Studio Legale Piserà

Studio Legale Piserà Studio Legale civile e penale

Lo Studio Legale Piserà rivolge i propri servizi sia al cliente privato che alle imprese, occupandosi, in particolare, di diritto condominiale, diritto delle locazioni, responsabilità civile e risarcimento dei danni, responsabilità professionale medica e infortunistica stradale, diritto di famiglia a tutela del coniuge, del minore, dell'anziano e del diversamente abile e matrimoniale, successioni, diritto del lavoro,recupero crediti ed esecuzioni mobiliari ed immobiliari nonché diritto penale.

Ho il piacere di comunicarVi che il sito si arricchisce di nuovi strumenti utili per la professione: Calcolo dei Compens...
14/09/2025

Ho il piacere di comunicarVi che il sito si arricchisce di nuovi strumenti utili per la professione: Calcolo dei Compensi Professionali come da D.M. 55/2014 aggiornato e codici di iscrizione a ruolo. Tutti raggiungibili dal menù Collaborazioni-Utilità. Vi ricordo l'indirizzo del sito www.studiolegalepisera.altervista.org Buona Navigazione!

L’avv. Francesco Piserà è iscritto nell’elenco degli Avvocati per il Patrocinio a Spese dello Stato presso l’Ordine degl...
21/10/2021

L’avv. Francesco Piserà è iscritto nell’elenco degli Avvocati per il Patrocinio a Spese dello Stato presso l’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio sia in materia Civile che Penale. Chi si dovesse trovare nelle condizioni di cui al DPR 30 maggio 2002 n. 115, articoli dal 74 al 141, potrà beneficiare dell’assistenza a titolo gratuito.

Per trasparenza si precisa quanto segue.

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato in ambito civile e penale è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 11.746,68 (Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021 è stato pubblicato il decreto 23 luglio 2020 del Ministero della Giustizia con il quale è stato aggiornato a Euro 11.746,68 il limite di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato).

Se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia. Solo nell’ambito penale il limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Il beneficio del reddito di cittadinanza rileva ai fini della determinazione dello stesso per l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato.

Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:

• i cittadini italiani;

• gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato;

• l’indagato, l’imputato, il condannato, l’offeso dal reato, il danneggiato che intendano costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda;

• colui che (offeso dal reato – danneggiato) intenda esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato.

L’ammissione è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse.

Nella fase dell’esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza (sempre che l'interessato possa o debba essere assistito da un difensore) occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio.

Nei procedimenti civili per il risarcimento del danno o restituzioni derivanti da reato, (quando le ragioni non risultino manifestamente infondate) l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha effetti per tutti i gradi di giurisdizione.

Si comunica che l'avv. Piserà al fine di assicurare a tutti il diritto di difesa, consacrato dall'art. 24 Cost., ha rich...
28/10/2018

Si comunica che l'avv. Piserà al fine di assicurare a tutti il diritto di difesa, consacrato dall'art. 24 Cost., ha richiesto ed ottenuto l'iscrizione nelle liste di cui all'elenco tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio dei procuratori disponibili al patrocinio a spese dello Stato.
Per i dettagli si rimanda al sito dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio "www.avvocatibustoarsizio.it" sezione "Servizio per il Cittadino" ovvero nella sezione che sarà presso disponibile sul sito internet dello studio.

MATRIMONIO E DIVORZIO Divorzio (assegno di divorzio)Cass. civ. Sez. I, 10/05/2017, n. 11504FAMIGLIA - Matrimonio - Sciog...
26/11/2017

MATRIMONIO E DIVORZIO
Divorzio
(assegno di divorzio)

Cass. civ. Sez. I, 10/05/2017, n. 11504

FAMIGLIA - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno - In genere determinazione e quantificazione dell'assegno divorzile - Quantificazione dell'assegno - Parametri - Onere della prova

Il giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della l. n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi: a) deve verificare, nella fase dell'"an debeatur", se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad un "tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio", ma con esclusivo riferimento all'"indipendenza o autosufficienza economica" dello stesso, desunta dai principali "indici" - salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie - del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri "lato sensu" imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione; ciò sulla base delle pertinenti allegazioni deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge; b) deve tener conto, nella fase del "quantum debeatur", di tutti gli elementi indicati dalla norma («condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio» al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/03/2014)

RAPPORTO DI DURATA - PRETESE CREDITORIE CONSEGUENTI - FRAZIONAMENTO GIUDIZIALE - POSSIBILITÀ - LIMITI.Cass. Civ. SS.UU. ...
13/03/2017

RAPPORTO DI DURATA - PRETESE CREDITORIE CONSEGUENTI - FRAZIONAMENTO GIUDIZIALE - POSSIBILITÀ - LIMITI.

Cass. Civ. SS.UU. Sentenza n. 4090 del 16/02/2017

Le Sezioni Unite, componendo il relativo contrasto, hanno sancito la proponibilità, in separati processi, delle domande afferenti diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad uno stesso rapporto di durata tra le parti, altresì precisando che se quei diritti, oltre a derivare da un rapporto siffatto, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque ‘fondati’ sull’identico fatto costitutivo (sicchè il loro separato accertamento provocherebbe una duplicazione di attività istruttoria e la conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale), le relative domande possono formularsi in separati giudizi solo se il creditore agente risulti avere un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e che, ove la necessità di un tale interesse e la relativa mancanza non siano state dedotte dal convenuto, il giudice che intenda rilevarle dovrà indicare la relativa questione ex art. 183 c.p.c. e, se del caso, riservare la decisione assegnando alle parti termine per memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c.”.

06/08/2016
Oggi assemblea degli iscritti un po' più speciale del solito... Grazie al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto ...
22/06/2016

Oggi assemblea degli iscritti un po' più speciale del solito... Grazie al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio per il graditissimo presente.

Oggi udienza "fuori porta"... Tribunale di Bergamo. Giudice molto preparato. L'unica cosa che mi ha infastidito è che ai...
31/03/2016

Oggi udienza "fuori porta"... Tribunale di Bergamo. Giudice molto preparato. L'unica cosa che mi ha infastidito è che ai tornelli fanno passare solo gli avvocati del Foro di Bergamo, mentre gli avvocati degli altri Fori devono passare per il metal detector, eppure anche il mio tesserino ha il chip e potrebbe essere riconosciuto come del resto in altri Tribunali...

Antico proverbio veneziano del 1610Se ne consiglia la lettura preventiva a chi voglia intentare una causa...Fabbisogno p...
01/02/2016

Antico proverbio veneziano del 1610

Se ne consiglia la lettura preventiva a chi voglia intentare una causa...

Fabbisogno per intraprender lite
Sono otto i requisiti:
1. Cassa da banchier
2. Gamba da cervier
3. Pazienza da romito
4. Aver rason
5. Saver espor
6. Trovar chi l'intenda
7. E chi la voglia dar
8. E debitor... che possa pagar!!!

Condivido con Voi un altro momento di storica importanza per la mia carriera: il giorno del mio giuramento da avvocato.
01/02/2016

Condivido con Voi un altro momento di storica importanza per la mia carriera: il giorno del mio giuramento da avvocato.

Indirizzo

Via Marsala 33
Legnano
20025

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
15:00 - 18:30
Martedì 09:00 - 13:00
15:00 - 18:30
Mercoledì 09:00 - 13:00
15:00 - 18:30
Giovedì 09:00 - 13:00
15:00 - 18:30
Venerdì 09:00 - 13:00
15:00 - 18:30

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