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12/07/2021

Tar Lazio - Roma, Sezione III, sentenza del 3 luglio 2021, n. 7852
o
Commissioni di gara.
Nel sottosoglia non opera il principio dellarotazione dei componenti. .

17/09/2020

📍📍📍Sardegna, Tar sospende ordinanza sui test covid obbligatori🔶🔶🔶🔶

Accolto il ricorso cautelare del Governo: il provvedimento regionale limita la libertà di circolazione. Fissata al 7 ottobre la camera di consiglio.con decreto presidenziale del 17 settembre, il Tar della Sardegna, Sez. I, ha sospeso in via cautelare inaudita altera parte l'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, che impone a tutti coloro che intendono fare ingresso nel territorio regionale di presentare, all’atto dell’imbarco, l’esito di un test (sierologico o molecolare o antigenico rapido), effettuato nelle 48 ore precedenti.

Il c.d. "superbonus" è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle sp...
08/09/2020

Il c.d. "superbonus" è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficientamento energetico, per interventi antisismici e per l'installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
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16/07/2020

TAR Campania (SA) Sez. II n. 543 del 19 maggio 2020

È illegittima la sanzione demolitoria irrogata in luogo di quella pecuniaria ex art. 37 t. u. edilizia a fronte della realizzazione di opere che, considerata la modesta consistenza, appaiono rientrare tra gli interventi soggetti a s. c. i. a..

14/07/2020
Tar Lazio,Roma. 15 giugno 2020 n.6573Il caso. Un'impresa quarta classificata in una procedura negoziata per l'affidament...
23/06/2020

Tar Lazio,Roma. 15 giugno 2020 n.6573

Il caso. Un'impresa quarta classificata in una procedura negoziata per l'affidamento di lavori pubblici ha proposto ricorso dinanzi al TAR Lazio, Roma, per impugnare l'aggiudicazione disposta in favore di altra impresa, contestando altresì, ai fini della dimostrazione della sussistenza della legittimazione e dell'interesse al ricorso, la mancata doverosa esclusione della seconda e della terza classificata che la sopravanzavano nella graduatoria finale. La stazione appaltante e l'aggiudicataria si sono costituite in giudizio, eccependo entrambe l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica alla seconda classificata, da intendersi quale controinteressata, avente sede in Belgio. Di qui il ricorrente, previamente autorizzato dal TAR Lazio, ha provveduto alla integrazione del contraddittorio nei confronti di tale impresa con sede all'estero, mediante notifica a mezzo UNEP presso la Corte di Appello di Roma, che vi ha dato corso nelle forme di cui al Regolamento CE n. 1393/2007.

La questione. La questione sottoposta all'esame del TAR concerne la verifica dell'ammissibilità della notifica del ricorso in materia amministrativa e, nella specie, in materia di contratti pubblici effettuata nei confronti di un soggetto avente sede o residenza all'estero nelle forme previste dal Regolamento CE n. 1393/2007.

La irritualità della notifica. Il citato Regolamento eurounitario prevede espressamente all'articolo 1 (“Ambito di applicazione”) che lo stesso trovi applicazione “in materia civile e commerciale, quando un atto giudiziario o extragiudiziale deve essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato o comunicato al suo destinatario. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri («acta iure imperii»)”. La forma di notificazione ivi prevista non è, quindi, applicabile al processo amministrativo, in quanto la netta delimitazione delle materie cui è riservata tale modalità di notifica risulta di stretta interpretazione.
In particolare, come già chiarito in un'altra occasione dal TAR Lazio, “vertendosi nella specie in tema di atti amministrativi (aggiudicazione di pubblica gara di appalto) di cui è chiesto il riscontro di legittimità al giudice amministrativo, la controversia, sebbene afferente all'ambito cognitorio di giurisdizione esclusiva del giudice adito, implica comunque il sindacato di atti (non paritetici) assunti nell'ambito di pubblici poteri ed esula pertanto dalla materia “civile e commerciale” in senso proprio e quindi dal campo di applicazione del regolamento comunitario n. 1393/07 (...) In pratica, la notifica all'aggiudicataria di cui trattasi, in applicazione dell'art. 142 comma 2 c.p.c. e dell'art. 37 del D.Lgs. n. 71/2011, recante “ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'art. 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 46”, avrebbe dovuto essere piuttosto effettuata avvalendosi del competente ufficio consolare in Austria (ex art. 37 già citato, comma 1 lettera a, che infatti prevede che “L'ufficio consolare: a) provvede, direttamente o tramite le autorità locali, in conformità alle disposizioni in materia di cooperazione giudiziaria dell'Unione europea, alle convenzioni internazionali ed alle leggi dello Stato di residenza, alla notificazione degli atti ad esso rimessi a norma delle vigenti disposizioni”)” (Tar Lazio, Roma, sez. III-quater, 17 marzo 2014,n. 2946). Pertanto, la notificazione del ricorso in materia amministrativa effettuata a norma del Regolamento CE n. 1393/2007, in quanto avvenuta con forme diverse da quelle previste dalla legge, è da ritenersi inesistente. Il radicale scostamento dallo schema legale previsto per la corretta notifica integra infatti una ipotesi di inesistenza e non di nullità, con la conseguenza che nemmeno sarebbe possibile ipotizzare una qualche sorta di sanatoria per effetto della costituzione in giudizio della controinteressata. La sanatoria per raggiungimento dello scopo può concepirsi invero in relazione ad un atto nullo, ma non in relazione ad un atto inesistente, dato che la situazione di effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario ottenuta senza l'impiego del prescritto procedimento di notificazione e con l'uso dello strumento previsto, determinando l'assoluta divergenza rispetto alle dovute forme e modalità, non ne consente la sussunzione nella sfera del rilevante giuridico e la notifica eseguita deve essere considerata tamquam non esset e, pertanto, insuscettibile di sanatoria.

