23/06/2017
L'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti con riferimento al regime fiscale per i cosiddetti "lavoratori impatriati"
L'art. 16 del D.lgs 147/2015 prevede, a decorrere dal 2017, una tassazione agevolata per quei soggetti, lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, che trasferiscono la propria residenza in Italia.
La norma, in vigore dal 2016, riguardava originariamente solo i lavoratori dipendenti ed assoggettava a tassazione il 70% del reddito da questi conseguito. Sono 3 le novità importanti introdotte dalla Legge di Bilancio che decorrono dal 2017:
la norma è stata resa strutturale ed è quindi a regime;
l'agevolazione è stata estesa anche ai lavoratori autonomi;
la tassazione avviene sul 50% del reddito di lavoro dipendente o autonomo conseguito.
Per poter accedere al regime occorre trasferire la residenza fiscale in Italia a partire dal 1° gennaio 2016 in avanti. L'agevolazione spetta a partire dall'anno in cui avviene il trasferimento della residenza e per i 4 anni successivi. A tal proposito l'Agenzia ha chiarito che possono accedere al regime agevolato anche quei lavoratori che già lavoravano in Italia ma che ancora non avevano trasferito la residenza fiscale; per questi soggetti l'agevolazione spetterà dal momento in cui il trasferimento di residenza avviene; parimenti possono beneficiare del regime anche quei lavoratori che trasferiscono la residenza prima di iniziare l'attività lavorativa a condizione che sia ravvisabile un collegamento tra i due eventi.
Possono inoltre accedere al regime, tramite opzione, che andava esercitata entro il 2 maggio 2017, i soggetti rientrati entro il 31 dicembre 2015, in possesso di determinati requisiti soggettivi previsti dalla L. 238/2010.
Non possono invece accedere al regime i soggetti distaccati all'estero, in quanto il loro rimpatrio avviene in virtù del preesistente contratto di lavoro.
Requisiti Soggettivi
Nella identificazione delle categorie di soggetti che possono accedere all'agevolazione dobbiamo distinguere 3 tipologie diverse con differenti caratteristiche.
Lavoratori impatriati in possesso di laurea (ex art. 2 L. 238/2010);
Manager e lavoratori con elevata qualificazione e specializzazione;
Lavoratori autonomi impatriati.
Lavoratori impatriati in possesso di laurea (ex art. 2 L. 238/2010)
Sono i lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:
sono in possesso di un titolo di laurea (triennale o magistrale); per i titoli conseguiti all'estero è necessaria la dichiarazione di valore del titolo rilasciata da parte degli Uffici consolari;
hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro o studio fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più; l'Agenzia ha chiarito che i mesi di lavoro o studio non devono necessariamente essere quelli prima del rientro, inoltre, con riferimento all'attività di studio, tale requisito è soddisfatto a condizione che il soggetto consegua la laurea o altro titolo accademico post lauream aventi la durata di almeno due anni accademici;
sono cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extraeuropeo con il quale risulti in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni ai fini delle imposte sui redditi ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale;
svolgono attività di lavoro autonomo o dipendente in Italia; in questo caso l'Agenzia ha precisato che l'attività non deve essere necessariamente coerente col titolo di studio e può essere svolta presso enti pubblici e privati anche non esercenti attività commerciale.
