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13/02/2023
30/08/2022
COMUNICATO STAMPA Save the date – 17 settembre, teatro San Giorgio: al via da Udinele celebrazioni per il 50esimo anniversario della fondazione di Aido In programma un anno di eventi in tutta Italia. L’associazione per la donazione di organi, tessuti e cellule nacque nel 1973 a Bergamo, per iniz...
12/04/2021
Donazione, informazione, consapevolezza, solidarietà, sussidiarietà, bisogno. Sono questi i punti su cui far poggiare il tema del donare come dovere civico-giuridico-etico.
10/02/2021
Differenza tra RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO e c.d. ABITAZIONE
Nel linguaggio comune i termini dimora, domicilio e residenza si adoperano, indifferentemente, per indicare il luogo nel quale una persona abita. Giuridicamente, invece, domicilio e residenza sono ben distinti tra loro mentre solo la dimora è legata al concetto di residenza.
La RESIDENZA e la DIMORA
L'art. 43 comma 2 del Codice Civile, definisce la residenza come il luogo in cui la persona ha dimora abituale, cioè il luogo in cui il soggetto vive abitualmente e in cui ha l’indirizzo della sua abitazione principale. La dimora quindi altro non è il luogo nel quale un soggetto abita.
Sotto il profilo amministrativo la residenza in un determinato Comune va richiesta da tutti coloro che vi si trasferiscono da altro Comune ma anche semplicemente mutando l’indirizzo dell’abitazione principale ancorché all’interno del medesimo territorio comunale.
A norma dell’art. 31 delle disposizioni di attuazione del Codice Civie, il trasferimento della residenza si prova con la doppia dichiarazione fatta al Comune che si abbandona e a quello dove s’intende fissare la dimora abituale. Nella dichiarazione fatta al Comune che si abbandona deve risultare il luogo in cui è fissata la nuova residenza.
Tale richiesta va effettuata entro 20 giorni dal trasferimento. Allo scopo l’ufficio anagrafe del Comune richiede la presentazione di una dichiarazione di residenza (normalmente è disponibile della modulistica prestampata), la copia di un documento d’identità del richiedente e del codice fiscale e, nel caso in cui il richiedente non si sia in possesso di un formale contratto che giustifichi l’occupazione dell’immobile (es. compravendita, locazione, comodato ecc.) è andrà comunque allegata la dichiarazione del proprietario o di chi ha la disponibilità dell’immobile.
A seguire la Polizia Municipale del Comune effettuerà un sopralluogo per verificare la effettività della residenza nel luogo dichiarato.
l trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge (ex art. 44, 1° comma, cod. civ.).
La risulta quindi dai registri anagrafici ed è conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento. La residenza viene indicata sul documento d’identità.
La RESIDENZA TEMPORANEA
L’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea può essere richiesta da persone residenti in altro Comune italiano dimoranti in un Comune diverso da non meno di quattro mesi e che non siano nella condizione di prendere la residenza, ovvero non abbiano ancora trasferito la propria dimora abituale. (art. 32 DPR 223/1989). L’iscrizione viene effettuata a domanda dell’interessato o d’ufficio quando l’ufficiale di anagrafe venga a conoscenza della presenza della persona nel comune da non meno di quattro mesi.
L’iscrizione allo schedario della popolazione temporanea non consente il rilascio di apposita certificazione, bensì di una comunicazione comprovante l’avvenuta iscrizione.
L’iscrizione è valida per un anno, trascorso il quale l’Ufficio Anagrafe provvederà alla cancellazione dallo schedario della popolazione temporanea.
IL DOMICILIO
Secondo il Codice Civile all'art. 43, comma 1 il domicilio di una persona è il luogo in cui la stessa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Il domicilio può non coincidere con la residenza, individuata invece quale luogo di dimora abituale.
La scelta del domicilio non richiede alcuna formalità nel senso di registrazione presso l’Ufficio Anagrafe del Comune dove è eletto domicilio. Formalità che è invece necessaria per altri fini come, ad esempio nel caso degli studi professionali. Nel rispetto delle specifiche norme previste dall’ordinamento professionale di appartenenza andrà comunicato il domicilio professionale.
Si può eleggere domicilio speciale anche solo per determinati atti o affari. In tal caso l’elezione di domicilio deve farsi espressamente per iscritto (art. 47 cod. civ.).
Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce la residenza altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non è stata effettuata una diversa dichiarazione nell’atto in cui è stato denunciato il trasferimento della residenza.
Il domicilio può essere quindi diverso dalla propria residenza. Per esempio una persona che si trasferisce momentaneamente in un’altra città (per lavoro, per studio, ecc.) nella stragrande maggioranza dei casi mantiene la residenza nel luogo d’origine ma prende il domicilio in quello dove studia o lavora, essendo appunto diventata “la sede principale dei suoi affari e interessi”. Nel caso di un controllo il domicilio si può dimostrare esibendo, ad esempio, la tessera universitaria, il contratto o più semplicemente il badge lavorativo, oppure il contratto di affitto della casa dove si dimora ecc.
La c.d. "ABITAZIONE"
Il concetto di Abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Pertanto ad es. ai fini dell’applicazione del DPCM 14 gennaio 2021 (e di quelli successivi) l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze). L’esempio classico sono le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si ritrovano con lui o lei con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione.
Quindi lo spostamento verso un’abitazione è forse più difficile da comprovare rispetto a residenza e domicilio: il soggetto interessato deve quindi dotarsi della documentazione che ritiene più utile a dimostrarne la legittimità (p.es. nel caso della seconda casa l’atto d’acquisto o di affitto).
13/01/2021
La responsabilità dei genitori per gli illeciti dei figli minori - illeciti su internet.
Sussistono obblighi inerenti la responsabilità genitoriale che impongono, non solo il dovere di impartire al minore una adeguata educazione all'utilizzo dei mezzi di comunicazione, ma anche di compiere un'attività vigilanza sul minore per quanto concerne il suddetto utilizzo.
L'educazione deve essere finalizzata a evitare che i minori cagionino danni a terzi o a sé stessi mediante gli strumenti di comunicazione telematica.
Riguardo all'uso della rete telematica l'adempimento del dovere di vigilanza dei genitori è, inoltre, strettamente connesso alla pericolosità di quel sistema e di quella potenziale esondazione incontrollabile dei contenuti.
La Giurisprudenza di merito ha affermato che il dovere di vigilanza dei genitori deve sostanziarsi in una limitazione sia quantitativa che qualitativa di quell'accesso, al fine di evitare che quel mezzo fortemente relazionale e divulgativo possa essere utilizzato in modo non adeguato da parte dei minori.
La responsabilità civile dei genitori.
In ambito civile, al pari di qualsiasi altra tipologia di illecito, anche quello commesso su internet implica una responsabilità dei genitori ex art. 2048 c.c. connessa ai doveri inderogabili ex art 147 c.c., che è "attenuata" solo nel caso in cui i genitori diano prova di aver impartito una buona educazione e di aver predisposto ogni ragionevole misura di sicurezza al fine di evitare la commissione dell'illecito, nonché di non essere riusciti a impedire il fatto nonostante l'adeguata vigilanza espletata. Si configura una responsabilità oggettiva.
La Suprema Corte di Cassazione ha infatti specificato che deve ritenersi presunta la culpa in educando dei genitori qualora il fatto illecito commesso dal figlio minore sia di tale gravità da rendere evidente la sua incapacità di percepire il disvalore della propria condotta, confermando il principio per cui i genitori di un figlio minorenne con essi convivente possono sottrarsi alla responsabilità ex art. 2048 c.c. solo nel caso in cui dimostrino l'assenza di una loro culpa in vigilando e in educando, con la precisazione che in talune fattispecie è possibile ritenere in re ipsa la culpa in educando e pertanto non è sufficiente una allegazione generica, bensì è necessario fornire una prova specifica e rigorosa sulla correttezza dell'educazione impartita.
La responsabilità penale dei genitori
In ambito penale invece, in ossequio alle disposizioni codicistiche, il minore di quattordici anni è sempre non imputabile e la relativa responsabilità ricadrà dunque sui genitori o sugli esercenti la relativa responsabilità.
Per quanto attiene invece il minore ultra quattordicenne, questo sarà imputabile, a meno che non si fornisca la prova della sua incapacità (artt. 97 e 98 c.p.).
Il nostro sistema normativo prevede un regime rigoroso di responsabilità dei genitori verso i terzi per il fatto illecito commesso dai figli minorenni, con presunzione di responsabilità per culpa in vigilando e culpa in educando.
01/12/2020
Buca stradale - danni - responsabile del conducente.
Secondo la Cassazione, il conducente è responsabile esclusivo dei danni riportati alla vettura a causa di una buca nel manto stradale se non adotta le cautele attese e prevedibili (Ord. Cass. 25460/2020).
La Cassazione chiarisce che se la situazione di danno derivante dalla presenza di una buca nel manto stradale di proprietà dell'ente obbligato alla sua custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. è prevedibile e superabile da parte del danneggiato, se costui adotta le cautele attese e prevedibili in relazione alle circostanze. In caso contrario, la responsabilità del sinistro può essere addebitata interamente allo stesso.
La Cassazione ricorda poi che, in riferimento all'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 c.c., la stessa ha stabilito in quattro ordinanze del 2018 che "in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., primo comma, cod, civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro."
Nel caso di specie la sentenza ha affermato che per le dimensioni della buca e le condizioni dei visibilità dovute all'ora diurna del sinistro, il conducente non poteva non vedere l'insidia stradale. La sentenza ha inoltre ritenuto che la velocità con cui marciava l'autovettura non fosse adeguata per quel tratto di strada.
20/11/2020
La riconciliazione e l'improcedibilità della domanda di divorzio.
(il caso: il marito separato torna a vivere nella casa coniugale con la moglie)
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 11636/2020 ha rilevato l’improcedibilità della domanda di divorzio per mancanza del presupposto dell’ininterrotta separazione.
Per la Cassazione si considera comunque riconciliazione, ai sensi dell’art. 157 c.c., la ripresa della convivenza protratta per otto anni da parte dei coniugi separati, configurandosi con ciò la comunione di vita e la ripresa di relazioni rilevanti incompatibili con lo stato di separazione.
Nel caso di specie è risultato irrilevante che i coniugi, in tale periodo di convivenza post separazione, non abbiano dormito nel medesimo letto, che la moglie abbia comunque percepito il mantenimento concordato e che il marito abbia mantenuto una relazione con un’altra persona.
La Corte di Cassazione infatti ha confermato l’improcedibilità della domanda di divorzio per mancanza del presupposto dell’ininterrotta separazione, avendo considerato riconciliazione il ritorno del marito nella casa coniugale protrattosi per otto anni.
Dopo la separazione consensuale omologata con decreto del giugno 2003, i coniugi avevano convissuto nell'immobile adibito a casa coniugale dal 2004 al 2012, con entrambi i figli. La Corte d’Appello di Milano aveva dichiarato improcedibile la domanda del marito per ottenere il divorzio, confermando la decisione del Tribunale di merito.
Per otto anni i coniugi avevano fatto vita comune, trascorrendo le vacanze insieme, recandosi insieme a far visita ai parenti e ricevendo questi ultimi nella loro abitazione.
Secondo la Corte territoriale la riconciliazione, ai fini di cui all'art. 157 c.c., “implica la ricostituzione del consorzio familiare attraverso la ricomposizione della comunione coniugale di vita, ossia la ripresa di relazione reciproche oggettivamente rilevanti, che si siano concretizzate in un comportamento inequivoco, incompatibile con lo stato di separazione”.
La Cassazione ha considerato privi di decisività ai fini della riconciliazione, sia il fatto che i coniugi dormissero in letti separati o che si concedessero vacanze separate, sia che il ricorrente avesse una relazione extraconiugale, che è stata la causa della cessazione della ripresa convivenza.
Irrilevante anche la circostanza che dalla relazione fosse nata una bambina, anche riconosciuta dal ricorrente.
16/11/2020
Grazie mille!
“Il senso della vita è quello di trovare il vostro dono. Lo scopo della vita è quello di regalarlo” (Pablo Picasso)
Il lungo e articolato cammino del rinnovo di tutte le strutture AIDO in Italia si è concluso sabato 14 novembre, con la conferma alla guida dell’Associazione di Flavia Petrin, eletta sostanzialmente all’unanimità Presidente Nazionale (nessun voto contrario, un astenuto) dai ventidue componenti...
04/11/2020
Quando è consentito bruciare le potature/sterpaglie.
