Studio legale Avv Laura Melis

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ANCHE LA RELAZIONE A DISTANZA FA DECADERE IL DIRITTO ALL'ASSEGNO DI DIVORZIO1️⃣ La Corte di Cassazione, con un'ordinanza...
02/07/2024

ANCHE LA RELAZIONE A DISTANZA FA DECADERE IL DIRITTO ALL'ASSEGNO DI DIVORZIO

1️⃣ La Corte di Cassazione, con un'ordinanza del 14 maggio 2024, ha stabilito che anche una relazione a distanza tra un ex coniuge e il suo nuovo partner può avere i requisiti di stabilità e certezza e può rappresentare un vero progetto di vita e di supporto reciproco, giustificando così la revoca dell’assegno divorzile a carico dell’ex marito.

🏡 La collocazione in due abitazioni separate, anche se molto distanti tra loro, non esclude automaticamente l'esistenza di un progetto di vita comune e di una relazione stabile. Le nuove forme relazionali, che si distanziano dalla staticità del passato, devono essere prese in considerazione. Questo significa che anche le relazioni a distanza possono influire sul diritto all'assegno di divorzio.

💞 Se il tuo ex coniuge ha avviato una nuova relazione stabile, anche se a distanza, potresti richiedere la revoca dell'assegno di divorzio.

✅ È importante essere consapevoli di questi cambiamenti e prepararsi adeguatamente. Ogni caso è unico e richiede una valutazione specifica, e io sono qui per rispondere a tutte le tue domande!

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10/01/2023

“Mi pare che siamo di fronte a una sorta di depenalizzazione camuffata, che mette in un angolo le persone offese: nessuno tocchi Caino, certo, ma nessuno tocchi Abele“. Così Luigi Riello, procuratore generale di Napoli, commenta una della novità più contestate della riforma penale dell’ex m...

RIMBORSO SPESE LEGALI PER GLI ASSOLTIArriva il rimborso delle spese legali per gli assolti in giudizio: le persone assol...
18/06/2022

RIMBORSO SPESE LEGALI PER GLI ASSOLTI
Arriva il rimborso delle spese legali per gli assolti in giudizio: le persone assolte con sentenza definitiva possono accedere al fondo pubblico dei rimborsi, tramite l’apposito portale del Ministero della Giustizia.
D'ora in avanti chi è stato assolto in un processo potrà chiedere il rimborso delle spese legali.
Non sono previsti rimborsi nei seguenti casi: assoluzione per alcuni capi di imputazione e condanna per altri; per chi ha beneficiato di prescrizione o amnistia; per chi ha ottenuto nel procedimento il patrocinio a spese dello stato o la condanna del querelante alle refusione delle spese o se ha diritto alla copertura da parte dell'ente da cui dipende.
Nessun rimborso anche nel caso di pagamenti in contanti o eseguiti da soggetti diversi dall’imputato che è stato assolto.
Beneficiari del rimborso sono gli imputati assolti con queste formule: “perché non ha commesso il fatto”; “perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato” (esclusi i casi di depenalizzazione); “perché il fatto non sussiste”.
Le domande per accedere al fondo pubblico possono essere fatte entro il prossimo 30 Giugno 2022 per tutte le sentenze di assoluzione divenute irrevocabili nel 2021. La richiesta va presentata online sull'apposito portale del Ministero. Per accedere è necessario utilizzare lo Spid, con la procedura di secondo livello. Non può presentare l'istanza il difensore dell'imputato assolto e se quest'ultimo è morto può procedere alla richiesta uno degli eredi. Infine se l'imputato è incapace o minorenne, l'istanza spetta ai genitori o ai rappresentanti legali.
Nella domanda bisogna dichiarare (e documentare): la durata del processo, calcolata dalla data di emissione del provvedimento con il quale è stata esercitata l’azione penale fino a quando la sentenza di assoluzione è diventata definitiva; l’importo di cui si chiede il rimborso, versato al legale tramite bonifico dopo che la parcella è stata vidimata dal Consiglio dell’Ordine. Bisogna inoltre fornire l'Iban per ricevere il denaro.
Per maggiori info contattate il difensore che vi ha difeso nel processo o anche me direttamente.
Avv. Laura Melis - Lucca

