28/07/2020
BREVE RIFLESSIONE IN TEMA DI NORME INTEGRATRICI DEL PRECETTO E SUCCESSIONE MEDIATA.
La questione oggetto di disamina è investita dalla riflessione sul fenomeno della successione della legge penale nel tempo, con esplicito riguardo ai contenuti normativi di cui all’art. 2, commi 1, 2 e 4, c.p. Ed invero, la norma dianzi evocata pone l’accento sul meccanismo dell’avvicendamento (omogeneo) di norme connotate dalla appartenenza al medesimo genus (per l’appunto: norme di natura penalistica). Sicché, con riguardo al correlato versante della “successione mediata” di norme, occorre soffermarsi sul carattere impresso alle stesse (norme) da un meccanismo di rimando sistematico della disciplina principale ad altra disposizione che assume connotati integrativi, nonché necessari, per la esistenza della norma primigenia; rappresentando (il più delle volte) la formulazione del precetto integrativo il presupposto della sussistenza (rectius permanenza) del disvalore. Nella successione immediata il subentro di una nuova norma o la modifica di quella preesistente creano i presupposti –rispettivamente- del fisiologico fenomeno della nuova incriminazione o della successione meramente modificativa. Nel caso in cui a mutare (o ad essere stravolta), nella sua essenza, sia la disciplina (non solo penalistica) richiamata dalla norma si assiste ad un fenomeno inquadrato sistematicamente nel novero della successione c.d. “mediata”.
Sia giurisprudenza che dottrina hanno fornito plurime soluzioni e, dopo molteplici sforzi, pare siano giunte ad un univoco approdo avallato –in ultima istanza- dalle Sezioni Unite (si pensi, a tal proposito, alle sentenze Rizzoli- Niccoli- Magera), rappresentato, tale esito interpretativo, dal dirimente permanere della distinzione tra “norme integratrici” e “norme non integratrici”. Criticando la teoria c.d. “sostanzialistica” fondata sulla persistenza, o meno, del disvalore del fatto, con la teoria “formale-strutturale” (che distingue –appunto- le norme integratrici da quelle non integratrici) le Sezioni Unite sono giunte a confutare il dato della controversa impostazione della prima teoria. A tal proposito, appare opportuno segnalare che non sempre la teoria “formale-strutturale” approdi ad esiti definitori su questioni interpretative, posta la disomogeneità del fenomeno giuridico nel suo aspetto intimamente connesso alla applicazione della norma alla fattispecie concreta. Sicché, a volte, alcune Sezioni della Corte di Cassazione hanno inteso radicare le proprie tesi interpretative sulla teoria c.d. “sostanzialistica”.
Orbene, stando a quanto postulato con la teoria “formale-strutturale” per comprendere se si applichi, o meno, l’art. 2 c.p. e quindi se vi siano i presupposti di una successione mediata (quindi abolitio criminis), bisognerà capire se la norma che è venuta meno sia una norma integratrice o non integratrice. Se a ve**re meno è una norma integratrice si applica l’art. 2. Se, invece, appare destituita di fondamento la norma non integratrice, non si applica l’art. 2 c.p.
Pertanto, la norma integratrice assumerà la stessa forza del precetto, diventando essa stessa precetto. Ciò vorrà dire che la norma richiamata e che integra il precetto possiederà natura penale. Avendo, dunque, natura penale apparrà ovvia la applicazione dell’art. 2 del Codice penale, posto che tale norma sia contenuta in un corpus normativo di siffatta identità. La norma non integratrice, non integrando –per l’appunto- il precetto, non avrà natura penale, con la conseguenza della mancata applicazione dell’art. 2 c.p. (con ciò che ne discende in termini di retroattività favorevole che resta un principio proprio della materia penale e non già un principio generale dell’ordinamento).
Le Sezioni Unite, inoltre, nel cercare di creare una sorta di discrimen sostanziale ai fini della
distinzione tra norme integratrici e non, postulano delle ulteriori e sottili differenze che
importano sensibili ricadute sulla questione della comprensione della questione. Difatti,
forniscono una ulteriore esplicazione andando ad introdurre nel dibattito (tra norme
integratrici e norme non integratrici) la categoria delle c.d. “norme definitorie”. Tali norme
procurano, appunto, una definizione le cui caratteristiche dispositive possono essere
assorbite da norme contenute nel Codice penale e le ragioni di tale meccanismo di
sovrapposizione/integrazione trovano la loro giustificazione causale nella necessità di
razionalizzare, deflazionare e contenere (per ragioni di economia legislativa) il fenomeno
dell’eccesso di contenuti della norma. Il processo integrativo delle norme definitorie
abbisogna di ultronee specificazioni atte a definirne i contorni. Sicché, se a mutare è la norma
definitoria si verifica abolitio criminis con conseguente successione mediata. Se non cambia
la norma definitoria, ma il suo perimetro applicativo, non si applica l’art. 2 c.p.
Esempio paradigmatico di quanto rappresentato, con specifico riguardo alla disciplina
civilistica, può essere costituito dalla modifica del regime normativo di riconoscimento della
maggiore età. Un tempo la maggiore età era fissata al compimento del ventunesimo anno,
di talché la modifica del parametro di riconoscimento della maturità del soggetto (ad oggi
fissata ad anni 18) ha importato il mutamento di una norma definitoria (art. 2, c.c.),
comportando ricadute sul meccanismo della successione della legge penale nel tempo (nello
specifico abolitio criminis, a causa del cambiamento della norma definitoria). L’intervento
delle Sezioni Unite si è poi spinto a considerare le cosiddette “norme penali in bianco”
giungendo all’esame dei “provvedimenti amministrativi dichiarati inefficaci”. Su tale fronte
bisogna segnalare due diverse ipotesi: la prima riguarda il caso in cui la norma penale non
individui interamente gli elementi del precetto, ma rinvii ad un’altra fonte la
determinazione degli elementi del precetto stesso (ad esempio in materia di stupefacenti);
la seconda è relativa all’atto amministrativo. Focalizzando l’attenzione sul secondo dato di
questa ulteriore distinzione, risulterà opportuno non riconoscere in capo al provvedimento
amministrativo la natura di elemento di integrazione del precetto. Tipico esempio è quello
dell’articolo 650 c.p., a norma del quale chi viola un “provvedimento amministrativo
adottato per ragioni di ordine pubblico, igiene e sicurezza” incorre nella relativa sanzione
di carattere contravvenzionale. Se dopo aver posto la condotta il provvedimento viene meno
per una sua revoca o per una dichiarazione di inefficacia, non si potrà invocare –certamentela
caducazione del provvedimento medesimo. Le Sezioni Unite affermano, difatti, che il
provvedimento amministrativo di cui all’art. 650 c.p. non integra il precetto in quanto,
soprattutto in termini di sufficiente determinatezza della fattispecie (che non implica il
rimando definitorio ad altre norme), appare prima facie desumibile cosa sia vietato (o non
consentito violare). Difatti, leggendo l’art. 650 c.p. il precetto appare immediatamente
compiuto ed immediatamente percepibile. Ulteriore argomento, utilizzato dalle Sezioni
Unite per confutare la tesi della mancata successione mediata in tema di provvedimenti
amministrativi, è rappresentato dalla disomogeneità del provvedimento amministrativo
rispetto alla norma. Il provvedimento amministrativo al quale fa riferimento l’art. 650 c.p.
non potrà, dunque, integrare la norma penale, in quanto, a livello di teoria generale,
l’integrazione tra atti presuppone l’omogeneità tra gli stessi (non è ammessa tra un atto
normativo ed un atto amministrativo).
Avv. Giuseppe Nesci