, senza curarsi di aggiornare le risultanze anagrafiche.

MAGGIO 2021

A cura della Dott.ssa Claudia Risi

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23/07/2021

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