LA GIUSTIZIA NON E' PIU' UNA DEA BENDATA MA CI VEDE BENISSIMO!!!!La magistratura è sempre più corrotta: si parte dal sin...
08/06/2022

LA GIUSTIZIA NON E' PIU' UNA DEA BENDATA MA CI VEDE BENISSIMO!!!!
La magistratura è sempre più corrotta: si parte dal singolo Giudice che svende una sentenza, in uno schema che risponde sempre più chiaramente ad un abuso d'ufficio o di potere, fino ad arrivare ad un vero e proprio sistema di contropotere giudiziario, con tutti i crismi dell’associazione per delinquere, che si è organizzato da anni per avvicinare, condizionare e tentare di corrompere un numero indeterminato di magistrati. Qualsiasi giudice, di qualunque grado.
E mentre la giustizia italiana marcisce, il Parlamento e con esso, la Corte Costituzionale, quindi altri Poteri, abortiscono le esigenze dei cittadini a veder riconosciuta la responsabilità civile e penale dei magistrati, che oggi ANCORA NON C'E'!!
E' necessario che questa sia una lotta da fare tutti insieme perchè, tutti, prima o poi, potremo incappare nelle maglie spinose della giustizia.

I REFERENDUM GIUSTIZIA SPIEGATIIl prossimo 12 giugno, oltre alle elezioni amministrative, si potranno votare anche i cin...
28/05/2022

I REFERENDUM GIUSTIZIA SPIEGATI
Il prossimo 12 giugno, oltre alle elezioni amministrative, si potranno votare anche i cinque referendum sulla giustizia promossi da Lega e Radicali. Alcuni hanno a che fare con l’ordinamento giudiziario e con temi che sono al centro della discussione da parecchio tempo, due riguardano invece profili specifici in materia di processo penale e di contrasto alla corruzione. Lega e Radicali avevano proposto un sesto referendum sulla responsabilità civile dei magistrati, che però come quelli sull’eutanasia e sulla cannabis è stato giudicato inammissibile dalla Corte Costituzionale, perché forse tocca temi troppo sensibili e poteri troppo protetti!
I cinque referendum sulla giustizia sono abrogativi, cioè chiedono l’abrogazione totale o parziale di leggi o atti con valore di legge esistenti. Affinché il referendum sia valido deve essere raggiunto il quorum di validità: deve cioè partecipare alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto. Dopodiché, affinché la norma oggetto del referendum stesso sia abrogata, la maggioranza dei voti validamente espressi deve essere “SI’”.
Elezione dei membri “togati” del Csm
Il quesito riguarda le norme che regolano l’elezione dei cosiddetti membri togati del Consiglio superiore della magistratura, cioè quelli che sono a loro volta magistrati, modificando in particolare le modalità di presentazione delle candidature.
Il Csm è l’organo di autogoverno della magistratura. Ne fanno parte, per diritto, tre persone: il Presidente della Repubblica, che lo presiede, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di Cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati (e sono i cosiddetti membri togati), per un terzo dal Parlamento in seduta comune (sono i componenti laici). Se oggi un magistrato si vuole proporre come membro del Csm deve raccogliere almeno 25 firme di altri magistrati a sostegno della sua candidatura.
Se vincesse il “sì” decadrebbe l’obbligo della raccolta firme e si tornerebbe alla legge originale che dal 1958 regola il funzionamento del Csm: il singolo magistrato potrebbe cioè presentare la propria candidatura in autonomia e liberamente senza il supporto di altri magistrati e senza, soprattutto, l’appoggio delle “correnti” politiche interne al Csm (alcune sono più centriste, altre più vicine alla sinistra oppure alla destra). L’obiettivo del referendum, dicono i promotori, è dunque ridurre il peso di queste correnti nell’individuazione dei candidati, evitare la lottizzazione delle nomine e rimettere al centro la valutazione professionale e personale del singolo al di là dei suoi diversi orientamenti politici.
Valutazione della professionalità dei magistrati
I magistrati vengono valutati dal Csm ogni quattro anni sulla base di pareri motivati, ma non vincolanti, elaborati dal Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e dai Consigli giudiziari. Entrambi questi organi hanno composizione mista: oltre ai membri che ne fanno parte per diritto, sono formati da alcuni magistrati e poi da alcuni membri laici, cioè avvocati e in alcuni casi professori universitari in materie giuridiche. Avvocati e docenti partecipano come gli altri membri all’elaborazione di pareri su diverse questioni tecniche e organizzative, ma sono esclusi dai giudizi sull’operato dei magistrati, in base ai quali, poi, il Csm dovrà procedere per fare le valutazioni di professionalità. Solo i magistrati, dunque, hanno oggi il compito di giudicare gli altri magistrati.
Se vincesse il “sì”, i membri laici avrebbero diritto di voto in tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari con l’obiettivo, secondo i proponenti, di rendere più oggettivi e meno autoreferenziali i giudizi sull’operato dei magistrati.
Separazione delle funzioni giudicanti e requirenti dei magistrati
Il quesito è molto lungo e riguarda l’abrogazione delle numerose disposizioni che fondano o danno la possibilità ai magistrati di passare dalla funzione requirente alla funzione giudicante, o viceversa.
La funzione requirente è quella del pubblico ministero, che in un processo è il magistrato che rappresenta l’accusa. La funzione giudicante è quella del giudice, che è invece chiamato a giudicare ed è dunque super partes. Oggi i magistrati, nel corso della loro vita professionale, possono passare da una funzione all’altra con delle limitazioni e non più di quattro volte.
Se vincesse il “sì” si separerebbero nettamente le due funzioni: a inizio carriera il magistrato dovrebbe dunque scegliere o per la funzione giudicante o per quella requirente, senza più la possibilità di passare dall’una all’altra. Le ragioni a sostegno del referendum sono una maggiore equità e indipendenza che sarebbe garantita solo, dicono i promotori, da una netta separazione tra i magistrati che accusano e quelli che giudicano.
Limitazione delle misure cautelari
Il quesito referendario interviene per limitare i casi in cui è possibile disporre l’applicazione delle misure cautelari.
La custodia cautelare è la custodia preventiva (cioè una limitazione della libertà) a cui un imputato può essere sottoposto prima della sentenza. L’articolo 274 del codice di procedura penale elenca i casi che giustificano l’applicazione delle misure cautelari: pericolo di fuga, inquinamento delle prove, o quando sussiste il concreto e attuale pericolo che la persona «commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede». Quando, cioè, c’è il pericolo di reiterazione dello stesso delitto.
Se vincesse il “sì”, verrebbe eliminata l’ultima parte dell’articolo 274 del codice di procedura penale, e cioè la possibilità, per i reati meno gravi, di motivare una misura cautelare con il pericolo di reiterazione che, dicono i promotori, è la motivazione che viene oggi usata con maggiore frequenza per imporre prima di una sentenza definitiva una limitazione della libertà personale. I promotori sostengono che la custodia cautelare, da strumento di emergenza, si sia trasformato in una pratica abusata e che l’attuale norma, nella pratica, giustifichi quasi in automatico forme di restrizione della libertà anche in casi in cui l’imputato non è effettivamente pericoloso.
Abolizione del decreto Severino
Il quesito referendario chiede di abrogare il decreto legislativo numero 235 del 31 dicembre 2012 che prevede una serie di misure per limitare la presenza di persone che hanno commesso determinati reati nelle cariche pubbliche elettive.
Il decreto legislativo che il referendum vuole abrogare è meglio conosciuto come decreto Severino. Stabilisce il divieto di ricoprire incarichi di governo, l’incandidabilità o l’ineleggibilità alle elezioni politiche o amministrative, e la conseguente decadenza da tali cariche, per coloro che vengono condannati in via definitiva per determinati reati, anche se commessi prima dell’entrata in vigore del decreto stesso. Il decreto Severino stabilisce poi dei criteri anche per quanto riguarda l’incandidabilità alle cariche elettive regionali o negli enti locali. Prevede, infine, in caso di condanna non definitiva, la sospensione dalla carica in via automatica per un periodo massimo di 18 mesi.
Se vincerà il “sì” anche ai condannati in via definitiva verrà concesso di candidarsi o di continuare il proprio mandato e verrà cancellato l’automatismo della sospensione in caso di condanna non definitiva. Come succedeva fino al 2012, e cioè prima dell’entrata in vigore del decreto Severino, torneranno a essere i giudici a decidere, caso per caso, se in caso di condanna sia necessario applicare o meno come pena accessoria anche l’interdizione dai pubblici uffici. I promotori del referendum sostengono che i meccanismi del decreto Severino e in particolare l’automaticità della sospensione in caso di condanna non definitiva siano non solo inefficaci, ma anche dannosi per le persone coinvolte: dicono, nello specifico, che la decadenza automatica di sindaci e amministratori locali condannati ha creato finora «vuoti di potere» e ha portato alla sospensione temporanea dai pubblici uffici di innocenti poi reintegrati al loro posto.
Partecipare ai referendum sulla giustizia in programma domenica 12 giugno per fare i primi passi verso la strada che porta alla svolta è un dovere del cittadino, prima che un suo diritto.
I quesiti affrontano problemi che non si risolveranno con la Riforma Cartabia perché non c’è l’interesse del Parlamento ad intervenire.
Il vostro SI’ aprirà sicuramente dei canali per cambiare questo sistema giudiziario che non risponde più, ormai, ai principi costituzionali di tutela del cittadino e che assicura un potere ingiustificato ed illegittimo alla Magistratura.
Avv. Laura Melis - Lucca

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO: ENTRO IL 30 GIUGNO 2022 LE DOMANDE PER NON PERDERE GLI ARRETRATI Con il...
21/05/2022

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO: ENTRO IL 30 GIUGNO 2022 LE DOMANDE PER NON PERDERE GLI ARRETRATI

Con il D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230, è stato introdotto l’Assegno unico e universale in favore dei nuclei familiari al ricorrere di queste condizioni:
• per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
• per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni che:
o frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
o svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
o sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
o svolga il servizio civile universale;
• per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
Si considerano figli a carico solo quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE.
L’importo dell’Assegno è calcolato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, risultante dall’ISEE; dunque, alle famiglie che al momento della presentazione dell’istanza siano in possesso di ISEE in corso di validità, l’assegno è corrisposto con importi parametrati alla corrispondente fascia ISEE.
Gli importi de quo e le maggiorazioni saranno riconosciuti, retroattivamente con tutti gli arretrati, anche a quelle famiglie che non siano in possesso di ISEE valido nella fase di inoltro della domanda, ma per le quali l’ ISEE sia successivamente attestato entro il 30 giugno.
L’Assegno unico per i figli a carico può essere richiesto anche in assenza di ISEE ovvero con ISEE superiore ad euro 40mila. In tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi dell’Assegno previsti dalla normativa.
Quanto percepirò?
L’art. 4 del D.Lgs. n. 230, nonché, le tabelle allegate al medesimo, prevedono:
1. Per ciascun figlio minorenne è previsto un importo pari a 175 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.
2. Per ciascun figlio maggiorenne, fino al compimento dei 21 anni, è previsto un importo pari a 85 euro mensili se l’ISEE è pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.
3. Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.
L’Assegno è compatibile con il Reddito di Cittadinanza.
Per maggiori informazioni contattatemi privatamente.
Avv. Laura Melis - Lucca

LA TARI SI PAGA A FRONTE DELLA MERA DISPONIBILITA' DEL BENE, SALVO CHE LO STESSO SIA INIDONEO ALL'USOBuongiorno a tutti ...
07/05/2022

LA TARI SI PAGA A FRONTE DELLA MERA DISPONIBILITA' DEL BENE, SALVO CHE LO STESSO SIA INIDONEO ALL'USO
Buongiorno a tutti ed in particolare ai clienti che mi seguono su Fb: questo post è dedicato a loro, che ultimamente (non so perchè, chissà cosa avranno letto in giro) mi chiedono in tanti "Devo pagare la Tari se non occupo l'immobile?" La risposta è SI', o meglio FORSE.
Nello specifico la Tari è un tributo dovuto a fronte della MERA disponibilità del bene, cioè per il solo fatto di essere proprietari oppure affittuari, e nessuna rilevanza ha la circostanza che l'immobile non è utilizzato e/o abitato: la Tari si lega al mero titolo di proprietà/possesso.
UNICA ECCEZIONE è dimostrare che l'immobile, oltre a non essere abitato, non è idoneo ad esserlo, perchè non agibile e quindi non abitabile, cioè privo dei servizi essenziali per cui lo stesso potenzialmente potrebbe essere abitato.
In parole povere, la Tari si paga per la casa al mare che tenete chiusa per 10 mesi l'anno ma non per quella che non ha impianto idrico, elettrico o altro che ne impedisca l'utilizzo.
Mi auguro di essere stata chiara, per maggiori info contattatemi personalmente.

