CODEX 4.0

CODEX 4.0 Pagina dedicata allo studio dei processi evolutivi della "scienza giuridica"

14/08/2022

Il giornalista torinese e lo storico conduttore di Portobello erano amici da 30 anni, prima che la magistratura italiana compiesse uno degli errori giudiziari più eclatanti della storia del nostro Paese

09/05/2022
17/01/2021

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 14 gennaio 2021 (ud. 24 settembre 2020), n. 1626 Presidente Cassano, Relatore Sarno Come avevamo anticipato,

Condivido questo interessante contributo della amica e Collega Antonella Gimondo pubblicato da Altalex, che pone brillan...
14/11/2020

Condivido questo interessante contributo della amica e Collega Antonella Gimondo pubblicato da Altalex, che pone brillantemente l'accento sulle criticità della normazione d'urgenza nell'ambito delle attribuzioni previste dalla Costituzione all'interno del nostro assetto istituzionale.

Sistema istituzionale e giuridico nell’era dell’emergenza: il terreno inesplorato della legislazione della pandemia.

11/09/2020

La minaccia aggravata ex art. 612 co. 2 C.p.: risvolti processuali in ordine alla configurabilità del reato.

Secondo l’art. 612 co. 2 C.p. risponde del reato di minaccia aggravata chiunque minacci altri un ingiusto danno, grave, al punto tale da ledere la libertà psichica e morale di colui che la subisce.
Tale fattispecie è, sicuramente, tra i delitti che, interessano maggiormente il carico dei ruoli pendenti di tutti i Tribunali penali del territorio nazionale.
Va rilevato, sin da subito, che ai fini di un pronunciamento di condanna, in danno dell’autore della condotta illecita, possono essere, in astratto, sufficiente le sole dichiarazioni della persona offesa dal reato (o denunciante).
Questo aspetto è di sicuro tra i più interessanti, da un punto processuale, poiché viene data una dimensione (anche giuridica) a quella espressione molto diffusa che, nel linguaggio comune (e non giuridico) viene sintetizzata, sovente, in “è la sua parola contro la mia”.
In altri termini vi è la possibilità che, nonostante l’assenza di testimoni che possano confermare di avere udito una minaccia indirizzata a taluno, l’autore di tale condotta può essere ritenuto colpevole del reato in commento, ove le dichiarazione della parte offesa del reato dovesse risultare altamente credibili.
Occorre, però stabilire delle condizioni, non affatto scontate, perché possano dirsi sufficienti le dichiarazioni, nella sede dibattimentale, della sola parte offesa; la giurisprudenza, sul punto, impone l’espressa integrazione dei requisiti di attendibilità, soprattutto se quest'ultima si costituisce parte civile – e quindi, in astratto, portatrice di interessi economici al fine di ottenere la condanna dell’imputato e, conseguenzialmente, il risarcimento del danno. Ciò è necessario al fine di verificare la "credibilità soggettiva del dichiarante l'attendibilità intrinseca del suo racconto, che pertanto deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone” (Cass. Pen., SS.UU., sentenza n. 41461/2012, sez. III Penale, sentenza n. 4343/14; depositata il 30 gennaio).
Inoltre, altra condizione che sottende un giudizio di responsabilità per l’autore della minaccia, riguarda l’importante circostanza che quest’ultima debba avere carattere di credibilità; il che significa che, in base alle circostanze di tempo, di modo e di luogo, durante le quali sia stata asseritamente proferita la minaccia, deve sussistere una certa entità del turbamento psichico ai danni di chi la subisce; entità che va accertata avendo riguardo, non soltanto al tenore delle espressioni verbali profferite ma anche al contesto spazio-temporale, nel quale esse si collocano. (Cassazione penale sez. V, 14/01/2019, n.8193); secondo la Suprema Corte, sul punto va ribadito che è necessario avere "riguardo a tutte le modalità della condotta, ed in particolare al tenore delle eventuali espressioni verbali ed al contesto nel quale esse si collocano, onde verificare se, ed in quale grado, essa abbia ingenerato timore o turbamento nella p.o." (Cass. Pen. sez. V n. 43380/2008 e conformemente Cass. Pen. n. 35593/2015).
In altre parole, non risulterebbe comunque idonea ad incidere sulla libertà psichica e morale della parte offesa dal reato, la minaccia, tra l’altro aggravata, proferita da un soggetto, se questa ha carattere di casualità, di episodicità e, soprattutto, se il male ingiusto sia, sotto il profilo materiale, impossibile da consumarsi; sul punto, tuttavia va subito chiarito che, ai fini dell’integrazione non è necessario che si perfezioni quel male ingiusto sotteso all’espressione minacciosa, risultando, di converso, sufficiente che la condotta sia idoneità ad incidere sulla libertà psichica (e morale) del soggetto passivo.
In conclusione tale reato, risulta emblematico in ordine a quanto sia difficile tratteggiare una linea di discrimine netta tra ciò che potrebbe essere o meno penalmente rilevante, risultando, all’evidenza fondamentale l’intimo e libero convincimento che il Giudice formerà nel corso dell’istruttoria dibattimentale e che porterà alla decisione; ciò a conferma dell'importante insegnamento lasciatoci dal più grande Avvocato del secolo scorso, Alfredo De Marsico per il quale il fatto sociale è sempre intimamente collegato al fatto penalmente rilevante.
Avv. Carlo Bolognino

28/07/2020

BREVE RIFLESSIONE IN TEMA DI NORME INTEGRATRICI DEL PRECETTO E SUCCESSIONE MEDIATA.
La questione oggetto di disamina è investita dalla riflessione sul fenomeno della successione della legge penale nel tempo, con esplicito riguardo ai contenuti normativi di cui all’art. 2, commi 1, 2 e 4, c.p. Ed invero, la norma dianzi evocata pone l’accento sul meccanismo dell’avvicendamento (omogeneo) di norme connotate dalla appartenenza al medesimo genus (per l’appunto: norme di natura penalistica). Sicché, con riguardo al correlato versante della “successione mediata” di norme, occorre soffermarsi sul carattere impresso alle stesse (norme) da un meccanismo di rimando sistematico della disciplina principale ad altra disposizione che assume connotati integrativi, nonché necessari, per la esistenza della norma primigenia; rappresentando (il più delle volte) la formulazione del precetto integrativo il presupposto della sussistenza (rectius permanenza) del disvalore. Nella successione immediata il subentro di una nuova norma o la modifica di quella preesistente creano i presupposti –rispettivamente- del fisiologico fenomeno della nuova incriminazione o della successione meramente modificativa. Nel caso in cui a mutare (o ad essere stravolta), nella sua essenza, sia la disciplina (non solo penalistica) richiamata dalla norma si assiste ad un fenomeno inquadrato sistematicamente nel novero della successione c.d. “mediata”.
Sia giurisprudenza che dottrina hanno fornito plurime soluzioni e, dopo molteplici sforzi, pare siano giunte ad un univoco approdo avallato –in ultima istanza- dalle Sezioni Unite (si pensi, a tal proposito, alle sentenze Rizzoli- Niccoli- Magera), rappresentato, tale esito interpretativo, dal dirimente permanere della distinzione tra “norme integratrici” e “norme non integratrici”. Criticando la teoria c.d. “sostanzialistica” fondata sulla persistenza, o meno, del disvalore del fatto, con la teoria “formale-strutturale” (che distingue –appunto- le norme integratrici da quelle non integratrici) le Sezioni Unite sono giunte a confutare il dato della controversa impostazione della prima teoria. A tal proposito, appare opportuno segnalare che non sempre la teoria “formale-strutturale” approdi ad esiti definitori su questioni interpretative, posta la disomogeneità del fenomeno giuridico nel suo aspetto intimamente connesso alla applicazione della norma alla fattispecie concreta. Sicché, a volte, alcune Sezioni della Corte di Cassazione hanno inteso radicare le proprie tesi interpretative sulla teoria c.d. “sostanzialistica”.
Orbene, stando a quanto postulato con la teoria “formale-strutturale” per comprendere se si applichi, o meno, l’art. 2 c.p. e quindi se vi siano i presupposti di una successione mediata (quindi abolitio criminis), bisognerà capire se la norma che è venuta meno sia una norma integratrice o non integratrice. Se a ve**re meno è una norma integratrice si applica l’art. 2. Se, invece, appare destituita di fondamento la norma non integratrice, non si applica l’art. 2 c.p.
Pertanto, la norma integratrice assumerà la stessa forza del precetto, diventando essa stessa precetto. Ciò vorrà dire che la norma richiamata e che integra il precetto possiederà natura penale. Avendo, dunque, natura penale apparrà ovvia la applicazione dell’art. 2 del Codice penale, posto che tale norma sia contenuta in un corpus normativo di siffatta identità. La norma non integratrice, non integrando –per l’appunto- il precetto, non avrà natura penale, con la conseguenza della mancata applicazione dell’art. 2 c.p. (con ciò che ne discende in termini di retroattività favorevole che resta un principio proprio della materia penale e non già un principio generale dell’ordinamento).
Le Sezioni Unite, inoltre, nel cercare di creare una sorta di discrimen sostanziale ai fini della
