Ricongiunzione da Gestione Separata Inps in altre casse previdenziali

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Ricongiunzione da Gestione Separata Inps in altre casse previdenziali L'obiettivo della pagina è finalizzato ad accelerare l'abrogazione dell'art. 2 della L. 8/8/1995, n. 335.

05/02/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Lojacono
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 207/2021 promossa da:
Firmato Da: LENTINI GIOVANNI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial #: f294a88d9ab845c
Firmato Da: CLAUDIA BEATRICE LOJACONO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial #: 368765866a7a2551
Sentenza n. 82/2024 pubbl. il 02/02/2024
RG n. 207/2021
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ROBERTO UGLIOTTI (C.F. GLTRRT72T04F205T), con il patrocinio
dell’avv. UGLIOTTI ROBERTO
ricorrente
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell’avv. LONGO
MARIA CONSUELO ITRIA
Resistente
Oggetto: previdenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.1.21 L’avv. Ugliotti riferiva di essere un
avvocato libero professionista iscritto all’Albo degli Avvocati di
Roma dal 09/05/2013 al 11/09/2019, all’Albo degli Avvocati di Milano dal
12/09/2019 e alla Cassa Nazionale Forense dal 01/01/2013; che il
29/08/2018 , ai sensi dell’art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 45, aveva
chiesto la ricongiunzione, presso Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza Forense, di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria e
figurativa giacenti presso le gestioni previdenziali INPS, con apposita
domanda di ricongiunzione; che il
30/08/2018 Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense
trasmetteva alla sede INPS di Monza Gestione Dipendenti Privati richiesta
di acquisizione di tutti gli elementi necessari e utili per evadere l’ istanza,
come da istruttoria; che l’INPS di Monza, trasmetteva, ai sensi dell’art. 4
L. 45/90, la comunicazione integrata dal prospetto denominato “TR.C/01
bis” riportante i contributi versati o accreditati in favore del ricorrente e dei
relativi interessi calcolati al tasso del 4,50% ; che tuttavia,
nell’annotazione a margine del predetto modello TR.C/01 bis, l’I.N.P.S.
evidenziava la non ricongiungibilità presso Gestioni alternative dei
“periodi contributivi accreditati sulla P.A. ai sensi dell’art. 2 della L.
8/8/95 n. 335, in qualità di iscritto alla Gestione Separata; che il
21/09/2018, Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense gli
trasmetteva la comunicazione di utile riconoscimento, ai fini pensionistici,
della ricongiunzione, alla propria Cassa, di 14 anni, accompagnato dal
documento prospettico denominato “Calcolo della riserva matematica ai
fini della Ricongiunzione”, dal quale si ricava l’importo effettivo dei soli
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Sentenza n. 82/2024 pubbl. il 02/02/2024
RG n. 207/2021
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contributi, ritenuti ricongiungibili, giacenti presso INPS – Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale –, impropriamente esclusi i contributi
accreditati sulla P.A., in qualità di iscritto alla Gestione Separata ; che
successivamente veniva comunicato anche il trasferimento dei contributi,
tranne quelli versati in Gestione Separata; che il 24/04/2020 egli inoltrava
ricorso amministrativo ; che l’ente non si era pronunciato.
Il ricorrente rassegnava quindi le seguenti conclusioni:
accertare, e dichiarare, per i motivi, sopra esposti, l’illegittimità
dell’opposto diniego, con il presente ricorso, atteso l’aperto contrasto
sia con la legislazione vigente, sia con i granitici orientamenti
giurisprudenziali;
e, per l’effetto, condannare I.N.P.S., in persona del legale
rappresentante pro-tempore:
- alla ricongiunzione degli integrali periodi di contribuzione - allo
stato, presso la Gestione Separata INPS – nella Cassa Nazionale di
Previdenza e Assistenza Forense, gestione previdenziale cui – il
ricorrente - risulta iscritto in qualità di libero professionista;
- al trasferimento dell’ammontare dei contributi di pertinenza della
Gestione Separata INPS maggiorati dell’interesse composto al tasso
annuo del 4,50 per cento, alla Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza Forense.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
Si è costituita l’INPS chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato e come tale va accolto.
Invero l’art. 1 comma 2 della legge n. 45 del 1990 , sulla facoltà di
ricongiunzione dispone :
1. Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore
autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per
liberi professionisti, e' data facolta', ai fini del diritto e della misura di
un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di
contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione
cui risulta iscritto in qualita' di lavoratore dipendente o autonomo.
2. Analoga facolta' e' data al libero professionista che sia stato iscritto
a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti,
pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione
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Sentenza n. 82/2024 pubbl. il 02/02/2024
RG n. 207/2021
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di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme
previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualita' di libero
professionista.
Stante la qualità di libero professionista del ricorrente non vi è dubbio che
egli abbia diritto alla ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione
obbligatoria e figurativa giacenti presso le gestioni previdenziali INPS, ivi
compresi i contributi versati alla Gestione Separata, esclusi dall’INPS
dalla ricongiunzione nel suo provvedimento
La resistente ha motivato la propria posizione nel presente giudizio
rilevando che effettivamente la legge n. 45/90 del 5 marzo 1990 aveva
introdotto la possibilità di ricongiungere le posizioni assicurative esistenti
nell’INPS, o in forma di previdenza sostitutive con quelle costituite presso
le varie casse di previdenza dei liberi professionisti, tuttavia tale legge era
antecedente alla legge n. 335/95 (con la quale è stata istituita la Gestione
Separata) pertanto non poteva essere contemplato dalla norma il
trasferimento di contribuzione di una gestione contributiva che non era in
essere alla data del 5 marzo 1990 (quale la gestione separata), né la stessa
norma aveva subito modifiche e/o integrazioni in date successive
all’entrata in vigore della legge 335/95.
Tale assunto non viene condiviso dal tribunale, in quanto ove la norma
parla di “forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti”,
include necessariamente tutte le forme di contribuzione previdenziale,
senza alcuna limitazione, indipendentemente dalla omogeneità o meno
delle contribuzioni e dalla legge di derivazione.
Del resto tale principio è stato confermato dalla sentenza n. 26039 del
2019 della Cassazione, emessa in relazione ad un professionista (
commercialista) che si era visto negare dall’INPS il ricongiungimento con
riferimento ai contributi versati alla Gestione Separata.
Posto quanto sopra l’I.N.P.S. va condannata alla ricongiunzione degli
integrali periodi di contribuzione - allo stato, presso la Gestione
Separata INPS – nella Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza
Forense, gestione previdenziale cui il ricorrente risulta iscritto in
qualità di libero professionista; nonché al trasferimento
dell’ammontare dei contributi di pertinenza della Gestione Separata
INPS maggiorati dell’interesse composto al tasso annuo del 4,50 per
cento, alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.
Firmato Da: LENTINI GIOVANNI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial #: f294a88d9ab845c
Firmato Da: CLAUDIA BEATRICE LOJACONO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial #: 368765866a7a2551
Sentenza n. 82/2024 pubbl. il 02/02/2024
RG n. 207/2021
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Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in
dispositivo
P.Q.M.
Il tribunale definitivamente pronunciando sulla causa proposta da Roberto
Ugliotti contro INPS così provvede :
1) condanna INPS alla ricongiunzione degli integrali periodi di
contribuzione - allo stato, presso la Gestione Separata INPS –
nella Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense,
gestione previdenziale cui il ricorrente risulta iscritto, nonché al
trasferimento dell’ammontare dei contributi di pertinenza della
Gestione Separata INPS maggiorati dell’interesse composto al
tasso annuo del 4,50 per cento, alla Cassa Nazionale di
Previdenza e Assistenza Forense;
2) condanna la resistente al pagamento delle spese di giudizio che si
liquidano in euro 2.500,00, oltre oneri accessori e spese generali.
Il Giudice
dott. Claudia Lojacono

