Studio Legale Di Paola - Miele

Studio Legale Di Paola - Miele Lo Studio Legale Di Paola - Miele ha sede in via Mastrantuono, 28 in Maddaloni (CE).

Lo Studio Di Paola - Miele è nato dall'esperienza pluriennale nell'assistenza e consulenza legale e si propone di rispondere attivamente e celermente ad ogni esigenza, assicurando risposte concrete ai problemi della clientela. Lo Studio Di Paola - Miele offre servizi di mediazione civile ex L. 98/2013, disbrigo pratiche notarili, agevolazioni per l'accesso al credito ai privati ed alle PMI. Lo Stu

dio è affiliato con NOI Consumatori e offre gratuitamente consulenza per:
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- controversie contro compagnie di servizi. Lo Studio, grazie all'ausilio di operatori specializzati nel settore della formazione, offre consulenza tesi di laurea (in materie giuridiche ed economiche), nonchè possibilità di conseguire il diploma privatamente (per studenti lavoratori, etc...). Lo Studio si avvale inoltre di un team specializzato nelle amministrazioni condominiali a vostra disposizione per un preventivo gratuito. Presso il nostro Studio, al fine di garantire la difesa dei non abbienti, è possibile accedere al gratuito patrocinio, ricorrendone i presupposti di legge, formalizzando apposita domanda.

24/03/2021

Oltre agli interventi trainanti descritti sopra, sarà possibile far rientrare nel Bonus: • le spese sostenute per tutti gli interventi di efficientamento energetico dell’ecobonus; • l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici; • l’installazione di impianti sol...

21/03/2017

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08/09/2016

Si avvisa la gentile clientela che lo studio legale di Paola-Miele sarà chiuso per lavori di ristrutturazione fino al 2 ottobre. Si riceve provvisoriamente tutti i martedì dalle 16:30 alle 19:30 In via Volturno n. 115 presso lo studio M.G.F.
Ci scusiamo per il disagio e vi aspettiamo alla riapertura.

31/12/2013

Certi che tutti abbiate trascorso un sereno natale, lo studio Di Paola augura a tutti un anno ricco di gioia, salute, pace e serenità! BUON 2014!!!

18/12/2013

L’unico immobile di residenza non può essere pignorato neanche se l’esecuzione forzata è stata avviata da Equitalia prima dell’approvazione del Decreto del Fare. E retroattività fu. Per tutti coloro che sono stati così sfortunati da vedersi pignorata, da parte di Equitalia, l’unica casa di proprietà prima delle recenti modifiche legislative (che, invece, hanno escluso tale possibilità), arrivano buone notizie dalla giurisprudenza. Secondo, infatti, l’interpretazione del tribunale di Rovigo [1] – interpretazione che, al momento, sembra essere quella condivisa anche da altri fori – i nuovi divieti di pignoramento, stabiliti in favore della prima casa con il decreto del Fare [2], hanno effetto retroattivo. In pratica, ciò vuol dire che Equitalia non solo non potrà avviare nuovi pignoramenti contro la prima casa, ma non potrà neanche proseguire quelli già avviati. Lo scopo della nuova norma, infatti, è di impedire l’inizio o anche la prosecuzione delle procedure esecutive esattoriali promosse nei confronti della prima casa di abitazione. Dunque, tutti coloro che hanno in corso una procedura espropriativa dell’unico immobile posseduto, purché a destinazione catastale abitativa (e non di lusso), ove sia fissata la residenza anagrafica, possono disfare le valigie: la casa è salva. Ricordiamo che il divieto di pignoramento della prima casa (per informazioni più dettagliate leggi questo articolo: “Pignoramenti: prima casa, no pignoramento ma il rischio ipoteca resta”), non toglie la possibilità, per l’Agente della riscossione, di iscrivere comunque ipoteca. Niente panico però: l’ipoteca non è un avviso di esecuzione forzata, ma solo una “causa di prelazione”. Cosa si nasconde dietro questo termine? Significa che Equitalia resta comunque interdetta dal chiedere la vendita dell’immobile del debitore; ma se ciò avverrà su richiesta di un altro creditore (per esempio: una banca, una finanziaria), Equitalia – in quanto ha iscritto ipoteca di primo grado – si soddisferà sul ricavato prima degli altri creditori.

