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UN DECRETO REALE CONSENTI’ AL POPOLO ITALIANO LA SCELTA DELLA FORMA ISTITUZIONALESono trascorsi ormai 80 anni dal refere...
01/06/2026

UN DECRETO REALE CONSENTI’ AL POPOLO ITALIANO LA SCELTA DELLA FORMA ISTITUZIONALE
Sono trascorsi ormai 80 anni dal referendum istituzionale del 2 giugno 1946 ed è quindi possibile analizzare con il dovuto distacco, ma non senza il rigore giuridico che si impone, gli eventi ed i fatti che accompagnarono la nascita della Repubblica. Il 9 maggio 1946 il Re Vittorio Emanuele III abdicò in favore di suo figlio, Umberto di Savoia Principe di Piemonte, il quale già dal giugno del 1944 era stato designato Luogotenente generale del Regno, con funzioni di capo dello Stato, senza tuttavia rivestirne completamente il ruolo. In tale veste istituzionale Umberto firmò il decreto legislativo luogotenenziale n.151/1944 con cui si stabiliva che dopo la liberazione del territorio nazionale, attraverso un suffragio diretto, segreto ed universale, esteso per la prima volta anche alle donne, il popolo italiano avrebbe scelto la forma istituzionale ed eletto un’Assemblea Costituente perché deliberasse una nuova Costituzione. Divenuto Capo dello Stato, Umberto II rivolse il suo primo messaggio agli italiani nel quale ribadì quanto già sancito nella precedente veste di luogotenente in ordine alla sua determinazione di rimettere alla volontà del popolo la decisione sulla forma e sulla nuova struttura dello Stato. Pochi giorni dopo, nel proclama del 31 maggio, Umberto II, affermò tra l’altro che avrebbe accettato il responso del popolo liberamente espresso e chiesto ai “fedeli sostenitori della Monarchia” di rispettare anch’essi, senza alcuna riserva, la decisione della maggioranza. Aggiunse inoltre che, in caso in cui avesse prevalso la Monarchia, si sarebbe impegnato, una volta che la Costituente avesse assolto il suo compito, a sottoporre nuovamente al popolo italiano la scelta sulla forma istituzionale dello Stato. Il 2 giugno, in un clima di particolare tensione, ebbe luogo la consultazione referendaria. Lo svolgimento del referendum era disciplinato da due decreti legislativi luogo tendenziali: il n. 98 del 16/3/46 e il n. 219 del 23/4/46. Nell’articolo 2 del primo decreto era previsto che nel caso in cui “ la maggioranza degli elettori votanti” si fosse pronunciata a favore della Repubblica, l’assemblea Costituente, come suo primo atto, avrebbe eletto il Capo provvisorio dello Stato il quale avrebbe esercitato le sue funzioni fino alla nomina del Capo dello Stato, secondo il deliberato della nuova Costituzione. Sempre quello stesso articolo prevedeva che dal giorno della proclamazione dei risultati del referendum, e sino alla elezione del Capo provvisorio dello Stato, le relative funzioni sarebbero state esercitate dal presidente del Consiglio dei Ministri in carica nel giorno delle elezioni. Per quanto concerne invece le fasi della proclamazione dei risultati, l’articolo 17 del secondo decreto legislativo, stabiliva che la Corte di Cassazione, in pubblica adunanza, presieduta dal Primo presidente e con la partecipazione di 6 presidenti, di 12 consiglieri e l’intervento del Procuratore Generale, avrebbe proceduto alla somma dei voti attribuiti alla Repubblica e di quelli attribuiti alla Monarchia ed avrebbe quindi fatto la proclamazione dei risultati del referendum. Il 10 giugno 1946, la Corte di Cassazione, non disponendo dei dati definitivi, si limitò a rendere noti i risultati delle votazioni relativi ai 32 collegi elettorali (peraltro incompleti perché mancavano i risultati di oltre 100 sezioni), che risultarono i seguenti: la Repubblica ebbe 12 milioni 672 mila 767 voti, mentre la Monarchia ne riportò 10 milioni 688 mila 905. La Corte, non potendo fare altro, si riservò di emettere in una successiva adunanza il giudizio definitivo sul risultato e quindi di procedere all’effettiva proclamazione dello stesso, dopo aver deciso sui reclami, sulle contestazioni e dopo aver preso atto del numero complessivo dei votanti, tenuto conto dei dati relativi alle sezioni mancanti e ai voti nulli. Senza attendere la nuova riunione della suprema Corte e quindi in assenza della proclamazione dei risultati, nella notte fra il 12 ed il 13 giugno si riunì il Consiglio dei Ministri che con decisione arbitraria ed illegittima, nominò De Gasperi il quale ricopriva la carica di Presidente del Consiglio, Capo provvisorio dello Stato. Che qualche cosa di irregolare sia accaduto quella notte è confermato dalle poche righe pubblicate nella Gazzetta ufficiale n. 144 del primo luglio 1946, in cui si può leggere il comunicato nel quale si dà atto dell’insediamento di De Nicola a Capo provvisorio dello Stato a cui l’onorevole De Gasperi “ ha trasmesso i poteri di Presidente della Repubblica da lui esercitati, nella qualità di Presidente del Consiglio, dal giorno (si evita volutamente la data precisa) dell’annuncio dei risultati definitivi del referendum istituzionale”. Non vi fu pertanto un regolare passaggio dei poteri, non vi fu mai quella fase legittimante il nuovo regime che nel linguaggio tecnico-giuridico si definisce “debellatio” e che è quell’atto formale e pacifico che intercorre fra il Sovrano ed il Popolo con il quale ciascuno per la sua parte, legalmente accetta il nuovo stato delle cose. Di fronte al precipitare degli eventi Umberto II il 13 giugno 1946, al fine di evitare ulteriori divisioni tra gli Italiani decise spontaneamente di partire per il Portogallo, senza abdicare, indirizzando agli Italiani il seguente messaggio: "ITALIANI! Nell'assumere la Luogotenenza Generale del Regno prima e la Corona poi, io dichiarai che mi sarei inchinato al voto del popolo, liberamente espresso, sulla forma istituzionale dello Stato. E uguale affermazione ho fatto subito dopo il 2 giugno, sicuro che tutti avrebbero atteso le decisioni della Corte Suprema di Cassazione, alla quale la legge ha affidato il controllo e la proclamazione dei risultati definitivi del referendum. Di fronte alla comunicazione di dati provvisori e parziali fatta dalla Corte Suprema; di fronte alla sua riserva di pronunciare entro il 18 giugno il giudizio sui reclami e di far conoscere il numero dei votanti e dei voti nulli; di fronte alla questione sollevata e non risoluta sul modo di calcolare la maggioranza, io, ancora ieri, ho ripetuto che era mio diritto e dovere di Re attendere che la Corte di Cassazione facesse conoscere se la forma istituzionale repubblicana avesse raggiunto la maggioranza voluta. Improvvisamente questa notte, in spregio alle leggi e al potere indipendente e sovrano della Magistratura, il Governo ha compiuto un gesto rivoluzionario, assumendo, con atto unilaterale ed arbitrario, poteri che non gli spettano e mi ha posto nell'alternativa di provocare spargimento di sangue o di subire la violenza. Non volendo opporre la forza al sopruso, nè rendermi complice dell'illegalità che il Governo ha commesso, lascio il suolo del mio Paese, nella speranza di scongiurare agli Italiani nuovi lutti e nuovi dolori. Compiendo questo sacrificio nel supremo interesse della Patria, sento il dovere, come Italiano e come Re, di elevare la mia protesta contro la violenza che si è compiuta; protesta nel nome della Corona e di tutto il Popolo, entro e fuori i confini, che aveva il diritto di vedere il suo destino deciso nel rispetto della legge, e in modo che venisse dissipato ogni dubbio e ogni