Studio Legale Avv. Cristina Ferrè

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CONSIDERAZIONI SUL SUPER GREEN PASSCome al solito il legislatore è sempre “molto chiaro” nell’elaborare i testi normativ...
17/09/2021

CONSIDERAZIONI SUL SUPER GREEN PASS
Come al solito il legislatore è sempre “molto chiaro” nell’elaborare i testi normativi, tanto siamo noi operatori del diritto a doverci districare nelle interpretazioni possibili.

SETTORE PUBBLICO
Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al personale delle amministrazioni pubbliche ai fini dell’accesso nei luoghi in cui il predetto personale svolge l’attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde.
Il personale, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato e, a decorrere dal 5° giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso senza retribuzione fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
In ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

SETTORE PRIVATO
Il decreto disciplina diversamente adozione del green pass elle aziende con più o meno di 15 dipendenti, non si capisce con quale ratio.
I lavoratori delle aziende con più di 15 dipendenti, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono sospesi senza stipendio dalla prestazione lavorativa sin dal primo giorno (quelli pubblici dal 5° giorno)
La sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.
Pertanto il dipendente potrebbe incorrere in una sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 (salvo proroga dello stato di emergenza), con circa 75 giorni di inattività forzata.
Per le aziende con meno di 15 dipendenti, invece, è prevista una disciplina diversa che consente al datore di lavoro di sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.
Per queste imprese, dopo il 5° giorno di mancata presentazione della predetta certificazione, il datore di lavoro PUO’ sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
Quindi per le imprese con meno di 15 dipendenti la sospensione dall’attività lavorativa E’ FACOLTATIVA e può essere disposta dal datore di lavoro solo dal 5° giorno di mancata presentazione della certificazione verde, e non può durare più di 10 giorni.
E dopo? il lavoratore va retribuito lo stesso? Va riammesso in servizio senza green pass?
Si attendono chiarimenti, anche per quanto riguarda i lavoratori in smart working, “dimenticati” dal decreto.

SE IL DEFUNTO HA EFFETTUATO IN VITA DONAZIONIIl nostro codice civile prevede che  se il coniuge e/o figli del de cuius, ...
25/02/2021

SE IL DEFUNTO HA EFFETTUATO IN VITA DONAZIONI
Il nostro codice civile prevede che se il coniuge e/o figli del de cuius, nonché i loro discendenti (nipoti) hanno ricevuto donazioni dirette (regali di beni) o indiretti (denaro), li debbano conferire ai coeredi, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati espressamente.
Si tratta di una forma particolare di divisione ereditaria denominata "collazione" che risponde all'esigenza di riequilibrare il contenuto dell’asse ereditario a fronte di atti di liberalità posti in essere in vita dal defunto solo nei confronti di alcuni.
Concretamente la collazione può avvenire o in natura e quindi mediante il reale conferimento dei beni ricevuti in donazione, ovvero mediante “imputazione”, ovvero detraendo il valore del bene donato (valore al momento della morte del donante) dalla porzione di eredità del donatario.
In particolare con riferimento alle regalie ricevute dal coniuge del defunto, l'art. 738 c.c. esclude dalla collazione le donazioni di "modico valore", viceversa con riguardo ai discendenti si ritiene che sia passivo di collazione tutto ciò che il defunto abbia donato in vita ancorché ritenesse di far fronte ad un obbligo morale.
In proposito l'art. 741 c.c. prevede che sia soggetto a collazione tutto ciò che il defunto ha speso a favore dei discendenti per assegnazioni fatte per causa di matrimonio (es.: ha contribuito all’acquisto della casa per le nozze di uno dei figli), o per avviarli all'esercizio di una determinata attività produttiva o professionale, così come per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione.

QUANDO E’ POSSIBILE IMPUGNARE UN VERBALE DI CONCILIAZIONE SINDACALEIn condizioni normali sottoscrivere un accordo fra la...
16/02/2021

QUANDO E’ POSSIBILE IMPUGNARE UN VERBALE DI CONCILIAZIONE SINDACALE
In condizioni normali sottoscrivere un accordo fra lavoratore e datore di lavoro presso un sindacato rende inoppugnabili le transazioni in esso contenute. Il lavoratore, quindi, non può successivamente cambiare idea e fare causa.
Tuttavia, in casi particolari, il verbale è impugnabile per VIZIO DEL CONSENSO (perchè sottoscritto per errore, o estorto con violenza o con dolo).
Sussiste l’errore nella comprensione del testo per esempio nel caso del lavoratore straniero dovuta alla difficoltà linguistica, ma sussiste anche la violenza morale ravvisabile ai sensi dell'art. 1435 c.c., qualora il datore di lavoro abbia prospettato una minaccia (un male ingiusto, ovvero il licenziamento) specificamente diretta al fine di estorcere la dichiarazione negoziale, tale da incidere, con efficacia causale concreta, sulla libertà di autodeterminazione del lavoratore.
Sussiste il dolo, ovvero l’inganno del dipendente, ad esempio se gli viene falsamente prospettata una regolamentazione del rapporto di lavoro diversa da quella formalizzata nel verbale.
Inoltre, il verbale è altresì impugnabile per MANCATA ASSISTENZA DEL RAPPRESENTANTE SINDACALE, che abbia omesso di spiegare al lavoratore le conseguenze giuridiche irrevocabili della sua sottoscrizione e non l’abbia aiutato a comprendere la portata delle clausole contenute nell’accordo.
Un’altro caso in cui il verbale di conciliazione può essere impugnato per MANCANZA DI RECIPROCITA’ DELLE RINUNCE, ovvero quando per la transazione il datore di lavoro abbia offerto un IMPORTO INADEGUATO O SIMBOLICO (es.: € 100,00 per il passaggio da rapporto di lavoro dipendente full time a rapporto a chiamata a tempo determinato).

La mia intervista a Il Giornale di Monza
12/01/2021

La mia intervista a Il Giornale di Monza

14/11/2020

L’AUTOCERTIFICAZIONE FALSA: MEGLIO DIRE LA VERITÀ

I tribunali stanno notificando i primi decreti penali di condanna per chi ha dichiarato il falso nelle autocertificazioni durante il lockdown di marzo. Nel mirino delle Procure soprattutto i ragazzi sorpresi a chiacchierare o a fumare con gli amici, e che si sono giustificati dichiarando di svolgere attività motoria in prossimità dell’abitazione.
Quando le dichiarazioni non appaiono convincenti, scatta infatti la denuncia IN SEDE PENALE. Il reato contestato è quello previsto dall’articolo 483 del Codice penale: falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, che prevede una pena base di due mesi di reclusione convertibile in oltre duemila euro di multa. Ma non bisogna farsi trarre in inganno: non si tratta di una sanzione amministrativa, come una multa per divieto di sosta, bensì di una multa di tipo PENALE che resta sul casellario giudiziale. Si tratta di pene corrispondenti a una condanna in sede penale, con tutto ciò che ne consegue.
Le dichiarazioni sostitutive, infatti, se rese a un pubblico ufficiale, sono idonee a integrare il reato di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico.
MEGLIO ALLORA DIRE LA VERITÀ, cioè ammettere che non si ha un motivo per stare in giro: nel qual caso si rischia una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro, come previsto dalla legge 35/2020 (di conversione del Dl 19/2020).
Se si mente, invece, scatta il penale.
Se invece è troppo tardi, perché ormai si è detto il falso, dopo la notifica del decreto penale è ancora possibile difendersi facendo OPPOSIZIONE entro 15 giorni., chiedendo un rito alternativo (in genere il giudizio abbreviato oppure il giudizio immediato).
In questi casi si potrà chiedere anche la sospensione del processo penale con richiesta di messa alla prova: si tratterà in genere di svolgere lavori socialmente utili ma che - se svolti positivamente - consentono di estinguere il reato senza che ne resti traccia nel casellario giudiziale.
Se l’imputato, invece,stava realmente andando dal medico, a fare la spesa o a svolgere attività motoria ma non è stato creduto, potrà dimostrarlo con tutti i mezzi di prova a sua disposizione. Dovrà però opporsi al decreto penale e istruire il processo.

AFFITTI - Forse non tutti sanno che ....Il locatore non può recedere dal contratto di locazione abitativa (4+4) prima de...
15/10/2020

AFFITTI - Forse non tutti sanno che ....
Il locatore non può recedere dal contratto di locazione abitativa (4+4) prima della scadenza dello stesso, ma ha la facoltà di impedirne la prosecuzione alla prima scadenza (4 anni) se ricorrono determinate e tassative ipotesi. Il conduttore, invece, ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto purché ricorrano gravi motivi (tuttavia il contratto può autorizzare il conduttore a recedere anche in assenza di motivi).
Qualora il locatore voglia recedere prima della naturale scadenza del contratto, l’art. 3, L. 431/98 prevede la possibilità di interrompere il rapporto ma solo in occasione del primo rinnovo automatico del contratto e non prima (ad esempio, nel contratto 4+4, potrà farlo solo dopo i primi 4 anni, ma non dopo qualche mese o al quinto anno).
I casi in cui il locatore può recedere anticipatamente sono: 1) quando intenda destinare l’immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio ovvero del coniuge, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; 2) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero e idoneo nello stesso Comune; 3) quando l’immobile debba essere ristrutturato o ricostruito o demolito; 4) se il conduttore senza giustificato motivo non occupa continuativamente l’immobile locato; 5) quando il locatore intenda vendere l’immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo tranne quello adibito a propria abitazione (in tal caso il conduttore ha il diritto di prelazione).
Per ciascuno di tali motivi il locatore è comunque tenuto a dare comunicazione al conduttore almeno 6 mesi prima. Se il locatore impedisce il rinnovo della locazione, inviando la disdetta, ma senza che ricorrano le ipotesi elencate, commette un illecito e dovrà corrispondere all’inquilino un risarcimento del danno che non potrà essere inferiore a 36 mensilità del canone.
Se, invece, il locatore che, dopo aver ottenuto la disponibilità dell’immobile per uno dei motivi previsti, non abbia adibito l’immobile all’uso dichiarato entro 6 mesi dall’uscita del conduttore, il conduttore può richiedere il ripristino del contratto, e il rimborso delle spese di trasloco e altre spese sostenute per lasciare l’immobile.

