15/05/2026
Anche l’amante ha diritto al risarcimento, se il legame affettivo era stabile e duraturo. Lo ha stabilito il tribunale civile di Padova, con una sentenza destinata a fare scalpore.
Un operaio di Padova, sposato ma con una seconda famiglia parallela a quella “tradizionale”, era
rimasto vittima di un infortunio mortale sul lavoro.
L’uomo nel 2013 aveva intrapreso una relazione clandestina con una cittadina moldava e dalla loro storia d’amore, un anno prima della disgrazia, era nata una bambina. L’amante si era quindi rivolta a un avvocato perché riteneva di avere anche lei diritto a un risarcimento per la scomparsa del proprio caro.
Dopo l’accertamento che la la minore era la figlia biologica del defunto, il legale è riuscito a dimostrare che le richieste della propria assistita erano legittime. «L’uomo partecipava attivamente alla vita della figlia trascorrendo con lei e la madre periodi di vacanza, specie durante le ferie estive, portandole sovente anche in vacanza sia in Italia sia in Moldavia e supportava economicamente la donna contribuendo significativamente e con costanza al mantenimento della figlia», si legge nella sentenza.
La compagnia assicurativa ha dovuto risarcire sia la famiglia della vittima sia la figlia nata dalla relazione extraconiugale con circa 310 mila euro e pure l’amante madre della bimba con 80 mila. In base alla sentenza, chiunque possa dimostrare un saldo e continuativo vincolo affettivo con la vittima ha diritto a un risarcimento del danno non patrimoniale; non solo i parenti più stretti. Si attende l’esito dell’appello…stay tuned