sospetto. ... A tutti coloro che ancora conservano fedeltà alla Monarchia, a tutti coloro il cui animo si ribella all'ingiustizia, io ricordo il mio esempio, e rivolgo l'esortazione a voler evitare l'acuirsi di dissenzi che minaccerebbero l'unità del Paese, frutto della fede e del sacrificio dei nostri padri, e potrebbero rendere più gravi le condizioni del trattato di pace. Si considerino sciolti dal giuramento di fedeltà al Re, non da quello verso la Patria, coloro che lo hanno prestato e che vi hanno tenuto fede attraverso tante duirissime prove. Rivolgo il mio pensiero a quanti sono caduti nel nome d'Italia e il mio saluto a tutti gli Italiani. Qualunque sorte attenda il nostro Paese, esso potrà sempre contare su di me come sul più devoto dei suoi figli”. La Corte di Cassazione si riunì nuovamente il 18 giugno e rese noti il numero dei voti nulli e proclamò i risultati definitivi, dopo aver deciso sulle contestazioni e sui ricorsi. Poiché nell’articolo 2 del Decreto n. 98/46 si faceva riferimento alla “maggioranza degli elettori votanti”, come quorum da prendere in considerazione per la validità dei risultati, la Corte a maggioranza e con il voto contrario del Primo Presidente e del Procuratore Generale, ritenne di interpretare la lettera della legge nel senso di “ maggioranza degli elettori che hanno espresso voti validi” (escludendo quindi, nel novero del quorum, le schede nulle e quelle bianche). Questa è la breve sintesi degli avvenimenti convulsi che determinarono l’avvento della Repubblica. A tanti anni di distanza da tali eventi una ricostruzione obiettiva dei fatti appare doverosa per il rispetto che ognuno di noi dovrebbe nutrire per la memoria storica, pur nella convinzione che la Repubblica sia un dato incontestabile e pacifico che non può essere messo in discussione. Le riserve che sono state espresse sulla regolarità e sulla legittimità delle fasi del trapasso del potere, non sono da considerarsi un nostalgico revanchismo fine a se stesso e privo di significato. Quello che si vuole mettere in risalto è un principio che indubbiamente è stato calpestato, quello del rispetto della legge e del diritto che non può essere, sin troppo semplicisticamente, giustificato, come spesso si tende a fare, dall’eccezionalità e dalla gravità degli eventi. Ed è proprio il richiamo ai principi dello Stato di diritto che ci inducono a considerare un’offesa per il nostro ordinamento giuridico la permanenza nel testo della nostra Costituzione della XIII disposizione transitoria, di cui sono stati fatti cessare solo parzialmente gli effetti, come anche la palese limitazione dell’esercizio della sovranità popolare contenuta nella previsione di cui all’art. 139 della nostra Carta fondamentale in cui è scritto che “la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”. Questa norma è in contrasto con l’articolo 1 della Carta che sancisce che solo il popolo è depositario della sovranità. Calamandrei affermò a tale proposito: “la forma repubblicana, non può essere imposta, nè modificata con i metodi previsti dalla Costituzione”. Ma questa è ormai storia vecchia, il dibattito, semmai può essere riaperto con serenità su basi scientifiche e giuridiche. Una di queste potrebbe essere il seguente quesito: uno Stato democratico può porre chiusure “per legge”?

I cittadini, le leggi e lo Stato di dirittoL’autorevole giurista Piero Calamandrei per richiamare l’attenzione sulla nec...
26/05/2026

I cittadini, le leggi e lo Stato di diritto
L’autorevole giurista Piero Calamandrei per richiamare l’attenzione sulla necessità di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, parla della legge come descritta da Platone nel dialogo di Critone, discepolo e amico d'infanzia di Socrate.
