11/04/2026
Nella ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge superstite ed ex coniuge divorziato, il criterio della durata dei rispettivi rapporti matrimoniali costituisce il parametro primario di riferimento, e tale valutazione non può in nessun caso essere omessa. I criteri correttivi, cioè l'entità dell'assegno divorzile e le condizioni economiche delle parti, possono solo temperare ma non sostituire il dato temporale, né portare a una corrispondenza rigida tra ammontare dell'assegno divorzile e quota di reversibilità attribuibile all'ex coniuge.(Cassazione ordinanza 3955/2026)