TOLLERARE I TRADIMENTI DEL CONIUGE E’ CONTROPRODUCENTELo ha messo nero su bianco la recentissima ordinanza della Cassazi...
01/09/2020

TOLLERARE I TRADIMENTI DEL CONIUGE E’ CONTROPRODUCENTE
Lo ha messo nero su bianco la recentissima ordinanza della Cassazione (n.16691/2020) che ha rigettato la richiesta di una moglie di addebito della separazione al marito fedifrago.
La Corte, infatti, ha rilevato che nonostante le violazioni del dovere di fedeltà da parte del marito, la donna aveva continuato la convivenza con il coniuge per più di quindici anni.
Nel rigettare il ricorso, la Cassazione ha evidenziato che chi chiede l’addebito per infedeltà deve dimostrare il nesso causale fra l’infedeltà e la crisi coniugale (con relativa intollerabilità della convivenza).
Le plurime relazioni extraconiugali dell’uomo, conosciute dalla moglie, non avrebbero, infatti, determinato in quest’ultima il proposito di separarsi, tant’è che il ricorso per separazione era stato depositato svariati anni dopo la conoscenza dell’infedeltà coniugale del coniuge.
Spetta, dunque, a chi chiede l’addebito per infedeltà provare che il tradimento ha messo in crisi il rapporto di coniugio; in mancanza di tale prova la separazione non può essere addebitata al traditore.
Insomma, cornuti e razziati ...

Lo Studio è tornato operativo
26/08/2020

Lo Studio è tornato operativo

IL MANTENIMENTO DEL FIGLIO MAGGIORENNELa legge n. 54/2006 prevede che il giudice, possa disporre in favore dei figli mag...
26/06/2020

IL MANTENIMENTO DEL FIGLIO MAGGIORENNE
La legge n. 54/2006 prevede che il giudice, possa disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico comprensivo sia delle spese ordinarie(vitto, abbigliamento, ecc.) che quelle relative all'istruzione e persino quelle per lo svago e le vacanze.
Il diritto all’assegno, azionabile dalla madre coabitante o dal figlio stesso, viene meno al raggiungimento di un'autosufficienza economica tale che consenta al figlio di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
Non qualsiasi impiego o reddito (come il lavoro precario, ad esempio) fa dunque venir meno l'obbligo del mantenimento (Cass. n. 18/2011), sebbene non sia necessario un lavoro stabile, ma un impiego tale da consentirgli un reddito corrispondente alla sua professionalità e un'appropriata collocazione nel contesto economico-sociale di riferimento, adeguata alle sue attitudini ed aspirazioni (v. Cass. n. 4765/2002; n. 21773/2008; n. 14123/2011; n. 1773/2012).
Se, dunque, il figlio maggiorenne desidera intraprendere un percorso di studi per il raggiungimento di una migliore posizione e/o carriera, il dovere al mantenimento da parte del genitore permane (Cass. n. 1779/2013).
L'obbligo perdura però sino a quando il mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica non sia causato da negligenza o non dipenda da fatto imputabile al figlio (es.: rifiuto ingiustificato alle opportunità di lavoro offerte, ovvero colpevole inerzia nel percorso di studi senza alcun rendimento).
Una volta raggiunta la piena autosufficienza economica del figlio maggiorenne, la sopravvenienza di circostanze ulteriori che determinano l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico (es.: licenziamento) non fa rivivere l’obbligo al mantenimento a carico del genitore.

Indirizzo

Via Pietro Da Lissone 46
Lissone
20851

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 18:00
Martedì 09:00 - 18:00
Mercoledì 09:00 - 18:00
Giovedì 09:00 - 18:00
Venerdì 09:00 - 18:00

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