In quell’opera la legge, da freddo testo scritto viene elevata a entità morale vivente e si evidenzia che il fondamento della democrazia risiede proprio nella partecipazione attiva. Infatti la legge è autorevole e rispettata solo se i cittadini la sentono come espressione della propria coscienza, e non come un'imposizione esterna. In un passaggio del testo di Calamandrei, leggiamo: “Ricordate le parole immortali di Socrate nel carcere di Atene? Parla delle leggi come di persone vive, come di persone di conoscenza. «le nostre leggi, sono le nostre leggi che parlano». Perché le leggi della città possano parlare alle nostre coscienze, bisogna che siano come quelle di Socrate, le «nostre» leggi. Nelle più perfette democrazie europee, in Inghilterra, in Svizzera, in Scandinavia, il popolo rispetta le leggi perché ne è partecipe e fiero; ogni cittadino le osserva perché sa che tutti le osservano: non c'è una doppia interpretazione della legge, una per i ricchi e una per i poveri! Ma questa è, appunto, la maledizione secolare che grava sull'Italia: il popolo non ha fiducia nelle leggi perché non è convinto che queste siano le sue leggi. Ha sempre sentito lo Stato come un nemico. Lo Stato rappresenta agli occhi della povera gente la dominazione. Può cambiare il signore che domina, ma la signoria resta: dello straniero, della nobiltà, dei grandi capitalisti, della burocrazia. Finora lo Stato non è mai apparso alla povera gente come lo Stato del popolo. Da secoli i poveri hanno il sentimento che le leggi siano per loro una beffa dei ricchi: hanno della legalità e della giustizia un'idea terrificante, come di un mostruoso meccanismo ostile fatto per schiacciarli, come di un labirinto di tranelli burocratici predisposti per gabbare il povero e per soffocare sotto le carte incomprensibili tutti i suoi giusti reclami.“
Dunque Calamandrei rimarca alcuni concetti importanti sulla legge che va intesa come dialogo con i cittadini e non come ordini impartiti da un'autorità tirannica.
La legge "parla" per educare, proteggere e guidare la comunità.
L'accenno a Socrate serve a spiegare che accettando la condanna pur potendo fuggire, Socrate dimostra il massimo rispetto per le leggi della sua città.
Per Calamandrei, il sacrificio di Socrate sta a significare che il cittadino deve essere disposto a difendere le regole democratiche anche quando queste impongono sacrifici personali, poiché sono il pilastro della convivenza civile.
La legge è viva se il popolo vi si riconosce. L'apatia, l'indifferenza e il disimpegno politico sono, secondo l’insegnamento di Calamandrei, i veri nemici che "uccidono" le leggi, trasformandole in vuote formule burocratiche.
Il pensiero di Calamandrei ci fa capire che il diritto ha valore solo se è espressione di giustizia sostanziale e se la società si fa carico di difenderlo costantemente, senza scivolare in un becero giustizialismo, perché il diritto è uno strumento vuoto senza l'aspirazione a un'equa convivenza. Questa visione richiede naturalmente un forte, essenziale e determinato equilibrio in cui la legge deve essere costantemente difesa dalla società tramite il garantismo e il giusto processo, se si vuole arginare ogni forma di primitivo giustizialismo punitivo. Il diritto non può ridursi a un mero esercizio burocratico. Affinché il diritto conservi il suo vero ed autentico significato etico, le norme devono perseguire la giustizia sostanziale, tutelando i beni giuridici e rispondendo al sentire della collettività.
La reazione a un'offesa sociale non deve mai sfociare nel giustizialismo. Quest'ultimo, infatti, finisce col ricercare un capro espiatorio attraverso la spettacolarizzazione del processo, prima e della pena, poi, sacrificando le garanzie individuali, la presunzione d'innocenza e il diritto di difesa.
Questi principi vanno mantenuti ed osservati anche nella fase della esecuzione della pena che, come sancisce all’art.27 la nostra Costituzione, deve tutelare la dignità delle persone condannate che vanno trattate sempre con umanità e rispetto.
La tenuta democratica di un sistema si fonda proprio su un'opinione pubblica e su istituzioni che difendono lo Stato di diritto. Ciò significa credere nella certezza del diritto, nella rieducazione della pena e nell'indipendenza della magistratura, allontanando la logica della giustizia sommaria che spesso pervade negli animi delle persone, permeando sentimenti, emozioni ed inquietanti stati d'animo collettivi.

I limiti ed i pericoli del processo mediaticoIl fenomeno del "giustizialismo mediatico" e del "processo in TV" è divenut...
