09/06/2015
IL FALLIMENTO DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO
25158944-giovane-avvocato-lavoro-femminile-n-sua-lettura-ufficio-in-un-tipico-libro-di-dirittoL’intervento della collega e onorevole avv. Michela Rostan, volto sostanzialmente a chiedere la reintroduzione della facoltà del deposito cartaceo costituisce, senz’altro, un’iniziativa importante in questo preciso momento storico, a poco meno di sei mesi dalla fatidica data (dicembre 2014) della quasi totale generalizzazione dell’obbligatorietà del deposito telematico iniziata il 30 giugno 2014.
L’impressione che, alla fine, l’elaborazione del Pct sia stata svolta solo nell’interesse del Ministero e degli uffici giudiziari, senza preoccuparsi degli utenti è stata, almeno in parte, condivisa anche nella recente nota dimessa dal CSM. In realtà, oltre ai fisiologici problemi di compatibilità e adattamento del Pct con l’obsolescenza delle infrastrutture di cui sono dotati i Tribunali, amplificati dalla complessità delle procedure, dietro l’utopia dell’integrale informatizzazione del processo si nascondono ben altre insidie. Anzitutto, come pure non ha mancato di sottolineare anche lo stesso CSM, il fatto che la normativa in materia di Pct sia stata pensata e scritta con la pretesa di un semplicistico innesto in un sistema processuale fatto di norme costruite, a loro volta, sull’idea del deposito cartaceo, rende evidente che, ancora oggi, la Giustizia italiana non è pronta a recepire, in forma invasiva e obbligatoria, l’uso esclusivo del Pct.
Accade così che il Pct, invece che strumento di semplificazione e di risoluzione dei problemi, diventi rimedio peggiore del male giacché alle difficoltà immanenti al nostro sistema processuale, già per sé complesso e non scevro da trappole, si aggiungono quelle ermeneutiche che ora riguardano non più (soltanto) le norme processuali contenute nel codice di procedura civile e in qualche altra legge speciale collegata, bensì, le norme tecniche – incomprensibili se non a professionisti informatici altamente specializzati – norme che, nel loro proliferare incontrollato, originano problemi di applicabilità (anche di diritto intertemporale), sicuramente appassionanti per i colleghi telematici che masticano l’informatica, ma egualmente (e irrazionalmente) idonei a incidere su situazioni giuridiche – e, dunque, in ultima analisi su veri e propri diritti – essenziali nella vita delle persone.
A complicare il quadro, le normative tecniche che, come il dpcm 13 novembre 2014, pubblicato il 15 gennaio 2015, ed entrato in vigore l’11 febbraio 2015, pongono nuovi e ulteriori requisiti tecnici per l’autenticazione degli atti e per la relativa notifica via PEC, sollevando le paure più oscure dell’avvocatura al punto tale da sollecitare l’intervento del CNF che, a oggi senza risposta (pare), ha chiesto per il tramite del ministro della Giustizia un intervento di interpretazione autentica volto ad escluderne l’applicabilità al processo telematico.
La stessa obbligatorietà del processo telematico è questione discutibile e non perfettamente chiarita perché, come noto, non tutti gli atti del processo vanno depositati in via telematica, bensì solo quelli depositati dalle parti precedentemente costituite (cfr., art. 16 bis, d.l. 179/2012, e successive modifiche), lasciando dei veri e propri punti interrogativi su quale modalità utilizzare per tutti quei casi in cui gli atti da depositare si atteggino quali atti introduttivi nondimeno di parte già costituita – penso alla riassunzione del processo interrotto e al reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. sul quale ultimo, infatti, merita di essere ricordata l’ordinanza 6 marzo 2015, del Tribunale di Torino, che ha dichiarato inammissibile il deposito cartaceo del reclamo in quanto, pur atto introduttivo di un procedimento con numero di R.G. autonomo, dovrebbe ritenersi soggetto all’art. 16 bis, citato, siccome proveniente da parte già costituita; pronunce come queste, per quanto isolate possano rimanere (lo vedremo), vanno lette in correlazione con quelle che, di contro, hanno ritenuto inammissibile il deposito della comparsa di costituzione e risposta in via telematica, come il Tribunale di Padova, con l’ordinanza 28 agosto 2014 e tante altre di contenuto similare.
Le norme tecniche da rispettare nei depositi telematici, inoltre, non sono certamente comprensibili per i non addetti ai lavori – addetti che, nel caso di specie, non sembrano più essere gli avvocati ma i tecnici e gli ingegneri informatici; e quando si fuoriesce dal seminato, il rischio è quello di imbattersi in una giungla dove vige la legge del più forte (che, nel caso di specie, non è il più preparato ma quello in posizione di decidere); si assiste, pertanto, attoniti a pronunce, come quella recentissima del Tribunale di Roma (decreto 20 aprile 2015), che ha dichiarato inammissibile il deposito di un ricorso per ingiunzione a causa di presunti elementi attivi riscontrati nell’atto principale (elementi che, invero, altro non erano se non gli indirizzi di PEO e PEC la cui indicazione è prescritta dalle norme del codice di procedura civile).
Nei casi dubbi (e sembrano essere già molti, destinati ad aumentare), per l’interprete, o meglio, per l’avvocato non vi è scampo né altra via che affrontare il destino proprio (e quello del cliente) gettando i dadi e confidando nella buona sorte (o, forse, nella buona luna) del Giudice avanti al quale sarà trattata la causa. Viene proprio da chiedersi, in conclusione, quale sia lo scopo dell’introduzione del processo telematico, perché, invero, se lo scopo era la semplificazione, l’implemento dell’efficienza del processo e la riduzione dei costi, i numerosi disagi che il processo telematico ha cagionato sia ai giudici che agli avvocati (i quali, peraltro, pagano anche l’insofferenza dei primi) sono un «gioco» che non sembra valere «la candela».