Avvocato Alfonso Formato

Avvocato Alfonso Formato Lo Studio Legale Alfonso Formato opera nell'ambito del diritto civile, societario e del lavoro, coll

Qualche istantanea di una tre giorni bellissima, negli ambienti suggestivi di Castel Capuano, di studio ed approfondimen...
24/03/2023

Qualche istantanea di una tre giorni bellissima, negli ambienti suggestivi di Castel Capuano, di studio ed approfondimento sui rapporti patrimoniali e le nuove tecnologie.

Grazie al lavoro impeccabile della ed alla disponibilità al confronto di Magistrati, Professori e colleghi Avvocati provenienti da tutta Italia.

21/01/2023

L' ACQUISTATO DA UN GRAZIE AD UN RIENTRA NELLA COMUNIONE DEI BENI

Nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto di acquisto dell'altro coniuge non acquirente, non può assumere portata confessoria qualora il coniuge acquirente non indichi la provenienze dei soldi utilizzati per l'acquisto.

In mancanza di tale indicazione, l'eventuale inesistenza dei presupposti che escludono il bene acquistato dalla comunione legale può essere fatta valere con una successiva azione di accertamento della comunione. Questo il principio di diritto espresso dalla con l'ordinanza n. 35086/22. I Supremi giudici hanno affrontato la questione di un acquisto immobiliare eseguito da entrambi i coniugi in regime di comunione di beni.

In particolare il ha citato in giudizio la esponendo di aver acquistato il 25 febbraio 1997, insieme alla coniuge, un in , che era stato intestato alla convenuta e che le dichiarazioni contenute nell'atto di compravendita non erano idonee a sottrarre il bene della comunione, in mancanza dell'indicazione specifica e analitica della provenienza della provvista che, invece, era stata procurata interamente dal marito anche mediante l'acquisizione di un mutuo bancario.

E allora la sentenza precisa che l'immobile non poteva essere attribuito esclusivamente alla moglie (anche se formalmente intestataria del bene) dal momento che il marito aveva trovato le provviste per l'acquisto tramite un mutuo bancario. L'unico modo per rivendicare la proprietà esclusiva del bene era quella di dimostrare che l'acquisto fosse avvenuto con la vendita di uno dei beni fuori dalla comunione, così come previsto dall'articolo 179, comma 2, lettera f) del codice civile. In questo caso la natura effettivamente personale del bene avrebbe determinato l'esclusione dalla comunione.

Il   non può aprire una finestra nella facciata dell'edificio contravvenendo al divieto prescritto dal regolamento di   ...
17/01/2023

Il non può aprire una finestra nella facciata dell'edificio contravvenendo al divieto prescritto dal regolamento di e ledendo il decoro architettonico dell'edificio poiché in tal caso l'opera si considererà illegittima. E' il chiarimento del di reso con sentenza n. 4433/2022.

Il Tribunale premette che il condomino è legittimato ad apportare modifiche sul muro comune per conseguire utilità aggiuntive. Tant'è che l'articolo 1102 c.c. dispone che può servirsi della cosa comune apportando modifiche a sue spese per il migliore godimento della cosa. L'apertura di finestra sul muro comune, l'ingrandimento o spostamento di veduta e la trasformazione di finestra in balcone sono consentiti perché non incidono sulla destinazione del muro.

Tuttavia, va tenuta in considerazione la sussistenza di alcuni limiti: l'apertura di una finestra non deve alterare l'entità materiale del muro comune, né modificare la destinazione. Nel caso di specie, tale limite, da un canto, è stato rispettato in quanto la nuova apertura è volta ad apportare maggiore illuminazione ed aria ai servizi igienico-sanitari, dall'altro, è illegittima perché viola i limiti imposti dalle norme, giurisprudenza e regolamento di condominio.

L'alterazione del decoro architettonico viene a determinarsi in presenza di modifiche interessanti l'aspetto complessivo. Nel caso vagliato, essendo assenti altre finestre , quella nuova si pone in modo asimmetrico e disarmonico.

