20/11/2024
L' addebito nella separazione, come difendersi in caso di richiesta di addebito ed a chi spetta la prova.
Chi chiede l' addebito deve ovviamente provare i fatti su cui si fonda.
La persona contro la quale l' addebito è richiesto, ha quindi l' onere di provare che la crisi del rapporto di coniugi era preesistente.
Addebito della separazione: com'è ripartito l’onere della...
Famiglia, minori e successioni
Addebito della separazione: com'è ripartito l’onere della prova tra i coniugi?
Il coniuge che si oppone all’addebito deve provare che la crisi coniugale è anteriore al tradimento e che non c'è nesso causale tra la condotta fedifraga e l’intollerabilità della convivenza
Di Marcella Ferrari
Avvocato
Pubblicato il 15/11/2024
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Separazione e divorzio
Nel corso di una separazione personale la moglie imputa l’intollerabilità della convivenza alla violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio da parte del marito, che accusa di tradimento e la cui infedeltà viene dimostrata producendo in giudizio una fotografia. L’uomo impugna la pronuncia di addebito affermando che fosse già in atto una crisi coniugale ma non allegando nulla a suffragio della sua tesi difensiva.
In materia di addebito, come viene ripartito l’onere della prova tra i coniugi?
La Corte di Cassazione, Sezione I, con l’ordinanza 7 agosto 2024, n. 22291 (testo in calce), ribadisce la propria costante giurisprudenza in materia. Il coniuge che chiede la pronuncia di addebito (nel caso di specie, la moglie) ha l’onere di provare la contrarietà della condotta dell’altro ai doveri discendenti dal matrimonio (come il tradimento) e l’efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Invece, l’altro coniuge, che si oppone,deve allegare l’anteriorità della crisi coniugale rispetto all’infedeltà (o ad altra violazione dei doveri coniugali) e la conseguente assenza del nesso causale tra la condotta fedifraga e l’intollerabilità della convivenza. Nella fattispecie in esame, i giudici di merito hanno ritenuto provata la rottura dell’unione a causa del tradimento dell’uomo e questi non ha fornito alcun elemento di segno contrario che potesse portare ad una spiegazione alternativa alla ricostruzione dei fatti operata dalla moglie. Infine, «l'indagine sulla responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza è riservata al giudice del merito ed è, quindi, censurabile in sede di legittimità nei limiti previsti dall'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.».
La vicenda
Nel corso di un giudizio di separazione personale dei coniugi, viene pronunciata una sentenza di addebito al marito, il quale è condannato anche al versamento di un assegno di mantenimento a favore della moglie pari a 700,00 euro in primo grado e poi ridotto a 500,00 euro mensili in sede di gravame.
L’uomo ricorre in Cassazione.
Premessa: addebito della separazione e riferimenti normativi
Un coniuge chiede l’addebito della separazione all’altro quando lo ritiene responsabile della violazione dei doveri derivanti dal matrimonio. In buona sostanza, gli attribuisce la colpa del fallimento dell’unione. Non a caso, in passato, si parlava proprio di separazione per colpa. L’esempio classico è rappresentato dal tradimento che provoca la crisi coniugale e porta le parti alla separazione. Giova segnalare che la violazione degli obblighi coniugali non è sufficiente a fondare una pronuncia di addebito, ma è necessario dimostrare che la condotta del partner sia stata la causa scatenante della crisi della coppia. In altre parole, occorre provare l’efficienza causale del comportamento del coniuge nella rottura del rapporto. Quindi, se il legame della coppia è già compromesso anche prima della violazione, non può pronunciarsi l’addebito.
Le norme in materia di addebito si trovano nel Codice civile:
l’art. 151 c. 2 c.c. dispone che “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”;
l’art. 156 c.c. prevede che il giudice stabilisca un assegno di mantenimento a favore del coniuge a cui non sia addebitabile la separazione. Pertanto, il coniuge a cui sia addebitata la separazione non ha diritto all’assegno di mantenimento;
l’art. 548 c.c. stabilisce che il coniuge a cui sia stata addebita la separazione perda i diritti successori che, invece, spettano al coniuge separato senza addebito. Il coniuge destinatario dell’addebito ha diritto ad un assegno vitalizio a carico dell’eredità qualora, al momento dell’apertura della successione, risulti destinatario degli alimenti da parte del coniuge deceduto (art. 433 c.c.).
La ripartizione dell’onere della prova
Il ricorrente lamenta che la decisione gravata abbia ritenuto provato l’addebito per la violazione dell’obbligo di fedeltà solo sulla base di quanto emerso dalla fotografia versata in atti dalla moglie; inoltre, si duole dell’omessa valutazione di un fatto storico consistente nel progressivo logoramento del rapporto dei coniugi; secondo le sue difese, infatti, il legame affettivo era già venuto meno e la crisi era in atto già da tempo.
La Suprema Corte considera le censure inammissibili.
I giudici di legittimità ricordano che grava sul coniuge che chieda l’addebito l’onere di provare:
la contrarietà ai doveri discendenti dal matrimonio del comportamento dell’altro
e l’efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (
Cass. 16691/2020).
