Studio Legale Avv. Andrea Passalacqua

Studio Legale Avv. Andrea Passalacqua Avvocato patrocinante in Cassazione.

05/06/2026

No all’assegno divorzile qualora la sussistenza di una significativa disparità di trattamento tra i coniugi non sia riconducibile al sacrificio delle aspettative di lavoro o a rinunce del richiedente.

"Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra le parti, essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, del richiedente l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, della cui prova è onerato il coniuge economicamente debole. Quanto alla funzione assistenziale dell'assegno divorzile, lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi opera unicamente come precondizione fattuale, implicando, il presupposto della sua riconoscibilità, un giudizio di insufficienza dei mezzi del richiedente e l'accertamento che questi non può procurarseli per ragioni oggettive. Orbene, la denuncia del mancato esame del contributo fornito dalla richiedente durante la convivenza prematrimoniale e il matrimonio, la mancanza di una capacità lavorativa specifica e le concrete difficoltà di reinserimento nel mercato del lavoro sollecitano un diverso apprezzamento delle emergenze istruttorie inammissibile in sede di legittimità."

Corte di Cassazione, I sezione civile, ordinanza 27 maggio 2026, n. 16638.

04/06/2026

Rifiuto di un’offerta di lavoro e perdita dell’assegno divorzile.

"I coniugi divorziavano tramite procedura di negoziazione assistita, concordando la corresponsione, in favore della moglie, di un assegno divorzile. L’uomo chiedeva la revoca dell’assegno, per effetto di circostanze sopravvenute, sostenendo che l’ex coniuge non si era attivata per ottenere un impiego, rifiutando finanche un’offerta di lavoro. La controparte non negava di aver ricevuto un’offerta per un lavoro retribuito con 700 euro mensili, ma motivava la mancata accettazione con riferimento ai suoi obblighi di cura dei figli. Il Tribunale accoglieva la richiesta di revoca e la Corte d’Appello confermava tale decisione. La soccombente presentava ricorso per cassazione, rigettato dalla Suprema Corte. La Corte ha ritenuto che il perseverare, da parte della donna, nel non rendersi economicamente autonoma, equivalesse a una modifica della situazione economica. Si tratta di un comportamento omissivo, che assume la stessa valenza di un atto positivo, in quanto l’accettazione avrebbe modificato il quadro economico complessivo. Presupposto di tale affermazione è il concetto secondo cui al beneficiario dell’assegno si richiede un comportamento attivo (antitetico rispetto a una logica “parassitaria”), che non si ponga in contrasto con il principio di autoresponsabilità."

Corte di Cassazione, I sezione civile, ordinanza 22 maggio 2026, n. 15650.

03/06/2026

Mancata impugnazione nel rito abbreviato: sì alle pene sostitutive in fase esecutiva.

"La Corte Costituzionale ha offerto una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 442, comma 2-bis, e 676, comma 3-bis, c.p.p., affermando che il giudice dell’esecuzione, nel ridurre la pena detentiva di un sesto in caso di mancata impugnazione della sentenza di condanna resa in esito al giudizio abbreviato, ricorrendone i presupposti, può applicare al condannato una pena sostitutiva."

Corte Costituzionale, sentenza 21 maggio 2026, n. 87.

29/05/2026

Può essere errato identificare l’interesse del minore con la sua volontà.

"E’ errata la identificazione del superiore interesse della minore con la volontà da questa espressa, ove la valutazione sia stata compiuta decontestualizzandola da tutti gli altri fattori rilevanti che il giudice deve necessariamente prendere in considerazione, ai fini della adozione delle misure idonee a creare le condizioni necessarie per la piena realizzazione del diritto di visita del genitore pregiudicato, nel caso in cui si controverta del diritto del minore alla bigenitorialità fortemente ostacolata da continue condotte manipolative e ostruzionistiche di uno dei due genitori avverso l’altro, nell’ambito di un contesto familiare conflittuale."

Corte di Cassazione, I sezione civile, ordinanza 13 maggio 2026, n. 13981.

28/05/2026

Supercondominio turistico-residenziale: l’inagibilità antincendio può estendersi a tutti gli appartamenti.

"La difformità della struttura rispetto alla normativa di prevenzione incendi espone a pericolo tutte le unità del complesso edilizio perché collegate da spazi comuni. Non rileva in senso contrario che il sopralluogo sia stato condotto soltanto nei locali del complesso alberghiero."

