18/01/2016
RIFORMA PA: DAL GAS ALL'IDRICO E AI RIFIUTI SPINTA ALLE SOCIETÀ DI CAPITALI (e con uno sfavore per l'in house !!)
Tra le novità proposte dal Testo unico sulle partecipate vi è un parziale ma positivo ritorno al passato.
Il vecchio articolo 113 del Tuel prevedeva, al comma 5, che i servizi pubblici economici potessero essere affidati solo a determinate figure giuridiche, e cioè solo a società di capitali. Il riferimento è alle cosiddette «forme obbligatorie di gestione», consistenti alternativamente, nella società di capitali che avesse ottenuto l'affidamento grazie alla aggiudicazione in una procedura competitiva, nella società mista il cui soggetto privato fosse stato individuato con gara o nella società interamente pubblica che avesse adottato l'in house providing.
Tutto ciò venne però superato con l'abrogazione dell'articolo 113, comma 5, operato con l'articolo 12, comma 1 del Dpr 168/2010, ovvero del Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica emanato nel rispetto dell'articolo 23-bis, comma 10 del Dl 112/2008. Norma, si ricorderà, poi abrogata con referendum popolare ma che comunque non poteva comportare una reviviscenza del "vecchio" comma 5. In sostanza, una delle conseguenze del vortice delle "riforme" e delle loro abrogazioni che si sono susseguite in questi anni, è stata proprio il venir meno dell'idea che dovesse essere la società di capitali il modello necessario per la gestione dei servizi a rilevanza economica.
Da qui, come si ricorderà, la diffusione dell'idea di costituire delle aziende speciali anziché delle società, soprattutto per la gestione dei servizi idrici, la qual cosa ha avuto un momento di grazia nel recente passato, come rafforzativo della idea di «acqua pubblica». Il primo esempio, nel 2011, fu quello di Napoli, con la trasformazione di Arin Spa in Abc Napoli (Acqua Bene Comune). Ovviamente queste trasformazioni hanno seguito una logica più politica che gestionale, anche perché di fatto comportavano solo rischi patrimoniali aggiuntivi rispetto a una società in house e non assicuravano di per sé una gestione più vicina agli interessi dei cittadini.
Oggi, però, le bozze prevedono un ritorno al modello previsto dall'articolo 113, comma 5 del Tuel, stabilendo che le modalità di gestione del servizio possano essere scelte solo tra affidamento mediante procedura a evidenza pubblica, affidamento a società mista, il cui socio privato sia stato scelto con procedura a evidenza pubblica, affidamento in house nei limiti fissati dal diritto Ue e, solo per i servizi diversi da quelli a rete, la gestione in economia o mediante azienda speciale.
In realtà, il riferimento per l'in house ai limiti comunitari non è irrilevante, perché mentre la giurisprudenza italiana ha sempre visto come neutrale la scelta tra una opzione o l'altra quella comunitaria vede con maggior sfavore l'in house providing
Per questo, del resto, il legislatore si era già mosso, introducendo la relazione prevista dall'articolo 34, comma 20 del Dl 179/2012, che nell'articolo 8, al comma 3, si ripropone «la scelta della gestione diretta o l'affidamento del servizio sono effettuati con provvedimento motivato dell'ente competente, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dal diritto Ue per la forma di gestione prescelta».
Sugli effetti di questo orientamento occorrerà riflettere e vedere cosa comporterà in concreto. La certezza, per ora, è che le società di capitali tornano a essere il modello giuridico privilegiato nei servizi pubblici a rilevanza economica, e addirittura l'unico a cui si può ricorrere nel caso dei servizi a rete. Il punto, però, è che oggi le aziende speciali, anche nei servizi a rete, sono una realtà, e andrebbero prospettati tempi e modalità per arrivare in breve alla loro trasformazione, senza costringere i Comuni a sopportare oneri eccessivi ma al tempo stesso obbligandoli però a rispettare la nuova normativa.