10/02/2021
Differenza tra RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO e c.d. ABITAZIONE
Nel linguaggio comune i termini dimora, domicilio e residenza si adoperano, indifferentemente, per indicare il luogo nel quale una persona abita. Giuridicamente, invece, domicilio e residenza sono ben distinti tra loro mentre solo la dimora è legata al concetto di residenza.
La RESIDENZA e la DIMORA
L'art. 43 comma 2 del Codice Civile, definisce la residenza come il luogo in cui la persona ha dimora abituale, cioè il luogo in cui il soggetto vive abitualmente e in cui ha l’indirizzo della sua abitazione principale. La dimora quindi altro non è il luogo nel quale un soggetto abita.
Sotto il profilo amministrativo la residenza in un determinato Comune va richiesta da tutti coloro che vi si trasferiscono da altro Comune ma anche semplicemente mutando l’indirizzo dell’abitazione principale ancorché all’interno del medesimo territorio comunale.
A norma dell’art. 31 delle disposizioni di attuazione del Codice Civie, il trasferimento della residenza si prova con la doppia dichiarazione fatta al Comune che si abbandona e a quello dove s’intende fissare la dimora abituale. Nella dichiarazione fatta al Comune che si abbandona deve risultare il luogo in cui è fissata la nuova residenza.
Tale richiesta va effettuata entro 20 giorni dal trasferimento. Allo scopo l’ufficio anagrafe del Comune richiede la presentazione di una dichiarazione di residenza (normalmente è disponibile della modulistica prestampata), la copia di un documento d’identità del richiedente e del codice fiscale e, nel caso in cui il richiedente non si sia in possesso di un formale contratto che giustifichi l’occupazione dell’immobile (es. compravendita, locazione, comodato ecc.) è andrà comunque allegata la dichiarazione del proprietario o di chi ha la disponibilità dell’immobile.
A seguire la Polizia Municipale del Comune effettuerà un sopralluogo per verificare la effettività della residenza nel luogo dichiarato.
l trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge (ex art. 44, 1° comma, cod. civ.).
La risulta quindi dai registri anagrafici ed è conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento. La residenza viene indicata sul documento d’identità.
La RESIDENZA TEMPORANEA
L’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea può essere richiesta da persone residenti in altro Comune italiano dimoranti in un Comune diverso da non meno di quattro mesi e che non siano nella condizione di prendere la residenza, ovvero non abbiano ancora trasferito la propria dimora abituale. (art. 32 DPR 223/1989). L’iscrizione viene effettuata a domanda dell’interessato o d’ufficio quando l’ufficiale di anagrafe venga a conoscenza della presenza della persona nel comune da non meno di quattro mesi.
L’iscrizione allo schedario della popolazione temporanea non consente il rilascio di apposita certificazione, bensì di una comunicazione comprovante l’avvenuta iscrizione.
L’iscrizione è valida per un anno, trascorso il quale l’Ufficio Anagrafe provvederà alla cancellazione dallo schedario della popolazione temporanea.
IL DOMICILIO
Secondo il Codice Civile all'art. 43, comma 1 il domicilio di una persona è il luogo in cui la stessa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Il domicilio può non coincidere con la residenza, individuata invece quale luogo di dimora abituale.
La scelta del domicilio non richiede alcuna formalità nel senso di registrazione presso l’Ufficio Anagrafe del Comune dove è eletto domicilio. Formalità che è invece necessaria per altri fini come, ad esempio nel caso degli studi professionali. Nel rispetto delle specifiche norme previste dall’ordinamento professionale di appartenenza andrà comunicato il domicilio professionale.
Si può eleggere domicilio speciale anche solo per determinati atti o affari. In tal caso l’elezione di domicilio deve farsi espressamente per iscritto (art. 47 cod. civ.).
Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce la residenza altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non è stata effettuata una diversa dichiarazione nell’atto in cui è stato denunciato il trasferimento della residenza.
Il domicilio può essere quindi diverso dalla propria residenza. Per esempio una persona che si trasferisce momentaneamente in un’altra città (per lavoro, per studio, ecc.) nella stragrande maggioranza dei casi mantiene la residenza nel luogo d’origine ma prende il domicilio in quello dove studia o lavora, essendo appunto diventata “la sede principale dei suoi affari e interessi”. Nel caso di un controllo il domicilio si può dimostrare esibendo, ad esempio, la tessera universitaria, il contratto o più semplicemente il badge lavorativo, oppure il contratto di affitto della casa dove si dimora ecc.
La c.d. "ABITAZIONE"
Il concetto di Abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Pertanto ad es. ai fini dell’applicazione del DPCM 14 gennaio 2021 (e di quelli successivi) l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze). L’esempio classico sono le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si ritrovano con lui o lei con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione.
Quindi lo spostamento verso un’abitazione è forse più difficile da comprovare rispetto a residenza e domicilio: il soggetto interessato deve quindi dotarsi della documentazione che ritiene più utile a dimostrarne la legittimità (p.es. nel caso della seconda casa l’atto d’acquisto o di affitto).