31/08/2020
♦LA SENTENZA BAJRAMI♦
(quando il Giudice si fa legge)
Premettiamo che, com’è noto, il nostro ordinamento statale si basa su quella separazione di poteri che, teorizzata dall’illuminista Montesquieu (lo Spirito della Leggi -1748), individua quale efficace barriera ad eventuali derive tiranniche la ripartizione del potere statale nelle tre funzioni fondamentali (legislativa, esecutiva e giudiziaria), ciascuna delle quali deve mantenersi indipendente rispetto alle altre.
Ciò significa che ciascun potere sarà esercitato in via esclusiva ed autonoma dall’organo presidiante la precipua funzione: così come il legislatore non potrà applicare le leggi, il Giudice non potrà legiferare.
Siffatta impostazione integra le basi del nostro apparato statale/democratico e, infatti, la Carta Costituzionale ne ricomprende numerose espressioni.
Al fine di meglio comprendere le implicazioni della sentenza in commento, urge delineare un’altra premessa.
Tra le più importanti garanzie che l’ordinamento processual-penalistico pone a tutela della correttezza “garantistica” del processo, v’è il principio c.d. di “immediatezza”, in base al quale il Giudice che emette il verdetto deve essere la medesima persona nanti la quale la prova si è formata.
Il Giudice che delibera, infatti, deve essere immutabile poiché solo qualora costui abbia avuto piena cognizione di quanto accaduto in fase di formazione della prova, potrà emettere un verdetto “garantito”.
Con particolare riguardo alla prova testimoniale (rilevante in quanto e nella misura in cui il Giudice ritenga il dichiarante attendibile e credibile), poi, si pone come essenziale che l’Organo Giudicante abbia assistito personalmente all’escussione del teste,’sì da poter valutare non solo il contenuto letterale delle affermazioni da costui profferte ma anche (e soprattutto) l’atteggiamento che tal favellare ha accompagnato.
A presidio di detta necessità, il codice di procedura penale prevede, all’art. 525, comma 2, che “…Alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento. Se alla deliberazione devono concorrere i giudici supplenti in sostituzione dei titolari impediti, i provvedimenti già emessi conservano efficacia se non sono espressamente revocati…”.
Ciò impone(va), in assenza di consenso delle parti all’utilizzo delle prove orali già acquisite, la necessità di provvedere ad una loro rinnovazione (con riformulazione delle richieste istruttorie e ripetizione della prova testimoniale) ogniqualvolta il giudice persona fisica venisse a mutare in corso d’opera.
In buona sostanza, al cambiamento del Giudice, si doveva reiterare la dichiarazione di apertura del dibattimento e, in assenza di consenso delle parti all’utilizzo delle prove dichiarative già assunte, le stesse venivano rinnovate nanti il nuovo giudice (fulcro, questo, del principio di immediatezza).
Quanto sopra, tuttavia, ha subito un potente intervento destrutturante da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, addentrandosi in una funzione dal tenore più legislativo che giurisdizionale, hanno di fatto operato un’ abrogazione implicita dell’art. 525, comma 2 c.p.p., introducendo nel contempo regole processuali non codificate in disposizioni di legge.
Nello specifico, l’Ordinanza di rimessione della Sezione VI, chiedeva che le Sezioni Unite rispondessero ai seguenti quesiti:
✅Se al soddisfacimento del principio d’immutabilità di cui all’art. 525, comma 2, cod. proc. Pen. basti che il Giudice sia la stessa persona fisica che ha presenziato alla materiale assunzione delle prove o sia necessario che abbia anche ammesso tali prove;
✅Se, ai fini di ritenere la sussistenza del consenso delle parti alla lettura degli atti assunti dal collegio che sia poi mutato nella sua composizione, sia sufficiente la mancata opposizione delle stesse, ovvero sia invece necessario verificare la presenza di ulteriori circostanze che la rendano univoca.
