09/05/2022
MANCATA ADOZIONE DI MISURE DI PROTEZIONE A TUTELA DELLE VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA – CONDANNA DELLO STATO ITALIANO.
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Prima Sezione, Sentenza Landi c. Italia, 7 aprile 2022, n. 10929/19.
"I fatti risalgono al settembre del 2018, quando un uomo si rendeva colpevole dell’omicidio del figlio neonato e del tentato omicidio dell’altra figlia e della convivente, quest’ultima rimasta gravemente ferita. Prima di tali accadimenti la donna era già stata aggredita dal compagno tre volte: nel novembre 2015, nel settembre 2017 e nel febbraio 2018; e aveva sporto altrettante denunce. Nonostante l’apertura di un apposito procedimento penale nonché il parere di un esperto incaricato circa la pericolosità dell’uomo a causa delle patologie di cui lo stesso soffriva, non veniva presa alcuna misura di protezione della donna e dei suoi figli.
Dopo l’accorsa tragedia, la donna ricorreva in Corte EDU sostenendo che lo Stato italiano avesse violato il diritto alla vita suo e dei suoi figli, violazione ascrivibile ad un atteggiamento discriminatorio nei confronti delle donne da parte delle autorità.
Lo Stato sosteneva, tra le altre tesi difensive, che la mancata adozione di misure era stata determinata dalla remissione di querela presentata dalla donna nei confronti del compagno alcuni mesi prima, alla quale era seguito il rientro in casa di quest’ultimo.
La Corte di Strasburgo condanna l’Italia perché viola l’art. 2 della CEDU la mancata adozione da parte delle autorità inquirenti nazionali di misure di protezione a tutela della vita delle persone vittime di violenza domestica, quando i fatti siano noti alle autorità e sia stato avviato un procedimento penale.
In particolare, la Corte sostiene che le autorità avevano il dovere di effettuare una valutazione dei rischi di nuove violenze da parte dell’uomo e prendere le misure necessarie a prevenirli, capendo che sussisteva un rischio reale ed immediato per la vita della donna e dei suoi figli.
Di particolare rilievo è la premessa effettuata dalla Corte con la quale si ritiene immediatamente esperibile il ricorso perché all’interno dell’ordinamento italiano non sussistono rimedi per far valere il fallimento dello Stato nell’obbligo di protezione.
Ancora, i giudici sostengono che le autorità italiane avrebbero dovuto adottare misure di protezione verso la donna e i suoi figli indipendentemente dalla presentazione di denunce ed indipendentemente dal fatto che queste fossero state ritirate ovvero dal cambiamento di percezione del rischio da parte della vittima.
La Corte condanna l’Italia a risarcire alla donna la somma di euro 32.000,00 per i danni subiti." (FONTE: Newsletter A.I.A.F. - Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori)