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Studio Legale In questa pagina si offrono informazioni circa le modifiche apportate al Codice di Procedura Civile in materia di esecuzioni

Ha finito da campione e ora si gode la gloria! Mitico Marcello! Hai capito tutto....😀🥇
08/05/2021

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01/04/2018

In questa pagina si offrono informazioni circa le modifiche apportate al Codice di Procedura Civile in materia di esecuzioni

03/09/2017
21/03/2017

Il grande ed inutile dibattito sui vaccini ci fa pensare che tutte le opinioni si equivalgano. Ma non è così. I vaccini servono e proteggono dalle infezioni anche quegli individui che - per via della loro età - non possono essere ancora vaccinati e che quando si ammalano sono più a rischio complican...

27/12/2015

Tanti auguri da studio legale.
Gli aggiornamenti giuridici ed i consulti in privato riprenderanno con il nuovo anno.

09/06/2015

LE CARTELLE EQUITALIA. ECCO COME LEGGERLE E SOPRATTUTTO COSA PER TUTELARSI:
Una cartella esattoriale non e' mai "cosa da niente" o da sottovalutare.
Essa e' infatti un documento che da' la possibilita' all'agente della riscossione (ad oggi Equitalia Spa ), in caso di mancato pagamento, di agire e di rifarsi sui beni del debitore con provvedimenti come il fermo amministrativo, l'ipoteca della casa od addirittura il pignoramento della stessa con successiva vendita coatta.

La cartella, infatti, e' un "titolo esecutivo" al pari di una cambiale impagata o di una sentenza divenuta definitiva.
Questo per spiegare che quando si riceve una cartella esattoriale si deve essere consapevoli della forza del documento che ci e' giunto.
E' quindi nostro diritto (e dovere) capire questo documento, verificare cosa ci viene richiesto, ma soprattutto dotarsi degli strumenti per poter decidere il "cosa fare", compreso il contestare quando la pretesa e' ingiusta (perche' magari si e' gia' pagato) o illegittima.
COS'E' LA CARTELLA ESATTORIALE E COME SI LEGGE

La cartella esattoriale e' un documento emesso dal concessionario o agente della riscossione, per la riscossione coattiva di un tributo (tassa, imposta, sanzione, contributo, multe etc.etc.) iscritto a ruolo a seguito di un inadempimento del debitore rilevato da un controllo od accertamento dell'amministrazione finanziaria oppure a seguito di sentenza di una commissione provinciale tributaria.

Il ruolo e' l'elenco dei debitori e delle somme da questi dovute a seguito del mancato pagamento di tasse, tributi, sanzioni amministrative, etc., formato dall'ufficio dell'ente creditore (Comune, Agenzia delle entrate, Inps, etc.etc.) e periodicamente inviato all'agente della riscossione competente per territorio affinche' siano svolte tutte le attivita' di riscossione coattiva.

L'ambito di competenza degli agenti della riscossione e' provinciale, e fa fede il domicilio fiscale del debitore.

In ogni caso, qualora l'attivita' di riscossione debba essere svolta in un ambito diverso da quello dell'agente che ha ricevuto il ruolo, quest'ultimo delega a tal scopo l'agente competente.

Questa delega riguarda anche la notifica della cartella esattoriale e la sua riscossione.

L'agente della riscossione -o "concessionario"- funge quindi da "intermediario" tra l'ente creditore e il cittadino debitore, e la cartella esattoriale e' il suo strumento operativo primario.

La procedura di riscossione attivata con la cartella puo' riguardare tutte le entrate dello Stato e degli enti pubblici, previdenziali e locali.

In dettaglio si puo' dire che possono essere riscossi tributi, imposte sui redditi, Inps, Iva, imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali, imposte sulle donazioni e sulle successioni, imposte erariali di consumo, diritti doganali, tasse automobilistiche e sulle concessioni governative, Ici, Tarsu, Tia, imposte comunali sulla pubblicita', sulle pubbliche affissioni, tosap, cosap, canoni demaniali etc. Anche le sanzioni amministrative in generale (come per esempio le multe per infrazioni al codice della strada o relative a servizi pubblici) non pagate alla loro naturale scadenza, vengono iscritte a ruolo e sono soggette alla stessa procedura di riscossione coattiva delle tasse e dei tributi.

FORMA E CONTENUTO

La cartella di pagamento e' formata di piu' pagine con le quali vengono comunicate al cittadino/contribuente le somme da lui dovute iscritte a ruolo.

E' l'atto che assolve la funzione di: - comunicazione formale al contribuente della sua posizione debitoria nei confronti dell'erario o degli altri creditori; - atto di precetto, ovvero formale intimazione a provvedere al pagamento entro TOT giorni (nel caso specifico 60) con avvertenza che, in mancanza, si potra' agire tramite le classiche procedure esecutive (fermo amministrativo auto, ipoteca, pignoramento, etc.). - titolo esecutivo (relativamente all'iscrizione a ruolo), ovvero atto riferito ad un diritto certo, in base al quale puo' essere iniziata l'esecuzione forzata.

COME LEGGERLA?

Dettagli sul contenuto

L'ultimo modello di cartella esattoriale e' quello disposto dall'Agenzia delle entrate con provvedimento del 22/4/08 (entrato in vigore il giorno successivo con pubblicazione sul sito dell'Agenzia) a seguito delle novita' introdotte dalla recente legge 31/08 (di conversione del cosiddetto decreto milleproroghe, il d.l.248/07).

Prima pagina:
- spazio dedicato alla relata di notifica riportato in alto (per informazioni sulla notifica vedi piu' avanti);
- numero della cartella riportato sulla destra e al centro, sopra i dati del debitore;
- dati dell'agente della riscossione che ha emesso la cartella sulla sinistra (Equitalia Serit, Equitalia Cerit, etc.);
- nome del contribuente/debitore, indirizzo e codice fiscale;
- totale da pagare, ovvero somma dell'importo iscritto a ruolo, compensi di riscossione e diritti di notifica;
- la causale, ovvero la natura del debito (sanzioni amministrative, infrazioni al codice della strada, imposte dirette, contributi inps, etc); - l'ente creditore, ovvero il Comune, l'Agenzia delle entrate, l'Inps, etc. ;
- una breve sintesi delle modalita' di pagamento e sulle conseguenze legate al mancato adempimento, ovvero l'aggiunta di interessi e ulteriori compensi di riscossione nonche' le procedure amministrative che si rischia di dover subire (fermo amministrativo dell'auto, ipoteca sugli immobili, etc).

Pagine successive Sezione DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI:

- la denominazione dell'ente creditore/impositore (Comune, etc.);
- la descrizione del debito con numero del ruolo e la data in cui lo stesso e' diventato esecutivo tramite la sottoscrizione dell'ufficio dell'ente creditore (esempio: sanzione amministrativa ai sensi della legge 689/81 con riferimento al verbale in caso di multe al codice della strada, etc.);
- i dati del soggetto responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo (vedi nota *);
- le maggiorazioni, le spese e i compensi di riscossione applicati nel caso di pagamento entro 60gg e nel caso di pagamento in ritardo (vedi nota **);
Sezione ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO:

- Scadenza e modalita' di pagamento (es. sportelli dell'agente di riscossione, uffici postali, sportelli bancari, etc.);

Sezione DATI AD USO DEGLI UFFICI:

vi sono riportati i dati identificativi della cartella, ovvero:
- l'anno di compilazione e il numero del ruolo; - il codice tributo da pagare (diverso a seconda del tributo, per le multe al codice della strada la sanzione puo' aver codice 5242, 5060 oppure 5010, la maggiorazione semestrale 5061, 5011 oppure 5013 e le spese 5354);
- l'anno di riferimento, ovvero dell'atto che ha originato il debito (per es. l'anno in cui e' stato emesso il verbale di violazione al c.d.s.);
- le rate (normalmente una);
- l'importo del tributo; - i compensi della riscossione (vedi nota **);
- gli estremi dell'atto che ha originato il debito (per es. numero e data del verbale di violazione al c.d.s.).
Sezione COMUNICAZIONI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE:

Vi vengono normalmente riportati gli indirizzi e gli orari di apertura degli sportelli dell'agente della riscossione.

Nel nuovo modello di cartella questo spazio contiene anche i dati del soggetto responsabile del procedimento di emissione e di notifica della cartella nonche' notizie sulla possibilita' di pagare a rate secondo le nuove disposizioni della legge 31/2008 (vedi nota *). Informazioni sulle modalita' di rateizzazione si trovano piu' avanti, nella sezione "come pagare".