Tar Lazio, Roma, 15 giugno 2020, n. 6584Soccorso istruttorioDopo l'attivazione del soccorso istruttorio non è ammissibil...
20/06/2020

Tar Lazio, Roma, 15 giugno 2020, n. 6584

Soccorso istruttorio

Dopo l'attivazione del soccorso istruttorio non è ammissibile un'ulteriore fase istruttoria
Una volta attivato l'istituto del soccorso istruttorio, non è consentito un ulteriore supplemento di istruttoria per sopperire ad eventuali lacune riscontrate anche nella documentazione presentata nella predetta fase. Di conseguenza, coerentemente con quanto previsto dall'art. 83, co. 9, d.lgs. n. 50/2016, in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione della documentazione concesso dalla stazione appaltante in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, il concorrente è senz'altro escluso dalla gara.

Cons. St., sez. II, 17 giugno 2020, n. 3900 – Pres. Taormina, Est. Manzione   L’applicabilità della disciplina sulla dis...
19/06/2020

Cons. St., sez. II, 17 giugno 2020, n. 3900 – Pres. Taormina, Est. Manzione

L’applicabilità della disciplina sulla distanza dei fabbricati dalle strade di cui al combinato disposto degli artt. 16 del Codice della Strada e 26 del relativo regolamento di attuazione, è condizionata al verificarsi del seguente duplice presupposto: a) la delimitazione dei centri abitati prevista dall’art. 4; b) la classificazione delle strade, demandata ad appositi provvedimenti attuativi dall’art. 2, comma 2, che tuttavia ne individua le tipologie sulla base delle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, distinguendole in categorie da “A” (corrispondente alle autostrade) a “F bis” (itinerari ciclopedonali) (1).

(1) La Sezione ha affronta il problema della disciplina delle fasce di rispetto stradale applicabile nelle costruzioni fuori dal centro abitato, chiarendo la portata della norma transitoria di cui all’art. 234, comma 5, del Codice della Strada. Da tale disposizione, infatti, emerge che l’applicabilità della disciplina recata, per quanto qui di interesse, dal combinato disposto di cui agli artt. 16 del Codice e 26 del relativo regolamento di attuazione, è condizionata al verificarsi del seguente duplice presupposto: a) la delimitazione dei centri abitati prevista dall’art. 4; b) la classificazione delle strade, demandata ad appositi provvedimenti attuativi dall’art. 2, comma 2. Nelle more di tali adempimenti, le norme previgenti, che devono continuare a trovare applicazione, sono appunto quelle contenute nel decreto interministeriale 1° aprile 1968, n. 1404, che detta le distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all’art. 19 della legge n. 765 del 1967. La distinzione delle strade ivi declinata all’art. 3, comma 1, «in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche», non appare affatto sovrapponibile alla assai più articolata prospettazione codicistica, pur potendo casualmente coincidere la riconducibilità di alcune fattispecie concrete alla medesima tipologia nominalistica, con particolare riferimento alla “C”, corrispondente a quelle “di media importanza”, di sicuro connotata da maggior genericità di inquadramento (tanto da ricomprendere strade statali, provinciali e finanche comunali, purché di dimensioni consistenti). Egualmente la delimitazione del “centro abitato” necessaria quale condizione di applicabilità della nuova normativa è soltanto quella di cui all’art. 4 del Codice della Strada.
Entrambe le discipline (la attuale e la previgente) si preoccupano di salvaguardare l’autonomia programmatoria in materia urbanistica degli enti territoriali, condizionando il rigoroso o più rigoroso regime delle distanze alla esistenza o meno di una disciplina edificatoria. In tale ottica, mentre il comma 3 dell’art. 26 del d.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione del Codice), prevede, per quanto di interesse in relazione alle strade di tipologia “C”, la minore distanza di m. 10 ove si versi al di fuori dei centri abitati, «ma all’interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi»; l’art. 1 del decreto 1° aprile 1968, n. 1404, esclude genericamente dal proprio ambito di applicabilità sia i centri abitati sia gli « insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione».
Ha ancora chiarito la Sezione che il “centro abitato” come «insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine», identificabile in un «raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada», è cosa diversa da quello individuato a fini urbanistici, siccome tipico della normativa previgente, a prescindere peraltro dalle esigenze e dalle modalità di coordinamento poste in essere dalle amministrazioni territoriali per cercare di armonizzare in ambito pianificatorio concreto le relative indicazioni. Essere fuori dal centro abitato, quale che sia l’accezione attribuita al relativo termine, è uno dei presupposti di applicabilità del regime delle distanze di cui all’art. 26 del Regolamento di esecuzione del Codice; laddove l’altro è l’estraneità dall’ambito operativo degli strumenti urbanistici, che al contrario possono riferirsi anche ad altre zone, oltre al centro abitato medesimo.

