Avv. Francesca Alvino

Avv. Francesca Alvino Informazioni di contatto, mappa e indicazioni stradali, modulo di contatto, orari di apertura, servizi, valutazioni, foto, video e annunci di Avv. Francesca Alvino, Avvocato e studio legale, Via S. Francesco d'Assisi n. 13, Lanciano.

- Diritto civile;
-diritto di famiglia;
-procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e crisi d'impresa;
-diritto fallimentare e procedure concorsuali;
-esecuzioni immobiliari, mobiliari e presso il terzo.

Dalla prossima settimana si riparte con la pubblicazione di nuovi contenuti!!Vi invito a:📱- seguire la mia pagina sui mi...
31/05/2025

Dalla prossima settimana si riparte con la pubblicazione di nuovi contenuti!!

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27/05/2025
🟢🟢🟢Allarme fishing informatico o phishing🟢🟢🟢💊Tutto in pillole💊⚠️ATTENZIONE ALLE TRUFFE!!!⚠️❓Che cos’è phishing anche not...
17/11/2023

🟢🟢🟢Allarme fishing informatico o phishing🟢🟢🟢

💊Tutto in pillole💊

⚠️ATTENZIONE ALLE TRUFFE!!!⚠️

❓Che cos’è phishing anche noto come fishing informatico?

🟢Il phishing è un tipo di frode ideato allo scopo di rubare l'identità di un utente della Rete. Quando viene attuato, una persona malintenzionata cerca di appropriarsi di informazioni quali numeri di carta di credito, password, informazioni relative ad account o altre informazioni personali convincendo l'utente a fornirgliele con falsi pretesti.
Il phishing viene generalmente attuato tramite posta indesiderata o finestre a comparsa.

❓In cosa consiste?

🟢La disciplina dell'art. 640 ter c.p.

🟢Phishing e vishing

⚠️ Come evitare di essere vittima del reato di phishing e/o vishing

🟢Giurisprudenza

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🟢🟢🟢Allarme fishing informatico o phishing🟢🟢🟢⚠️ATTENZIONE ALLE TRUFFE!!!⚠️❓Che cos’è phishing anche noto come fishing inf...
14/11/2023

🟢🟢🟢Allarme fishing informatico o phishing🟢🟢🟢

⚠️ATTENZIONE ALLE TRUFFE!!!⚠️

❓Che cos’è phishing anche noto come fishing informatico?

🟢Il phishing è un tipo di frode ideato allo scopo di rubare l'identità di un utente della Rete. Quando viene attuato, una persona malintenzionata cerca di appropriarsi di informazioni quali numeri di carta di credito, password, informazioni relative ad account o altre informazioni personali convincendo l'utente a fornirgliele con falsi pretesti.
Il phishing viene generalmente attuato tramite posta indesiderata o finestre a comparsa.

❓In cosa consiste?

👉In concreto il phishing viene messo in atto da un malintenzionato che invia milioni di false e-mail che sembrano provenire da siti Web noti o fidati come il sito della propria banca o della società di emissione della carta di credito.
💻I messaggi di posta elettronica e i siti Web in cui l'utente viene spesso indirizzato per loro tramite sembrano sufficientemente ufficiali da trarre in inganno molte persone sulla loro autenticità.
📧Ritenendo queste e-mail attendibili, gli utenti troppo spesso rispondono ingenuamente a richieste di numeri di carta di credito, password, informazioni su account ed altre informazioni personali.

🧐Per far sembrare tali messaggi di posta elettronica ancora più veritieri, un esperto di contraffazione inserisce un collegamento che apparentemente consente di accedere ad un sito Web autentico, ma che di fatto conduce ad un sito contraffatto o persino una finestra a comparsa dall'aspetto identico al rispettivo sito ufficiale.

💻Una volta all'interno di uno di questi siti falsificati, è possibile immettere involontariamente informazioni ancora più personali che verranno poi trasmesse direttamente all'autore del sito che le utilizzerà per acquistare prodotti, richiedere una nuova carta di credito o sottrarre l'identità dell'utente.

🟢I requisiti del reato secondo l’art. 640 ter del codice penale.

👉Il phishing rientra nell’ambito della frode informatica disciplinata dall’art. 640-ter c.p. che punisce l’illecito arricchimento conseguito con l’impiego fraudolento di un sistema informatico. Il raggiro al sistema informatico può configurarsi in una qualsiasi delle fasi del processo di elaborazione dei dati posto in essere dall’elaboratore: durante la fase iniziale di raccolta e di inserimento dei dati da elaborare, durante la fase di elaborazione in senso stretto, oppure durante la fase di emissione dei dati elaborati.
⚠️Naturalmente ai fini dell’applicabilità della norma è, comunque, necessario che colui che agisce procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto, al pari di quanto accade con la truffa tradizionale disciplinata dall’art. 640 c.p. e che l’azione di alterazione dell’elaborazione dei dati sia tale da incidere direttamente sulla sfera patrimoniale del destinatario dell’aggressione.

📖In particolare il phishing può rientrare nell’ambito della previsione del 3° comma dell’art. 640-ter introdotto dal DL 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla L.15 ottobre 2013, n. 119, dove viene prevista un’aggravante per il delitto di frode informatica ( “se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti”.
⚠️Si tratta per di più di un’aggravante a effetto speciale, in quanto prevede la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000).

👉📖Altra norma del codice penale applicabile al phishing è sicuramente l’art. 615-quater “detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici” che punisce la detenzione non autorizzata di codici di accesso, come password, P.I.N., smart card, ecc. ed anche la loro diffusione illecita a terzi non autorizzati. Inoltre, è contemplato, quale reato, anche la diffusione di istruzioni tecniche su come eludere od ottenere i suddetti codici di accesso.
⚠️Non è sufficiente la detenzione o la diffusione, illecite, di codici per poter incorrere nelle pene previste dall’articolo in questione, ma è necessario che da tale detenzione o diffusione ne derivi un profitto per sé o per altri ovvero un danno a terzi (cosiddetto dolo specifico).

🟢🟢Phishing e Vishing: quali sono le differenze?

🟢Il vishing (o phishing vocale) è una forma di truffa, sempre più diffusa, che utilizza il telefono come strumento per appropriarsi di dati personali - specie di natura bancaria o legati alle carte di credito - e sottrarre poi somme di denaro più o meno ingenti.

☎️Di solito le vittime vengono contattate telefonicamente da finti operatori (di banche o di società che gestiscono bancomat o carte di credito) i quali, con la scusa di presunte “anomalie”, chiedono alle persone, nel loro stesso interesse, di collaborare a mettere in campo necessarie (e false) “procedure di sicurezza”.

👉Nel caso più frequente, i truffatori (i “visher”) chiedono direttamente di fornire i riferimenti del conto corrente o della carta di credito (come il PIN del bancomat o quello utilizzato per l’Internet banking, il numero della carta, il codice di sicurezza sul retro della carta, i dati dell’OTP cioè della password temporanea per eseguire operazioni sul conto bancario e sulla carta di credito, ecc.).

⚠️È un metodo apparentemente banale, ma che purtroppo funziona, con una certa efficacia, specie con le persone anziane.

⚠️In altri casi - durante o dopo la finta telefonata di allarme - viene inviato sul cellulare un messaggio con un codice di conferma e viene chiesto alla vittima di leggerlo ad alta voce all’operatore. Tale codice serve in realtà ad autorizzare trasferimenti di denaro a vantaggio dei truffatori, entrati precedentemente in possesso dei dati bancari o della carta di credito.

🤳Alle vittime può anche essere chiesto di scaricare e installare app e programmi, che ufficialmente dovrebbero servire per proteggere conti e carte di credito, ma che in realtà possono operare come programmi utili a carpire dati personali o addirittura capaci di accedere alle app e ai programmi con cui si gestiscono internet banking e carte di credito.
🤳Spesso i truffatori chiedono alle loro vittime di inserire nella app malevola dati bancari o della carta di credito, per poi appropriarsene.

✉️I truffatori operano anche tramite messaggi (inviati sullo smartphone o via e-mail, o lasciati in segreteria telefonica) per spingere le vittime a richiamare urgentemente determinati numeri, contattati i quali si parla con un operatore o si ascolta un messaggio registrato: in entrambi i casi, la vittima è invitata a fornire, per la propria sicurezza e in modo urgente, informazioni di vario tipo, compresi dati bancari e/o della carta di credito.

‼️I visher fanno leva sul timore legato ad un rischio incombente per convincere le vittime ad abbassare il livello di prudenza e a reagire d’impulso. Una particolare forma di ingegneria sociale che dimostra una elevata efficacia.

‼️‼️Il danno purtroppo può essere a volte anche molto ingente, perché prima che la vittima si accorga delle sottrazioni di denaro può passare del tempo, durante il quale i truffatori sono in grado di effettuare numerosi prelievi e transazioni, oppure possono rivendere i dati ad altri cyber criminali.

🟢⚠️Attenzione: come evitare di essere vittima del reato di phishing o vishing?

👉⚠️Innanzi tutto bisogna sempre tenere a mente che gli Istituti di Credito o le Società che emettono Carte di Credito non chiedono mai la conferma di dati personali tramite e-mail ma contattano i propri clienti direttamente per tutte le operazioni riservate. Quindi bisogna diffidare delle e-mail che, tramite un link in esse contenute, rimandano ad un sito web ove confermare i propri dati.

👉 Nel caso si riceva una e-mail, presumibilmente da parte della propria banca, che fa richiesta di dati personali, meglio recarsi personalmente presso l’istituto di credito.

👉Nel caso si creda che l´ e-mail di richiesta informazione sia autentica, bisogna, comunque, diffidare del link presente in questa. E’ opportuno collegarsi al sito della banca che l´ha inviata digitando l´indirizzo Internet istituzionale direttamente nel browser.

👉 Bisogna sempre verificare che nei siti web dove bisogna immettere dati (account, password, numero di carta di credito, altri dati personali), la trasmissione degli stessi avvenga con protocollo cifrato.

👉 E’ necessario controllare durante la navigazione in Internet, che l´ indirizzo URL sia quello del sito che si vuole visitare, e non un sito “copia”, creato per carpire dati. Posizionando il puntatore del mouse sul link presente nell´ e-mail, in basso a sinistra del monitor del computer, deve apparire l´ indirizzo Internet del sito indicato, e non uno diverso.

👉 E’ opportuno installare sul proprio computer e/o telefono un filtro anti-spam.

🟢🟢Giurisprudenza🟢🟢🧑‍⚖️

🧑‍⚖️Riguardo la giurisprudenza di legittimità la I sez. della Corte di Cassazione con sentenza n. 10638 del 23/05/2016, intervenendo in materia, ha affermato che in tema di ripartizione dell'onere della prova, al correntista abilitato a svolgere operazioni "on line" che, alla stregua degli artt. 15 del d.lgs. n. 196 del 2003 e art. 2050 c.c., agisca per l'abusiva utilizzazione (nella specie, mediante illegittime disposizioni di bonifico) delle sue credenziali informatiche, spetta soltanto la prova del danno siccome riferibile al trattamento del suo dato personale, mentre l'istituto creditizio risponde, quale titolare del trattamento di dato, dei danni conseguenti al fatto di non aver impedito a terzi di introdursi illecitamente nel sistema telematico mediante la captazione dei codici d'accesso del correntista, ove non dimostri che l'evento dannoso non gli sia imputabile perché discendente da trascuratezza, errore o frode del correntista o da forza maggiore.

👉Inoltre la sez. VI della Suprema Corte con ordinanza 12 aprile 2018, n. 9158 ha sancito che nel caso di operazioni effettuate con strumenti elettronici (home banking), spetta all’istituto di credito verificare la riconducibilità delle stesse alla volontà del cliente, impiegando la diligenza dell'“accorto banchiere”. L’eventuale uso dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi rientra nel rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure tecniche, volte a verificare la riferibilità delle operazioni suddette alla volontà del correntista. La banca non risponde del danno patito dal cliente, solo qualora dimostri che il fatto sia attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo.

🧑‍⚖️Anche in sede penale è intervenuta la Sez. II della Suprema Corte con sentenza n. 26229 del 09/05/2017 stabilendo che integra il delitto di frode informatica, e non quello di indebita utilizzazione di carte di credito, la condotta di colui che, servendosi di una carta di credito falsificata e di un codice di accesso fraudolentemente captato in precedenza, penetri abusivamente nel sistema informatico bancario ed effettui illecite operazioni di trasferimento fondi.

⚠️ I reati di phishing e vishing sono perseguibili su querela della persona offesa, dunque, se temi di esserne stato vittima non esitare a contattare un legale che possa guidarti nello sporgere querela o a rivolgerti direttamente alle autorità competenti.

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⚖️

🟢🟢RIFORMA DELLO SPORT: 2/2🟢🟢🟢💊 IL DOPPIO REGIME DI TASSAZIONE PER IL 2023 IN PILLOLE 💊🟢⚠Dal 1° luglio 2023 è entrata in ...
15/07/2023

🟢🟢RIFORMA DELLO SPORT: 2/2🟢🟢
🟢💊 IL DOPPIO REGIME DI TASSAZIONE PER IL 2023 IN PILLOLE 💊🟢

⚠Dal 1° luglio 2023 è entrata in vigore la riforma dello sport, che rivoluziona i criteri di tassazione dei compensi percepiti dagli sportivi dilettanti: i compensi percepiti in ambito sportivo dilettantistico non sono ora più riconducibili nella categoria dei redditi diversi e non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro; concorrono a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale soglia.
‼️ La riforma introduce dunque una immediata complessità: il periodo d’imposta 2023, infatti, avrà un doppio regime per semestri e due diversi sistemi di tassazione, uno fino al 30 giugno 2023 e un altro per i compensi percepiti dal 1° luglio.

❓In attesa di correttivi legislativi richiesti da più parti e alimentati da dubbi e criticità ancora da risolvere, il primo luglio è entrata in vigore la riforma dello sport (D.Lgs. n. 36/2021), che rivoluziona i criteri di tassazione dei compensi percepiti dagli sportivi dilettanti, introducendo anche un’immediata complessità, in quanto il periodo d’imposta 2023 avrà un doppio regime per semestri e due diversi sistemi di tassazione:
👉- uno fino al 30 giugno 2023;
👉- un altro per i compensi percepiti dal 1° luglio.

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🟢🟢RIFORMA DELLO SPORT: 2/2🟢🟢🟢 IL DOPPIO REGIME DI TASSAZIONE PER IL 2023🟢⚠Dal 1° luglio 2023 è entrata in vigore la rifo...
13/07/2023

🟢🟢RIFORMA DELLO SPORT: 2/2🟢🟢
🟢 IL DOPPIO REGIME DI TASSAZIONE PER IL 2023🟢

⚠Dal 1° luglio 2023 è entrata in vigore la riforma dello sport, che rivoluziona i criteri di tassazione dei compensi percepiti dagli sportivi dilettanti: i compensi percepiti in ambito sportivo dilettantistico non sono ora più riconducibili nella categoria dei redditi diversi e non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro; concorrono a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale soglia.
‼️ La riforma introduce dunque una immediata complessità: il periodo d’imposta 2023, infatti, avrà un doppio regime per semestri e due diversi sistemi di tassazione, uno fino al 30 giugno 2023 e un altro per i compensi percepiti dal 1° luglio.