03/02/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio - Presidente -
Dott. D’ANTONIO Enrica - Consigliere -
Dott. GHINOY Paola - Consigliere -
Dott. MANCINO Rossana - Consigliere -
Dott. DE MARINIS Nicola - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13191-2014 proposto da:
- I.N.P.S.;
- ricorrente -
contro
A.G.;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 936/2013 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 13/11/2013,
R. G. N. 88/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/2019 dal Consigliere Dott. DE
MARINIS NICOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO PAOLA, che
ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato LELIO MARITATO;
udito l'Avvocato PAOLA RESTAINO per delega verbale avvocato CLAUDIO MARTINO.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 13 novembre 2013, la Corte d'Appello di Ancona Reggio confermava la decisione resa
dal Tribunale di Pesaro ed accoglieva la domanda proposta da A.G. nei confronti dell'INPS, avente ad
oggetto il riconoscimento del diritto dell'istante, libero professionista iscritto alla Cassa Nazionale di
Previdenza e Assistenza in favore dei Dottori Commercialisti, alla ricongiunzione presso la predetta Cassa
dei contributi versati alla Gestione separata dell'INPS. La decisione della Corte territoriale discende
dall'aver questa ritenuto sussistere il diritto in base alla formulazione letterale della L. n. 45 del 1990, art. 1,
comma 2, che espressamente riconosce la facoltà di ricongiungere i contributi A.G.O. nella gestione in
cui l’interessato risulta iscritto in qualità di libero professionista e ciò senza limitazioni ed
indipendentemente dalla omogeneità o meno delle contribuzioni versate nelle rispettive gestioni, quella
di provenienza e quella dei destinazione.
Per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui
resiste, con controricorso l’A.G.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 45
del 1990, art. 1, comma 2, e L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e ss., D.Lgs. n. 184 del 1997, art. 1,
comma 1, art. 15 preleggi e L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 19, lamenta la non conformità a diritto del
pronunciamento della Corte territoriale favorevole al riconoscimento della facoltà di valersi della
ricongiunzione dei contributi, e contrapponendovi una interpretazione della norma in questione per cui
la facoltà non sarebbe riconosciuta laddove il trattamento pensionistico dell'interessato debba essere
calcolato utilizzando il solo metodo contributivo, operando invece i diversi istituti del cumulo e della
totalizzazione.
Il motivo deve ritenersi infondato alla luce della pronunzia della Corte costituzionale n. 61 del 5 marzo
1999, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 38 Cost., la L. n.
45 del 1990, artt. 1 e 2, nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato
il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto) il diritto
di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi in termini tali per cui la ricongiunzione, più vantaggiosa, ma
anche più costosa per l'assicurato, possa porsi come mera opzione rispetto ad altri istituti che consentano
il conseguimento del medesimo obiettivo dell'utilizzo della contribuzione, un'interpretazione dell'art. 1,
comma 2, della legge predetta che rifletta l'assenza di limiti, né quelli che discenderebbero dalla
disomogeneità del metodo di calcolo, né quelli che deriverebbero dal preteso allineamento alla previsione
di cui allo stesso art. 1, comma 1, che ammetterebbe la ricongiunzione solo “in entrata” della
contribuzione accreditata presso le casse per i liberi professionisti, alla facoltà di avvalersi di tale istituto
anche in alternativa agli istituti ulteriori e distinti del cumulo e della totalizzazione.
Il ricorso va, dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione a favore dei
difensori del controricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di
legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al
15% ed altri accessori di legge, da distrarsi a favore degli avvocati Roberta Alesi e Claudio Martino.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per
il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

