07/06/2023
Esecuzione Forzata-Tutela del consumatore, una possibilità concreta per salvare la casa.
Il 6 aprile 2023 è stata pubblicata un’importantissima sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la n. 9479/2023 sulla tutela del consumatore nell’esecuzione forzata fondata su titolo costituito da decreto ingiuntivo non opposto.
La Corte, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
Fase esecutiva
Il giudice dell’esecuzione:
a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell’abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito – di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull’esistenza e/o sull’entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;
b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine;
c) dell’esito di tale controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo – informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l’eventuale abusività delle clausole, con effetti sull’emesso decreto ingiuntivo;
d) fino alle determinazioni del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito;
e) se il debitore ha proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l’abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii);
f) se il debitore ha proposto un’opposizione esecutiva per far valere l’abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l’opposizione tardiva – se del caso rilevando l’abusività di altra clausola – e non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell’opposizione tardiva sull’istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore.
Perché è importantissima questa sentenza?
Perché permetterebbe al consumatore/ debitore esecutato di bloccare l’esecuzione forzata, opponendosi tardivamente alla procedura esecutiva, anche se non l’ha fatto in precedenza, perché magari è rimasto inerme oppure ha fatto scadere i termini per un’opposizione.
La Cassazione infatti ha stabilito in buona sostanza che qualora il credito da cui è nata l’esecuzione forzata, derivi da un contratto contenente clausole abusive contrarie ai diritti del consumatore, ovvero quelle che ad esempio escludono o limitano la responsabilità del professionista/banca, oppure quelle che limitano le azioni del consumatore nei confronti del professionista/banca, il pignoramento possa essere bloccato definitivamente, con la possibilità quindi di salvare la propria casa, il tutto fino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito.