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“Riforma Cartabia a processo del lavoro” - Matera, 14.04.2023
05/04/2023

“Riforma Cartabia a processo del lavoro” - Matera, 14.04.2023

08/04/2021

Esonero contributivo per le assunzioni di donne

L'Inps, con il messaggio 6 aprile 2021, n. 1421, fornisce chiarimenti in merito all'esonero previsto per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022.
L'esonero è previsto nella misura del 100% dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

18/02/2021

ASSEGNO DI DIVORZIO ALLA EX CHE SACRIFICA LA CARRIERA PER LA FAMIGLIA

Ai fini dell'assegno divorzile, ricorda la Cassazione, è necessario considerare il sacrificio delle aspettative professionali della ex moglie per privilegiare quelle del marito.

Con l’ordinanza n. 3852/2020, in sostanza, la Cassazione ha stabilito che nel determinare l'entità dell'assegno divorzile in favore dell'ex moglie più debole economicamente si deve tenere conto anche di quanto sacrificato professionalmente dalla stessa per dedicarsi alla famiglia e alla carriera dell'ex marito e del contributo fornito alla formazione del patrimonio familiare e personale anche dell'altro coniuge. L'assegno divorzile ha una funzione compensativa e perequativa, espressione del superiore principio di solidarietà, per cui se lo si dimezza, è necessario fornire una motivazione logica, adeguata e coerente, che deve tenere conto di tutti gli aspetti specificati dalla giurisprudenza più recente in materia.

15/02/2021

Lavoro agricolo - Soppressione degli elenchi nominativi trimestrali degli operai

Finalmente si è posta la parola fine ad una norma assurda che ha danneggiato tanti operai agricoli!
Come poteva, una pubblicazione di soli 15 giorni sul portale web dell'INPS, valere come notifica anche ai fini del disconoscimento del rapporto di lavoro per far decorrere un termine decadenziale?

Con il messaggio n. 71 dell'11 gennaio 2021, l'Inps rende nota - ai sensi dell'art. 38, comma 7 del D.L. n. 98/2011, come modificato dall'art. 43, del D.L. n. 76/2020 - la soppressione degli elenchi nominativi trimestrali di variazione degli operai agricoli a tempo determinato di cui all'art. 9-quinquies del D.L. n. 510/1996.

Pertanto, l'Istituto cessa tutte le attività collegate alla compilazione e pubblicazione di tali elenchi. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'Istituto stesso provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità.

Pertanto, la pubblicazione del secondo elenco di variazione dell'anno 2020, la cui compilazione era stata comunque definita in attesa della conversione del D.L. n. 76/2020, non ha valore di notifica nei confronti dei lavoratori interessati in quanto avvenuta dopo l'entrata in vigore dell'art. 43 del predetto decreto. Considerato che non è più prevista la pubblicazione degli elenchi nominativi trimestrali di variazione, l'Istituto cessa tutte le attività collegate alla compilazione e pubblicazione di detti elenchi.

12/02/2021

Autotrasporto - Tempi di guida, riposi e pause - Chiarimenti dall'Ispettorato

L'Ispettorato nazionale del lavoro con la nota 14 gennaio 2021, n. 61, interviene in merito alla corretta applicazione della disciplina in materia di autotrasporto effettuato da parte dei conducenti degli automezzi pubblici di linea extra urbana adibiti al trasporto passeggeri, con particolare riferimento ai tempi di guida, riposi e pause, nonché alla conseguente sanzionabilità del superamento dei relativi limiti, nelle ipotesi in cui i conducenti, nell'ambito della medesima settimana lavorativa, siano adibiti in maniera promiscua a servizio di linea su singole tratte di percorrenza inferiori ai 50 Km e ad attività di guida (noleggio autobus con conducente) su tratte superiori ai 50 km.
In particolare, l'Ispettorato interviene su quale sia il criterio da seguire nella individuazione della normativa applicabile tra la L. n. 138/1958 e il Reg. CE n. 561/2006, relativamente ai tempi di guida, riposi e pause.
La disciplina generale dei periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri, ex art. 3, lett. a) del Regolamento CE n. 561/2006.
Il successivo art. 15 rimette agli Stati membri il compito di adottare per tali tipologie di trasporti regole nazionali che, nel disciplinare periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo obbligatori, garantiscano un opportuno livello di tutela dei conducenti. Nel nostro ordinamento nazionale la normativa di riferimento è costituita dalla L. n. 138/1958, già regolante medesime ipotesi di esclusione di cui all'art. 3, par. 1, lett. a) del citato Regolamento.
Pertanto, nel caso in cui l'intera attività di guida, giornaliera e settimanale, sia costituita da corse, ancorché ripetute o effettuate su linee diverse, singolarmente non superiori a 50 km, troverà applicazione esclusivamente la normativa nazionale; qualora, invece, anche una sola attività di guida non rientri nell'ipotesi di esclusione di cui all'art. 3, par. 1, lett. a), Reg. CE n. 561/2006, la legislazione comunitaria troverà piena applicazione in relazione ai tempi di guida e di riposo giornalieri e settimanali.
Nel caso di percorso "misto" con tratte di cui almeno una sia superiore ai 50 Km di cui al parere formulato, il conducente osserverà il periodo di riposo prescritto dall'art. 8 del Reg. CE n. 561/2006; qualora, nel corso di due settimane consecutive, non abbia usufruito del riposo settimanale integrale bensì di quello ridotto, il lavoratore avrà diritto alla compensazione del periodo residuo nei termini previsti dal citato art. 8.
Infine, l'Ispettorato ritiene non pertinente il richiamo al criterio della prevalenza, che è invece rilevante nella individuazione della disciplina applicabile in materia di orario di lavoro per i dipendenti di imprese di trasporto che, oltre alla guida effettuino, nell'arco della medesima giornata o della settimana, anche attività differenti, di talché alcune debbano ricondursi all'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 66/2003 e altre a quello del D.Lgs. n. 234/2007.

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