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Livia Cristina Mornelli opera specificamente in materia di Diritto Penale e Diritto Penitenziario, garantendo ai propri assistiti la miglior soluzione per il caso concreto.

🔴I GRADI DI PARENTELA🔴In questi giorni, grande eco ha avuto la voce secondo la quale il Governo starebbe pensando di res...
19/11/2020

🔴I GRADI DI PARENTELA🔴
In questi giorni, grande eco ha avuto la voce secondo la quale il Governo starebbe pensando di restringere ai soli PARENTI di PRIMO GRADO la possibilità di trascorrere insieme le festività natalizie.

Fermo restando che nulla di ufficiale è ancora intervenuto in merito e che non è questa la sede di considerazioni circa la sensatezza e praticabilità di un’eventuale scelta in tal senso, sembra, ad ogni modo, opportuno capire chi la legge intenda per parenti di primo grado.

🔹I PARENTI🔹
Anche se a qualcuno potrà sembrare strano, i parenti sono solo coloro i quali abbiano un comune ascendente e siano, quindi, uniti da legame di sangue.

C’è chi tirerà un sospiro di sollievo, forse, nell’apprendere che la, talvolta, mal digerita suocera non è considerata parente.
I parenti della moglie, infatti, non sono ritenuti legalmente tali nei confronti del marito (e viceversa), rispetto al quale si instaurerà, invece, un rapporto c.d. di “affinità”.

A riprova di questo, basti pensare che nella successione legittima (nella quale l’eredità è devoluta, in assenza di testamento, sulla base di criteri legali), ove è previsto che siano chiamati all’eredità i parenti del defunto nel grado più prossimo (non oltre il 6°) , i parenti del coniuge del de cuius (ad esempio, i c.d. nipoti acquisiti) sono esclusi dalla chiamata proprio perché non ritenuti legalmente tali per costui.

Ad ogni buon modo, gli ambiti legali nei quali la parentela assume rilievo sono talmente numerosi, sia in ambito civilistico che penalistico, da richiedere trattazione a parte.

🔸I GRADI🔸
La parentela si sviluppa, al proprio interno, sulla base di gradi.
Sebbene nell’immaginario collettivo non sia inusuale pensare ai parenti di primo grado identificandoli con i cugini, in verità così non è.

I cugini, infatti, sono parenti di 4° .

Quanto sopra perché, per evincere il livello di parentela, si deve calcolare un grado per ogni generazione da sé fino all’antenato comune e, quindi, a discendere, un grado per ogni generazione che, dall’ascendente comune, porti al soggetto interessato.

📒ESEMPI📒

✅ Mario e Francesco sono fratelli.

Lo schema sarà questo:

Mario -> 1° Genitori (ascendente comune)-> 2° Francesco.

Mario 1° 1° Francesco

Così: Mario e Francesco, fratelli, sono tra loro parenti di 2° grado
Mario è parente di 1° con i propri genitori, e così Francesco.

✅Se Mario e Francesco avessero un figlio ciascuno (Aldo e Giuliano), allora si dovrebbe aggiungere, per loro, un grado rispetto a quello dei propri padri.

Lo schema sarà questo:

Aldo -> 1° Mario (padre) -> 2° Nonni ( ascendente comune) -> 3° Francesco (zio) -> 4° Giuliano (cugino).

E così via.

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🔴RICUSAZIONE DEL GIUDICE CHE MANIFESTI INDEBITAMENTE IL PROPRIO CONVINCIMENTO🔴🔸Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 26974 del 2...
20/10/2020

🔴RICUSAZIONE DEL GIUDICE CHE MANIFESTI INDEBITAMENTE IL PROPRIO CONVINCIMENTO🔴

🔸Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 26974 del 28.09.2020🔸

L’art. 37 c.p.p. prevede l’Istituto della c.d. “Ricusazione”, strumento attraverso il quale, a fronte di alcune situazioni suscettive di mettere in dubbio l’imparzialità e terzietà del Giudice, la parte processuale può richiedere di essere giudicata da un soggetto diverso rispetto a quello originariamente destinatole.

