Studio Legale Interlex

Studio Legale Interlex Lo Studio Legale Interlex nasce nel 1979, i soci fondatori sono l’Avv. Claudio Netti e l’Avv. Re Renato Perticarari.

Nel tempo lo Studio, oltre all’attività trentennale di assistenza ad Istituti di Credito, Compagnie di Assicurazione, Enti Pubblici, Aziende Pubbliche e Private, ha sviluppato competenze specifiche ed esperienze rilevanti in ambito nazionale in settori estremamente specialistici come la costituzione di Società di Trasformazione Urbana, la predisposizione di Modelli Organizzativi ex d. lgs. 231 del

2001, il partenariato pubblico-privato nei settori dell’urbanistica e dei servizi pubblici locali, il passaggio di patrimoni familiari, la redazione di patti di famiglia ed il diritto del Vending. Ciò ha portato lo Studio a svolgere la sua attività sull’intero territorio nazionale; in particolare lo Studio garantisce la piena operatività su Macerata, Perugia, Roma, Bologna e Milano. Da ultimo, ha sviluppato un notevole konw-how nelle procedure tese all'ottenimento del RATING DI LEGALITA' da parte delle imprese.

28/12/2020

http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/consiglio_di_stato_sez._terza_24_settembre_2020_n._5561.pdf
Il Consiglio di Stato (sentenza n. 5561/2020) ha stabilito che la Legge sulla Cartolarizzazione contiene una disciplina speciale e come tale prevale sull’art. 106 del D. Lgs. 50 del 2016 (il Codice Appalti). Da questo discende che le uniche formalità cui soggiace una cartolarizzazione sono quelle relative alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso di cessione dei crediti e all’invio di una comunicazione della cessione ai debitori, con avviso di ricevimento.

19/12/2020

🟧LA FORMULA ESECUTIVA DIGITALE É LEGGE.🟧

Convertito ieri il decreto Ristori, con questa importante novità: « 9-bis. La copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria di cui all’articolo 475 del codice di procedura civile può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento. La copia esecutiva di cui al primo periodo consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l’intestazione e la formula di cui all’articolo 475, terzo comma, del codice di procedura civile e l’indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta. Il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal cancelliere. La firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del sigillo previsto dall’articolo 153, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformità a norma dell’articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all’originale.»

21/10/2020

Stiamo cercando un/una giovane neo-laureato/a in giurisprudenza (o già praticante avvocato) da inserire all’interno dello studio per lo svolgimento della pratica forense ai fini dell’avviamento dello stesso/a alla professione di avvocato. È richiesta disponibilità a tempo pieno, volontà di imparare, ambizione, senso di responsabilità, capacità di lavorare in team, automunito/a.
Chi fosse interessato, invii il proprio CV aggiornato con gli esami sostenuti e relative votazioni all'indirizzo [email protected]

Un recente paper del FMI evidenzia la forte crescita della  rischiosità delle PMI italiane rispetto alle imprese dell'Eu...
14/10/2020

Un recente paper del FMI evidenzia la forte crescita della rischiosità delle PMI italiane rispetto alle imprese dell'Eurozona, con tassi di default che dovrebbero crescere dal 9,91% al 22,68%.

http://www.dirittobancario.it/giurisprudenza/banca-e-finanza/derivati/le-sezioni-unite-sui-derivati-degli-enti-pubblici-...
18/05/2020

http://www.dirittobancario.it/giurisprudenza/banca-e-finanza/derivati/le-sezioni-unite-sui-derivati-degli-enti-pubblici-sentenza-n-8770-del-12-maggio-2020?utm_medium=dem&utm_campaign=newsletter_professionale&utm_source=Monster4D&utm_uid=5eb05c63f9eff35f1a76100b

Cassazione Civile, Sez. Un., 12 maggio 2020, n. 8770 – Gli swap sono negozi a causa variabile perché suscettibili di rispondere ora ad una finalità assicurativa ora di copertura di rischi sottostanti; così che la funzione che l’affare persegue va individuata esaminando il caso concreto e che,...

