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Tanti auguri di buon anno da tutti noi!Vi salutiamo e facciamo un brindisi virtuale 🍾alla salute Vostra, ricordandovi ch...
31/12/2024

Tanti auguri di buon anno da tutti noi!
Vi salutiamo e facciamo un brindisi virtuale 🍾alla salute Vostra, ricordandovi che la guida in stato di ebbrezza era già severamente punita anche prima della legge 25 novembre 2024, n. 177.

Come disse Tancredi (ex portiere della Roma)....
«Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi».

AUGURI!!

⏰Proponiamo a colleghi e/o altri professionisti la condivisione del nostro studio legale in locazione al primo piano di ...
05/11/2024

⏰Proponiamo a colleghi e/o altri professionisti la condivisione del nostro studio legale in locazione al primo piano di Via Carceri 1, nel Comune di Legnago.
📞Potete contattarci senza impegno allo 0442/25704 per ottenere maggiori informazioni o per fissare una visita per questo studio.
CFGS STUDIO LEGALE

BUONA PASQUETTA, un abbraccio ed un brindisi a tutti voi. 🍾👋🤞😷
13/04/2020

BUONA PASQUETTA, un abbraccio ed un brindisi a tutti voi. 🍾👋🤞😷

07/11/2019

Scatta oggi l'obbligo di mo***re sulle auto i dispositivi di allarme per i seggiolini, i cosiddetti sistemi 'antiabbandono'. A ricordarlo è il ministero dei Trasporti, specificando che il regolamento di attuazione dell'articolo 172 del nuovo Codice della Strada in materia è stato pubblicato il 23 ottobre sulla Gazzetta Ufficiale, prevedendo l'entrata in vigore 15 giorni dopo, appunto il 7 novembre del 2019.Il decreto prevede che i dispositivi "dovranno attivarsi automaticamente e dovranno essere dotati di un allarme in grado di avvisare il conducente della presenza del bambino nel veicolo attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e aptici, percepibili all'interno o all'esterno del veicolo (potranno essere dotati anche di un sistema di comunicazione automatico per l'invio di messaggi o chiamate)". Chi non si doterà di questi dispositivi incorrerà nelle violazioni previste dall'articolo 172 del Codice della Strada, con sanzione amministrativa da 81 a 326 euro (pagamento entro cinque giorni 56,70 euro) e la decurtazione di 5 punti dalla patente.

07/11/2019

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 2 ottobre 2019, n. 122
Regolamento di attuazione dell'articolo 172 del Nuovo codice della strada in materia di dispositivi antiabbandono di bambini di eta' inferiore a quattro anni. (19G00130) (GU Serie Generale n.249 del 23-10-2019)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/11/2019
IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 1° ottobre 2018, n. 117, che introduce l'obbligo di
installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei
veicoli chiusi e, in particolare, l'articolo 1, comma 2;
Visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative
all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti
legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la
decisione n. 3052/95/CE che, a decorrere dal 19 aprile 2020, sara'
sostituito dal regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento
delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e
che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008;
Vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei
prodotti applicabile ai prodotti di consumo quando la pertinente
legislazione di armonizzazione dell'Unione non disciplina
adeguatamente la sicurezza per uno di questi prodotti;
Vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per
l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei
sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a tali veicoli;
Vista la legislazione di armonizzazione dell'Unione che garantisce
la salute e la sicurezza delle apparecchiature elettriche o
elettroniche ed, in particolare, la direttiva 2014/53/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014,
sull'armonizzazione delle leggi degli Stati membri relative alla
messa a disposizione sul mercato delle apparecchiature radio e che
abroga la direttiva 1999/5/CE;
Vista la legislazione di armonizzazione dell'Unione che garantisce
la compatibilita' elettromagnetica delle apparecchiature elettriche o
elettroniche ed, in particolare, la direttiva 2014/53/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014,
sull'armonizzazione delle leggi degli Stati membri relative alla
messa a disposizione sul mercato delle apparecchiature radio e che
abroga la direttiva 1999/5/CE e la direttiva 2014/30/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
sull'armonizzazione delle leggi degli Stati membri relative alla
compatibilita' elettromagnetica;
Vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del
Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della
societa' dell'informazione;
Visto il Regolamento n. 44 della Commissione economica per l'Europa
delle Nazioni Unite (UN/ECE) del 10 novembre 2010, recante:
«Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei dispositivi di
ritenuta per bambini a bordo dei veicoli a motore»;
Visto il Regolamento n. 129 della Commissione economica per
l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) del 10 giugno 2014, recante:
«Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di dispositivi
avanzati di ritenuta per bambini usati a bordo dei veicoli a motore»;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il
nuovo codice della strada e, in particolare, l'articolo 172;
Considerata la necessita' di prevedere le caratteristiche
tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di allarme volto a
prevenire l'abbandono dei bambini sui veicoli delle categorie M1, N1,
N2 e N3;
Esperita la procedura di informazione prevista dall'articolo 5
della richiamata direttiva (UE) 2015/1535;
Acquisito il parere favorevole della Commissione europea contenuto
nella comunicazione TRIS (2019) 01997 del 22 luglio 2019;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 settembre
2019;
Vista la nota del 30 settembre 2019, con cui lo schema di
regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei
ministri;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) veicolo: un veicolo appartenente ad una delle categorie
internazionali M1, N1, N2 ed N3, cosi' come definite dalla direttiva
2007/46/CE;
b) dispositivo antiabbandono: un dispositivo di allarme,
costituito da uno o piu' elementi interconnessi, la cui funzione e'
quella di prevenire l'abbandono dei bambini di eta' inferiore ai
quattro anni, a bordo dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 e
che si attiva nel caso di allontanamento del conducente dal veicolo;
c) sistemi di ritenuta per bambini: quelli indicati all'articolo
172, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
d) normativa di armonizzazione dell'Unione: normativa dell'Unione
europea che armonizza le condizioni di commercializzazione del
dispositivo antiabbandono quale prodotto;
e) fabbricante: persona fisica o giuridica che fabbrica un
dispositivo antiabbandono ovvero lo fa progettare o fabbricare e che
lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio;
f) operatore economico: il fabbricante, l'importatore, il
rappresentante autorizzato o il distributore di un sistema
antiabbandono;
g) vigilanza del mercato: le attivita' svolte e i provvedimenti
adottati dalle autorita' pubbliche per garantire che i dispositivi
antiabbandono siano conformi ai requisiti stabiliti dal presente
regolamento;
h) autorita' di vigilanza del mercato: il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
i) messa a disposizione sul mercato: la fornitura di merci per la
distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato nell'ambito di
un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito.

14/02/2019

Ad amici e conoscenti interessati comunichiamo che la società Intermarket Diamond Business (IDB) s.p.a. è fallita (Sentenza del Tribunale di Milano in data 10/01/2019). Il termine ultimo per il deposito delle relative istanze di restituzione ex art. 87-bis Legge Fallimentare è fissato al giorno 08/03/2019. Un diamante è per sempre..... questi un pò meno !! :)

Buona giornata. MG Studio Legale CFGS

Indirizzo

Via Carceri 1
Legnago
37045

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 19:00

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Presentazione


  • Lo Studio Legale “CFGS” Chiarello – Franceschetti – Guerra - Shahine, con sede a Legnago (VR), Via Carceri 1, trova origine nel mese di Aprile 2015, ed è frutto della collaborazione e profonda amicizia dei titolari, che da oltre 15 anni svolgono la loro professione nel settore del diritto civile e penale. All’interno dello studio operano otto avvocati, con competenze specialistiche. Lo studio è specializzato in diritto civile (con particolare riferimento ai settori contrattuale, immobiliare, bancario, di gestione condominiale/locativo e del recupero crediti), diritto fallimentare, diritto commerciale, diritto penale, diritto del lavoro, diritto dei trasporti. Condivide, infine, gli spazi all’interno dello studio legale, il Notaio Mattia Marino di Verona.