Con l’instaurazione del procedimento ricusatorio, il giudice ricusato non può, finché non sia intervenuta pronuncia in merito alla propria condizione, emanare sentenza.

Tra le varie cause di ricusazione, l’art. 37, comma I c.p.p., include, alla lettera b), l’evenienza che il giudice, nell’esercizio delle sue funzioni, abbia indebitamente manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetto d’imputazione.

Per indebita manifestazione deve intendersi quella che non sia imposta né giustificata dalle sequenze procedimentali o che anticipi in tutto o in parte, senza che vi sia necessità, la decisione di merito.

Il caso sottoposto al vaglio della Cassazione riguardava una truffa contrattuale il cui nodo giuridico si sviluppava sulla determinatezza, o meno, del costo di alcune coperture assicurative.

Orbene, durante l’escussione di un testimone, il Presidente del Collegio aveva asserito che i costi delle coperture assicurative fossero ben chiari, in palese incompatibilità con l’ipotesi accusatoria.

La Corte d’Appello aveva evidenziato come il Presidente si fosse limitato a constatare un dato contrattuale, senza che ciò comportasse alcuna anticipazione sul verdetto di colpevolezza.

La Corte di cassazione, disattendendo siffatta impostazione, ha rilevato come le esternazioni oggetto d’attenzione, indubbiamente anticipatrici di un verdetto assolutorio, fossero state espresse “gratuitamente”, senza, cioè, che vi fosse alcuna necessità processuale.

Da qui il principio in base al quale “….costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento da parte del giudice l’anticipazione di valutazioni sul merito della res iudicanda, ovvero sulla colpevolezza od innocenza dell’imputato in ordine ai fatti oggetto del processo, compiuta sia all’interno del medesimo procedimento che in un procedimento diverso senza che tali valutazioni siano imposte o giustificate dalle sequenze procedimentali previste dalla legge od allorché esse invadano senza necessità e senza nesso funzionale con l’atto da compiere l’ambito della decisione finale di merito, anticipandone in tutto o in parte gli esiti”.

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̀delgiudice

🔴SEZIONI UNITE – SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI: E’ APPLICABILE ANCHE AL FATTO DI LIEVE ENTITA’  L’ ATTENUANTE DELL’AR...
13/09/2020

🔴SEZIONI UNITE – SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI: E’ APPLICABILE ANCHE AL FATTO DI LIEVE ENTITA’ L’ ATTENUANTE DELL’ART. 62, N. 4 C.P.🔴

Con la sentenza n. 24990 del 02.09.2020, le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto giurisprudenziale esistente in ordine alla possibilità di applicare, o meno, alla fattispecie di spaccio di sostanza stupefacente che già sia connotata da lieve entità (ex art. 73, comma V, D.P.R. 309/90), l’attenuante prevista dall’art. 62, n. 4 c.p. che comporta una diminuzione di pena se il lucro derivante dal reato sia specialmente tenue.

In merito si erano formate due correnti interpretative:

➢La prima, più risalente, secondo la quale applicare l’attenuante del lucro di speciale tenuità ad una condotta di spaccio, anch’essa di lieve entità, avrebbe comportato un’ingiustifcata duplicazione di benefici e, quindi, non fosse contemplabile;

➢La seconda, invece, sosteneva l’assoluta compatibilità tra i due istuti poiché gli stessi riguardano ambiti distinti: l’uno (art. 73, comma V D.P.R. 309/90) ha ad oggetto una condotta di scarsa offensività, l’altro (art. 62, n. 4 c.p.) è corredato dall’elemento specializzante del lucro di speciale tenuità

Le Sezioni Unite hanno ritenuto di aderire alla seconda soluzione interpretativa, avallando la possibilità che un evento connotato da un pericolo specialmente tenue possa altresì essere ritenuto meritevole della diminuzione correlata alla tenuità del lucro senza che ciò comporti una duplicazione di benefici.

Quanto sopra poiché i presupposti di applicabilità delle disposizioni in oggetto sono fra loro diversi e non consistono in una duplice valutazione del medesimo elemento: la lieve entità del fatto è relativa alla condotta (mezzi, modalità, circostanze dell’azione, quantitaà e qualità della asostanza); la speciale tenuità ex art. 62, n. 4 c.p. ha riguardo al lucro perseguito o al profitto e all’evento del reato.

Il principio di diritto enucleato dalla pronuncia in commento è il seguente: “la circostanza attenuante del lucro e dell’evento di speciale tenuità è applicabile indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, compresi i delitti in materia di stupefacenti, ed è compatibile con la fattispecie di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, del d.p.r. n. 309/90”.

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♦LA SENTENZA BAJRAMI♦(quando il Giudice si fa legge)Premettiamo che, com’è noto, il nostro ordinamento statale si basa s...
31/08/2020

♦LA SENTENZA BAJRAMI♦

(quando il Giudice si fa legge)

Premettiamo che, com’è noto, il nostro ordinamento statale si basa su quella separazione di poteri che, teorizzata dall’illuminista Montesquieu (lo Spirito della Leggi -1748), individua quale efficace barriera ad eventuali derive tiranniche la ripartizione del potere statale nelle tre funzioni fondamentali (legislativa, esecutiva e giudiziaria), ciascuna delle quali deve mantenersi indipendente rispetto alle altre.

Ciò significa che ciascun potere sarà esercitato in via esclusiva ed autonoma dall’organo presidiante la precipua funzione: così come il legislatore non potrà applicare le leggi, il Giudice non potrà legiferare.

Siffatta impostazione integra le basi del nostro apparato statale/democratico e, infatti, la Carta Costituzionale ne ricomprende numerose espressioni.

Al fine di meglio comprendere le implicazioni della sentenza in commento, urge delineare un’altra premessa.

Tra le più importanti garanzie che l’ordinamento processual-penalistico pone a tutela della correttezza “garantistica” del processo, v’è il principio c.d. di “immediatezza”, in base al quale il Giudice che emette il verdetto deve essere la medesima persona nanti la quale la prova si è formata.

Il Giudice che delibera, infatti, deve essere immutabile poiché solo qualora costui abbia avuto piena cognizione di quanto accaduto in fase di formazione della prova, potrà emettere un verdetto “garantito”.

Con particolare riguardo alla prova testimoniale (rilevante in quanto e nella misura in cui il Giudice ritenga il dichiarante attendibile e credibile), poi, si pone come essenziale che l’Organo Giudicante abbia assistito personalmente all’escussione del teste,’sì da poter valutare non solo il contenuto letterale delle affermazioni da costui profferte ma anche (e soprattutto) l’atteggiamento che tal favellare ha accompagnato.

A presidio di detta necessità, il codice di procedura penale prevede, all’art. 525, comma 2, che “…Alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento. Se alla deliberazione devono concorrere i giudici supplenti in sostituzione dei titolari impediti, i provvedimenti già emessi conservano efficacia se non sono espressamente revocati…”.

Ciò impone(va), in assenza di consenso delle parti all’utilizzo delle prove orali già acquisite, la necessità di provvedere ad una loro rinnovazione (con riformulazione delle richieste istruttorie e ripetizione della prova testimoniale) ogniqualvolta il giudice persona fisica venisse a mutare in corso d’opera.

In buona sostanza, al cambiamento del Giudice, si doveva reiterare la dichiarazione di apertura del dibattimento e, in assenza di consenso delle parti all’utilizzo delle prove dichiarative già assunte, le stesse venivano rinnovate nanti il nuovo giudice (fulcro, questo, del principio di immediatezza).