Il Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) indica espressamente le ipotesi in cui è possibile bruciare le potature che non costituiscono rifiuti. In particolare, l’attività di raggruppamento e abbruciamento del materiale vegetale è consentita entro i seguenti limiti:
- deve avere ad oggetto piccole quantità giornaliere, non superiori a tre metri cubi per ettaro;
- deve essere effettuata nel luogo di produzione della sterpaglia;
- non deve essere realizzata nei periodi di massimo rischio di incendi boschivi.
Soltanto a queste condizioni, la bruciatura viene considerata normale pratica agricola consentita per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti.
E’ fatta salva la facoltà delle amministrazioni comunali e locali di sospendere, vietare, differire in un momento diverso la combustione dei residui vegetali in tutti i casi in cui:
- sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli;
- da tale attività possono derivare rischi per l’incolumità privata e per la salute umana.
Al di fuori dei limiti indicati dalla legge, la combustione di materiale organico e vegetale è sempre vietato. In tali ipotesi, infatti, si possono configurare diverse tipologie di responsabilità in capo al trasgressore, sia di natura civile sia di natura penale.
Le norme che vengono in maggiore considerazione sono quelle relative a:
- immissioni: il codice civile (art. 844 c.c.) punisce il titolare di un fondo che immette calore e fumo superiori alla normale tollerabilità sulla proprietà del vicino. Quest’ultimo può esercitare un’azione inibitoria (e, quindi, chiedere l’immediata interruzione della condotta) ed eventualmente chiedere il risarcimento dei danni subiti;
- reati ambientali e le fattispecie rilevanti sono:
1) incendio: è un reato contenuto nel codice penale e punisce colui che provoca un incendio (anche di una cosa propria) con la reclusione da tre a sette anni;
2) combustione illecita di rifiuti: è contemplato dal Testo Unico ambientale e consiste nella condotta di chi appicca fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata. In questo caso è prevista la pena della reclusione da due a cinque anni.
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GABRIELE RONDINI
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ESPERIENZA LAVORATIVA
dal 10.01.2008 Iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Perugia svolgendo in maniera continuativa la professione di avvocato in ambito giudiziale e stragiudiziale con particolare riferimento in ambito di diritto civile, diritto del lavoro, diritto di famiglia, diritto commerciale, contrattualistica, esecuzioni mobiliari ed immobiliari, diritto penale minorile.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01.10.2008 – 30.11.2008 Frequentazione corso per i Difensori d'ufficio nel processo minorile
01.05.2008 - 31.07.2007 Frequentazione corso intensivo di preparazione per i Difensori d'ufficio
23.11.2007 ottenimento dell’Abilitazione alla professione di avvocato presso la Corte di Appello di Perugia
5.02.2007-14.04.2007 svolgimento del Tirocinio formativo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia consistente nello studio di fascicoli, assistenza ad attività d'indagine, redazione di minute di provvedimenti presenza ad udienze
22.12.2005 – 09.10.2007 svolgimento di Funzioni di Vice Procuratore Onorario dinanzi al Giudice di Pace all'interno della competenza territoriale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia
01.10.2004-01.10.2006 svolgimento della Pratica legale professionale presso noto Studio Legale in Perugia nell'ambito del diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo.
29.06.2006 ottenimento del Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali “L. Migliorini” – Univesità degli Studi di Perugia - master post laurea - Livello nella classificazione nazionale (61/70)
01.11.1997-20.04.2004 ottenimento della Laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia
Svolgimento del Programma Erasmus presso l’Università Georg August Göttingen (Germania) dal 01.03.2002 - 30.09.2002, frequentando corsi di lingua tedesca e sostenendo esami di diritto in lingua presso la stessa università (Diritto delle Comunità Europee, Diritto internazionale, Filosofia del diritto e Diritto privato comparato)
TESI DI LAUREA dal titolo “ La tutela della concorrenza nel settore bancario in Italia e Germania. Le intese. ” Relatore: Prof. Giuseppe Ferri -Livello nella classificazione nazionale (102/110) Attività post-laurea: Collaborazione con la cattedra di Diritto Commerciale del Prof. Giuseppe Ferri, e la cattedra di Diritto Bancario del Prof. Filippo Parrella presso la Facoltà di Giurisprudenza di Perugia