07/11/2013

Forse già oggi verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo delle nuove regole per il saldo dei debiti con Equitalia, secondo quanto indicato nel decreto del Fare che il Parlamento ha convertito in legge nei mesi scorsi.
Uno dei passaggi più significativi del decreto, infatti, era proprio la possibilità di dilazionare in 10 anni e fino a 120 rate i propri versamenti inevasi con il fisco, che l’ente riscossore si era trovato a certificare.
Così, si è cercato di mettere al riparo i contribuenti colti nel mancato pagamento da improvvise bufere fiscali, tali da mettere a repentaglio addirittura la permanenza nella propria casa in alcune situazioni particolarmente critiche.
Le novità sono contenute nel decreto attuativo di regolamentazione firmato proprio ieri dal ministro dell’Economia Fabrizio Saccomanni, e prevedono dunque vie d’uscita più agevoli per chi abbia contratto debiti di elevata entità con l’erario.
Così, specifica il decreto, i requisiti per accedere alla dilazione in 120 rate saranno essenzialmente due, entrambi necessari per il riconoscimento del diritto al piano esteso di rateazione: da una parte, la possibilità effettiva per il debitore di saldare il dovuto, dall’altra, però, la sua assoluta incapacità di tenere fede agli obblighi sanzionati da Equitalia nei tempi ordinari.
Sono quattro le opzioni concesse, a questo proposito, dal governo per rendere più praticabile il rientro dal debito con Equitalia secondo il programma di versamento agevolato, così come indicato dal decreto del Fare.
In primo luogo, vige, appunto, il piano ordinario, cioè la possibilità, per il debitore, di estendere il proprio pagamento a 72 rate totali. La richiesta andrà inoltrata sul momento della domanda per la rateazione.
La seconda possibilità per i contribuenti chiamati a regolarizzare la propria posizione con il fisco, è quella della rateazione straordinaria, che viene accolta di fronte a una “comprovata e grave situazione di difficoltà” indipendente dalla responsabilità del debitore. Matura così la facoltà di vedersi riconosciuta un’estensione del piano di rimborso fino a 120 rate. Si tratta, insomma, della misura introdotta con il decreto del Fare; va comunque tenuto presente come, in entrambi i metodi di pagamento, ordinario e straordinario, sarà poi possibile chiedere una proroga in base a eventuali difficoltà emerse nel periodo di rateazione, tali da rendere impraticabile il mantenimento degli obblighi pattuiti.
A fare fede, in entrambi i casi, sarà sempre l’indicatore della situazione reddituale o Isr, una delle parti che compongono il maxi contenitore dell’Isee, secondo i capitoli del nucleo famigliare e decurtando eventuali canoni di affitto.

06/11/2013

Condannato a 50 mila euro l’Agente per la riscossione, a titolo di responsabilità processuale aggravata, se fa esecuzione forzata o partecipa alla causa senza prima verificare la regolarità del ruolo. Il giudice può condannare Equitalia a titolo di responsabilità processuale aggravata se, prima di avviare l’esecuzione forzata contro il contribuente, quest’ultima non controlla con attenzione e scrupolo i ruoli sulla base dei quali agisce. Infatti, se ci sono errori – come, per esempio, nel caso in cui il tributo sia stato, in precedenza, annullato dall’ente impositore – e ciononostante l’Esattore avvia ugualmente il pignoramento o iscrive l’ipoteca o, comunque, si difende nella causa, la posizione del cittadino, già pregiudicata dall’errore della pubblica amministrazione, viene ulteriormente appesantita.

01/10/2013

La Commissione tributaria di Bari, in una recente sentenza (n.87/2013), ha accolto il ricorso di una contribuente destinataria di alcune cartelle esattoriali cui era seguita l’iscrizione di una ipoteca. La donna però aveva proposto ricorso dichiarando di non aver mai ricevuto il plico poiché, nonostante la regolare spedizione dello stesso presso la propria residenza anagrafica, esso era stato restituito al mittente per "inesistenza del numero civico".

Ma l’obbligo di rispettare la forma nelle notifiche impone che anche il numero civico dell’abitazione abbia la sua importanza. Se il civico indicato nell'atto da notificare è inesistente o errato, il plico viene restituito al mittente, cioè Equitalia e quest'ultima perde la causa in quanto la notifica viene considerata nulla.

26/09/2013

L'accertamento dell'Agenzia delle Entrate sull'alto tenore di vita del contribuente è illegittimo se le spese sono il frutto dei risparmi messi da parte.

Accolto il ricorso di una coppia alla quale il Fisco contestava i viaggi e l'acquisto di auto e immobili.

04/09/2013

La sentenza della Corte di Cassazione n. 350/2013 permette il recupero integrale degli interessi pagati su mutui, leasing e finanziamenti, quando i tassi o le penali superano la soglia di usura.

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 350 del 9 gennaio 2013, ha reso una pronuncia in materia finanziaria e, precisamente, in tema di interessi.

La determinazione degli interessi deve essere effettuata nel rispetto del tetto stabilito nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nella maggior parte dei contratti di finanziamento, tale tetto, non è stato rispettato e quindi, per legge, il contratto è nullo.

La nullità del contratto determina come conseguenza la restituzione di tutti gli interessi maturati e corrisposti e il mancato pagamento di quelli maturandi e da corrispondere.

Possiamo verificare se il contratto di mutuo o di finanziamento in generale, rientri tra quelli che hanno superato il tasso soglia e provvedere immediatamente ad intentare un’azione legale per la restituzione di tutti gli interessi maturati e corrisposti, nonché quelli maturandi e non corrisposti.

Lo Studio Di Paola/NOI Consumatori Movimento Anti-Equitalia vi aspetta per una consulenza gratuita.

04/09/2013

È da ritenersi nulla la cartella esattoriale che non fornisce adeguate spiegazioni e motivazioni della pretesa del Fisco. Questo è quanto afferma la Sesta Sezione Civile T della Corte di Cassazione (sentenza n. 20039 del 30 agosto 2013).

Nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate era ricorsa in Cassazione dopo la sentenza n. 807/40/09 del 28 dicembre 2009 della Ctr Lazio – Latina che aveva dato ragione al contribuente dichiarando nulla una cartella relativa ai redditi IRPEF 2001.

Il ricorso è stato respinto dalla Suprema Corte poiché la sola indicazione di un "omesso o carente versamento senza l’indicazione specifica del motivo non costituisce adeguata motivazione di una pretesa fiscale".

Indirizzo

Maddaloni
80128

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