27/07/2026
🌡️ Il rischio da calore non è un’emergenza da gestire solo quando interviene l’Ispettorato: deve essere valutato e prevenuto all’interno dell’azienda come ogni altro rischio per la salute e la sicurezza.
Con la nota n. 5484/2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro richiama l’obbligo di inserire lo stress termico nel DVR e, quando previsto, nel Piano Operativo di Sicurezza, con particolare attenzione ai settori più esposti: edilizia, agricoltura, logistica e lavoro dei rider.
La valutazione deve considerare
- mansioni;
- orari;
- intensità dello sforzo fisico;
- uso dei DPI;
- caratteristiche del luogo di lavoro;
- condizioni individuali dei lavoratori.
L’INL ricorda che occorrono altre misure concrete, come la rimodulazione degli orari, pause in zone ombreggiate o climatizzate, acqua fresca, formazione e sorveglianza sanitaria.
⚠️ Quando il rischio diventa non accettabile, le lavorazioni devono essere interrotte. Un obbligo che riguarda non solo il datore di lavoro, ma anche il preposto, senza attendere l’intervento dell’ispettore o l’adozione di un’ordinanza regionale.