distinzione tra norme integratrici e non, postulano delle ulteriori e sottili differenze che
importano sensibili ricadute sulla questione della comprensione della questione. Difatti,
forniscono una ulteriore esplicazione andando ad introdurre nel dibattito (tra norme
integratrici e norme non integratrici) la categoria delle c.d. “norme definitorie”. Tali norme
procurano, appunto, una definizione le cui caratteristiche dispositive possono essere
assorbite da norme contenute nel Codice penale e le ragioni di tale meccanismo di
sovrapposizione/integrazione trovano la loro giustificazione causale nella necessità di
razionalizzare, deflazionare e contenere (per ragioni di economia legislativa) il fenomeno
dell’eccesso di contenuti della norma. Il processo integrativo delle norme definitorie
abbisogna di ultronee specificazioni atte a definirne i contorni. Sicché, se a mutare è la norma
definitoria si verifica abolitio criminis con conseguente successione mediata. Se non cambia
la norma definitoria, ma il suo perimetro applicativo, non si applica l’art. 2 c.p.
Esempio paradigmatico di quanto rappresentato, con specifico riguardo alla disciplina
civilistica, può essere costituito dalla modifica del regime normativo di riconoscimento della
maggiore età. Un tempo la maggiore età era fissata al compimento del ventunesimo anno,
di talché la modifica del parametro di riconoscimento della maturità del soggetto (ad oggi
fissata ad anni 18) ha importato il mutamento di una norma definitoria (art. 2, c.c.),
comportando ricadute sul meccanismo della successione della legge penale nel tempo (nello
specifico abolitio criminis, a causa del cambiamento della norma definitoria). L’intervento
delle Sezioni Unite si è poi spinto a considerare le cosiddette “norme penali in bianco”
giungendo all’esame dei “provvedimenti amministrativi dichiarati inefficaci”. Su tale fronte
bisogna segnalare due diverse ipotesi: la prima riguarda il caso in cui la norma penale non
individui interamente gli elementi del precetto, ma rinvii ad un’altra fonte la
determinazione degli elementi del precetto stesso (ad esempio in materia di stupefacenti);
la seconda è relativa all’atto amministrativo. Focalizzando l’attenzione sul secondo dato di
questa ulteriore distinzione, risulterà opportuno non riconoscere in capo al provvedimento
amministrativo la natura di elemento di integrazione del precetto. Tipico esempio è quello
dell’articolo 650 c.p., a norma del quale chi viola un “provvedimento amministrativo
adottato per ragioni di ordine pubblico, igiene e sicurezza” incorre nella relativa sanzione
di carattere contravvenzionale. Se dopo aver posto la condotta il provvedimento viene meno
per una sua revoca o per una dichiarazione di inefficacia, non si potrà invocare –certamentela
caducazione del provvedimento medesimo. Le Sezioni Unite affermano, difatti, che il
provvedimento amministrativo di cui all’art. 650 c.p. non integra il precetto in quanto,
soprattutto in termini di sufficiente determinatezza della fattispecie (che non implica il
rimando definitorio ad altre norme), appare prima facie desumibile cosa sia vietato (o non
consentito violare). Difatti, leggendo l’art. 650 c.p. il precetto appare immediatamente
compiuto ed immediatamente percepibile. Ulteriore argomento, utilizzato dalle Sezioni
Unite per confutare la tesi della mancata successione mediata in tema di provvedimenti
amministrativi, è rappresentato dalla disomogeneità del provvedimento amministrativo
rispetto alla norma. Il provvedimento amministrativo al quale fa riferimento l’art. 650 c.p.
non potrà, dunque, integrare la norma penale, in quanto, a livello di teoria generale,
l’integrazione tra atti presuppone l’omogeneità tra gli stessi (non è ammessa tra un atto
normativo ed un atto amministrativo).

