08/06/2022
VIOLAZIONE DIRITTO DI ESCLUSIVA
Cassazione civile sez. lav., 10/05/2022, (ud. 09/02/2022, dep. 10/05/2022), n. 14763
"L'agente, la cui esclusiva sia stata lesa dalla captazione dei clienti compiuta da agenti incaricati per una diversa zona dalla medesima preponente, ha diritto al risarcimento dei danni contrattuali nei confronti della preponente e al risarcimento dei danni extracontrattuali nei confronti degli agenti concorrenti".
La Suprema Corte torna a pronunciarsi sul diritto di esclusiva in favore dell’agente affermando che, in ipotesi di sconfinamento di altri agenti della preponente all’interno della zona di competenza esclusiva di altro agente, quest’ultimo ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno nei confronti della mandante a titolo di inadempimento contrattuale, nonché il diritto di agire anche nei confronti degli agenti autori dello sconfinamento per il risarcimento del danno a titolo extracontrattuale.
La pronuncia trae origine da una sentenza della Corte d’Appello la quale aveva ritenuto non configurabile una responsabilità contrattuale della preponente per violazione del diritto di esclusiva realizzato dagli agenti delle zone limitrofe. La Suprema Corte, cassando il gravame, ha ribadito che il diritto di esclusiva vincola contrattualmente la preponente a non concludere direttamente gli affari oggetto dell'attività di impresa e a non avvalersi dell'opera di altri collaboratori per la promozione di tali affari nell'ambito della zona pattiziamente stabilita e costituente un territorio geograficamente determinato e delimitato, salvo che tale deroga non avvenga sporadicamente e in modo da non ridurre notevolmente il diritto di esclusiva dell'agente.
Su tale presupposto, la circostanza che la mandante abbia beneficiato dell’opera degli altri agenti sconfinanti, riconoscendo agli stessi le provvigioni sugli affari promossi, costituisce violazione ai propri obblighi contrattuali in materia di esclusiva.
Pertanto, laddove la promozione di affari all’interno di una zona affidata in esclusiva all’agente non sia di natura sporadica (fermo restando in tale ipotesi il diritto per l’agente di ottenere le provvigioni indirette), ma appaia espletata con continuità e/o comunque con modalità tali da ingerire in maniera sostanziale sul diritto di esclusiva, permetterà all’agente di agire per il risarcimento danni tanto nei confronti della mandante quanto nei confronti degli agenti autori dello sconfinamento di zona.
Ovviamente, l’azione promossa nei confronti dell’una o dell’altra parte, risultando fondata su due titoli differenti (responsabilità contrattuale nei confronti della mandante ed extracontrattuale nei confronti degli agenti), soggiace ad oneri probatori differenti per l’agente ricorrente, che appaiono ben più mitigati nella prima ipotesi.