Quanto sopra, tuttavia, ha subito un potente intervento destrutturante da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, addentrandosi in una funzione dal tenore più legislativo che giurisdizionale, hanno di fatto operato un’ abrogazione implicita dell’art. 525, comma 2 c.p.p., introducendo nel contempo regole processuali non codificate in disposizioni di legge.

Nello specifico, l’Ordinanza di rimessione della Sezione VI, chiedeva che le Sezioni Unite rispondessero ai seguenti quesiti:

✅Se al soddisfacimento del principio d’immutabilità di cui all’art. 525, comma 2, cod. proc. Pen. basti che il Giudice sia la stessa persona fisica che ha presenziato alla materiale assunzione delle prove o sia necessario che abbia anche ammesso tali prove;

✅Se, ai fini di ritenere la sussistenza del consenso delle parti alla lettura degli atti assunti dal collegio che sia poi mutato nella sua composizione, sia sufficiente la mancata opposizione delle stesse, ovvero sia invece necessario verificare la presenza di ulteriori circostanze che la rendano univoca.

Con la sentenza in oggetto (n. 41736 del 10.10.2019, ud. 30.05.2019) sono stati introdotti i seguenti principi di diritto:

🔸«il principio d'immutabilità del giudice, previsto dall'art. 525, comma 2, prima parte, cod. proc. pen., impone che il giudice che provvede alla deliberazione della sentenza sia non solo lo stesso giudice davanti al quale la prova è assunta, ma anche quello che ha disposto l'ammissione della prova, fermo restando che i provvedimenti sull'ammissione della prova emessi dal giudice diversamente composto devono intendersi confermati, se non espressamente modificati o revocati»;

🔸«l'avvenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere, ai sensi degli artt. 468 e 493 cod. proc. pen., sia prove nuove sia la rinnovazione di quelle assunte dal giudice diversamente composto, in quest'ultimo caso indicando specificamente le ragioni che impongano tale rinnova-zione, ferma restando la valutazione del giudice, ai sensi degli artt. 190 e 495 cod. proc. pen., anche sulla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa»;

🔸«il consenso delle parti alla lettura ex art. 511, comma 2, cod. proc. pen. degli atti assunti dal collegio in diversa composizione, a seguito della rinnovazione del dibattimento, non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non chiesta, non ammessa o non più possibile».

Leggendo le argomentazioni sviluppate dal Giudice di Legittimità, pertanto, questo il panorama rispetto al passato:

🔹L’omessa reiterazione della dichiarazione di apertura del dibattimento da parte del nuovo Giudice non comporta alcun vizio;

🔹Le parti possono chiedere l’ammissione di nuove prove dichiarative, non domandate al precedente giudice, depositando nei sette giorni liberi prima dell’udienza presieduta dal nuovo giudice una (nuova) lista testi ex art. 468 c.p.p. (così introducendo un’ipotesi prettamente giurisprudenziale di riapertura di termini che non trova appiglio alcuno nella formulazione letterale dell’articolo citato).

🔹La parte che ha interesse a risentire un teste già escusso deve indicare le motivazioni per le quali intenda ripetere l’esame, essendo l’ammissione subordinata ad un vaglio di non superfluità da parte dell’Organo Giudicante, il quale, tendenzialmente, rifiuterà la ripetizione dell’esame che non verta su circostanze nuove rispetto alla pregressa escussione (con buona pace, pertanto, di quel principio di immediatezza succintamente accennato);

🔹Se le parti non chiedono alcuna reiterazione o la richiesta è stata rigettata, le prove precedentemente assunte restano utilizzabili e suscettive di lettura ex art. 511 c.p.p. (diversamente, in passato era necessario il consenso delle parti);

🔹Se una parte rinuncia all’escussione di un testimone, l’altra parte si può opporre solo se ne abbia indicato il nominativo nella propria lista testi (diversamente, in passato, il potere d’opposizione era slegato da tale adempimento).

Di tutta evidenza, pertanto, come l’intervento giurisprudenziale in osservazione sembri trascendere da un piano meramente applicativo/interpretativo per inoltrarsi in un ambito che ricorda da vicino la produzione normativa.