Un altro limite alla esecuzione di opere sulla facciata si rinviene nel regolamento di condominio il quale vieta ogni modifica alternativa della simmetria edificiale precisando l'obbligo di dover chiedere l'autorizzazione all'amministratore.

Per il Tribunale è dunque evidente l'illegittimità dell'apertura della nuova finestra.

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14/01/2023

, LE VIOLENZE FISICHE SONO SUFFICIENTI A GIUSTIFICARE L'ADDEBITO

Le fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse – non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale.

Lo sottolinea la Prima Sezione della con l'ordinanza n. 31351/2022 .
Nella specie la Corte di appello aveva escluso potesse affermarsi che la separazione era addebitabile al marito sia per la mancata indicazione di fatti specifici e concreti di atti di violenza subiti, sia per l'assenza di elementi documentali ovvero di deposizioni di soggetti estranei al contesto familiare confermativi della pretesa condotta violenza.

In applicazione del principio che precede la Suprema Corte ha cassato tale pronunzia atteso che il giudice a quo, da un lato, aveva trascurato una serie di atti (querele, provvedimenti del questore, referti ospedalieri) suscettibili di evidenziare le violenze cui era sottoposta la ricorrente, dall'altro aveva reso, sull'esame delle risultanze testimoniali una motivazione carente ed illogica, oltre che contradditoria, atteso che dalle deposizioni testimoniali risultava un quadro di relazione improntato alla violenza.

"La   è una sola": così prevede la legislazione vigente e, pertanto, sull'atto di nascita non possono essere indicate du...
11/01/2023

"La è una sola": così prevede la legislazione vigente e, pertanto, sull'atto di nascita non possono essere indicate due mamme, ma, soltanto colei che ha partorito il figlio. E' quanto ha affermato recentemente, in un decreto ben motivato, il di (decreto del 10 novembre 2022 ), a conclusione di un giudizio promosso da due donne, che avevano fatto richiesta, che fosse esteso ad entrambe lo "status di madre" di due gemelli.

Il caso prende spunto da due donne conviventi, unite sentimentalmente da oltre dieci anni e unite anche civilmente, che hanno deciso di recarsi in per intraprendere un procedimento di procreazione medicalmente assistita presso una clinica autorizzata, la quale ha sottoposto a fecondazione i gameti depositati da una delle due donne per poi impiantarli, per il compimento della gravidanza, nell'utero dell'altra donna.

A seguito della nascita di due gemelli avvenuta in Italia, l'Ufficiale di Stato civile del Comune di Anghiari, nella formazione dell'atto di nascita dei minori, ha attribuito la qualità di madre unicamente alla donna che ha partorito, rifiutando di attribuire la qualità di madre anche all'altra donna, dunque senza aggiungere il cognome di quest'ultima a quello dei figli minori.

Contro il provvedimento di diniego motivato da parte dell'Ufficiale di Stato civile, le ricorrenti hanno proposto opposizione, chiedendo in primo luogo che il Tribunale riconoscesse il legame di filiazione esistente tra i minori ed entrambe le ricorrenti e che, in secondo luogo, ordinasse, ai sensi degli artt. 95 e 96 D.P.R. n. 396/2000 all'ufficiale di Stato civile del Comune di Anghiari di rettificare l'atto di nascita dei due gemelli mediante l'integrazione del cognome della donna partoriente, con quello della "madre biologica" dei figli minori.

Il Tribunale di Arezzo, all'esito del procedimento, ha deciso il caso con una sentenza destinata a far discutere, confermando la correttezza della posizione assunta dal Comune di Anghiari, che nel rispetto della legge in materia – e più precisamente dell'art. 269 del cod. civ. e dell'art. 11 comma 3 del D.P.R. n. 396 del 2000 – si era rifiutato di attribuire la qualità di madre alla donna che non aveva partorito.

Il Tribunale aretino, facendo nel decreto una puntuale ricognizione della giurisprudenza di legittimità, ha precisato d'esordio, che il procedimento non attiene alla trascrizione di atti di nascita formati all'estero, già attributivi secondo la legislazione straniera, di uno status filiationis rispetto a due genitori del medesimo sesso, ma riguarda le conseguenze della nascita in Italia, di bambini concepiti all'estero, a seguito del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte di una coppia di donne, unite civilmente in attuazione di un condiviso progetto di genitorialità, ed in cui una delle due donne abbia sottoposto a fecondazione i propri ovociti e l'altra abbia portato a termine la gravidanza derivante dall'impianto dei medesimi ovociti fecondati.

Il Tribunale di Arezzo facendo, così, riferimento all'orientamento della Corte Costituzionale ( cfr. Corte Cost. 221/2019 ) ha evidenziato che la L. n. 40 del 2004, prevede che alle tecniche di procreazione medicalmente assistita possano accedere soltanto coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi, non consentendo, dunque, l'accesso alla procreazione medicalmente assistita alle coppie omosessuali.

 :   NON CUMULABILE CON I REDDITI DA LAVORO INTERMITTENTEIl   con Quota 100, fino alla maturazione dei requisiti per l’a...
08/01/2023

: NON CUMULABILE CON I REDDITI DA LAVORO INTERMITTENTE

Il con Quota 100, fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso al trattamento di vecchiaia, può cumulare il suo assegno solo con da autonomo occasionale ed entro il limite di 5mila euro annui.

Con la sentenza 234/2022, la Consulta ha confermato quanto disposto dall’articolo 14, comma 3, del Dl 4/2019, rispetto al quale il Tribunale ordinario di Trento aveva sollevato questione di legittimità costituzionale in riferimento all’articolo 3, comma 1, della .

Le perplessità del Tribunale erano sorte durante un procedimento avviato contro l’ da un pensionato Quota 100, il quale, dopo avere svolto prestazioni di lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità, percependo 1.472,47 euro lordi, si era visto chiedere la restituzione dei ratei di pensione del periodo maggio 2019-agosto 2020 e negati i ratei di pensione relativi al periodo settembre-dicembre 2020, tredicesima compresa.

Per il non sarebbe giustificato un divieto di cumulo basato sul fatto che i redditi percepiti dal pensionato derivino o meno da attività di lavoro dipendente o autonomo e comunque vi sarebbe più di qualche dubbio sul fatto che il lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata possa essere ricondotto nell’alveo del lavoro subordinato, vista la natura flessibile della prestazione richiesta.

Nel dichiarare la questione non fondata, la Corte costituzionale parte dalla considerazione che il divieto di cumulo previsto dall’articolo 14 risponde a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, al cui interno il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata - grazie a un’uscita a 62 anni e un’anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita - risulta particolarmente vantaggioso.

In questo contesto, evidenzia la Consulta - «il legislatore ha preteso, non irragionevolmente, che il soggetto che sceglie di usufruire di tale trattamento esca dal mercato del lavoro, sia per la sostenibilità del sistema previdenziale, sia per favorire il ricambio generazionale». Da ciò la scelta di prevedere il cumulo solo per il lavoro autonomo occasionale, che per la sua natura residuale «non incide in modo diretto e significativo sulle dinamiche occupazionali, né su quelle previdenziali e si differenza per questo dal lavoro subordinato, sia pure nella modalità flessibile del lavoro intermittente», il quale resta eterodiretto e con obbligo di contribuzione anche nel caso in cui il lavoratore non sia obbligato a rispondere alla chiamata. E ciò indipendentemente dall’entità del reddito percepito.

  ILLEGITTIMO SE IL DATORE NON PROVVEDE PRIMA AL "RIPESCAGGIO"Il datore di  , prima di procedere con il licenziamento, d...
04/01/2023