02/05/2022

Cari amici, dopo un lungo periodo di restyling professionale sono tornata a gestire questa pagina.
Non volevo certo abbandonarvi ma prestare attenzione ai miei settori di competenza per offrire una maggiore offerta informativa a tutti voi che leggete. Si riparte e a presto con nuovi articoli attuali e di interesse generale!

22/05/2020

Per conoscerci meglio!!!

Al fine di fornire una interpretazione estensiva e corretta alla disposizione contenuta nel DPCM che andrà in vigore dal...
29/04/2020

Al fine di fornire una interpretazione estensiva e corretta alla disposizione contenuta nel DPCM che andrà in vigore dal 04 Maggio prossimo, relativo alla possibilità degli spostamenti per incontrare “congiunti”, atteso l’infelice utilizzo di un termine atecnico in un documento che di atecnico non dovrebbe contenere nulla, si rende noto che per congiunti si intendono anche i fidanzati legati da una relazione stabile e duratura, non quindi legami avventurosi oppure nati da pochissimo tempo.
Rimangono fuori ancora gli amici.
Appare ovvio che, se si ammette di estendere il concetto di “congiunti” a qualsiasi relazione affettiva o amichevole, la norma in commento sarebbe svuotata di contenuto, perché non vi sarebbe evidentemente più alcun limite al suo perimetro applicativo. Quindi, presupponendo che il legislatore non abbia voluto questo risultato, essendo necessario ancora rispettare precise modalità di distanziamento sociale, pare di doversi concludere che chi ha relazioni affettive “non giuridicamente strutturate” debba pazientare ancora un po’.

Cari lettori,il 4 Maggio prossimo entrerà in vigore il nuovo decreto ministeriale, che avrà efficacia fino al 17 Maggio ...
27/04/2020

Cari lettori,
il 4 Maggio prossimo entrerà in vigore il nuovo decreto ministeriale, che avrà efficacia fino al 17 Maggio 2020.
Tra le prescrizioni e novità principali, è molto utile segnalare:
1) Rimane obbligatorio mantenere il distanziamento sociale ogni volta che saranno presenti attorno altri soggetti;
2) Sarà possibile lo spostamento solo all'interno della propria Regione (oggi è nel proprio Comune) e solo per motivi di salute, emergenza e lavoro, a cui si aggiunge la possibilità di far visita ai parenti (quindi ancora non i fidanzati e gli amici), senza fare assembramenti, che rimangono vietati. Gli spostamenti fuori Regione sono ammessi solo per motivi di urgenza e con autocertificazione;
3) E' prevista un'estensione dell'attività sportiva e motoria, potendosi allontanare dalla propria abitazione, evitando sempre gli assembramenti;
4) Nella ristorazione (ristoranti e pizzerie) sarà possibile l'asporto, con consumazione a casa;
Per le aziende, riaprirà la manifattura, i cantieri e tutto l'ingrosso funzionale a queste attività;
6) Rimangono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e grado.
Per ogni chiarimento e approfondimento, potete contattarmi con un messaggio o telefonando al 347.6002301.
Continuiamo a collaborare!

22/04/2020

Buongiorno a tutti!
In questo momento di confusione e difficoltà, vi esorto a non abbandonare la speranza e non perdere di vista gli obiettivi che ognuno di noi ha prefissati.
Questa emergenza sanitaria cambierà molte cose, in qualità di avvocato offro la mia disponibilità a fornire chiarimenti sugli aspetti legali delle nuove prescrizioni e disposizioni legislative in ambito civile (nella vita di tutti i giorni) e lavorativo, adottate a seguito della diffusione del coronavirus, e su quanto si possa concretamente fare.
State bene e resistete qualche altro giorno a casa!

Indirizzo

Via Giovanni Pascoli 206
Lucca
55100

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