02/12/2022
⚖ GENITORI DIVORZIATI ⚖ IL PADRE RIOTTIENE LA PROPRIA CASA ⚖ E NON DOVRA' PIU' MANTENERTE IL FIGLIO MAGGIORENNE CHE LAVORA BENCHE' CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO ⚖ ACCOLTA IN APPELLO LA RICHIESTA DI QUESTO STUDIO ⚖
Non ha più diritto al mantenimento il figlio maggiorenne, assunto con contratto di apprendistato, che percepisce una retribuzione idonea a soddisfare le proprie esigenze di vita. E, di conseguenza, il coniuge assegnatario della casa coniugale, con cui il figlio maggiorenne ancora viveva, non ha più titolo a rimanere nella casa di proprietà dell'altro genitore.
Con reclamo depositato presso la Corte d’Appello di Roma il ricorrente, difeso da questo studio, impugnava il Decreto del Tribunale di Latina che, adito per la modifica delle condizioni di divorzio, aveva solo parzialmente accolto la domanda riducendo l’assegno di mantenimento dovuto per il figlio di 25 anni da 200 euro mensili a 125 euro mensili ed aveva ridotto l'assegno divorzile in favore della ex moglie da euro 200 a euro 125. Il Tribunale di Latina, tuttavia, aveva respinto la richiesta di revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore di quest'ultima, benché la casa fosse di proprietà del marito, sulla base dell'errato presupposto che il figlio ormai ultra maggiorenne e inserito nel mondo del lavoro non fosse ancora da ritenere economicamente indipendente. A fondamento del reclamo, il ricorrente esponeva che il proprio figlio aveva iniziato a lavorare già da 5 anni e negli ultimi tre alle dipendenze di una S.p.A. con uno stipendio di 1.500 euro mensili e con un contratto di apprendistato.
Questo studio censurava, pertanto, il provvedimento del Tribunale di Latina per aver ridotto, anziché elidere, l’assegno di mantenimento in favore del figlio e per avere consentito alla ex moglie di mantenere l'assegnazione della casa coniugale sulla base dell'errato presupposto della non autosufficienza economica del figlio benché ultra maggiorenne e lavoratore.
Ebbene, la Corte d’Appello di Roma, con un importante Decreto del 24 novembre 2022 ha accolto totalmente il reclamo e ha dichiarato venuto meno l’obbligo per il genitore onerato di continuare a mantenere il figlio.
Ha altresì, la Corte d'Appello, ex art. 337 sexies, c.c. disposto la revoca dell'assegnazione alla ex moglie della casa coniugale che in sede di divorzio era stata assegnata alla ex moglie sulla base del presupposto di rimanervi con il figlio all'epoca minorenne.
Elementi decisivi sono stati il fatto che il ragazzo si fosse ormai inserito nel mondo del lavoro, che avesse iniziato a percepire una retribuzione più che sufficiente per le proprie esigenze, che il rapporto lavorativo fosse sufficientemente stabile, e che la madre non avesse al riguardo allegato e provato una diversa prospettazione (in termini di insufficiente retribuzione e di precarietà lavorativa).
Ed invero, pur trattandosi di rapporto di lavoro di apprendistato, sia le precedenti esperienze lavorative che la durata non secondaria dei relativi rapporti retribuiti (circa 5 anni) dimostravano che il beneficiario avesse ottenuto una stabilizzazione lavorativa idonea a consentire anche in termini prognostici futuri una autonomia personale e professionale incompatibile con la previsione, a carico del genitore, di un obbligo di mantenimento (Cass. n. 19696/2019).
La decisione
Il reclamo merita accoglimento.
Ebbene, nel nostro caso risulta documentato che il figlio della coppia ha lavorato ininterrottamente, seppur con contratti a termine, fin dall’aprile 2018 e attualmente con contratto di apprendistato che gli garantisce reddito certo.
E’ fuori di dubbio, quindi, che questi sia oramai stabilmente inserito nel mondo del lavoro percependo un salario che lo rende autonomo.
Pertanto, in accoglimento del reclamo, è dichiarato cessato l’obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio a decorrere dal deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e, di conseguenza, ai sensi dell’art 337 sexies c.c., è revocata l’assegnazione dell’ex casa coniugale in favore della ex moglie.
Giustizia è fatta, dunque, per l'ex marito che non dovrà più mantenere il figlio ormai autonomo e potrà riottenere la propria casa. Ma quanta fatica e quanti anni di lotta giudiziaria ci sono voluti. Si conferma il ruolo fondamentale dell'avvocato come difensore dei diritti.