31/08/2023
Francesco Bacci
Padre offende l'insegnante del figlio. Non invocabile dal genitore la Legittima Difesa, in quanto inammissibile “giustizia fai da te”
La Corte di Cassazione Sez. III Civile, con la pronuncia n. 24848 del 18 agosto 2023, ha dichiarato inammissibile l'invocazione della Legittima Difesa da parte di un genitore che, al termine delle lezioni, aveva affrontato verbalmente, con offese, l'insegnante del figlio.
Fatto che sarebbe avvenuto a distanza di giorni dall'episodio (un preteso abuso dei mezzi di correzione) che il genitore riteneva lesivo nei confronti del figlio alunno.
Il caso approdava alla Suprema Corte dopo che nei primi due gradi di giudizio la linea difensiva del genitore, incentrata, appunto, sulla Legittima Difesa (a tutela del proprio figlio), aveva trovato accoglimento.
Ebbene, la Corte di Cassazione, con la sentenza in questione, accogliendo il ricorso dell'insegnante, stigmatizzerà l'operato dei giudici del merito – definito”in spregio ai più elementari principi posti a fondamento dell'esimente in parola”, ritenendo del tutto insussistente la legittima difesa invocata dal genitore. Nel cui comportamento, piuttosto, era riscontrabile una sorta di “modello di giustizia fai da te, come sempre più frequentemente è dato riscontrare nei rapporti d'oggi tra genitori e insegnanti”, scrive la Suprema Corte.
Risulta infatti che il genitore, a distanza di tre giorni dal preteso episodio in danno al figlio, si fosse “consapevolmente recato presso l'istituto scolastico al deliberato fine di insolentire l'insegnante”.
La legittima difesa, che è un istituto rinvenibile sia nel diritto penale (art. 52 C.P.), che nel diritto civile (art. 2044 C.C.), richiede dei requisiti stringenti, quali la proporzione tra offesa e difesa e l'ATTUALITA' della difesa, essendo necessario che la reazione sia contestuale all'offesa, nell'immediatezza del fatto.
Questo secondo requisito mancava del tutto, perché l'aggressione verbale del genitore all'insegnante non era avvvenuta in contestualità del fatto, ma a distanza di tempo, entro il quale il genitore avrebbe potuto eventualmente attivare gli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, piuttosto che ricorrere, come scrive la Corte, ad un “modello di giustizia fai da te”.
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Offende l'insegnante del figlio. Non invocabile dal genitore la Legittima Difesa, in quanto inammissibile “giustizia fai da te” Firenze e Lastra a Signa