08/05/2022
𝕄𝕠𝕣𝕥𝕖 𝕔𝕒𝕦𝕤𝕒𝕥𝕒 𝕕𝕒 𝕚𝕟𝕤𝕦𝕗𝕗𝕚𝕔𝕚𝕖𝕟𝕫𝕒 𝕣𝕖𝕤𝕡𝕚𝕣𝕒𝕥𝕠𝕣𝕚𝕒 𝕠𝕣𝕚𝕘𝕚𝕟𝕒𝕥𝕒 𝕕𝕒𝕝 ℂ𝕠𝕣𝕠𝕟𝕒𝕧𝕚𝕣𝕦𝕤: 𝕝𝕒 𝕔𝕠𝕞𝕡𝕒𝕘𝕟𝕚𝕒 𝕒𝕤𝕤𝕚𝕔𝕦𝕣𝕒𝕥𝕚𝕧𝕒 𝕕𝕖𝕧𝕖 𝕚𝕟𝕕𝕖𝕟𝕟𝕚𝕫𝕫𝕒𝕣𝕖 𝕘𝕝𝕚 𝕖𝕣𝕖𝕕𝕚
06.05.2022
𝑪𝒐𝒏𝒇𝒆𝒓𝒎𝒂𝒕𝒂 𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒑𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒄𝒐𝒏 𝒍𝒂 𝒑𝒐𝒍𝒊𝒛𝒛𝒂 𝒊𝒏 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒊 𝒊𝒏𝒇𝒐𝒓𝒕𝒖𝒏𝒊. 𝑳’𝒊𝒏𝒇𝒆𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒅𝒂 𝑪𝑶𝑽𝑰𝑫-19 𝒗𝒂 𝒄𝒂𝒕𝒂𝒍𝒐𝒈𝒂𝒕𝒂 𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒊𝒏𝒇𝒐𝒓𝒕𝒖𝒏𝒊𝒐 𝒅𝒐𝒗𝒖𝒕𝒐 𝒂 𝒄𝒂𝒖𝒔𝒂 𝒇𝒐𝒓𝒕𝒖𝒊𝒕𝒂, 𝒗𝒊𝒐𝒍𝒆𝒏𝒕𝒂 𝒆𝒅 𝒆𝒔𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂
Coperta dalla polizza assicurativa in materia di infortuni anche l’infezione da COVID-19.
Legittima, di conseguenza, nella vicenda presa in esame dai giudici, la richiesta di indennizzo avanzata nei confronti di una compagnia assicurativa dagli eredi di un uomo – un medico dentista – deceduto a causa di una insufficienza respiratoria frutto di un’infezione da Coronavirus.
A inchiodare la compagnia assicurativa è secondo i giudici, una specifica clausola contenuta nelle condizioni generali del contratto, clausola secondo cui va ritenuto infortunio anche un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni che abbiano per conseguenza la morte.
In questa ottica anche l’infezione da COVID-19 va considerata, in assenza di specifica esclusione contrattuale, evento inquadrabile quale infortunio coperto dalla polizza e, come tale, tecnicamente indennizzabile.
Difatti, l’infezione da Coronavirus risulta quale condizione determinata, innanzitutto, da causa fortuita, posto che trattasi di atto assolutamente non volontario e il carattere fortuito della causa è evidenziato dal fatto di essere del tutto estranea ad un’attività consapevole del soggetto infettato.
La causa può inoltre considerarsi violenta, in quanto certamente il contatto non è dilatato nel tempo, ma anche in quanto il contatto determina uno stravolgimento violento delle regole naturali della vita di un organismo che si trovi in situazione normale.
Infine, la causa è sicuramente esterna, proprio perché il virus è un organismo estraneo al corpo umano e che nello stesso viene ad inserirsi proprio quale elemento proveniente dall’esterno.
*𝐒𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝟏𝟖 𝐠𝐞𝐧𝐧𝐚𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐝𝐞𝐥 𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐓𝐨𝐫𝐢𝐧𝐨