Manager e lavoratori con elevata qualificazione e specializzazione
Sono i lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:
non sono stati residenti fiscalmente in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento;
svolgono l’attività lavorativa presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa; qui l'Agenzia ha chiarito che è ammesso al beneficio anche il lavoratore che si trasferisce in Italia per prestare la propria attività presso una stabile organizzazione di una impresa estera della quale è già dipendente, nonché il lavoratore distaccato in Italia in forza di un rapporto di lavoro instaurato all’estero con una società collegata alla società italiana sulla base dei rapporti previsti dalla norma; sono ritenuti validi i contratti a tempo determinato, indeterminato nonchè quelli assimilati fiscalmente a lavoro dipendente;
prestano l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano; tale requisito deve essere verificato in relazione a ciascun periodo d’imposta e risulta soddisfatto se l’attività lavorativa è prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco dell’anno. In caso di successivi rapporti di lavoro, il requisito della prevalenza deve essere verificato tenendo conto della attività lavorativa svolta nell’intero periodo di imposta. Nel computo dei 183 giorni rientrano non solo i giorni lavorativi ma anche le ferie, le festività, i riposi settimanali e altri giorni non lavorativi. Non possono essere, invece, computati i giorni di trasferta di durata superiore a 183 giorni, o il distacco all’estero, essendo l’attività lavorativa prestata fuori dal territorio dello Stato; tuttavia se il requisito temporale viene soddisfatto, anche i redditi prodotti dal lavoratore durante le trasferte all'estero (inferiori ai 183 gg) possono essere oggetto del beneficio;
rivestono ruoli direttivi ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione; per ruoli direttivi si intendono i dirigenti oppure anche i quadri o gli impiegati con funzioni direttive; i requisiti di elevata qualificazione o specializzazione si verificano nelle ipotesi di:
conseguimento di un titolo di istruzione superiore rilasciato da autorità competenti nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore, rientrante nei livelli 1 (legislatori, imprenditori e alta dirigenza), 2 (professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione) e 3 (professioni tecniche) della 35 classificazione ISTAT delle professioni CP 2011, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia;
possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, limitatamente all’esercizio delle professioni ivi regolamentate
Lavoratori autonomi impatriati
Deve trattarsi di lavoratori autonomi in possesso dei seguenti requisiti:
non devono essere stati fiscalmente residente nel territorio dello Stato nei cinque periodi di imposta precedenti il trasferimento;
devono impegnarsi a permanere in Italia per almeno due anni;
prestano l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
Opzione per il regime
Il regime agevolato dei lavoratori impatriati è un regime naturale per quei soggetti che rientrano in Italia a partire dal 1° gennaio 2016, mentre può essere utilizzato solo su opzione per i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla L. 238/2010. Per questi soggetti è infatti possibile optare, in luogo della tassazione sul 20 o 30% dell'imponibile per i soli anni 2016 e 2017, per la tassazione sul 70% dell'imponibile per il 2016 e sul 50% dell'imponibile per gli anni dal 2017 al 2020.
Per beneficiare del regime speciale per i lavoratori impatriati, i lavoratori dipendenti, esercitano l’opzione mediante richiesta scritta da presentare al datore di lavoro antro il 2 maggio 2017; i lavoratori autonomi e gli imprenditori esercitano l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2016.
Oltre ai requisiti soggettivi previsti dalla L. 238/2010, questi lavoratori devono rispettare anche i termini di decadenza previsti da quella normativa, che prevede un periodo di permanenza minimo in Italia di almeno 5 anni dalla data di prima fruizione del beneficio.
I lavoratori dipendenti che hanno esercitato l’opzione nel 2017, e che quindi nel precedente periodo d’imposta hanno subito ritenute sulla minore base imponibile del 20 o 30 per cento possono versare le maggiori imposte dovute per il 2016, avvalendosi delle ordinarie regole di rateazione previste per il versamento del saldo e dell'acconto, cioè in rate mensili di uguale importo, ad eccezione dell’acconto di novembre che deve essere versato in un’unica soluzione, corrispondendo gli interessi nella misura del 4 per cento annuo.
Misura, durata e decadenza dell'agevolazione
L'agevolazione consiste in una riduzione della base imponibile. In particolare i soggetti rientranti in questo regime subiranno una tassazione:
sul 70% dei redditi di lavoro dipendente o autonomo prodotti per il 2016;
sul 50% a partire dal 2017.
Per quanto riguarda la durata dell'agevolazione:
i soggetti che rientrano a partire dal 1° gennaio 2016 possono usufruire dell'incentivo a partire dall'anno in cui trasferiscono la residenza e per i 4 anni successivi;
i soggetti (rientrati entro il 31 dicembre 2015) che aderiscono su opzione ne possono usufruire per il quinquennio 2016-2020.
Questi soggetti decadono dall'agevolazione se trasferiscono la propria residenza prima che siano decorsi 2 anni dal trasferimento. In questo caso l'Agenzia ha precisato che si riferisce al concetto di residenza fiscale, quindi permanenza della residenza anagrafica, del domicilio o della dimora abituale per più di 183 gg all'interno dell'anno solare. Quindi un soggetto rientrato in Italia nel marzo 2016 (diventando quindi residente fiscalmente in Italia dal 1° gennaio 2016), può trasferire la propria residenza fiscale all'estero a partire dal 3 luglio 2017 (data in cui si superano i 183 gg del 2017 e che fanno considerare il soggetto fiscalmente residente per tutto il 2017), senza perdere l'agevolazione.
L'Agenzia delle Entrate ha anche chiarito che, in caso di contratto di lavoro dipendente a tempo determinato avente scadenza anteriore al decorso del biennio, ovvero in ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato anteriormente allo scadere del biennio per cause non imputabili al lavoratore, questi non decade dall’agevolazione purché non trasferisca la residenza fuori dall’Italia prima del biennio.
(tratto da Asso Lombarda)
Studio Legale Duverge