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Un articolo dello studio sulla qualificazione dei rapporti di Agenzia pubblicato sulla rivista "Agenti & Rappresentanti ...
18/10/2024

Un articolo dello studio sulla qualificazione dei rapporti di Agenzia pubblicato sulla rivista "Agenti & Rappresentanti di Commercio".

08/06/2022

VIOLAZIONE DIRITTO DI ESCLUSIVA

Cassazione civile sez. lav., 10/05/2022, (ud. 09/02/2022, dep. 10/05/2022), n. 14763

"L'agente, la cui esclusiva sia stata lesa dalla captazione dei clienti compiuta da agenti incaricati per una diversa zona dalla medesima preponente, ha diritto al risarcimento dei danni contrattuali nei confronti della preponente e al risarcimento dei danni extracontrattuali nei confronti degli agenti concorrenti".

La Suprema Corte torna a pronunciarsi sul diritto di esclusiva in favore dell’agente affermando che, in ipotesi di sconfinamento di altri agenti della preponente all’interno della zona di competenza esclusiva di altro agente, quest’ultimo ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno nei confronti della mandante a titolo di inadempimento contrattuale, nonché il diritto di agire anche nei confronti degli agenti autori dello sconfinamento per il risarcimento del danno a titolo extracontrattuale.
La pronuncia trae origine da una sentenza della Corte d’Appello la quale aveva ritenuto non configurabile una responsabilità contrattuale della preponente per violazione del diritto di esclusiva realizzato dagli agenti delle zone limitrofe. La Suprema Corte, cassando il gravame, ha ribadito che il diritto di esclusiva vincola contrattualmente la preponente a non concludere direttamente gli affari oggetto dell'attività di impresa e a non avvalersi dell'opera di altri collaboratori per la promozione di tali affari nell'ambito della zona pattiziamente stabilita e costituente un territorio geograficamente determinato e delimitato, salvo che tale deroga non avvenga sporadicamente e in modo da non ridurre notevolmente il diritto di esclusiva dell'agente.
Su tale presupposto, la circostanza che la mandante abbia beneficiato dell’opera degli altri agenti sconfinanti, riconoscendo agli stessi le provvigioni sugli affari promossi, costituisce violazione ai propri obblighi contrattuali in materia di esclusiva.
Pertanto, laddove la promozione di affari all’interno di una zona affidata in esclusiva all’agente non sia di natura sporadica (fermo restando in tale ipotesi il diritto per l’agente di ottenere le provvigioni indirette), ma appaia espletata con continuità e/o comunque con modalità tali da ingerire in maniera sostanziale sul diritto di esclusiva, permetterà all’agente di agire per il risarcimento danni tanto nei confronti della mandante quanto nei confronti degli agenti autori dello sconfinamento di zona.
Ovviamente, l’azione promossa nei confronti dell’una o dell’altra parte, risultando fondata su due titoli differenti (responsabilità contrattuale nei confronti della mandante ed extracontrattuale nei confronti degli agenti), soggiace ad oneri probatori differenti per l’agente ricorrente, che appaiono ben più mitigati nella prima ipotesi.

09/05/2022

"Ai sensi dell'art. 1748 c.c., comma 2, il diritto alla provvigione cosiddetta "indiretta" compete in ogni caso di ingerenza nella zona di esclusiva o di captazione di clienti riservati all'agente attraverso l'intervento diretto o indiretto del preponente, quali che siano le modalità della sottrazione così realizzata ed indipendentemente dalla tecnica negoziale prescelta o dal luogo in cui questa è posta in essere" (Cassazione civile, 07/03/2022, n.7358).

La Suprema Corte ribadisce che la violazione del vincolo di esclusiva a vantaggio dell'agente si ravvisa in ogni caso di ingerenza della preponente, a prescindere dalle modalità e/o dalle tecniche negoziali poste in essere. Nel caso specifico, la Corte, ha riconosciuto il diritto dell'agente alle provvigioni indirette a fronte dell'ingerenza della preponente espletata per il tramite di una terza società da essa controllata ed estranea al rapporto contrattuale.
Dirimente, nella valutazione degli Ermellini, è stato il rispetto dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione e nell'interpretazione contrattuale.

27/04/2022

In tema di rapporto di agenzia, l’istituto del preavviso concerne solo i rapporti a tempo indeterminato per i quali non è previsto il momento di cessazione del rapporto inter partes; in quelli a tempo determinato, invece, può essere proposta la domanda di risarcimento del danno da recesso ante tempus illegittimo. Il petitum delle due ipotesi (rectius: la domanda giudiziale), pur derivando da un fatto simile, è completamente diverso, sicché, proposta in primo grado la domanda di condanna al pagamento dell’indennità di preavviso, costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella risarcitoria, senza che possa essere riqualificata del giudice nell’esercizio dei suoi poteri ufficiosi.
Cass., 28 ottobre 2021, n. 3045

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