Avvocato Francesca Bruni

Avvocato Francesca Bruni Si è laureata presso l’Università degli Studi di Roma nel 2014, conseguendo l’abilitazione all

15/01/2021

Il primo riconoscimento dei Diritti Umani risale al 539 a.C. quando il re di Persia Ciro il Grande, noto come un sovrano illuminato e dalla politica liberatoria a favore dei vinti, riconobbe i primi Diritti inviolabili: abolì la schiavitù, concesse la libertà di culto e l'uguaglianza delle razze. Il suo decreto venne inciso su un cilindro di terra cotta noto come il "Cilindro di Ciro". I precetti affermati sono stati tradotti nelle lingue ufficiali delle Nazioni Unite ed i primi quattro articolo della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948 prendono spunto dai principi sanciti da Ciro il Grande. Oggi una copia del Cilindro è conservata nel quartier generale delle Nazioni Unite, mentre l'originale appartiene alla collezione del British Museum.

14/01/2021

Stalking e femminicidio nell'antica Roma. Tacito ci racconta della vicenda che vede protagonista Ottavio Sagitta il quale innamorato di Ponzia, donna sposata, con il suo incessante corteggiamento la indusse a divorziare dal marito. Tuttavia il matrimonio tra i due amanti fu ostacolato dal padre della donna, ed al suo rifiuto Ottavio Sagitta iniziò a perseguitare Porzia, passando dalle promesse di amore alle minacce di morte sino al fatidico omicidio della ragazza. Il reato di atti persecutori è stato introdotto nel nostro ordinamento solo nel 2009 con l'art. 612 bis c.p., prima di tale intervento queste condotte venivano sussunte nell'ambito dei reati di minaccia e ingiuria.

13/01/2021

Violenza sessuale: la Corte Costituzionale con la sentenza n. 1/2021 ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4-ter, del D.P.R. n. 115/2002 che stabilisce l'ammissione al gratuito patrocinio della persona offesa dai reati di violenza anche in deroga ai limiti di reddito. Le ragioni di tale pronuncia si fondano sull'obiettivo di dare concreto sostegno alla vittima di tali gravi delitti, incoraggiare a denunciare i fatti e partecipare attivamente al processo.

13/01/2021

Il giuramento di Ippocrate e la rivelazione del segreto professionale ex art. 622 c.p.. Ippocrate fu, a parere di Platone e Aristotele, il medico più famoso della sua epoca. La leggenda vuole che Ippocrate pretendesse dai suoi discepoli la pronuncia di un solenne "giuramento" di impegno a rispettare i maestri, visitare i malati e prescrivere cure mediche con l'unico scopo di guarirli. Inoltre Ippocrate, probabilmente, ha introdotto per la prima volta il concetto di segreto professionale poiché il medico era obbligato alla riservatezza per tutte le notizie apprese nell'esercizio dell'arte.

13/01/2021

"Usque ad sidera usque ad inferos". Nel diritto romano la proprietà attribuiva al suo titolare la massima espansione del proprio potere sulla cosa: da terra a cielo. La locuzione romanistica può ritenersi ancora attuale, e di recente la questione della titolarità dello spazio sovrastante si è acuita a causa del diffondersi dell'utilizzo di droni. Dal 1/07/2020 sono entrate in vigore nuove norme che armonizzano la nostra legislazione con quella Europea stabilendo che gli operatori di droni devono essere registrati in un elenco nazionale e gli apparecchi immatricolati in database elettronici.

La Corte di Cassazione terza sezione civile con la sentenza n. 29469/2020 torna ad occuparsi del diritto al rifiuto all'...
05/01/2021

La Corte di Cassazione terza sezione civile con la sentenza n. 29469/2020 torna ad occuparsi del diritto al rifiuto all'emotrasfusione del Testimone di Geova.