ILLEGITTIMO SE IL DATORE NON PROVVEDE PRIMA AL "RIPESCAGGIO"
Il datore di , prima di procedere con il licenziamento, deve accertarsi se nell'ambito dell'impresa ci sia un posto dove collocare il prestatore. Secondo la (ordinanza n. 33341/22), quindi, prima di prendere la misura estrema il datore deve provvedere al cosiddetto repechage.
Venendo ai fatti un soggetto ha dedotto l'illegittimità del licenziamento visto che non era stato esperito il tentativo di ripescaggio tenuto conto delle nuove assunzioni e del ricorso al lavoro supplementare. A tal proposito - precisano i Supremi giudici - che il lavoratore ha l'onere di dimostrare il fatto costitutivo del rapporto a tempo indeterminato così risolto, nonché di allegare l'illegittimo rifiuto del datore di continuare a farlo lavorare in assenza di un giustificato motivo, mentre incombe sul datore di allegare e provare l'esistenza del giustificato motivo oggettivo, che include anche l'impossibilità del repechage, ossia dell'inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente collocare il lavoratore.
Si legge nella sentenza che bene ha fatto la Corte territoriale ad applicare tali principi avendo verificato che gli elementi di valutazione dai quali la società avrebbe voluto far derivare l'impossibilità di adibire altrimenti il lavoratore (flessione del numero dei dipendenti, assenza di posizioni idonee per il reimpiego, estinzione di numerosi appalti, cospicuo ridimensionamento delle attività e del personale) pur complessivamente considerati non consentivano di escludere che ci fossero numerosi appalti ancora in piedi anche in ambito extra regionale che potevano far continuare a lavorare il prestatore, invece, di licenziarlo.

Lo Studio Formato vi augura un Buon Inizio di Anno.
01/01/2023

Lo Studio Formato vi augura un Buon Inizio di Anno.

 : IL     TARDIVO GIUSTIFICA COMUNQUE L'ASSENZANon si ha   ingiustificata se il   consegna il certificato medico di  , a...
28/12/2022

: IL TARDIVO GIUSTIFICA COMUNQUE L'ASSENZA

Non si ha ingiustificata se il consegna il certificato medico di , a fronte di un’assenza protrattasi per sette giorni ininterrottamente, solo dopo aver ricevuto la contestazione disciplinare. Non è rilevante che per un’intera settimana il dipendente sia rimasto assente senza consegnare una giustificazione ed è parimenti irrilevante che il certificato medico attesti retroattivamente uno stato di malattia iniziato più di una settimana prima.

La consegna del certificato medico dopo l’avvio dell’azione disciplinare impedisce che si produca la fattispecie inadempiente dell’assenza ingiustificata e riconduce l’episodio alla più lieve ipotesi della giustificazione tardiva dell’assenza.
Il per giusta causa irrogato dal datore di lavoro costituisce, in tale contesto, un atto manifestamente illegittimo per insussistenza del fatto contestato e comporta, a carico del datore, la reintegrazione del dipendente e il risarcimento del danno commisurato alle mensilità non lavorate, oltre al versamento dei contributi.

La Cassazione ha raggiunto questa conclusione (ordinanza 33134/2022) sul rilievo che, laddove il Ccnl preveda sia l’ipotesi della tardiva giustificazione dell’assenza, sia quella dell’assenza rimasta ingiustificata, la trasmissione del certificato di malattia dopo un ampio intervallo temporale ricade, sempre e comunque, nella fattispecie inadempiente di grado minore. Se il certificato medico è stato consegnato, l’assenza ingiustificata non si produce e la condotta del lavoratore potrà essere sanzionata, ricorrendone le condizioni, solo nel perimetro della tardività della giustificazione. A tal fine, è del tutto irrilevante che la consegna del certificato sia avvenuta solo dopo che il datore aveva dato impulso all'azione disciplinare.

Il Ccnl applicato stabiliva la sanzione del licenziamento disciplinare in presenza di più di tre giorni continuativi di assenza ingiustificata e una misura conservativa graduata fino al massimo della sospensione per la giustificazione tardiva. La Cassazione ritiene dirimente la codificazione delle due diverse fattispecie nel contratto collettivo, osservando che la consegna del certificato si è prodotta sul piano materiale ed essa impone, per ciò stesso, di ricondurre l’inadempimento nell’ambito della giustificazione tardiva.

Lo studio Legale Formato vi augura un sereno Natale.
25/12/2022

Lo studio Legale Formato vi augura un sereno Natale.

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