18/10/2018
Da leggere !!!
19/06/2017

Da leggere !!!

18/01/2016

RIFORMA PA: DAL GAS ALL'IDRICO E AI RIFIUTI SPINTA ALLE SOCIETÀ DI CAPITALI (e con uno sfavore per l'in house !!)

Tra le novità proposte dal Testo unico sulle partecipate vi è un parziale ma positivo ritorno al passato.
Il vecchio articolo 113 del Tuel prevedeva, al comma 5, che i servizi pubblici economici potessero essere affidati solo a determinate figure giuridiche, e cioè solo a società di capitali. Il riferimento è alle cosiddette «forme obbligatorie di gestione», consistenti alternativamente, nella società di capitali che avesse ottenuto l'affidamento grazie alla aggiudicazione in una procedura competitiva, nella società mista il cui soggetto privato fosse stato individuato con gara o nella società interamente pubblica che avesse adottato l'in house providing.
Tutto ciò venne però superato con l'abrogazione dell'articolo 113, comma 5, operato con l'articolo 12, comma 1 del Dpr 168/2010, ovvero del Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica emanato nel rispetto dell'articolo 23-bis, comma 10 del Dl 112/2008. Norma, si ricorderà, poi abrogata con referendum popolare ma che comunque non poteva comportare una reviviscenza del "vecchio" comma 5. In sostanza, una delle conseguenze del vortice delle "riforme" e delle loro abrogazioni che si sono susseguite in questi anni, è stata proprio il venir meno dell'idea che dovesse essere la società di capitali il modello necessario per la gestione dei servizi a rilevanza economica.
Da qui, come si ricorderà, la diffusione dell'idea di costituire delle aziende speciali anziché delle società, soprattutto per la gestione dei servizi idrici, la qual cosa ha avuto un momento di grazia nel recente passato, come rafforzativo della idea di «acqua pubblica». Il primo esempio, nel 2011, fu quello di Napoli, con la trasformazione di Arin Spa in Abc Napoli (Acqua Bene Comune). Ovviamente queste trasformazioni hanno seguito una logica più politica che gestionale, anche perché di fatto comportavano solo rischi patrimoniali aggiuntivi rispetto a una società in house e non assicuravano di per sé una gestione più vicina agli interessi dei cittadini.
Oggi, però, le bozze prevedono un ritorno al modello previsto dall'articolo 113, comma 5 del Tuel, stabilendo che le modalità di gestione del servizio possano essere scelte solo tra affidamento mediante procedura a evidenza pubblica, affidamento a società mista, il cui socio privato sia stato scelto con procedura a evidenza pubblica, affidamento in house nei limiti fissati dal diritto Ue e, solo per i servizi diversi da quelli a rete, la gestione in economia o mediante azienda speciale.
In realtà, il riferimento per l'in house ai limiti comunitari non è irrilevante, perché mentre la giurisprudenza italiana ha sempre visto come neutrale la scelta tra una opzione o l'altra quella comunitaria vede con maggior sfavore l'in house providing
Per questo, del resto, il legislatore si era già mosso, introducendo la relazione prevista dall'articolo 34, comma 20 del Dl 179/2012, che nell'articolo 8, al comma 3, si ripropone «la scelta della gestione diretta o l'affidamento del servizio sono effettuati con provvedimento motivato dell'ente competente, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dal diritto Ue per la forma di gestione prescelta».
Sugli effetti di questo orientamento occorrerà riflettere e vedere cosa comporterà in concreto. La certezza, per ora, è che le società di capitali tornano a essere il modello giuridico privilegiato nei servizi pubblici a rilevanza economica, e addirittura l'unico a cui si può ricorrere nel caso dei servizi a rete. Il punto, però, è che oggi le aziende speciali, anche nei servizi a rete, sono una realtà, e andrebbero prospettati tempi e modalità per arrivare in breve alla loro trasformazione, senza costringere i Comuni a sopportare oneri eccessivi ma al tempo stesso obbligandoli però a rispettare la nuova normativa.

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