Nel vigore del nuovo testo della lett. c) dell’art. 80 del Codice dei contratti pubblici è rimessa all’apprezzamento del...
18/06/2020

Nel vigore del nuovo testo della lett. c) dell’art. 80 del Codice dei contratti pubblici è rimessa all’apprezzamento della Stazione Appaltante l’individuazione in concreto delle fattispecie riconducili a “gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia” l’integrità o l’affidabilità dei concorrenti, casi nella sussistenza dei quali in ossequio all’art. 80, co. 5, primo periodo, “Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, coma 6”. Soppressa, quindi, ogni fattispecie positivizzata di grave illecito professionale atto ad insinuare il dubbio sull’affidabilità dei concorrenti, l’apprezzamento che è rimesso all’Amministrazione, per quanto ed anzi proprio perché discrezionale, soggiace all’onere di adeguata, ponderata e congrua motivazione.

Nelle ipotesi di revoca degli atti di gara è sempre onere della stazione appaltante provvedere all’obbligo di pagamento ...
16/06/2020

Nelle ipotesi di revoca degli atti di gara è sempre onere della stazione appaltante provvedere all’obbligo di pagamento dell’indennizzo?

Alle pubbliche amministrazioni che si determinino alla attivazione di procedure preordinate alla stipula di contratti, attraverso la selezione concorrenziale e comparativa della miglior controparte, va riconosciuto – prima della conclusione del relativo procedimento – ampio e generale potere (nella prospettiva del costante adeguamento al vincolo finalistico delle loro condotte) di ripensare le scelte operate in ordine alle modalità di selezione delle controparti negoziali, con l’unico limite del rispetto delle regole qualificate di buona fede e dell’affidamento dei concorrenti, suscettibile di essere, se del caso, salvaguardato – fermi gli effetti rimotivi della revoca legittimamente esercitata – in sede di responsabilità precontrattuale, sub specie facti (Consiglio di Stato, Sez. V, 15 luglio 2013, n. 3831).
Con ciò, deve, pertanto, escludersi che il ritiro degli atti di gara comporti, a favore dei concorrenti, l’obbligo di pagamento dell’indennizzo, previsto dall’art.21 quinquies l. n. 241/1990, seconda parte, in caso di revoca produttiva di pregiudizio. Infatti: per un verso, l’indennizzo è legalmente dovuto esclusivamente ai soggetti “direttamente interessati” dal provvedimento di revoca, vale a dire ai soggetti ai quali l’opzione revocatoria finisca per sottrarre, sia pure legittimamente e per ragioni di pubblico interesse, una utilità ovvero un bene della vita già acquisito al patrimonio – tali non potendo essere, per definizione, considerati gli operatori economici, per il solo fatto che abbiano formulato la loro offerta in sede evidenziale – (Consiglio di Stato, Sez. V, 21 maggio 2018, n. 2025); e, per altro (e coerente) verso, laddove la misura revisionale incida rimotivamente su atti amministrativi generali (quali sono gli atti indittivi di procedure evidenziali), non sussistono – prima della conclusione, con il provvedimento di aggiudicazione definitiva, del procedimento – posizioni di affidamento qualificato, meritevoli di tutela compensativa indennitaria.

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Via Carlo Carignani
Lucca
55100

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