01/06/2026
UN DECRETO REALE CONSENTI’ AL POPOLO ITALIANO LA SCELTA DELLA FORMA ISTITUZIONALE
Sono trascorsi ormai 80 anni dal referendum istituzionale del 2 giugno 1946 ed è quindi possibile analizzare con il dovuto distacco, ma non senza il rigore giuridico che si impone, gli eventi ed i fatti che accompagnarono la nascita della Repubblica. Il 9 maggio 1946 il Re Vittorio Emanuele III abdicò in favore di suo figlio, Umberto di Savoia Principe di Piemonte, il quale già dal giugno del 1944 era stato designato Luogotenente generale del Regno, con funzioni di capo dello Stato, senza tuttavia rivestirne completamente il ruolo. In tale veste istituzionale Umberto firmò il decreto legislativo luogotenenziale n.151/1944 con cui si stabiliva che dopo la liberazione del territorio nazionale, attraverso un suffragio diretto, segreto ed universale, esteso per la prima volta anche alle donne, il popolo italiano avrebbe scelto la forma istituzionale ed eletto un’Assemblea Costituente perché deliberasse una nuova Costituzione. Divenuto Capo dello Stato, Umberto II rivolse il suo primo messaggio agli italiani nel quale ribadì quanto già sancito nella precedente veste di luogotenente in ordine alla sua determinazione di rimettere alla volontà del popolo la decisione sulla forma e sulla nuova struttura dello Stato. Pochi giorni dopo, nel proclama del 31 maggio, Umberto II, affermò tra l’altro che avrebbe accettato il responso del popolo liberamente espresso e chiesto ai “fedeli sostenitori della Monarchia” di rispettare anch’essi, senza alcuna riserva, la decisione della maggioranza. Aggiunse inoltre che, in caso in cui avesse prevalso la Monarchia, si sarebbe impegnato, una volta che la Costituente avesse assolto il suo compito, a sottoporre nuovamente al popolo italiano la scelta sulla forma istituzionale dello Stato. Il 2 giugno, in un clima di particolare tensione, ebbe luogo la consultazione referendaria. Lo svolgimento del referendum era disciplinato da due decreti legislativi luogo tendenziali: il n. 98 del 16/3/46 e il n. 219 del 23/4/46. Nell’articolo 2 del primo decreto era previsto che nel caso in cui “ la maggioranza degli elettori votanti” si fosse pronunciata a favore della Repubblica, l’assemblea Costituente, come suo primo atto, avrebbe eletto il Capo provvisorio dello Stato il quale avrebbe esercitato le sue funzioni fino alla nomina del Capo dello Stato, secondo il deliberato della nuova Costituzione. Sempre quello stesso articolo prevedeva che dal giorno della proclamazione dei risultati del referendum, e sino alla elezione del Capo provvisorio dello Stato, le relative funzioni sarebbero state esercitate dal presidente del Consiglio dei Ministri in carica nel giorno delle elezioni. Per quanto concerne invece le fasi della proclamazione dei risultati, l’articolo 17 del secondo decreto legislativo, stabiliva che la Corte di Cassazione, in pubblica adunanza, presieduta dal Primo presidente e con la partecipazione di 6 presidenti, di 12 consiglieri e l’intervento del Procuratore Generale, avrebbe proceduto alla somma dei voti attribuiti alla Repubblica e di quelli attribuiti alla Monarchia ed avrebbe quindi fatto la proclamazione dei risultati del referendum. Il 10 giugno 1946, la Corte di Cassazione, non disponendo dei dati definitivi, si limitò a rendere noti i risultati delle votazioni relativi ai 32 collegi elettorali (peraltro incompleti perché mancavano i risultati di oltre 100 sezioni), che risultarono i seguenti: la Repubblica ebbe 12 milioni 672 mila 767 voti, mentre la Monarchia ne riportò 10 milioni 688 mila 905. La Corte, non potendo fare altro, si riservò di emettere in una successiva adunanza il giudizio definitivo sul risultato e quindi di procedere all’effettiva proclamazione dello stesso, dopo aver deciso sui reclami, sulle contestazioni e dopo aver preso atto del numero complessivo dei votanti, tenuto conto dei dati relativi alle sezioni mancanti e ai voti nulli. Senza attendere la nuova riunione della suprema Corte e quindi in assenza della proclamazione dei risultati, nella notte fra il 12 ed il 13 giugno si riunì il Consiglio dei Ministri che con decisione arbitraria ed illegittima, nominò De Gasperi il quale ricopriva la carica di Presidente del Consiglio, Capo provvisorio dello Stato. Che qualche cosa di irregolare sia accaduto quella notte è confermato dalle poche righe pubblicate nella Gazzetta ufficiale n. 144 del primo luglio 1946, in cui si può leggere il comunicato nel quale si dà atto dell’insediamento di De Nicola a Capo provvisorio dello Stato a cui l’onorevole De Gasperi “ ha trasmesso i poteri di Presidente della Repubblica da lui esercitati, nella qualità di Presidente del Consiglio, dal giorno (si evita volutamente la data precisa) dell’annuncio dei risultati definitivi del referendum istituzionale”. Non vi fu pertanto un regolare passaggio dei poteri, non vi fu mai quella fase legittimante il nuovo regime che nel linguaggio tecnico-giuridico si definisce “debellatio” e che è quell’atto formale e pacifico che intercorre fra il Sovrano ed il Popolo con il quale ciascuno per la sua parte, legalmente accetta il nuovo stato delle cose. Di fronte al precipitare degli eventi Umberto II il 13 giugno 1946, al fine di evitare ulteriori divisioni tra gli Italiani decise spontaneamente di partire per il Portogallo, senza abdicare, indirizzando agli Italiani il seguente messaggio: "ITALIANI! Nell'assumere la Luogotenenza Generale del Regno prima e la Corona poi, io dichiarai che mi sarei inchinato al voto del popolo, liberamente espresso, sulla forma istituzionale dello Stato. E uguale affermazione ho fatto subito dopo il 2 giugno, sicuro che tutti avrebbero atteso le decisioni della Corte Suprema di Cassazione, alla quale la legge ha affidato il controllo e la proclamazione dei risultati definitivi del referendum. Di fronte alla comunicazione di dati provvisori e parziali fatta dalla Corte Suprema; di fronte alla sua riserva di pronunciare entro il 18 giugno il giudizio sui reclami e di far conoscere il numero dei votanti e dei voti nulli; di fronte alla questione sollevata e non risoluta sul modo di calcolare la maggioranza, io, ancora ieri, ho ripetuto che era mio diritto e dovere di Re attendere che la Corte di Cassazione facesse conoscere se la forma istituzionale repubblicana avesse raggiunto la maggioranza voluta. Improvvisamente questa notte, in spregio alle leggi e al potere indipendente e sovrano della Magistratura, il Governo ha compiuto un gesto rivoluzionario, assumendo, con atto unilaterale ed arbitrario, poteri che non gli spettano e mi ha posto nell'alternativa di provocare spargimento di sangue o di subire la violenza. Non volendo opporre la forza al sopruso, nè rendermi complice dell'illegalità che il Governo ha commesso, lascio il suolo del mio Paese, nella speranza di scongiurare agli Italiani nuovi lutti e nuovi dolori. Compiendo questo sacrificio nel supremo interesse della Patria, sento il dovere, come Italiano e come Re, di elevare la mia protesta contro la violenza che si è compiuta; protesta nel nome della Corona e di tutto il Popolo, entro e fuori i confini, che aveva il diritto di vedere il suo destino deciso nel rispetto della legge, e in modo che venisse dissipato ogni dubbio e ogni sospetto. ... A tutti coloro che ancora conservano fedeltà alla Monarchia, a tutti coloro il cui animo si ribella all'ingiustizia, io ricordo il mio esempio, e rivolgo l'esortazione a voler evitare l'acuirsi di dissenzi che minaccerebbero l'unità del Paese, frutto della fede e del sacrificio dei nostri padri, e potrebbero rendere più gravi le condizioni del trattato di pace. Si considerino sciolti dal giuramento di fedeltà al Re, non da quello verso la Patria, coloro che lo hanno prestato e che vi hanno tenuto fede attraverso tante duirissime prove. Rivolgo il mio pensiero a quanti sono caduti nel nome d'Italia e il mio saluto a tutti gli Italiani. Qualunque sorte attenda il nostro Paese, esso potrà sempre contare su di me come sul più devoto dei suoi figli”. La Corte di Cassazione si riunì nuovamente il 18 giugno e rese noti il numero dei voti nulli e proclamò i risultati definitivi, dopo aver deciso sulle contestazioni e sui ricorsi. Poiché nell’articolo 2 del Decreto n. 98/46 si faceva riferimento alla “maggioranza degli elettori votanti”, come quorum da prendere in considerazione per la validità dei risultati, la Corte a maggioranza e con il voto contrario del Primo Presidente e del Procuratore Generale, ritenne di interpretare la lettera della legge nel senso di “ maggioranza degli elettori che hanno espresso voti validi” (escludendo quindi, nel novero del quorum, le schede nulle e quelle bianche). Questa è la breve sintesi degli avvenimenti convulsi che determinarono l’avvento della Repubblica. A tanti anni di distanza da tali eventi una ricostruzione obiettiva dei fatti appare doverosa per il rispetto che ognuno di noi dovrebbe nutrire per la memoria storica, pur nella convinzione che la Repubblica sia un dato incontestabile e pacifico che non può essere messo in discussione. Le riserve che sono state espresse sulla regolarità e sulla legittimità delle fasi del trapasso del potere, non sono da considerarsi un nostalgico revanchismo fine a se stesso e privo di significato. Quello che si vuole mettere in risalto è un principio che indubbiamente è stato calpestato, quello del rispetto della legge e del diritto che non può essere, sin troppo semplicisticamente, giustificato, come spesso si tende a fare, dall’eccezionalità e dalla gravità degli eventi. Ed è proprio il richiamo ai principi dello Stato di diritto che ci inducono a considerare un’offesa per il nostro ordinamento giuridico la permanenza nel testo della nostra Costituzione della XIII disposizione transitoria, di cui sono stati fatti cessare solo parzialmente gli effetti, come anche la palese limitazione dell’esercizio della sovranità popolare contenuta nella previsione di cui all’art. 139 della nostra Carta fondamentale in cui è scritto che “la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”. Questa norma è in contrasto con l’articolo 1 della Carta che sancisce che solo il popolo è depositario della sovranità. Calamandrei affermò a tale proposito: “la forma repubblicana, non può essere imposta, nè modificata con i metodi previsti dalla Costituzione”. Ma questa è ormai storia vecchia, il dibattito, semmai può essere riaperto con serenità su basi scientifiche e giuridiche. Una di queste potrebbe essere il seguente quesito: uno Stato democratico può porre chiusure “per legge”?