10/05/2026

I limiti ed i pericoli del processo mediatico
Il fenomeno del "giustizialismo mediatico" e del "processo in TV" è divenuto in Italia un andazzo pervasivo in cui le trasmissioni televisive, in particolare i talk-show di cronaca nera, tendono ad anticipare o parallelizzare il processo penale vero e proprio, trasformando fatti di sangue in spettacolo attraverso format d'intrattenimento che generano alti indici di ascolto sia per le reti televisive pubbliche, che per quelle private.
La spettacolarizzazione del crimine è un fenomeno complesso alimentato dalla interazione tra le strategie dei media alla ricerca di audience televisiva e le dinamiche psicologiche del pubblico tendenzialmente dotato di una innata vocazione al giustizialismo.
Quasi tutti i programmi televisivi in ogni ora del giorno trasmettono atti di indagine, interrogatori e dettagli personali delle persone coinvolte, alimentando un animato dibattito e creando un'opinione pubblica che indirettamente influenza la percezione della giustizia.
Questo fenomeno mediatico, che spesso finisce col trasformarsi in un processo privato parallelo a quello pubblico, quello assegnato alla magistratura, cui soltanto compete l’esercizio della funzione giurisdizione.
In molti casi, nell’indifferenza generale, vengono superati, in questo fenomeno della spettacolarizzazione della giustizia, quelli che dovrebbero restare i confini tra il giornalismo e l’indagine penale, suscitando inquietanti interrogativi non soltanto di natura giuridica, ma anche sociologica e soprattutto deontologica in relazione alla abituale partecipazione, ormai consolidata, nei talk show di cronaca nera e giudiziaria, di consulenti, medici, avvocati e magistrati ed altri esperti.
Le inchieste giornalistiche in TV in linea generale non sono "illegittime", a condizione però che si mantengano entro precisi limiti legali e deontologici.
Infatti in forza dell’art.21 della Costituzione, che tutela la libertà di informazione, il giornalista ha il diritto di analizzare casi giudiziari se vi è interesse pubblico e se i fatti narrati sono veri.
Tuttavia non può non sorgere qualche serio dubbio sulla legittimità di quei programmi televisivi che diventano un vero e proprio "tribunale mediatico".
Peraltro, la pubblicazione di atti coperti dal segreto investigativo, di cui talvolta i partecipanti agli show televisivi italiani sono in possesso e su cui dissertano con disinvoltura, è vietata dall’art. 329 c.p.p., ragione per cui non è dato di comprendere come sia possibile che abbia luogo la diffusione di notizie che per legge dovrebbero restare segrete.
L'art. 329 c.p.p. stabilisce infatti l'obbligo del segreto investigativo sugli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero (PM) e dalla polizia giudiziaria (PG), che sono coperti da segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
La violazione di tale segreto comporta conseguenze sia sul piano penale che su quello disciplinare ed in particolare:
La rivelazione indebita di atti coperti da segreto da parte di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (come ufficiali di PG, consulenti, interpreti) è punita ai sensi dell'art. 326 del codice penale.
Sussiste una responsabilità penale ex art. 684 c.p. ed art. 114 c.p.p. se viene violato il divieto di pubblicazione arbitraria di atti segreti, anche in modo parziale.
Sotto l’aspetto disciplinare, i pubblici ufficiali che violano il segreto investigativo incorrono in responsabilità disciplinari, valutabili ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 10 Gennaio 1957 n.3.
Come accennato, il segreto decade quando l'indagato ha conoscenza degli atti una volta concluse le indagini, o se il PM può, con suo decreto motivato, consente la pubblicazione di singoli atti qualora sia strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini.
Invece ogni altro atto che esula dalle indagini investigative, come la querela o gli atti amministrativi o civili non è sottoposto ad alcun segreto.

Le inchieste giornalistiche che fanno uso di prove che sarebbero inammissibili in un Palazzo di Giustizia, possono talvolta aiutare le indagini, ma spesso corrono il rischio di inquinare il processo, spingendo nel dibattito pubblico verso una giustizia sommaria, oppure portando ad una anticipazione della sentenza prima della pronuncia giurisdizionale, e possono anche condizionare l’esito finale del processo ponendo a rischio l’imparzialità del giudicante.
La TV spesso costruisce dei "mostri" da prima pagina senza attendere una sentenza definitiva, crea un clima divisivo tra innocentisti e colpevolisti ed ingenera angoscia e ansia non soltanto nel soggetto direttamente coinvolto, ma anche nel suo nucleo familiare.
Se da un lato il giornalismo investigativo può offrire un contributo critico, dall'altro la narrazione televisiva rischia di trasformarsi in una "parodia" della giustizia.
La Corte di Cassazione ha costantemente ribadito che il diritto di critica giudiziaria, pur essendo un pilastro democratico, non è illimitato e non può trasformarsi in uno svolgimento di indagini giornalistiche parallele o in una aprioristica anticipazione di colpevolezza.
La giurisprudenza di legittimità distingue nettamente tra la legittima valutazione dei provvedimenti giudiziari e l'attività investigativa impropria.
La critica non può basarsi su ricostruzioni faziose o "indagini" giornalistiche che pretendono di sostituirsi a quelle giudiziarie.
Il diritto di critica deve rispettare il limite della continenza, ovvero non trascendere in un'aggressione verbale del soggetto criticato o in una gratuita denigrazione della reputazione di magistrati e avvocati.
Pur non richiedendo l'obiettività assoluta della cronaca, la critica deve fondarsi su fatti storici veri o ragionevolmente veritieri.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte, il giornalismo d'inchiesta (che include un'attività investigativa) gode di una valutazione in parte diversa rispetto alla semplice cronaca, potendo il giornalista proporre ipotesi investigative, purché basate su fatti veri che non trasmodino in una "sentenza" mediatica aprioristica, sicché la critica non può basarsi su ricostruzioni faziose o "indagini" giornalistiche che pretendono di sostituirsi a quelle giudiziarie.
Sostanzialmente la Cassazione ritiene legittima la critica anche aspra sui provvedimenti giudiziari, ma la considera diffamazione (non scriminata) quando non essendo supportata da dati reali, "sconfina" nell'attività di indagine.
La Riforma Cartabia di cui al D.Lgs.188/2021 ed i decreti successivi hanno introdotto restrizioni significative al lavoro dei cronisti giudiziari, con l'obiettivo di bilanciare il diritto di cronaca con la presunzione di innocenza.
Infatti la riforma prevede che:
- solo il Procuratore Capo (o un magistrato da lui delegato) può mantenere i rapporti con la stampa;
- le informazioni possono essere diffuse esclusivamente tramite comunicati ufficiali o, in casi eccezionali, attraverso conferenze stampa. In questo caso il Procuratore può indire una conferenza stampa solo se sussiste un "rilevante interesse pubblico" che deve essere esplicitamente motivato;
- le autorità pubbliche hanno il divieto assoluto di indicare un indagato o imputato come colpevole prima di una condanna definitiva;
- le comunicazioni devono essere essenziali, imparziali e prive di toni scandalistici;
- se un'autorità dichiara il falso o lascia intendere la colpevolezza, l'interessato può pretendere una rettifica pubblica con le stesse modalità della notizia originale:
- una ulteriore restrizione è stata introdotta con il decreto Costa del dicembre 2024, entrato in vigore nel 2025, che ha modificato l'art. 114 c.p.p., con cui è stato disposto il divieto di pubblicare, anche solo per estratti o "virgolettati", il testo delle ordinanze di custodia cautelare fino alla fine delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare;
- i giornalisti possono riportare il contenuto della misura cautelare ovvero riassumere i fatti, ma non pubblicare il documento originale, limitando così la possibilità di far "parlare le carte".
La riforma ha infine introdotto garanzie specifiche per chi viene assolto o riceve un provvedimento di archiviazione. Infatti, una volta emessa una sentenza di non colpevolezza, l'interessato può ottenere che i motori di ricerca non mostrino più tra i primi risultati le notizie legate alla sua passata pendenza giudiziaria.
