17/06/2026
Osservazioni sul nuovo reato di “femminicidio” introdotto con l’ art.577- bis del codice penale.
L’acume giuridico del legislatore italiano sorprende non solo ogni giurista, ma perfino uno studente in giurisprudenza.
L’intervista sotto un fuoco incrociato del Generale Roberto Vannacci nella trasmissione “E’ sempre carta bianca” del 16 giugno 2026, a cura di Bianca Berlinguer, con la partecipazione della giornalista Luisella Costamagna suscita alcune considerazioni.
Non entro in argomento sui contenuti formali riguardanti la conduzione del programma e la tipologia delle domande rivolte al Generale in un ambiente che, stante il supporto offerto dalla Costamagna appariva del tutto ostile.
Mi limiterò invece ad alcuni rilievi sul tema del “femminicidio” sul quale la conduttrice ha scelto di confrontarsi con l’on. Vannacci.
Nell’art.575 del codice penale vi è scritto che chiunque cagiona la morte di un uomo sia punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno, pena che può essere aumentata in presenza di aggravanti.
Con la legge n. 181/2025, sotto una spinta emotiva ed irrazionale, è stato introdotto il “femminicidio”, un delitto previsto dall’art. 577-bis cod.pen. che punisce con la pena dell’ergastolo chiunque cagioni la morte di una donna per motivi legati a odio, discriminazione di genere, o condotte di possesso, controllo e dominio.
Il nuovo reato di femminicidio non è un semplice duplicato dell'omicidio aggravato (artt. 575 e 577 c.p.), ma una fattispecie autonoma che attribuisce al genere la matrice del crimine e punisce l'uccisione di una donna in quanto riconosce in tale condotta criminosa l’esistenza nell’autore del delitto di una discriminazione, di una prevaricazione e di un odio verso una persona di sesso femminile.
E’ sotto gli occhi di tutti, ad eccezione della “moderatrice” della trasmissione “E’ sempre carta bianca” e della giornalista sua ospite che l'art. 575 c.p. e le aggravanti, già previste dagli artt. 576 e 577 c.p. (es. per motivi abietti o futili, crudeltà, o contro il coniuge/convivente) permettevano già di punire i casi più gravi con l'ergastolo, come ha sottolineato l’on. Vannacci rispondendo alle incalzanti domande nel corso dell’intervista.
Pertanto l'introduzione di un reato autonomo è stato superfluo sul piano pratico-repressivo. Infatti, aggiungere una nuova fattispecie di reato non fa altro che creare confusione interpretativa, specialmente nel difficile onere probatorio di dimostrare l'intenzione del colpevole di uccidere una persona "in quanto donna".
La nuova fattispecie penale di reato non è altro che un uso distorto del diritto penale, utilizzato come scorciatoia verso una deriva securitaria, con l’introduzione di plurime fattispecie penali in una visione populistica che ne valorizza la funzione punitiva che dovrebbe, invece, essere ridotta al minimo e solo in presenza di beni di indubbio valore costituzionale.
I fautori del delitto di femminicidio fondano i loro convincimenti sulla considerazione che esisteva nei Paesi dell’America latina in cui però è diverso il contesto culturale e sociale caratterizzato da una forte componente discriminatoria, sessista e violenta contro le donne.
Tuttavia questo fenomeno criminologico è incomparabile con la realtà italiana, che ha un tasso di tali delitti tra i più bassi in Europa.
Qualche riflessione poi va fatta anche sotto il profilo del rispetto del principio di uguaglianza.
Come mai una analoga previsione non è stata introdotta nel caso di discriminazione o odio per gli stessi motivi ad altre fattispecie che riguardano variegati generi, raccolti tutti sotto la sigla LGBT.
Il delitto di femminicidio trae l’ispirazione dalla direttiva UE 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica e dalla Convenzione di Istanbul del 2011 (ratificata dall’Italia nel 2013) che riconosce “la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere e che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini”, imponendo, all’art. 1, agli Stati di “proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica”.
Invece ci ritroviamo in presenza di una legge che, se per un verso privilegia un genere a scapito di un altro, elemento questo stesso non condivisibile, comporta la conseguenza che l’appartenere a un genere diverso implica una tutela diversa.
E’ davvero singolare che una donna debba chiedere di essere tutelata perché diversa, ma sarebbe più giusto che l’attenzione fosse spostata su uomini, donne e ogni altro genere, perché tutti indistintamente devono essere considerati uguali in quanto tutti sono esseri umani.
Non bisogna dimenticare che, come è accaduto per altre pessime riforme, la legge sul femminicidio è stata approvata con un voto bipartisan, espressione di un populismo penale di pura propaganda, che dissimula un vero e proprio anti umanesimo legislativo.
Nella sostanza quello che si è voluto fare è stato creare una nuova fattispecie delittuosa, quella del reato di femminicidio, in cui è prevista la pena dell’ergastolo e non una semplice aggravante dell’omicidio.
Non vi è chi non veda come si tratti di un delitto simbolico, privo di base criminologica adeguata nella realtà nazionale, che differenzia ingiustamente i generi e prevede, senza alcuna necessità, l’aggravio di una pena già elevata.
Purtroppo, con l’ausilio dei media si è creata l’aspettativa di un reato nuovo e finalmente risolutivo di un fenomeno che nella realtà non esiste nelle dimensioni paventate.
In termini statistici il caso Italia è differente rispetto da quello dei Paesi del continente americano ed ha un tasso uccisione di persone di sesso femminile tra i più bassi in Europa, per cui quello del femminicidio resta un fenomeno “gonfiato” che purtroppo allarma fuor misura l’opinione dei media, pur collocandosi al di fuori di ogni realistica dimensione sulla base dei dati statistici e criminologici nazionali e internazionali.
Si auspica quindi che il legislatore adotti le necessarie correzioni attraverso l’abrogazione di tale fattispecie di reato e la modifica dell’art.575 cod. pen. in cui potrebbero essere inserite le aggravanti collegate alla minore età della parte offesa, alla fragilità, alla disabilità, all’età avanzata e a quant’altro si riterrà necessario, eliminando ogni incostituzionale disuguaglianza per ragioni di genere.
Una buona politica criminale dovrebbe prediligere la semplificazione dei reati e non la loro implementazione, un iter processuale più rapido ed una pena certa che non si discosti dai criteri della umanità e di una giustizia giusta, perché sono questi i pilastri fondamentali di una politica criminale moderna ed efficiente, perfettamente in linea con i principi costituzionali e sovranazionali.