07/11/2019
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 2 ottobre 2019, n. 122
Regolamento di attuazione dell'articolo 172 del Nuovo codice della strada in materia di dispositivi antiabbandono di bambini di eta' inferiore a quattro anni. (19G00130) (GU Serie Generale n.249 del 23-10-2019)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/11/2019
IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 1° ottobre 2018, n. 117, che introduce l'obbligo di
installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei
veicoli chiusi e, in particolare, l'articolo 1, comma 2;
Visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative
all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti
legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la
decisione n. 3052/95/CE che, a decorrere dal 19 aprile 2020, sara'
sostituito dal regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento
delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e
che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008;
Vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei
prodotti applicabile ai prodotti di consumo quando la pertinente
legislazione di armonizzazione dell'Unione non disciplina
adeguatamente la sicurezza per uno di questi prodotti;
Vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per
l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei
sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a tali veicoli;
Vista la legislazione di armonizzazione dell'Unione che garantisce
la salute e la sicurezza delle apparecchiature elettriche o
elettroniche ed, in particolare, la direttiva 2014/53/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014,
sull'armonizzazione delle leggi degli Stati membri relative alla
messa a disposizione sul mercato delle apparecchiature radio e che
abroga la direttiva 1999/5/CE;
Vista la legislazione di armonizzazione dell'Unione che garantisce
la compatibilita' elettromagnetica delle apparecchiature elettriche o
elettroniche ed, in particolare, la direttiva 2014/53/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014,
sull'armonizzazione delle leggi degli Stati membri relative alla
messa a disposizione sul mercato delle apparecchiature radio e che
abroga la direttiva 1999/5/CE e la direttiva 2014/30/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
sull'armonizzazione delle leggi degli Stati membri relative alla
compatibilita' elettromagnetica;
Vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del
Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della
societa' dell'informazione;
Visto il Regolamento n. 44 della Commissione economica per l'Europa
delle Nazioni Unite (UN/ECE) del 10 novembre 2010, recante:
«Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei dispositivi di
ritenuta per bambini a bordo dei veicoli a motore»;
Visto il Regolamento n. 129 della Commissione economica per
l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) del 10 giugno 2014, recante:
«Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di dispositivi
avanzati di ritenuta per bambini usati a bordo dei veicoli a motore»;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il
nuovo codice della strada e, in particolare, l'articolo 172;
Considerata la necessita' di prevedere le caratteristiche
tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di allarme volto a
prevenire l'abbandono dei bambini sui veicoli delle categorie M1, N1,
N2 e N3;
Esperita la procedura di informazione prevista dall'articolo 5
della richiamata direttiva (UE) 2015/1535;
Acquisito il parere favorevole della Commissione europea contenuto
nella comunicazione TRIS (2019) 01997 del 22 luglio 2019;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 settembre
2019;
Vista la nota del 30 settembre 2019, con cui lo schema di
regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei
ministri;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) veicolo: un veicolo appartenente ad una delle categorie
internazionali M1, N1, N2 ed N3, cosi' come definite dalla direttiva
2007/46/CE;
b) dispositivo antiabbandono: un dispositivo di allarme,
costituito da uno o piu' elementi interconnessi, la cui funzione e'
quella di prevenire l'abbandono dei bambini di eta' inferiore ai
quattro anni, a bordo dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 e
che si attiva nel caso di allontanamento del conducente dal veicolo;
c) sistemi di ritenuta per bambini: quelli indicati all'articolo
172, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
d) normativa di armonizzazione dell'Unione: normativa dell'Unione
europea che armonizza le condizioni di commercializzazione del
dispositivo antiabbandono quale prodotto;
e) fabbricante: persona fisica o giuridica che fabbrica un
dispositivo antiabbandono ovvero lo fa progettare o fabbricare e che
lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio;
f) operatore economico: il fabbricante, l'importatore, il
rappresentante autorizzato o il distributore di un sistema
antiabbandono;
g) vigilanza del mercato: le attivita' svolte e i provvedimenti
adottati dalle autorita' pubbliche per garantire che i dispositivi
antiabbandono siano conformi ai requisiti stabiliti dal presente
regolamento;
h) autorita' di vigilanza del mercato: il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
i) messa a disposizione sul mercato: la fornitura di merci per la
distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato nell'ambito di
un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito.