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ADR Futura ADR FUTURA S.r.l., Organismo di mediazione e Camera Arbitrale

ADR FUTURA S.r.l., Organismo di mediazione e Camera Arbitrale, si propone di favorire lo sviluppo della cultura della conciliazione mediante il ricorso agli istituti della mediazione civile e dell’arbitrato, nonché di ogni altra tecnica alternativa di risoluzione delle controversie.

19/12/2014

il futuro della Giustizia è nella mediazione....

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MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: LA PARTE NON PARTECIPA? IL GIUDICE CONDANNAMEDIAZIONE OBBLIGATORIA: LA PARTE NON PARTECIPA? IL ...
03/07/2012

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: LA PARTE NON PARTECIPA? IL GIUDICE CONDANNAMEDIAZIONE OBBLIGATORIA: LA PARTE NON PARTECIPA? IL GIUDICE CONDANNA
Tribunale Termini Imerese, sez. civile, ordinanza 09.05.2012

Non costituisce giustificato motivo della mancata partecipazione al tentativo di mediazione l'assunta inutilità dello stesso per essere espletato dopo la proposizione del giudizio, né la permanenza di una situazione di litigiosità, in quanto l’espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione anche successivamente alla proposizione della controversia è espressamente contemplato dall’art. 5 d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, ed in considerazione altresì del fatto che la sussistenza di una situazione di litigiosità tra le parti non può di per sè sola giustificare il rifiuto di partecipare al procedimento di mediazione, giacché tale procedimento è precipuamente volto ad attenuare la litigiosità, tentando una composizione della lite basata su categorie concettuali del tutto differenti rispetto a quelle invocate in giudizio, che prescindono dalla attribuzione di torti e di ragioni, mirando al perseguimento di un armonico contemperamento dei contrapposti interessi delle parti (nel caso di specie la parte invitata aveva inviato comunicazione all'organismo in cui dichiarava di non voler accettare il tentativo di mediazione per l'impossibilità di una rinuncia anche parziale alle contrapposte ragioni delle parti "anche in ragione della acclarata ed atavica litigiosità tra le suddette”)
La sanzione prevista dall’art. 8, comma 5, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, come modificato dall’articolo 2, comma 35-sexies del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, circa la condanna al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio nei confronti della parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5 del medesimo decreto legislativo, non abbia partecipato al procedimento senza giustificato motivo, è applicabile ratione temporis ai tentativi di mediazione svoltisi successivamente all’entrata in vigore del D.L. 13 agosto 2011, n. 138. La condanna va obbligatoriamente pronunciata, dato il tenore letterale della norma, prescindendosi del tutto dall’esito del giudizio, non dovendosi ritenere necessariamente subordinata alla decisione del merito della controversia, e pertanto anche in un momento temporalmente antecedente rispetto alla pronuncia del provvedimento che definisce il giudizio.
E' illegittimo il tentativo di mediazione espletato in mancanza della comunicazione alla parte convocata della domanda di mediazione proposta dalla parte richiedente la mediazione (nel caso di specie, le parti sono state onerate di procedere ad un nuovo tentativo di mediazione, in considerazione della illegittimità del tentativo precedentemente espletato per la mancanza della comunicazione alla parte convocata).
***
La pronuncia del Tribunale di Termini Imerese è degna di nota ed attenzione, per essere la prima pubblicata avente ad oggetto la nozione di giustificato motivo della mancata partecipazione e le sue conseguenze.
Nell'ordinanza de qua il Giudice ha ritenuto non sussistere tale giustificato motivo.
In primis si afferma che non costituisce un giustificato motivo della mancata partecipazione ritenere che la pendenza di un giudizio renda "inutile” il tentativo di mediazione, in quanto, come rilevato dal Giudice, l'art. 5, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 disciplina tale fattispecie, proprio prevedendo un meccanismo di sanatoria.
Inoltre non costituisce giustificato motivo affermare la mancata partecipazione per l’impossibilità di una rinuncia anche parziale alle contrapposte ragioni delle parti "anche in ragione della acclarata ed atavica litigiosità tra le suddette”.
Infatti opina il Giudice "la sussistenza di una situazione di litigiosità tra le parti non può di per sè sola giustificare il rifiuto di partecipare al procedimento di mediazione, giacché tale procedimento è precipuamente volto ad attenuare la litigiosità, tentando una composizione della lite basata su categorie concettuali del tutto differenti rispetto a quelle invocate in giudizio e che prescindono dalla attribuzione di torti e di ragioni, mirando al perseguimento di un armonico contemperamento dei contrapposti interessi delle parti”.
Venendo quindi meno la giustificazione alla mancata partecipazione alla mediazione, secondo la lettura del Tribunale di Termini Imerese, la sanzione costituita dal versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, come prevista dall’art. 8, comma 5, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28(modificato dall’articolo 2, comma 35-sexies del D.L. 13 agosto 2011, n. 138) è immediatamente applicabile ratione temporis ai tentativi di mediazione svoltisi successivamente all’entrata in vigore del D.L. 13 agosto 2011, n. 138.
Inoltre la condanna, da pronunciarsi obbligatoriamente dato il tenore letterale della norma, prescinde del tutto dall’esito del giudizio. Pertanto non è necessario ritenere la detta condanna subordinata alla decisione del merito della controversia, con l'effetto che la pronuncia sanzionatoria può essere data anche in un momento temporalmente antecedente rispetto al provvedimento che definisce il giudizio.
Infine, come obiter dictum, è interessante rilevare come il Tribunale abbia pronunciato l'illegittimità del tentativo di mediazione conclusosi con un verbale di mancata partecipazione nel caso in cui non vi sia la (prova della) comunicazione alla parte invitata della domanda di mediazione e della data di convocazione, così come previsto e disciplinato dal primo comma dell'art. 8, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, a mente del quale "all'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante”.
La sanzione, pertanto, per il tentativo di mediazione conclusosi senza l'adempimento di tale formalità e – se ne deve inferire – senza la prova dell'avvenuta ricezione della comunicazione da parte dell'invitato, è l'illegittimità del tentativo esperito, da ritenersi quindi contra legem.
(AltaMediazione.it - 4 giugno 2012.