Una precedente importante in materia di cronaca e critica giudiziaria è costituito dalla sentenza della Corte di Cassazione penale, Sezione V, n. 3674 del 1° febbraio 2011 resa all’udienza del 27 ottobre 2010 che, definendo i limiti del diritto di cronaca giudiziaria, ha stabilito che la diffamazione a mezzo stampa sussiste se il giornalista anticipa l'esito delle indagini in modo "colpevolista", andando oltre la cronaca dei fatti.
Il diritto di cronaca non rende lecito il comportamento del giornalista che, invece di limitarsi a riferire atti investigativi o giudiziari, svolge valutazioni "autonome" volte a precostituire una condanna mediatica dell'indagato.
È vietato affiancare o precedere l'attività di polizia e magistratura con ricostruzioni, analisi e valutazioni colpevolistiche, configurando tale condotta il reato di diffamazione poiché supera la continenza e la pertinenza della notizia.
La cronaca, anche quella televisiva, è lecita se si limita a riportare atti di indagine, ovviamente non più coperte da segreto, senza aggiungere interpretazioni che travalicano il contenuto oggettivo degli stessi.
La citata sentenza della Cassazione Penale n. 3674/2011 ha consolidato un orientamento rigoroso sui limiti della cronaca giudiziaria, vietando ai giornalisti di sostituirsi a giudici e inquirenti attraverso ricostruzioni "colpevoliste" anticipate, che poi è stato confermato dalle seguenti altre pronunce che hanno sempre condiviso i medesimi principi di diritto:
-Cass. Pen., Sez. V, n. 5760 del 5 febbraio 2013 che ribadisce che l'esimente del diritto di cronaca non sussiste se il giornalista attribuisce falsamente la qualità di indagato per un reato specifico (o diverso da quello reale), superando il limite della verità e della pertinenza;
-Cass. Pen., Sez. V, n. 7103 del 17 novembre 2010 che afferma che le valutazioni "anticipatorie di futuri ed eventuali accertamenti" da parte del cronista escludono la scriminante del diritto di cronaca;
-Cass. Pen., Sez. I, n. 7333 del 28 gennaio 2008 che conferma che la cronaca è lecita solo quando si limita a riferire o commentare l'attività investigativa in atto, senza "precorrere" l'esito dei procedimenti con analisi soggettive;
-Cass. Civ., Sezioni Unite, n. 13200 del 18 maggio 2025 che conferma la linea dura, stabilendo che definire "imputato" chi è solo "indagato" può configurare diffamazione, rafforzando l'obbligo di fedeltà assoluta agli atti processuali.
Alla luce delle esposte considerazioni, per quanto possa essere centrale nel giornalismo italiano il dibattito che riguarda i processi penali nei talk show televisivi, non va trascurato il delicato equilibrio che deve essere sempre mantenuto tra il diritto di cronaca e la corretta amministrazione della giustizia.
Il diritto di cronaca infatti non è un diritto assoluto, ma incontra quei limiti fondamentali cui si è fatto cenno del rispetto della verità sostanziale, del rispetto della dignità della persona e della necessità di evitare processi mediatici che si svolgono in parallelo a quelli reali, alimentati dalla ricerca di audience, fenomeno questo che rappresenta una grave patologia della giustizia e dell'informazione, capace di sovvertire le regole del giusto processo e minare la presunzione di innocenza costituzionale.
Spesso, questi riti paralleli trasformano le indagini in "spettacoli" e i presunti colpevoli in condannati definitivi prima ancora della sentenza, con un impatto devastante sulla reputazione e sulla dignità delle persone.
Soltanto una responsabile sinergia tra i giornalisti ed i magistrati, nel rispetto delle leggi vigenti e dell’etica di ciascuno, potrà por fine, come ogni giurista auspica, a tale pericolosa deriva che nuoce molto alla stessa immagine della Giustizia italiana.

26/04/2026

L’Unione Europea non rappresenta più gli interessi dello Stato italiano.
C’è scritto nel vigente art.11 della Costituzione italiana: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.”
Detto Articolo 11 venne scritto per consentire l’adesione dell’Italia all’ONU e, successivamente, ai trattati europei.