❓In attesa di correttivi legislativi richiesti da più parti e alimentati da dubbi e criticità ancora da risolvere, il primo luglio è entrata in vigore la riforma dello sport (D.Lgs. n. 36/2021), che rivoluziona i criteri di tassazione dei compensi percepiti dagli sportivi dilettanti, introducendo anche un’immediata complessità, in quanto il periodo d’imposta 2023 avrà un doppio regime per semestri e due diversi sistemi di tassazione:
👉- uno fino al 30 giugno 2023;
👉- un altro per i compensi percepiti dal 1° luglio.
📆 In ogni caso, dalla combinazione tra agevolazioni fiscali e previdenziali in molti casi si ridurrà il costo complessivo del lavoro sportivo dilettantistico, in quanto la quasi totalità degli operatori di questo mondo non supera, su base annua, compensi superiori a 15.000 euro (e, molto spesso neanche a 5.000 euro) e, quindi, una quota ampia verrà, di fatto, esentata da prelievo fiscale e comunque in minima parte assoggettata a contribuzione obbligatoria.

☝️Ma andiamo con ordine.
❓Quali sono le vecchie regole?

👉Fino ad oggi, per i compensi percepiti in ambito sportivo dilettantistico ha trovato applicazione l’art. 69, comma 1, lettera m), TUIR, inquadrandosi i compensi percepiti dagli sportivi dilettanti tra i redditi diversi e, giusto quanto previsto dall’ art. 69 TUIR fino all’importo massimo di 10.000 euro sono da ritenere esenti da tassazione, non concorrendo “altresì a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale”.

💵Superata la soglia di 10.000 euro, il sostituto di imposta opera una ritenuta a titolo di imposta e, nello specifico, per i compensi eccedenti il limite di 10.000 euro e fino a 30.658,28 euro, la ritenuta da operare a titolo di imposta è pari al 23%, mentre oltre tale ultimo limite la ritenuta si applica a titolo di acconto sempre nella misura del 23%.

❓Quali sono le nuove regole?
👉Ecco, allora, la novità: detti compensi non sono ora più riconducibili nella categoria dei redditi diversi, essendo stato espunto dal novellato testo dell’art. 67, comma 1, lettera m) del TUIR ogni riferimento ai compensi corrisposti in ambito sportivo dilettantistico.

📅Dal primo luglio, essi trovano la loro nuova disciplina nell’art. 36, comma 6, D.Lgs. n. 36/2021, che prevede che i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo “non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000.
Qualora l’ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente
tale importo”.

👉Appare, peraltro, necessario segnalare che con l’entrata in vigore delle nuove norme sul lavoro sportivo, dovrà in molti casi cambiare anche il corretto inquadramento giuslavoristico di alcuni addetti e collaboratori che operano nell’ambito in argomento.

‼️Infatti, ai sensi dell’art. 25, comma 1, D.Lgs. n. 36/2021, è inquadrato come lavoratore sportivo “l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore di gara [...] che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività verso un corrispettivo. È lavoratore sportivo anche ogni tesserato [...] che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti degli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale”.

‼️In altri termini, i collaboratori che non operano in attività “necessarie per lo svolgimento di attività sportiva” (e come, peraltro, ampiamente sollecitato già in passato da diversi pronunciamenti della Corte di Cassazione) non potranno più essere inquadrati come lavoratori sportivi, ma sulla base delle ordinarie norme lavoristiche, tenendo conto anche dei regolamenti degli enti affilianti.

🟢La “nuova” attività di lavoro sportivo potrà costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), con una previsione che introduce una presunzione per cui il rapporto di lavoro è nella forma della co.co.co. se la durata delle prestazioni lavorative non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive e se le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate, sotto il profilo tecnico-sportivo, ai regolamenti delle FSN, DSA ed EPS.

‼️In altri termini, l’inquadramento contrattuale nel mondo sportivo dilettantistico dovrà fare riferimento ad
una delle seguenti tipologie:
👉- lavoro subordinato,
👉- collaborazione coordinata e continuativa,
👉- lavoro autonomo con partita IVA,
👉- lavoro autonomo occasionale.