Con la sentenza in oggetto (n. 41736 del 10.10.2019, ud. 30.05.2019) sono stati introdotti i seguenti principi di diritto:
🔸«il principio d'immutabilità del giudice, previsto dall'art. 525, comma 2, prima parte, cod. proc. pen., impone che il giudice che provvede alla deliberazione della sentenza sia non solo lo stesso giudice davanti al quale la prova è assunta, ma anche quello che ha disposto l'ammissione della prova, fermo restando che i provvedimenti sull'ammissione della prova emessi dal giudice diversamente composto devono intendersi confermati, se non espressamente modificati o revocati»;
🔸«l'avvenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere, ai sensi degli artt. 468 e 493 cod. proc. pen., sia prove nuove sia la rinnovazione di quelle assunte dal giudice diversamente composto, in quest'ultimo caso indicando specificamente le ragioni che impongano tale rinnova-zione, ferma restando la valutazione del giudice, ai sensi degli artt. 190 e 495 cod. proc. pen., anche sulla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa»;
🔸«il consenso delle parti alla lettura ex art. 511, comma 2, cod. proc. pen. degli atti assunti dal collegio in diversa composizione, a seguito della rinnovazione del dibattimento, non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non chiesta, non ammessa o non più possibile».
Leggendo le argomentazioni sviluppate dal Giudice di Legittimità, pertanto, questo il panorama rispetto al passato:
🔹L’omessa reiterazione della dichiarazione di apertura del dibattimento da parte del nuovo Giudice non comporta alcun vizio;
🔹Le parti possono chiedere l’ammissione di nuove prove dichiarative, non domandate al precedente giudice, depositando nei sette giorni liberi prima dell’udienza presieduta dal nuovo giudice una (nuova) lista testi ex art. 468 c.p.p. (così introducendo un’ipotesi prettamente giurisprudenziale di riapertura di termini che non trova appiglio alcuno nella formulazione letterale dell’articolo citato).
🔹La parte che ha interesse a risentire un teste già escusso deve indicare le motivazioni per le quali intenda ripetere l’esame, essendo l’ammissione subordinata ad un vaglio di non superfluità da parte dell’Organo Giudicante, il quale, tendenzialmente, rifiuterà la ripetizione dell’esame che non verta su circostanze nuove rispetto alla pregressa escussione (con buona pace, pertanto, di quel principio di immediatezza succintamente accennato);
🔹Se le parti non chiedono alcuna reiterazione o la richiesta è stata rigettata, le prove precedentemente assunte restano utilizzabili e suscettive di lettura ex art. 511 c.p.p. (diversamente, in passato era necessario il consenso delle parti);
🔹Se una parte rinuncia all’escussione di un testimone, l’altra parte si può opporre solo se ne abbia indicato il nominativo nella propria lista testi (diversamente, in passato, il potere d’opposizione era slegato da tale adempimento).
Di tutta evidenza, pertanto, come l’intervento giurisprudenziale in osservazione sembri trascendere da un piano meramente applicativo/interpretativo per inoltrarsi in un ambito che ricorda da vicino la produzione normativa.
Non v’è chi non veda come il principio di immediatezza ne sia uscito di fatto abrogato: se, prima, la regola generale era quella in base alla quale la prova dichiarativa doveva formarsi nanti al Giudice della deliberazione, con la pronuncia in oggetto si assiste ad un totale sovvertimento del principio stesso, con la conseguenza che, salvo casi particolari, risulta ormai indifferente nanti quale giudice la prova sia stata assunta.
Quanto sopra, si badi bene, si pone in continuità con una pericolosa tendenza giustizialista/populista (si veda in tema di prescrizione) che non esita a falcidiare le garanzie poste a tutela del diritto di difesa, spesso ritenute scomodi ostacoli ad un processo che si vuole sempre più veloce.
C’è da chiedersi, tuttavia, se siffatto bilanciamento di interessi sia, così, correttamente risolto.
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