Dal punto di vista giuridico e politico, l’organizzazione internazionale definita Unione Europea (UE) non persegue più i fini della pace e della giustizia per i quali è stata accettata la limitazione di sovranità.
E’ infatti sotto gli occhi di tutti che l’UE, partorita già con un alto grado di deficit democratico, se solo si pensi che ha la singolarità di un parlamento eletto che non legifera e di una commissione di nominati che invece detiene un potere normativo significativo, si è trasformata in un ente tecnocratico, che alimenta conflitti e genera ingiustizie sociali ed economiche, con la conseguenza che il fondamento costituzionale della nostra partecipazione viene meno.
E’ evidente quindi che in tale contesto gli atti dell’Unione hanno perso quella “copertura” che permette loro di prevalere sulle leggi italiane e che può essere messa in discussione la legittimità stessa delle limitazioni di sovranità accettate dall’Italia.
L’Unione Europe si fonda sullo Stato di diritto (Art. 2 TUE) e pertanto nel momento in cui le istituzioni europee agiscono al di fuori dei mandati conferiti dai trattati o violano i diritti fondamentali sanciti nella Carta di Nizza, commettono un illecito.
Quali potrebbero essere i rimedi per l’Italia e per gli altri Stati membri?
Gli Stati o anche i rispettivi cittadini potrebbero teoricamente ricorrere alla Corte di Giustizia dell’UE per annullare atti illegittimi, ma nella pratica si tratta di un percorso inadeguato, molto complesso e limitato a casi singoli.
Un controlimite potrebbe essere, in via teorica, lo scudo della Corte Costituzionale che in più pronunce ha ribadito che, sebbene il diritto UE sia prioritario, esso non può mai scalfire i principi supremi della Costituzione (come il ripudio della guerra o la tutela dei diritti inalienabili).
Se l’UE dovesse imporre una politica che tradisce la pace, come di fatto sta avvenendo attraverso l’invio di armi, di aiuti economici a Stati che non fanno parte dell’Unione e l’applicazione di sanzioni a Stati considerati “nemici”, in occasione del conflitto tra Russia ed Ucraina e di quelli in medio oriente che riguardano Israele, Gaza, Libano, Iran, Nord di Siria e Iraq con implicazioni globali per via delle tensioni nello Stretto di Hormuz, l’Italia avrebbe il dovere costituzionale di tirarsi fuori.
A ciò si aggiungono le insistenti spinte verso l’abolizione del diritto di veto, che ridurrebbe la forza delle nazioni democratiche a favore di un apparato burocratico centrale ed ancora le politiche di austerità o di competitività estrema che minano la protezione sociale garantita dai trattati.
Tuttavia nella situazione in cui ormai ci troviamo ed in presenza di un potere rafforzato e quasi assoluto della Commissione europea i rimedi di cui sopra non sono più sufficienti, ma occorre individuare altre strade percorribili, che potrebbero essere:
1. La rinegoziazione dei Trattati attraverso il Consiglio Europeo.
2. Il recesso in forza dell’art. 50 TUE, come ha giù fatto il Regno Unito con la Brexit e come dovrebbe fare anche l’Italia per salvaguardare la pace ed i suoi interessi.
Infatti l’art. 50 TUE prevede che se uno Stato dell’UE ritiene che l’appartenenza all’Unione sia incompatibile o con i propri principi costituzionali, o con i propri interessi nazionali, può decidere di uscire.
Naturalmente ogni valutazione e decisione se l’attuale l’Unione Europea sia ancora lo strumento necessario ed utile per garantire allo Stato italiano la pace e la sicurezza nazionale è riservata alle sue istituzioni e soprattutto alla volontà del popolo italiano cui, piaccia o non piaccia, appartiene la sovranità che per la nostra Carta è anche irrinunciabile.
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/repository/relazioni/libreria/novita/XVII/Trattato_sull_unione_europea.pdf
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0017.02/DOC_2&format=PDF
interlex.it/2testi/ue/trattatoue.html
eur-lex.europa.eu/eli/treaty/teu_2016/art_50/oj/ita

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Lecce
73100

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