‼️Appare, infine, utile evidenziare come anche l’attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle ASD e SSD potrà essere oggetto di co.co.co. e, ancorché tecnicamente fuori dal perimetro del lavoro sportivo, ai soli fini fiscali anch’esse fruiranno dell’agevolazione per la quale i compensi di lavoro sportivo
nell’area del dilettantismo non concorrono all’imponibile fino a 15.000 euro (art. 36 comma 6).

☝️Ai fini previdenziali, il lavoratore sportivo subordinato non godrà di esenzioni contributive, mentre quello autonomo (compreso il co.co.co. amministrativo-gestionale) beneficerà dell’esenzione per i primi 5.000 euro di compenso, nonché dell’aliquota contributiva ridotta nei limiti del 50% dell’imponibile contributivo
fino al 31 dicembre 2027 (con aliquota al 33% per il lavoro subordinato, 25% per gli autonomi e co.co.co non già assicurati, 24% per autonomi e co.co.co già assicurati presso altre forme obbligatorie).

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Ieri si è insediato il nuovo Consiglio Direttivo della Sezione Aiga di Lanciano per il biennio 2023-2025.È la Collega Ch...
07/07/2023

Ieri si è insediato il nuovo Consiglio Direttivo della Sezione Aiga di Lanciano per il biennio 2023-2025.
È la Collega Chiara Annecchini il nuovo Presidente, affiancata dai Colleghi Francesca Alvino nel ruolo di vicepresidente, Sara Frattura segretario, Pierpaolo Bada tesoriere e Jessica Rosita De Gregorio, Mario La Morgia e Donatella Annecchini nel ruolo di consigliere.
A noi tutti auguro buon lavoro💫⚖️

🟢🟢RIFORMA DELLO SPORT: Chi è il lavoratore sportivo? (parte 1 di 2).🟢🟢⚠️Il primo luglio è ormai alle porte e nuovamente ...
28/06/2023

🟢🟢RIFORMA DELLO SPORT: Chi è il lavoratore sportivo? (parte 1 di 2).🟢🟢

⚠️Il primo luglio è ormai alle porte e nuovamente il mondo dello sport, delle a.s.d., delle s.s.d., degli enti di promozione sportiva, dei lavoratori sportivi è nel caos.

🙂Essendo personalmente vicina a questo mondo, il mio intento con questo articolo (che torna in un momento così caldo per le novità in arrivo) è quello di fornire qualche piccolo chiarimento.
Esaminiamo dunque, come prima cosa, l’innovazione apportata dalla Riforma dello sport che disciplina la figura del LAVORATORE SPORTIVO ed il suo rapporto lavorativo con associazioni e società sportive.

❓Chi è il lavoratore sportivo?
Nella Riforma dello Sport, D.Lgs 36/2021, l’articolo 25 comma 1 definisce chi è il LAVORATORE SPORTIVO, ovvero:
🟢“E’ lavoratore sportivo:
👉l’atleta;
👉 l’allenatore;
👉l’istruttore;
👉 il direttore tecnico;
👉il direttore sportivo;
👉 il preparatore atletico
👉e il direttore di gara
che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’ attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all’articolo 29.”

☝️La prima innovazione della Riforma dello Sport riguarda il requisito soggettivo, ovvero rientra nella figura del lavoratore anche ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-
gestionale.

‼️Le prima distinzione pertanto per riconoscere un lavoratore sportivo consiste nella prestazione di “lavoro” sportivo dietro un corrispettivo: quindi a pagamento.

🟢Tipologie di Lavoro sportivo
Il lavoratore sportivo pertanto, che assume una delle qualifiche indicate in precedenza, sarà soggetto – dalla riforma in poi – ad un inquadramento contrattuale che dà luogo ad una delle diverse forme (art. 25 D.Lgs 36/2021):
👉1. di lavoratore dipendente;
👉2. co.co.co.;
👉3. lavoratore autonomo.