Nell'Ottica della divulgazione dell'Istituto delle M.C. & C., l'ADR FUTURA, in collaborazione con il Comune di Nettuno, ...
06/06/2012

Nell'Ottica della divulgazione dell'Istituto delle M.C. & C., l'ADR FUTURA, in collaborazione con il Comune di Nettuno, ha organizzato il giorno 7 giugno 2012 alle ore 9.00, il seminario "La Mediazione in Italia: Modo Alternativo e Innovativo di risoluzione delle controversie Civili e Commerciali", che si terrà presso il Forte San Gallo sito in Nettuno, Via Gramsci.
Per ulteriori informazioni contattare la segreteria dell'ADR Futura dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 - 13.00 e dalle ore 16.00 alle 19.00.

ADR FUTURA SRL
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Tel. 0773 487178 Fax 0773 400531
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ADR Futura è un organismo di mediazione e un ente di formazione che lavora sul territorio di Latina Roma e provincia.

28/05/2012

Intervento del Ministro Paola Severino al plenum del CSM il 9 maggio 2012

28/05/2012

I NOSTRI PROSSIMI CORSI IN PROGRAMMA:

- Corso per Mediatore Civile Professionista dal 15/06 al 07/07/2012 Latina

- Corso per Mediatore Civile Professionista dal 07/06 al 15/06/2012 Salerno

CONVEGNO "CONFLITTUALITÀ, MEDIAZIONE E GIUDIZIO" "La mediazione è una modalità di approccio efficace alla gestione posit...
28/05/2012

CONVEGNO "CONFLITTUALITÀ, MEDIAZIONE E GIUDIZIO"
"La mediazione è una modalità di approccio efficace alla gestione positiva dei conflitti. Il suo obiettivo è quello di condurre le parti in disaccordo ad individuare una soluzione mutuamente accettabile e soddisfacente per entrambe ,attraverso l'ausilio di un terzo neutro: il mediatore.” Queste le parole con cui il Presidente della Corte di Appello di Roma, Giorgio Santacroce, ha iniziato il suo intervento al convegno organizzato dalla ADR FUTURA "Conflittualità, Mediazione e Giudizio” che si è svolto a Latina nella sala conferenze della Facoltà di Economia, di fronte ad una sala gremita. Santacroce ha inoltre sottolineato l’importanza della figura del mediatore un "professionista intellettuale – ha detto - in quanto mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.” Il Presidente della Corte d’Appello di Roma ha delineato infine un quadro completo del nuovo istituto della mediazione confrontandolo con gli altri Paesi Europei e sottolineandole gli aspetti positivi e vantaggiosi della sua applicazione in ambito sociale.
Francesco Monastero, Presidente del Tribunale di Velletri, ha messo in evidenza la difficoltà di diffondere e di comunicare la cultura della mediazione, "poiché mancano filtri sociali, e si arriva direttamente al giudizio, gravando pesantemente sulla giustizia” , mentre Nicola Pannullo, presidente della II sezione del Tribunale Civile di Latina, ha sottolineato l’importanza dell’omologazione del verbale di conciliazione redatto dal mediatore. Il tema della mediazione nell’ambito dell’ R.C. Auto e contratti assicurativi è stato trattato da Domenico Vizzone membro del centro studi Akademos. In conclusione del convegno, Piera Petti, docente dell’Ente di Formazione Adr Futura, ha esposto il tema della Deontologia in Mediazione soffermandosi sui differenti aspetti del dovere di imparzialità, intesa come "equidistanza” del magistrato, che deve garantire un’uguale distanza per giungere alla sua decisione vincolante, ed "equivicinanza” del mediatore, che, invece, deve cercare la giusta misura di vicinanza con le parti in conflitto per favorire l’autocomposizione della controversia.
L’incontro è stato coordinato dall’avv. Armando La Viola e presentato dall’avv. Nadia Scugugia, responsabile della formazione ADR Futura, cha ha dato inizio ai lavori dopo i saluti portati dall’assessore provinciale Silvio D’Arco, da Marco Addonisio in rappresentanza del sindaco di Latina, Giovanni Di Giorgi e del Presidente dell’Ordine degli avvocati di Latina, Giovanni Malinconico.

La ADR Futura è lieta di invitarVi al convegno "Conflittualità, Mediazione e Giudizio" che si terrà a Latina, presso laS...
09/05/2012

La ADR Futura è lieta di invitarVi al convegno "Conflittualità, Mediazione e Giudizio" che si terrà a Latina, presso la
Sala Conferenze Facoltà di Economia dell'Università degli Studi la Sapienza, Viale XXIV Maggio, 7 alle ore 15,00.
La partecipazione darà diritto agli Avvocati a 3 crediti formativi di cui uno in materia deontologica.

La segreteria
ADR FUTURA
Via Costa, 8 Latina
tel 0773487178 - fax 0773400531
www.adrfutura.it e- mail [email protected] / [email protected]

Per conoscere tutte le novità riguardanti le attività dell'ADR Futura visitate anche il nostro sito internet!
26/04/2012

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ADR Futura è un organismo di mediazione e un ente di formazione che lavora sul territorio di Latina Roma e provincia.

13/04/2012

Mediazione tributaria in vigore da Aprile 2012

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