Sezione AVVERTENZE (fogli allegati alla cartella):

Si tratta di una nuova sezione prevista per il nuovo modello di cartella esattoriale (vedi nota *) dove vengono riportate informazioni sull'autotutela (riesame ed eventuale annullamento delle cartelle palesemente illecite od errate) e sul ricorso giudiziale.

Note:

(*) Dati presenti nel nuovo modello di cartella esattoriale predisposto dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento 44128 del 22/4/08. L'obbligo di indicazione del soggetto responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notifica della cartella del e' stato sancito dalla legge 31/2008 (che ha convertito il decreto "milleproroghe", d.l.248/2007) all'art.36 comma 4ter e vale per le cartelle i cui ruoli saranno consegnati all'agente della riscossione a partire dal 1 Giugno 2008, pena la nullita' della cartella stessa. Per le cartelle inerenti ruoli consegnati prima di questa data (ricordiamo che la data di consegna del ruolo e' un momento difficile da individuare e comunque sicuramente precedente sia l'emissione che la notifica della cartella) la legge dispone una vera e propria "sanatoria", precisando che l'eventuale mancanza dell'indicazione del soggetto responsabile NON puo' causare la nullita' del documento. Questa disposizione ha suscitato notevoli polemiche, delle quali pero' non ci occupiamo in questa scheda, prettamente informativa.

09/06/2015

IL FALLIMENTO DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO
25158944-giovane-avvocato-lavoro-femminile-n-sua-lettura-ufficio-in-un-tipico-libro-di-dirittoL’intervento della collega e onorevole avv. Michela Rostan, volto sostanzialmente a chiedere la reintroduzione della facoltà del deposito cartaceo costituisce, senz’altro, un’iniziativa importante in questo preciso momento storico, a poco meno di sei mesi dalla fatidica data (dicembre 2014) della quasi totale generalizzazione dell’obbligatorietà del deposito telematico iniziata il 30 giugno 2014.

L’impressione che, alla fine, l’elaborazione del Pct sia stata svolta solo nell’interesse del Ministero e degli uffici giudiziari, senza preoccuparsi degli utenti è stata, almeno in parte, condivisa anche nella recente nota dimessa dal CSM. In realtà, oltre ai fisiologici problemi di compatibilità e adattamento del Pct con l’obsolescenza delle infrastrutture di cui sono dotati i Tribunali, amplificati dalla complessità delle procedure, dietro l’utopia dell’integrale informatizzazione del processo si nascondono ben altre insidie. Anzitutto, come pure non ha mancato di sottolineare anche lo stesso CSM, il fatto che la normativa in materia di Pct sia stata pensata e scritta con la pretesa di un semplicistico innesto in un sistema processuale fatto di norme costruite, a loro volta, sull’idea del deposito cartaceo, rende evidente che, ancora oggi, la Giustizia italiana non è pronta a recepire, in forma invasiva e obbligatoria, l’uso esclusivo del Pct.

Accade così che il Pct, invece che strumento di semplificazione e di risoluzione dei problemi, diventi rimedio peggiore del male giacché alle difficoltà immanenti al nostro sistema processuale, già per sé complesso e non scevro da trappole, si aggiungono quelle ermeneutiche che ora riguardano non più (soltanto) le norme processuali contenute nel codice di procedura civile e in qualche altra legge speciale collegata, bensì, le norme tecniche – incomprensibili se non a professionisti informatici altamente specializzati – norme che, nel loro proliferare incontrollato, originano problemi di applicabilità (anche di diritto intertemporale), sicuramente appassionanti per i colleghi telematici che masticano l’informatica, ma egualmente (e irrazionalmente) idonei a incidere su situazioni giuridiche – e, dunque, in ultima analisi su veri e propri diritti – essenziali nella vita delle persone.

A complicare il quadro, le normative tecniche che, come il dpcm 13 novembre 2014, pubblicato il 15 gennaio 2015, ed entrato in vigore l’11 febbraio 2015, pongono nuovi e ulteriori requisiti tecnici per l’autenticazione degli atti e per la relativa notifica via PEC, sollevando le paure più oscure dell’avvocatura al punto tale da sollecitare l’intervento del CNF che, a oggi senza risposta (pare), ha chiesto per il tramite del ministro della Giustizia un intervento di interpretazione autentica volto ad escluderne l’applicabilità al processo telematico.