🟢Oltre al lavoro sportivo così come disciplinato dalle righe precedenti, vi sono altre figure su cui si sofferma la normativa.
Il particolare caso dei lavoratori Pubblici. Ok ma solo dopo l’orario di lavoro e autorizzati.
L’articolo 25 del Decreto 36/2021 della riforma dello Sport pone l’accento sui lavoratori delle Pubbliche Amministrazioni (PA), per quali si dice che gli stessi possono prestare la propria attività nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza.
‼️A questi lavoratori si applica il medesimo regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari come sopra specificate. La loro attività può essere retribuita solo previa autorizzazione scritta dell’amministrazione di appartenenza.

🟢Le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori del territorio comunale di residenza del percipiente).
💵 In caso di remunerazione, previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all’art. 35, commi2, 8-bis e 8-ter e all’art 36, comma 6.

🟢Le prestazioni sportive dei volontari.
La Riforma indica una nuova figura che è quella del “volontario“. L’articolo 29 del decreto definisce la figura dei volontari, ovvero:
👉coloro che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali”.
Le prestazioni dei volontari possono essere svolte a favore di società e associazioni sportive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, CONI, CIP, Sport e salute SPA, e comprendono sia lo svolgimento diretto
dell’attività sia la formazione, la didattica e la preparazione degli atleti.

❓I VOLONTARI POSSONO PERCEPIRE UN COMPENSO?
Le prestazioni dei volontari non sono retribuite in alcun modo, ma possono essere rimborsate con esibizione di spese documentate per vitto, alloggio, viaggio e trasporto per prestazioni
eseguite fuori dal territorio comunale di residenza del volontario.
Le prestazioni dei volontari sono incompatibili con qualsiasi altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
❗️I volontari devono obbligatoriamente essere tutelati da una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT).
⚠️La Riforma vieta in questo modo alle ASD/SSD di corrispondere qualsiasi compenso al volontario fatto salvo il rimborso delle spese a piè di lista limitatamente alle sperse sostenute fuori del Comune di residenza del percipiente.

🟢 I collaboratori coordinati continuativi amministrativo-gestionali (CO.CO.CO. sportivi).
👉La collaborazione amministrativo-gestionale, sinora detassata dalle norme in vigore, ora viene concepita fuori dal perimetro del lavoro sportivo classico, pur mantenendo la figura del co.co.co. Dette figure beneficiano, sostanzialmente, delle stesse agevolazioni analogamente previste.

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Francesca Alvino

Riforma dello sport: il nuovo inquadramento dei lavoratori dal 1° luglio 2023. 👇👇👇👇
21/06/2023

Riforma dello sport: il nuovo inquadramento dei lavoratori dal 1° luglio 2023. 👇👇👇👇

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A.i.g.a. - Sezione di Lanciano in collaborazione con il COA ha organizzato un interessantissimo e attualissimo convegno ...
09/06/2023

A.i.g.a. - Sezione di Lanciano in collaborazione con il COA ha organizzato un interessantissimo e attualissimo convegno del titolo: "Decreto Lavoro: modifiche ed evoluzione del ruolo del consulente".
Grazie al prezioso intervento dei relatori:
- Avv. Antonio Codagnone, Presidente COA Lanciano;
- Dott. Marco D’Orsogna Bucci, Dottore Commercialista;
- Avv. Andrea Bonanni Caione, Deloitte Legal.
- al nostro socio Avv. Giulio Borrelli per l'organizzazione dell'evento.

Il nuovo evento targato A.I.G.A - Sezione di Lanciano e COA di Lanciano.📣Venerdì 09/06/2023 ore 15.30 "Decreto Lavoro: m...
05/06/2023

Il nuovo evento targato A.I.G.A - Sezione di Lanciano e COA di Lanciano.

📣Venerdì 09/06/2023 ore 15.30

"Decreto Lavoro: modifiche ed evoluzione del ruolo del consulente"

Sala Avvocati del Tribunale di Lanciano.

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Indirizzo

Via S. Francesco D'Assisi N. 13
Lanciano
66034

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
15:30 - 19:00
Martedì 09:00 - 13:00
15:30 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
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