Avvocato Damiano Corsalini

Avvocato Damiano Corsalini Consulenza ed assistenza legale giudiziale e stragiudiziale. L'Avv.

Damiano Corsalini offre consulenza ed assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale, a privati ed imprese nei diversi ambiti del diritto civile e penale, con particolare riferimento per i seguenti settori:
- infortunistica stradale
- responsabilità medica
- infortuni sul lavoro e malattie professionali
- diritto di famiglia, separazione e divorzi
- diritto del lavoro
- successioni e problematiche testamentarie
- recupero crediti

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26/03/2026

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MONTECASSIANO - Auto non assicurata riportata al venditore, ma non sono stati restituiti i soldi. Oggi si è svolta l'udienza predibattimentale al tribunale di Macerata

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15/03/2026

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Il grave incidente nel 2022: mai identificata l’automobilista coinvolta nell’incidente. Il ragazzo si è rivolto al Fondo vittime della strada

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20/09/2025

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01/05/2025

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MACERATA - Imputato davanti al gup un giovane che si difende sostenendo gli venne chiesto di aprire un contocorrente e poi di prelevare i soldi (è assistito dall'avvocato Damiano Corsalini, in foto). Il denaro era legato ad una frode online. Udienza rinviata per chiamare in causa il responsabile ci...

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27/04/2025

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Due brutte storie, che s’intrecciano a distanza di pochissimi mesi, hanno generato confusione. Si tratta del proscioglimento di questi giorni...

Soddisfazioni.⚖️
26/03/2024

Soddisfazioni.
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Capita troppo spesso che gli studenti, quando vanno a frequentare le Università fuori sede, abbiano problemi a trovare case in affitto e, quando le trovano, anche per catapecchie, debbono pagare canoni molto alti e accettare condizioni contrattuale inique. In particolare, come noto, è prassi molto...

SINISTRI STRADALI - TAMPONAMENTO A CATENANei tamponamenti a catena chi paga i danni?Possono  verificarsi due casi  che v...
16/03/2024

SINISTRI STRADALI - TAMPONAMENTO A CATENA

Nei tamponamenti a catena chi paga i danni?
Possono verificarsi due casi che vanno tenuti distinti:

▶️colonna di veicoli in movimento: ogni tamponante è responsabile del tamponamento del veicolo dinanzi al suo dato che si verifica più di una violazione dell'obbligo di sicurezza; è però riconosciuta la possibilità per i veicoli centrali di fornire la prova liberatoria, dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il tamponamento.

▶️colonna di veicoli fermi:
la responsabilità è solo dell'ultimo veicolo in fila che, in movimento, abbia tamponato quello in sosta che lo precedeva dando origine al tamponemento. Non si applica l'indennizzo diretto.

🔴NB: è importante sapere che l’Avvocato viene pagato dalla stessa compagnia di assicurativa e dunque è certo che affidare la gestione del sinistro al legale di fiducia ha solamente “pro e nessun contro”.
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Per qualsiasi chiarimento
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https://www.studiocataldi.it/articoli/23191-chi-paga-nei-tamponamenti-a-catena.asp

SINISTRO STRADALE: è responsabile chi invade la corsia opposta.Nessun concorso di colpa per il veicolo che procede, sull...
10/03/2024

SINISTRO STRADALE: è responsabile chi invade la corsia opposta.

Nessun concorso di colpa per il veicolo che procede, sulla propria corsia di marcia, con andatura elevata, poiché la responsabilità intera del sinistro ricade sul conducente che invade la corsia. La Corte di Cassazione (VI Sezione Civile, ordinanza n. 19115 del 15 settembre 2020 - testo in calce), ha chiarito che, colui che si trova la carreggiata invasa, nonostante la velocità sostenuta, per tentare di evitare l’impatto, può unicamente frenare.

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Non c'è concorso di colpa per chi procede nel proprio senso di marcia, anche se a velocità sostenuta (Cassazione, ordinanza n. 19115/2020).

IL DANNO MORALE DA MORTE DELL’ANIMALE DOMESTICO – FINALMENTE – POTRA’ ESSERE RISARCITO Nel caso in cui la morte dell’ani...
25/02/2024

IL DANNO MORALE DA MORTE DELL’ANIMALE DOMESTICO – FINALMENTE – POTRA’ ESSERE RISARCITO

Nel caso in cui la morte dell’animale domestico (cane, gatto …) fosse causata dall’altrui condotta, sia essa colposa o dolosa, il responsabile potrà essere condannato a risarcire al proprietario dell’animale non solo i danni patrimoniali ma anche quellinon patrimoniali.
Il principio di diritto emerge dallo stesso Codice Civile ove, all’art. 2043 c.c., si legge che “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Questa regola si applica anche quando il danno riguarda gli animali di affezione.
Quindi, nell’ipotesi in cui venga ucciso l’animale da compagnia, al proprietario, parte lesa, sotto la voce del danno emergente sarà riconosciuto il risarcimento del pregiudizio rappresentato dal costo dell’animale ucciso, cumulato a quello delle possibili spese veterinarie sostenute per la cura e a quello concernente il prezzo impiegato per lo smaltimento delle spoglie; mentre, sotto la voce del lucro cessante, una volta debitamente assolto l’onere della prova, il danneggiato potrà vedersi risarcire il nocumento identificabile nel mancato guadagno che la morte dell’animale gli ha causato (es. mancato ricavo derivante dalla morte del cavallo da corsa impiegato in gare d’equitazione).
Controversa ancora oggi, invece, è la questione della risarcibilità del danno morale (art. 2059 c.c.) conseguente alla morte dell’animale, ossia della sofferenza interiore e del dolore causato dall’improvvisa perdita del caro amico a quattro zampo.
Interessante sul punto appare una recente pronuncia del Tribunale di Novara che, appunto, ha riconosciuto la risarcibilità del danno morale per il proprietario di un cane ritenendo - giustamente - che l’animale domestico non è una “cosa”, bensì un “compagno di vita” dell’uomo che entra a far parte della sfera affettiva della persona e della famiglia: l’amico a quattro zampe, infatti, è da considerarsi a tutti gli effetti un membro della famiglia con la conseguenza che la sua morte può provocare un dispiacere simile a quello derivante dalla perdita di una persona cara (Trib. Novara sent. n. 191/2020).
Il parametro con cui verrà stabilito il quantum risarcitorio, naturalmente, non sarà il valore economico dell’animale, perché così facendo significherebbe, paradossalmente, che il padrone di un meticcio soffra meno rispetto a quello di un cane di razza; bensì l’importo del risarcimento viene stabilito generalmente tenendo conto dell’aspettativa di vita dell’animale.
Purtroppo, detta pronuncia si pone in contrasto con la giurisprudenza maggioritaria, che nega l’esistenza dei presupposti stessi per ottenere un risarcimento di tipo morale da morte dell’animale d’affezione, in quanto “la morte di un cane non costituisce lesione di alcun valore della persona costituzionalmente protetto” (Tribunale Rieti sent. n. 347/2019).
In conclusione, in assenza di riscontri giurisprudenziali di segno univoco, la possibilità di ottenere un congruo risarcimento per la perdita di un animale da compagnia risulta connessa non soltanto alla dimostrazione in giudizio della condotta lesiva posta in essere dal colpevole e del profondo legame affettivo in essere con lo stesso animale, ma anche ad uno sperato intervento chiarificatore della Suprema Corte, che ponga fine al dibattito nel senso di una maggior tutela del rapporto uomo-animale.
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