La stessa obbligatorietà del processo telematico è questione discutibile e non perfettamente chiarita perché, come noto, non tutti gli atti del processo vanno depositati in via telematica, bensì solo quelli depositati dalle parti precedentemente costituite (cfr., art. 16 bis, d.l. 179/2012, e successive modifiche), lasciando dei veri e propri punti interrogativi su quale modalità utilizzare per tutti quei casi in cui gli atti da depositare si atteggino quali atti introduttivi nondimeno di parte già costituita – penso alla riassunzione del processo interrotto e al reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. sul quale ultimo, infatti, merita di essere ricordata l’ordinanza 6 marzo 2015, del Tribunale di Torino, che ha dichiarato inammissibile il deposito cartaceo del reclamo in quanto, pur atto introduttivo di un procedimento con numero di R.G. autonomo, dovrebbe ritenersi soggetto all’art. 16 bis, citato, siccome proveniente da parte già costituita; pronunce come queste, per quanto isolate possano rimanere (lo vedremo), vanno lette in correlazione con quelle che, di contro, hanno ritenuto inammissibile il deposito della comparsa di costituzione e risposta in via telematica, come il Tribunale di Padova, con l’ordinanza 28 agosto 2014 e tante altre di contenuto similare.

Le norme tecniche da rispettare nei depositi telematici, inoltre, non sono certamente comprensibili per i non addetti ai lavori – addetti che, nel caso di specie, non sembrano più essere gli avvocati ma i tecnici e gli ingegneri informatici; e quando si fuoriesce dal seminato, il rischio è quello di imbattersi in una giungla dove vige la legge del più forte (che, nel caso di specie, non è il più preparato ma quello in posizione di decidere); si assiste, pertanto, attoniti a pronunce, come quella recentissima del Tribunale di Roma (decreto 20 aprile 2015), che ha dichiarato inammissibile il deposito di un ricorso per ingiunzione a causa di presunti elementi attivi riscontrati nell’atto principale (elementi che, invero, altro non erano se non gli indirizzi di PEO e PEC la cui indicazione è prescritta dalle norme del codice di procedura civile).

Nei casi dubbi (e sembrano essere già molti, destinati ad aumentare), per l’interprete, o meglio, per l’avvocato non vi è scampo né altra via che affrontare il destino proprio (e quello del cliente) gettando i dadi e confidando nella buona sorte (o, forse, nella buona luna) del Giudice avanti al quale sarà trattata la causa. Viene proprio da chiedersi, in conclusione, quale sia lo scopo dell’introduzione del processo telematico, perché, invero, se lo scopo era la semplificazione, l’implemento dell’efficienza del processo e la riduzione dei costi, i numerosi disagi che il processo telematico ha cagionato sia ai giudici che agli avvocati (i quali, peraltro, pagano anche l’insofferenza dei primi) sono un «gioco» che non sembra valere «la candela».

05/05/2015

IERI È PASSATO L'ITALICUM. VEDIAMO COSA DICE LA NUOVA LEGGE: tra quello che è stato definito l’Aventino delle opposizioni, che hanno abbandonato in massa l’aula di Montecitorio prima del voto, e l’esultanza del premier e della maggioranza che l’ha votata, alla fine la Camera oggi ha dato il via libera definitivo al nuovo sistema elettorale, ultimando l’iter parlamentare della legge avviato proprio a Montecitorio nel marzo dello scorso anno e successivamente licenziato dal Senato a gennaio 2015.
Dopo tre scrutini finali, con l’ultimo segreto, l’Italicum è diventato quindi la nuova legge elettorale (dopo Mattarellum e Porcellum che l’hanno preceduta) con 334 sì, 61 no e 4 astenuti.
Ora si attende soltanto la firma del capo dello Stato, mentre incalzano già le polemiche sull’ok o meno del Colle.

Ecco cosa cambia con la nuova legge:

- Premio di maggioranza
Il sistema delineato con l’Italicum è proporzionale con premio di maggioranza (340 seggi) alla lista (e non alla coalizione) che supera il 40% dei consensi.
Laddove nessun partito riesca a raggiungere tale percentuale si svolge un secondo turno (ballottaggio) tra i due partiti che hanno ricevuto più voti per l’assegnazione del premio.
Gli altri partiti, invece, dovranno ripartirsi i 290 seggi residui (su 630 totali) in base alla percentuale di voti ottenuti.

- Soglia di sbarramento
Oltre al premio di maggioranza, il nuovo sistema elettorale (su base proporzionale) prevede una soglia di sbarramento del 3%.
Entreranno alla Camera, pertanto, soltanto i partiti che avranno superato tale percentuale minima.

- 100 Collegi
Per quanto riguarda l’assegnazione dei seggi alla Camera, gli stessi verranno assegnati sulla base delle percentuali dei voti ottenuti dai partiti a livello nazionale suddivisi su 100 collegi, in ognuno dei quali verranno eletti 6 o 7 deputati.
Solo in Trentino Alto Adige e in Valle D’Aosta si continuerà a votare con collegi uninominali come durante il Mattarellum.

- Capilista bloccati e preferenze
Nei 100 collegi previsti ogni partito potrà presentare una lista di 6-7 candidati.
Tra questi il “capolista” è bloccato, verrà cioè eletto automaticamente se scatta il seggio a prescindere dalle preferenze espresse dagli elettori, mentre per tutti gli altri candidati sarà possibile esprimere preferenze.
Sono previste, altresì, le multicandidature. Ogni candidato può presentarsi infatti fino a un massimo di 10 collegi.

- Voto di genere e alternanza uomo-donna
Le preferenze possibili saranno due, purché di genere diverso. Laddove, infatti, le due preferenze vengano espresse nei confronti di candidati dello stesso sesso, la seconda preferenza viene annullata.
Anche le liste devono essere composte in modo da garantire l’alternanza uomo-donna.
Inoltre, nell’ambito di ogni circoscrizione (a livello regionale) i capilista (maschili o femminili) non devono superare il 60% del totale di genere.

- La scheda elettorale
La “nuova” scheda elettorale, alla luce delle modifiche intervenute, prevederà a fianco del simbolo di ogni partito il nome del capolista (che è appunto bloccato) e gli spazi per scrivere le eventuali due preferenze.

- Italiani all’estero
Potranno votare per corrispondenza anche i cittadini italiani che si trovano all’estero per almeno 3 mesi, per motivi di studio (ad esempio per il programma Erasmus), di lavoro o per cure mediche.

- Entrata in vigore
La c.d. “clausola di salvaguardia” prevede che la legge, valida solo per la Camera, entrerà in vigore a luglio del 2016, data in cui, nelle more, dovrebbe essere approvata anche la riforma costituzionale che trasformerà il Senato in organo non più

01/05/2015

I sindacati: assurdo fare lavorare i commessi il 25 aprile e 1 maggio
La protesta per chi deve lavorare nelle festività

I sindacati: assurdo fare lavorare i commessi il 25 aprile e 1 maggio

Giusto o no fare lavorare gli operatori dei centri commerciali il 25 aprile e il primo maggio? Le Segreterie di FILCAMS FISASCAT e UILTUCS ratificano anche nel territorio lo sciopero nazionale indetto dalle Federazioni Nazionali per il settore commercio. Infatti dichiarano e ribadiscono la propria contrarietà al sistema deregolamentato e spinto all’estremo delle aperture commerciali derivanti dal Decreto Liberalizzazioni.
Dopo oltre due anni di liberalizzazioni degli orari e delle aperture domenicali e festive previste dal decreto “Salva Italia” gli effetti reali e riscontrabili sono completamente negativi. "Le liberalizzazioni non hanno portato nessun aumento dell’occupazione, nessun aumento dei consumi ma hanno peggiorato le condizioni di lavoro, impattando sulla vita delle lavoratrici e dei lavoratori. Pensiamo che in una situazione di crisi del nostro paese, di crisi dei consumi, in cui molte famiglie e lavoratori vivono sempre più un forte disagio, è fuorviante quanto
inopportuno porre al centro la scelta di mantenere i negozi aperti nelle festività pasquali, il 25 Aprile e il 1 Maggio. Spesso le Aziende, con la scusa della crisi o di paventate dichiarazioni di esuberi costringono i dipendenti a lavorare nei giorni di festa. I commessi non possono opporsi, costretti a lavorare in questi giorni con remunerazioni retributive anche di soli 10/15 euro. Incredibilmente aziende del settore hanno costretto i lavoratori ad effettuare l'inventario
mensile il giorno di Pasquetta; l'assenza di sensibilità di queste aziende si commenta.

Indirizzo

La Spezia

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 19:00

Telefono

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