10/02/2023

L'amore ci rimane nella pelle. 💕

10/02/2023

"La gente spesso parla di crudeltà
“bestiale” dell’uomo, ma questo è
terribilmente ingiusto e offensivo
per le bestie: un animale non potrebbe
mai essere crudele quanto un uomo,
crudele in maniera così artistica e creativa."
Fëdor Dostoevskij

10/02/2023

“Regole preventive per non ammalarsi”

Mantenere le distanze
dai pensieri tossici
dal senso di colpa
e dalla vergogna.

Non mescolare i tuoi sogni
con chi non ne ha mai realizzato
uno suo.

Igienizzare gli angoli del cuore
da chi hai lasciato andare.

Coprirsi gli occhi
davanti all’ipocrisia
e procedere.

Coprirsi la bocca
davanti alle provocazioni
e procedere.

Coprirsi le orecchie
davanti alle critiche sterili
e procedere.

Far entrare aria
e spalancare le vedute strette.

Scegliere 5 persone
migliori di te in fatti e parole
e offrirgli un posto
a tavola e nel tuo cuore.

Evitare in ogni modo il contatto
con i qualunquisti,
i perbenisti,
i pressapochisti,
con quelli in cerca di una scusa,
con gli adagiati
sul divano del lamento.

Farsi contagiare
solo dagli inquieti, dai poeti,
dagli acrobati del possibile,
dagli smaniosi,
da chi non vede l’ora.

Se non ne conosci nessuno,
cercali.

Di gente che vuole vivere
è pieno il mondo.


Manuela Toto

Immagine: Ira Tsantekidou

10/02/2023

Non mettetemi accanto a chi si lamenta
senza mai alzare lo sguardo,
a chi non sa dire grazie,
a chi non sa accorgersi più di un tramonto.
Chiudo gli occhi, mi scosto di un passo.
Sono altro. Sono altrove.

(Alda Merini)

Immagine dal film muto fantascientifico di Fritz Lang - "Frau im Mond"

10/02/2023

Promemoria

10/02/2023

"Tienimi per mano al tramonto,
quando la luce del giorno si spegne e l’oscurità fa scivolare il suo drappo di stelle…
Tienila stretta quando non riesco a viverlo questo mondo imperfetto…

Tienimi per mano…
nei giorni in cui mi sento disorientato…
cantami la canzone delle stelle dolce cantilena di voci respirate…

Tienimi la mano,
e stringila forte prima che l’insolente fato possa portarmi via da te…
Tienimi per mano e non lasciarmi andare MAI".

✍️Hermann Hesse

22/10/2019

La sentenza 26039/2019 della Corte di cassazione sdogana la ricongiunzione onerosa nei confronti della gestione separata Inps introdotta nel 1996 dalla legge Dini. Il contenzioso che è arrivato all’ultimo grado di giudizio riguarda un libero professionista che ha chiesto di trasferire i contributi dalla gestione separata alla Cassa per liberi professionisti cui risultava da ultimo iscritto, applicando alla lettera la norma di riferimento della ricongiunzione onerosa per i liberi professionisti.

Indirizzo

Via Negrelli, 11
Lissone
20851

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