Avv. Giuseppe Nesci

15/07/2020

IL PERICOLO DI REITERAZIONE DEL REATO DURANTE LA CARCERAZIONE PREVENTIVA: LIMITI E PRESUPPOSTI. La giurisprudenza di legittimità si è più volte soffermato sul tema della custodia cautelare evidenziandone i presupposti che la legittimano ma, spesso, anche le storture che tale istituto determina in relazione al principio di adeguatezza e proporzionalità della misura custodiale inframuraria.
L'analisi odierna muove dalla sempre più diffusa prassi di motivare il rigetto della istanza di revoca o di sostituzione della misura custodiale, anche a notevole distanza temporale, rispetto alla presunta commissione dei fatti di reato, sul presupposto di una ritenuta sussistenza della esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato.
L’ istituto delle esigenze cautelari è stato profondamente riformato dalla legge n. 47 del 2015.
Lo scenario prima della riforma, con riguardo allo specifico aspetto del pericolo di reiterazione del reato, imponeva che questi dovesse essere concreto; la riforma del 2015 ha aggiunto che tale pericolo oltre ad essere concreto dovesse essere attuale.
La aggiunta di questo nuovo presupposto ha innescato due diverse interpretazioni giurisprudenziali. La prima implicava che tale aspetto di novità non cambiasse radicalmente il significato della nozione di concretezza, ritenendo l’ attualità come, semplicemente una declinazione della prima.
La seconda, invece, interpretava il “requisito” della attualità, come alta probabilità che al cautelato si presentassero effettivamente occasioni per compiere ulteriori delitti.
Il contrasto giurisprudenziale formatosi è stato risolto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che ha recepito il secondo orientamento dianzi descritto, specificando ulteriormente che: la concretezza fosse legata alla capacità a delinquere del reo, invece l'attualità consiste nella sussistenza di occasioni prossime di compiere un reato: tali presupposti, pur avendo i medesimi indici rilevatori (quali ad esempio specifiche modalità e circostanze del fatto ovvero personalità dell'imputato) devono essere autonomamente valutati. Siffatta distinzione, tuttavia, è stata corretta dalla stessa Corte di Cassazione, per l'impossibilità oggettiva del Giudice di specificare le potenziali occasioni per il reo di delinquere. Dunque l’attualità del pericolo presuppone semplicemente che possa formularsi una prognosi circa la continuità del "periculum libertatis" desumibile dalle modalità del fatto di reato e/o dalle condizioni di vita del reo. (Cass pen Sez IV 19-7-2018 n. 39 749, in tema di insussistenza delle attualità se la condotta criminosa sia stato del tutto sporadica).
Sporadicità ed occasionalità che non possono non incidere nella valutazione della sussistenza del pericolo di reiterazione nel reato che dilata ulteriormente l’onere motivazionale a carico del Giudicante il quale non può liquidare la questione mediante mere formule di stile, generiche o stereotipe ma, attraverso una valutazione complessiva del titolo del reato, delle caratteristiche della condotta criminosa, del tempo trascorso dalla sua commissione, da una prognosi della reiterazione, collegata al vissuto del soggetto e dalla sua personalità, desumibile da atti e comportamenti concreti e/o dai precedenti penali.
Per tali valutazioni notevole importanza va attribuita al tempo trascorso dalla commissione del reato poiché la lontananza dagli episodi criminosi vale ad accentuare gli oneri motivazionali del Giudicante; infatti, in quest'ultimo caso, si deve dare conto in motivazione di elementi indicativi e concreti circa l'effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare e chiamata a neutralizzare (Cass. Pen. 27.11.2015 n. 3043 in CED Cass. n. 265618 ed altre).
Dunque, ed in sintesi, quando i fatti non sono recenti può ritenersi ancora sussistente il "periculum libertatis" solo allorquando emergono dati anche successivi (ma non necessariamente) al fatto storico, sub iudice, che testimoniano la perduranza dello stesso, mediante una congrua motivazione (Cass. pen. Sez. IV, 28.5.2015 n. 24865 ed altre).
Circostanze codeste, di cui si deve compiutamente dare conto in seno al provvedimento delibativo dell’istanza di revoca o sostituzione della misura custodiale che molto spesso vengono omesse in relazione all’individuazione di quegli elementi che legittimano la permanenza delle esigenze cautelari.
Il Giudice non può discostarsi dall’onere motivazionale anche laddove si proceda per reati in cui opera la presunzione di pericolosità di cui all'articolo 275 co. 3 c.p.p. (basti pensare, a tal proposito, all’associazione mafiosa ex art. 416 bis c.p. od all’associazione ex art. 74 d.p.r. 309/90 finalizzata al narcotraffico, et similia) poiché allorquando si procede per tali gravi reati, in tema di riconoscimento del pericolo di reiterazione del reato, assume notevole importante anche la considerevole distanza temporale dai fatti nonché il presofferto cautelare patito dal cautelato (a proposito vedasi Cass. pen. Sez. IV, 27.1.2016 n. 20987 in CED Cassazione n. 268962 ed altro).
A questo punto risulta utile operare una distinzione netta tra le due fattispecie delittuose richiamate (416 bis c.p. ed associazione ex art. 74 DPR 309/90) in tema di considerevole lasso temporale come parametro per misurare l’indice di dissociazione del cautelato dal presunto gruppo di riferimento.
Ed infatti un importante insegnamento nomofilattico (sent, n. 26904 del 21.4.2017, Sez. 2) evidenzia che la fattispecie ex articolo 74 d.p.r. 309/90 è qualificata unicamente dai reati fine e non postula l'esistenza dei requisiti strutturali delle associazioni mafiose per cui vale la regola della tendenziale stabilità del sodalizio criminale e per cui, dunque, è necessaria la dimostrazione del recesso dell'imputato dalla consorteria; per altro tipo di associazione e nella specie per quella ex art. 74 DPR 309/90 invece, possono rilevare oltre che la distanza temporale tra l'applicazione della misura ed i fatti contestati, anche elementi che dimostrano l'instabilità o la temporaneità del vincolo associativo. (A proposito vedasi anche, Cass. pen. Sez. 6 del 28-12-2017 n. 3096 del 2018 in CED Cass. n. 272153).
Emerge, dunque, ai fini della valutazione della persistenza del pericolo di reiterazione del reato nelle associazioni a delinquere non mafiose, il diverso criterio connesso alla professionalità criminale dei sodali ed alla propensione all'inserimento in circuiti criminali.
Criteri, dunque, che soggiacciono alla valutazione delle specifiche e concrete modalità del fatto, dell'età dell’agente, dell'atteggiamento antecedente e successivo alle presunte condotte di reato e di cui si deve dare debitamente conto anche qualora si proceda per reati per cui le esigenze cautelare siano presunte(a proposito, Cass. pen. Sez. II, 21-12-2017, n. 19341 del 2018 in CED Cass. n 273435).
In via conclusiva non ci si può esimere dall’osservare che l’istituto della carcerazione preventiva non può e non deve considerarsi che una eccezione alla regola che vede un qualsivoglia cittadino essere privato della propria libertà personale solo in presenza di rigorosissimi e motivati presupposti di legge, scevri da meccanismi automatici ed arbitrari riconducibili, in larga misura, al titolo di reato.
Avv. Carlo Bolognino

05/07/2020

I reati associativi: dubbi interpretativi

La scelta del tema che si tratterà oggi trae origine dallo stato emergenziale in cui verte il territorio dove prevalentemente operano i creatori di questa pagina di approfondimento giuridico, da sempre investito dal fenomeno della criminalità organizzata.
In ordine ai reati associativi si possono fare diverse classificazioni, ma, senza ombra di dubbio, le imputazioni più pervasive in questo ambito territoriale riguardano, in larga misura, l’associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico ex art. 74 DPR 309/90 (Testo Unico sugli stupefacenti) e l’associazione mafiosa ex art. 416 bis codice penale, sulle cui letture interpretative vi è molta incertezza, persino tra gli operatori del diritto.
La questione fondamentale è individuare correttamente i presupposti costitutivi del reato associativo, e la presente trattazione muove dalla difficoltà che può incontrare linterprete a comprendere i caratteri e la portata di questa tipologia di reati.
Si tratta di reati dal grande disvalore sociale, il cui apparato sanzionatorio registra il più alto livello di severità e per cui il Legislatore non mira semplicemente a reprimere le singole condotte penalmente rilevanti ma – ulteriormente – a scongiurare la possibilità, ancora più pericolosa per la collettività, che tre o più persone uniscano le proprio risorse criminali al fine di commettere una serie indeterminata di delitti.
Da qui la risoluzione del primo dubbio (o meglio equivoco) che investe nell’immaginario comune la lettura di questo tipo di reati, ovvero che la condotta incriminata non è un comportamento individuale, ma appunto il fatto, eminentemente collettivo, dello “associarsi” fra tre o più persone.
In altre parole, la condotta di chi pone in essere il delitto associativo è caratterizzata da una dimensione collettiva, poiché è sempre necessario che l’adesione del nuovo membro venga accettata dagli altri associati: in sintesi, la condotta punita rimane sempre quella associativa, ovvero l’essere divenuti “parte” dell’associazione; tanto è vero che ai fini della configurazione del reato non è necessario che i reati scopo dell’associazione si siano consumati.
Altro aspetto che provoca confusione persino tra gli ;addetti ai lavori” è connesso all’ effettivo contributo causale che deve essere apportato da coloro i quali commettono il reato.
È bene sottolineare che la realizzazione del programma associativo non costituisce, come molti pensano, la prova del reato ma un elemento costitutivo della fattispecie, che va, quindi, integrato, specificatamente, con la consapevolezza di partecipare ad una associazione allo scopo di commettere i reati funzionali ai fini per cui si è costituita l’associazione stessa.
Tuttavia, “il contributo soggettivamente portato alla consumazione di uno od anche più dei reati-fine della associazione, o più genericamente alla realizzazione del programma criminoso, non importa automaticamente la prova dell’associazione dell’agente, ove il contributo al sodalizio sia solo occasionale o episodico” (cfr. ex plurimis, Cass. Pen., sez. V, 24 settembre 1997, n. 9457), essendo necessario un contributo continuativo e costante ai fini dell’esistenza e del consolidamento dell’associazione stessa in modo stabile e permanente.
L’accertamento, dunque, della condotta delittuosa non può prescindere dalla prova dell’effettivo contributo causale, essendo i gravi indizi sufficienti, ai fini dell’approdo ad una sentenza di condanna, solo qualora siano qualificati dalla certezza in sé, dalla precisione e dalla concordanza, intendendo per quest’ultima la sussistenza di riscontri oggettivi e rigorosi che oltrepassino la soglia del ragionevole dubbio.
Avv. Carlo Bolognino

Indirizzo

Locri
89044

Sito Web

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando CODEX 4.0 pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Condividi

Digitare