11/01/2023
"La è una sola": così prevede la legislazione vigente e, pertanto, sull'atto di nascita non possono essere indicate due mamme, ma, soltanto colei che ha partorito il figlio. E' quanto ha affermato recentemente, in un decreto ben motivato, il di (decreto del 10 novembre 2022 ), a conclusione di un giudizio promosso da due donne, che avevano fatto richiesta, che fosse esteso ad entrambe lo "status di madre" di due gemelli.
Il caso prende spunto da due donne conviventi, unite sentimentalmente da oltre dieci anni e unite anche civilmente, che hanno deciso di recarsi in per intraprendere un procedimento di procreazione medicalmente assistita presso una clinica autorizzata, la quale ha sottoposto a fecondazione i gameti depositati da una delle due donne per poi impiantarli, per il compimento della gravidanza, nell'utero dell'altra donna.
A seguito della nascita di due gemelli avvenuta in Italia, l'Ufficiale di Stato civile del Comune di Anghiari, nella formazione dell'atto di nascita dei minori, ha attribuito la qualità di madre unicamente alla donna che ha partorito, rifiutando di attribuire la qualità di madre anche all'altra donna, dunque senza aggiungere il cognome di quest'ultima a quello dei figli minori.
Contro il provvedimento di diniego motivato da parte dell'Ufficiale di Stato civile, le ricorrenti hanno proposto opposizione, chiedendo in primo luogo che il Tribunale riconoscesse il legame di filiazione esistente tra i minori ed entrambe le ricorrenti e che, in secondo luogo, ordinasse, ai sensi degli artt. 95 e 96 D.P.R. n. 396/2000 all'ufficiale di Stato civile del Comune di Anghiari di rettificare l'atto di nascita dei due gemelli mediante l'integrazione del cognome della donna partoriente, con quello della "madre biologica" dei figli minori.
Il Tribunale di Arezzo, all'esito del procedimento, ha deciso il caso con una sentenza destinata a far discutere, confermando la correttezza della posizione assunta dal Comune di Anghiari, che nel rispetto della legge in materia – e più precisamente dell'art. 269 del cod. civ. e dell'art. 11 comma 3 del D.P.R. n. 396 del 2000 – si era rifiutato di attribuire la qualità di madre alla donna che non aveva partorito.
Il Tribunale aretino, facendo nel decreto una puntuale ricognizione della giurisprudenza di legittimità, ha precisato d'esordio, che il procedimento non attiene alla trascrizione di atti di nascita formati all'estero, già attributivi secondo la legislazione straniera, di uno status filiationis rispetto a due genitori del medesimo sesso, ma riguarda le conseguenze della nascita in Italia, di bambini concepiti all'estero, a seguito del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte di una coppia di donne, unite civilmente in attuazione di un condiviso progetto di genitorialità, ed in cui una delle due donne abbia sottoposto a fecondazione i propri ovociti e l'altra abbia portato a termine la gravidanza derivante dall'impianto dei medesimi ovociti fecondati.
Il Tribunale di Arezzo facendo, così, riferimento all'orientamento della Corte Costituzionale ( cfr. Corte Cost. 221/2019 ) ha evidenziato che la L. n. 40 del 2004, prevede che alle tecniche di procreazione medicalmente assistita possano accedere soltanto coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi, non consentendo, dunque, l'accesso alla procreazione medicalmente assistita alle coppie omosessuali.