Per gli Ermellini il diritto al rifiuto è correlato ai principi di autodeterminazione in materia di trattamento sanitario e libertà religiosa. Medici comunque garantiti innanzi a tali determinazioni

17/11/2020

Chico Forti fu arrestato in Florida nel 1998 per l'omicidio di Dale Pike. Nel 2000, al termine di un processo durato appena 24 giorni, è stato condannato all'ergastolo in quanto ritenuto colpevole oltre ogni ragionevole dubbio. L'accusa a carico di Chico Forti si è da subito manifestata traballante, è stata modificata per ben tre volte nel corso del processo, giudicando alla fine l'imputato colpevole sulla base di prove deboli e poco chiare. Nella sentenza la stessa Corte afferma di non avere le prove che Forti abbia materialmente esploso il colpo di arma da fuoco ma di avere tuttavia la sensazione che sia stato l'istigatore del delitto. In particolare: l'arma del delitto non è mai stata ritrovata, il movente (una presunta truffa) è decaduto, non ci sono testimoni, tanto meno impronte digitali, e la prova del DNA ha dato esito negativo. Ci si chiede allora se questi elementi mancanti, pur non provando la innocenza di Chico Forti, siano sufficienti ad insinuare un ragionevole dubbio della sua colpevolezza. Sulla responsabilità o innocenza di Chico Forti si registrano posizioni discordanti. Recentemente è stato addirittura Bradley Pike, fratello della vittima, ad intervenire nella vicenda inviando una mail al Governatore della Florida con oggetto "Richiesta di rilascio per Chico Forti" rappresentando di essere fortemente convinto dell'innocenza del nostro connazionale. Il caso è stato approfondito anche da un famoso media americano, la CBS 48 Hours, trasmissione di indubbia rilevanza che si è schierata a favore di Forti inquadrando la vicenda in un caso di mala-giustizia. Nel febbraio 2020 il Ministro degli Esteri Di Maio ha reso noto di aver incaricato l'ambasciatore Italiano a Washington di mettersi in contatto con il Governatore della Florida, lasciando aperta ogni possibilità dalla richiesta di grazia, alla revisione del processo -ipotesi più lunga ed incerta essendo possibile solo in presenza di nuove prove- ed il trasferimento di Forti in Italia in qualità di detenuto, possibilità tuttavia non condivisa da Chico Forti il quale da sempre si proclama innocente.

13/11/2020

Quali sono le sanzioni previste in caso di violazione dell'obbligo di isolamento per il soggetto positivo al Covid-19? Per rispondere al quesito ci fanno da guida i Decreti n. 19 e 33 del 2020 richiamati nell'ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. In particolare, il soggetto contagiato e posto in isolamento il quale viola tale obbligo è punito "salvo che il fatto costituisca violazione dell'art. 452 codice penale" ai sensi dell'art. 260 del Regio Decreto n. 1265/1934 "Testo Unico delle Leggi Sanitarie" che prevede un reato contravvenzionale punito con l'arresto da 3 a 18 mesi e l'ammenda da € 500 a € 5.000. Il riferimento all'art. 452 c.p. indica la, oggettivamente rara, possibilità che il soggetto possa essere chiamato a rispondere del delitto di epidemia colposa punito con sanzioni ben più gravi. Ma, ipoteticamente, sono configurabili anche le fattispecie di epidemia dolosa, omicidio e lesioni qualora dalla violazione dell'obbligo di isolamento del soggetto positivo al Covid-19 e con sintomi evidenti si verifichi il contagio di altri individui. Ovviamente si tratta di ipotesi eccezionali per la cui contestazione è necessaria una approfondita indagine sull'elemento soggettivo. Non mancano, problematiche interpretative, e contestazioni in merito a tali previsioni e alle modalità di approvazione dei provvedimenti, dubbi che si avrà modo di approfondire e che coinvolgono tematiche di massimo valore come il bilanciamento degli interessi tra il diritto alla salute pubblica e la libertà personale.

13/11/2020

Una delle problematiche che da subito si è mostrata al mondo del diritto conseguentemente alla diffusione del virus Covid-19 nel nostro Paese è legata alla questione relativa alle libertà compromesse. Si tratta di un tipico caso di bilanciamento tra due diritti che devono essere entrambi garantiti: la libertà di movimento e la salute pubblica. In virtù della eccezionalità della situazione emergenziale il secondo diritto citato è stato ritenuto preponderante sul primo. Ma il problema della incostituzionalità delle sanzioni introdotte è legata allo strumento normativo utilizzato, e dunque al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Vero è infatti che il DPCM non introduce nuove sanzioni, richiamando quelle già previste dalla legge ordinaria ma questo rimando viene eseguito con una fonte normativa secondaria in forma di atto amministrativo e non legislativo. In tal senso vi è stata qualche pronuncia favorevole al soggetto trasgressore della normativa emergenziale, come la sentenza del Giudice di Pace di Frosinone il quale ha ritenuto illegittimi sia la dichiarazione dello stato di emergenza sia il DPCM che limitava la libertà di spostamento. Certo si tratta di un caso isolato e di una pronuncia non passata al vaglio della Suprema Corte di Cassazione.

12/11/2020

Sul sito del Ministero dell'Interno sono consultabili i dati relativi all'attività di monitoraggio e di controllo del rispetto da parte di persone fisiche ed imprese delle misure di contenimento imposte per contrastare l'emergenza epidemiologica. Ecco il testo di presentazione del report relativo ai dati del mese di ottobre 2020: "L'analisi dei dati rilevati nel report di ottobre conferma il trend in crescita del numero di controlli, che sono stati complessivamente 2.271.812. Le persone controllate sono state 2.001.756 (+18.1% rispetto al mese di settembre), di queste 9.603 sono state sanzionate e 489 denunciate per aver violato la quarantena. Inoltre, sono state effettuate 270.056 verifiche agli esercizi commerciali (+33,2% rispetto al mese di settembre) che hanno portato a provvedimenti sanzionatori nei confronti di 1.340 titolari di attività e a 302 provvedimenti di chiusura. Nella giornata di ieri, 3 novembre 2020, sono stati effettuati 69.490 controlli alle persone, 385 sanzionate e 21 denunciate; le verifiche su attività ed esercizi commerciali sono state 12.010, 46 i titolari sanzionati e 7 i provvedimenti di chiusura".

10/11/2020

Abbiamo già parlato del cd. "Decreto Ristori bis" con il quale viene eseguita una estensione delle attività beneficiarie delle misure già previste nel precedente Decreto, ma vediamo sinteticamente alcuni di questi interventi: 1) contributo a fondo perduto: vengono aumentate le categorie di attività ammesse al beneficio tra le quali vengono ora comprese la ristorazione con preparazione di cibo da asporto, lavanderie industriali, traduzione ed interpretariato, musei, bus turistici; viene aumentato del 50% il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Ristori a favore di alberghi, gelaterie, pasticcerie, bar ed esercizi simili che si trovino nelle zone di elevata o massima gravità; 2) contributo per le attività nei centri commerciali: viene riconosciuto per l'anno 2021 agli operatori con sede nei centri commerciali interessati dalle misure restrittive previste dal DPCM del 3/11/2020 e vengono stanziati a tale scopo 280 milioni di Euro; 3) nuovo contributo a fondo perduto: previsto a favore dei soggetti che alla data del 25/10/2020 hanno la partita IVA e la sede dell'attività nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da scenario di massima gravità, vi rientrano per esempio grandi magazzini, commercio al dettaglio di tessuti per abbigliamento e/o arredamento, commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli; 4) credito d'imposta affitto: estende il credito per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto azienda per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 ad una serie di attività non previste nel precedente provvedimento che hanno la sede nelle c.d zone rosse. Queste sono solo alcune delle misure introdotte, si resta a disposizione per una consulenza personalizzata.

10/11/2020

Tra i procedimenti speciali previsti dal nostro ordinamento trova diffuso utilizzo l'applicazione della pena su richiesta delle parti cd. patteggiamento, regolato dagli art. 444 e seguenti c.p.p. Si tratta di un rito di natura "negoziale" in cui la difesa e la pubblica accusa concordano la pena da irrogare ed il Giudice valuterà la sua congruità. Dunque, le parti in accordo chiedono al Giudice l'applicazione di una sanzione sostitutiva o una pena pecuniaria diminuita sino ad 1/3 rispetto a quella prevista per legge, o una pena detentiva purché, tenendo conto della riduzione di 1/3 e considerate le circostanze questa non superi i 5 anni. La richiesta di accedere a tale rito può essere formulata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento. Sono ostativi a tale procedimento alcune fattispecie di reato di particolare gravità, nonché non possono avvalersi del cd. patteggiamento indipendentemente dal reato commesso i soggetti dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, i recidici ai sensi dell'art. 99 c. 4 c.p.p. qualora la pena detentiva superi i due anni. Dunque, funzione principale dell'istituto in commento è sicuramente quella deflattiva, atteso che ricorrendo al cd. patteggiamento non viene celebrata la fase dibattimentale.

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