T.A.R. Abruzzo, I sezione, sentenza 11 maggio 2026, n. 322.

27/05/2026

Il domicilio digitale asse portante del sistema notificatorio civile.

"Il Tribunale di Mantova, rilevata la presenza di un indirizzo PEC del destinatario nei pubblici elenchi, dichiara la nullità della notifica eseguita a mezzo posta dall'attore e ne dispone il rinnovo in forma telematica; il giudice ribadisce che la notificazione a mezzo PEC costituisce modalità primaria e obbligatoria nei confronti dei soggetti tenuti al domicilio digitale, che le forme tradizionali hanno carattere residuale, e che la nullità derivante dalla violazione di tale obbligo - non sanata per mancata costituzione del destinatario - impedisce la prosecuzione del giudizio fino al regolare perfezionamento della notifica."

Tribunale di Mantova, sezione civile, sentenza 20 aprile 2026

26/05/2026

Individuazione oggetto compravendita: i dati catastali non hanno valore determinante.

"In tema di compravendita immobiliare, ai fini dell'individuazione dell'immobile oggetto del contratto, i dati catastali non hanno valore determinante rispetto al contenuto descrittivo del titolo ed ai confini indicati nell'atto, ad eccezione solamente del caso in cui le parti ad essi abbiano fatto esclusivo riferimento per individuare l'immobile, e manchi un qualsiasi contrasto tra gli stessi ed i confini del bene."

Corte di Cassazione, II sezione civile, sentenza 21 maggio 2026, n. 15508.

25/05/2026

Motociclista cade a causa del cane randagio: va dimostrata la condotta colposa del Comune.

"La Corte di Cassazione ricostruisce in modo chiaro la responsabilità per danno cagionato da cani randagi. Innanzitutto, chiarisce che i randagi non rientrano nella fauna selvatica (di cui alla
legge 157/1992), in quanto non rappresentano una specie protetta e, quindi, non è applicabile l’art. 2052 c.c. che offre al danneggiato un onere probatorio più lieve. Al contrario, trova applicazione la regola generale del danno aquiliano ove chi agisce in giudizio deve dimostrare la condotta colposa, il nesso causale e il danno. In definitiva, l'onere della prova varia significativamente per ambo le parti (il danneggiato e l'ente pubblico) a seconda che il danno sia causato da fauna selvatica (art. 2052 c.c.) o da animali randagi (art. 2043 c.c.). Gli ermellini chiariscono che, sotto il profilo probatorio, la colpa dell'ente non può evincersi dalla mera presenza dell'animale sulla sede stradale. Se, ad esempio, l'amministrazione dimostra «l'organizzazione formale del servizio (anagrafe, mappatura, convenzioni), il danneggiato deve fornire la "prova a valle" di una specifica inefficienza, documentando, anche per presunzioni, segnalazioni pregresse rimaste inevase che rendessero l'evento evitabile con uno sforzo proporzionato. Accertata la colpa omissiva, il nesso causale resta provato in via presuntiva tramite la "concretizzazione del rischio", salva la prova del caso fortuito a carico della P.A.»."

Corte di Cassazione, III sezione civile, ordinanza 7 febbraio 2026, n. 2724.

22/05/2026

Condominio: l’assemblea non può approvare il fondo-cassa morosi.

"La Corte d’Appello di Genova ha dichiarato la nullità di una deliberazione dell’assemblea condominiale che ripartiva tra tutti i condomini le spese relative al “fondo cassa straordinario” per ripianare precedenti esposizioni debitorie."

Corte d'Appello di Genova, II sezione civile, sentenza 30 aprile 2026, n. 456.

21/05/2026

Ospedale non fa assistere al parto il padre, risarciti entrambi i genitori.

"Il Giudice di Pace di Enna ha condannato una struttura sanitaria locale a risarcire il danno morale ed esistenziale subito da una coppia di genitori per non aver consentito al padre del bambino di partecipare al parto, contrariamente a quanto previsto dalla Carta dei Servizi pubblicata dalla stessa struttura sanitaria. Il giudice ha riconosciuto la sussistenza di un vero e proprio diritto del padre (e della madre) a che quest’ultimo assista al parto e ha ritenuto il correlato obbligo della struttura sanitaria una prestazione accessoria gravante sulla medesima in virtù del contratto di spedalità che insorge con la gestante."

Giudice di Pace di Enna, sentenza 15 febbraio 2026, n. 22.

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