25/02/2024
IL DANNO MORALE DA MORTE DELL’ANIMALE DOMESTICO – FINALMENTE – POTRA’ ESSERE RISARCITO
Nel caso in cui la morte dell’animale domestico (cane, gatto …) fosse causata dall’altrui condotta, sia essa colposa o dolosa, il responsabile potrà essere condannato a risarcire al proprietario dell’animale non solo i danni patrimoniali ma anche quellinon patrimoniali.
Il principio di diritto emerge dallo stesso Codice Civile ove, all’art. 2043 c.c., si legge che “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Questa regola si applica anche quando il danno riguarda gli animali di affezione.
Quindi, nell’ipotesi in cui venga ucciso l’animale da compagnia, al proprietario, parte lesa, sotto la voce del danno emergente sarà riconosciuto il risarcimento del pregiudizio rappresentato dal costo dell’animale ucciso, cumulato a quello delle possibili spese veterinarie sostenute per la cura e a quello concernente il prezzo impiegato per lo smaltimento delle spoglie; mentre, sotto la voce del lucro cessante, una volta debitamente assolto l’onere della prova, il danneggiato potrà vedersi risarcire il nocumento identificabile nel mancato guadagno che la morte dell’animale gli ha causato (es. mancato ricavo derivante dalla morte del cavallo da corsa impiegato in gare d’equitazione).
Controversa ancora oggi, invece, è la questione della risarcibilità del danno morale (art. 2059 c.c.) conseguente alla morte dell’animale, ossia della sofferenza interiore e del dolore causato dall’improvvisa perdita del caro amico a quattro zampo.
Interessante sul punto appare una recente pronuncia del Tribunale di Novara che, appunto, ha riconosciuto la risarcibilità del danno morale per il proprietario di un cane ritenendo - giustamente - che l’animale domestico non è una “cosa”, bensì un “compagno di vita” dell’uomo che entra a far parte della sfera affettiva della persona e della famiglia: l’amico a quattro zampe, infatti, è da considerarsi a tutti gli effetti un membro della famiglia con la conseguenza che la sua morte può provocare un dispiacere simile a quello derivante dalla perdita di una persona cara (Trib. Novara sent. n. 191/2020).
Il parametro con cui verrà stabilito il quantum risarcitorio, naturalmente, non sarà il valore economico dell’animale, perché così facendo significherebbe, paradossalmente, che il padrone di un meticcio soffra meno rispetto a quello di un cane di razza; bensì l’importo del risarcimento viene stabilito generalmente tenendo conto dell’aspettativa di vita dell’animale.
Purtroppo, detta pronuncia si pone in contrasto con la giurisprudenza maggioritaria, che nega l’esistenza dei presupposti stessi per ottenere un risarcimento di tipo morale da morte dell’animale d’affezione, in quanto “la morte di un cane non costituisce lesione di alcun valore della persona costituzionalmente protetto” (Tribunale Rieti sent. n. 347/2019).
In conclusione, in assenza di riscontri giurisprudenziali di segno univoco, la possibilità di ottenere un congruo risarcimento per la perdita di un animale da compagnia risulta connessa non soltanto alla dimostrazione in giudizio della condotta lesiva posta in essere dal colpevole e del profondo legame affettivo in essere con lo stesso animale, ma anche ad uno sperato intervento chiarificatore della Suprema Corte, che ponga fine al dibattito nel senso di una maggior tutela del rapporto uomo-animale.
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