Invece, l’altro coniuge, che eccepisca l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, deve provare le circostanze su cui si fonda l’eccezione come:
l’anteriorità della crisi coniugale rispetto alla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ad esempio, rispetto all’infedeltà (
Cass. 3923/2018),
e la conseguente assenza del nesso causale tra la condotta fedifraga e l’intollerabilità della convivenza.
Inoltre, il fatto che il rapporto coniugale sia in crisi già ex ante rispetto alla condotta violativa dei doveri matrimoniali (come il tradimento) e l’esclusione del nesso eziologico costituiscono un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio, purché sia allegata dalla parte interessata ed emerga dal compendio probatorio acquisito in giudizio (Cass. 20866/2021). A tal proposito, per completezza espositiva si ricorda che, con le eccezioni in senso ampio (o in senso improprio), è possibile far valere qualsiasi circostanza, di rito o di merito, volta a condurre al rigetto, totale o parziale, della domanda avversa. Invece, tramite un’eccezione in senso stretto (o in senso proprio), è possibile allegare fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere. Le eccezioni lato sensu intese non sono condizionate né dall’onere di allegazione né dal rispetto dei termini di preclusione previsti per le eccezioni in senso stretto, ma sono condizionate dal fatto che emergano dagli atti gli elementi sulla cui base esse possono essere rilevate d’ufficio o dedotte dalla parte interessata (Cass. SS. UU. 10531/2013;
Cass. 23721/2021;
Cass. 8525/2020;
Cass. 27998/2018;
Addebito provato solo sulla base di una fotografia?
La sentenza gravata ha addebitato la separazione al marito sulla base degli elementi probatori dedotti in giudizio, in particolare, in base al reperto fotografico e al contegno dell’uomo (ex art. 116 c.p.c.). Le censure sollevate dal marito, invero, sollecitano una nuova valutazione degli elementi probatori acquisiti e, per questo, risultano inammissibili.
Secondo i giudici di merito, dalle prove è emerso che la rottura dell’unione coniugale sia dovuta al tradimento dell’uomo e questi non ha fornito alcun elemento di segno contrario che potesse portare ad una spiegazione alternativa alla ricostruzione dei fatti operata dalla moglie.
La mancanza di elementi di segno contrario si è registrata in primo e secondo grado ove, in modo generico e non specifico, il ricorrente si è limitato a dedurre la preesistenza della crisi rispetto all’infedeltà senza allegare alcun elemento che corrobori tale ricostruzione.
La giurisprudenza recente in materia di addebito
Per completezza espositiva, si fa cenno ad alcune delle decisioni più recenti in materia di separazione con addebito.
Nel corso di una separazione giudiziale, il marito chiede l’addebito alla moglie per la violazione dell’obbligo di fedeltà, avendo ella abbandonato la casa familiare e intrapreso una convivenza more uxorio. La donna si difende, sostenendo che il tradimento non abbia avuto incidenza causale sulla separazione, atteso che il matrimonio era crisi da anni e, in particolare, da quando il marito aveva avuto un incidente che lo aveva costretto sulla sedia a rotelle. Nella fattispecie in esame, dalle conversazioni Whatsapp tra i coniugi è emerso che tra i due fosse ancora viva l’affectio coniugalis, anche dopo l’incidente del marito, e la moglie non ha allegato fatti idonei ad escludere l’esistenza di un nesso di causalità tra la violazione accertata e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Pertanto, viene confermata la decisione gravata con cui i giudici di merito hanno addebitato la separazione alla moglie, ritenendo il di lei tradimento come fattore scatenante dell’intollerabilità della convivenza e della conseguente separazione (Cass. 35296/2023).
Secondo un altro precedente, «ai fini dell'addebito della separazione, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale» (Cass. 4038/2024).
Un caso particolare affrontato dalla Suprema Corte riguarda il rapporto tra il mutamento di fede religiosa da parte della moglie e l’addebito della separazione. Gli ermellini precisano che l’esercizio del proprio culto rientra tra i diritti costituzionalmente garantiti (art. 19 Cost.) e, in sé, non può considerarsi come ragione di addebito della separazione, «a meno che l'adesione al nuovo credo religioso non si traduca in comportamenti incompatibili con i concorrenti doveri di coniuge previsti dall'art. 143 c.c., in tal modo determinando una situazione di improseguibilità della convivenza» (Cass. 19502/2023).
Infine, l'allontanamento della moglie dal tetto coniugale è inidoneo ad incidere sul vincolo di coniugio allorché si qualifichi come conseguenza e non già come causa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (Cass. 20228/2022).
Conclusioni: rigettato il ricorso del marito
In conclusione, la Suprema Corte rigetta il ricorso del marito, atteso che «l'indagine sulla responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza è riservata al giudice del merito ed è, quindi, censurabile in sede di legittimità nei limiti previsti dall'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.» (
Cass. 2960/2017) e, nel caso di specie, tale vizio è insussistente.
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese di lite e si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso se dovuto.
Cassazione civile, ordinanza n. 22291/2024