Non v’è chi non veda come il principio di immediatezza ne sia uscito di fatto abrogato: se, prima, la regola generale era quella in base alla quale la prova dichiarativa doveva formarsi nanti al Giudice della deliberazione, con la pronuncia in oggetto si assiste ad un totale sovvertimento del principio stesso, con la conseguenza che, salvo casi particolari, risulta ormai indifferente nanti quale giudice la prova sia stata assunta.

Quanto sopra, si badi bene, si pone in continuità con una pericolosa tendenza giustizialista/populista (si veda in tema di prescrizione) che non esita a falcidiare le garanzie poste a tutela del diritto di difesa, spesso ritenute scomodi ostacoli ad un processo che si vuole sempre più veloce.

C’è da chiedersi, tuttavia, se siffatto bilanciamento di interessi sia, così, correttamente risolto.

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♦FALSO IDEOLOGICO DEL PRIVATO IN ATTO PUBBLICO♦🟢Non sempre la falsa dichiarazione circa la conformità edilizia dà luogo ...
25/08/2020

♦FALSO IDEOLOGICO DEL PRIVATO IN ATTO PUBBLICO♦

🟢Non sempre la falsa dichiarazione circa la conformità edilizia dà luogo a reato🟢

(Cassazione penale, sezione V, sentenza 4 giugno 2020, n. 16982)

IL REATO

Preliminarmente, sembra opportuno individuare, anche se in maniera decisamente succinta, l’ambito di applicazione della norma incriminatrice di riferimento: l’art. 483 c.p., il quale introduce la fattispecie di «Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico>> commessa, come intuitivamente desumibile dal titolo, da chiunque attesti falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

Diversamente,l ’art. 479 c.p. contempla una falsità ideologica scaturente dal “…pubblico ufficiale, che ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.”

Il principale problema interpretativo/applicativo ha riguardato l’individuazione del confine tra le due fattispecie.

Trattandosi, infatti, in entrambi i casi di attestazioni inserite all’interno di un atto pubblico e che l’atto pubblico suggella come vere, diventa essenziale comprendere quando la falsità sia ascrivibile al privato ovvero al pubblico ufficiale.

Nella pratica, la distinzione tra le due fattispecie ha necessitato di alcune delucidazioni interpretative ad opera del Giudice di Legittimità, il quale è andato, negli anni, delineando l’ambito di applicazione delle due norme incriminatrici.

Così, è stato stabilito che il reato di cui all’art. 479 c.p. sia ravvisabile ogni qual volta il pubblico funzionario falsamente dichiari o attesti fatti apprezzati personalmente: per propria iniziativa o per propria conoscenza.

Diversamente, il delitto di falso ideologico in atto pubblico commesso dal privato (483 c.p.) prende forma allorché il pubblico ufficiale trasfonda nell’atto dichiarazioni o attestazioni che gli siano state, però, raffigurate dal privato e sempre che in capo al privato sussista un obbligo giuridico di verità.

IL CASO

Il caso trattato dalla Corte di Legittimità riguardava una condanna per falso ai sensi dell’art. 483 c.p. comminata all’imputato per aver, costui, falsamente dichiarato al notaio rogante l’atto di donazione di un immobile, che i lavori di costruzione del bene in questione (donato ai suoi genitori) erano stati eseguiti sulla base di una concessione edilizia rilasciata dal comune, senza accennare, però, al fatto che tale concessione fosse medio tempore decaduta e che l’immobile fosse stato oggetto di ordinanza di demolizione.

La tesi difensiva si è incentrata sull’assenza del dolo richiesto dal reato di falso in contestazione: la donazione, infatti, era avvenuta tra genitori e figlio, con la conseguenza che la situazione controversa fosse già integralmente nota a tutte le parti.

La Cassazione ha accolto parzialmente la tesi difensiva sancendo come, fermo restando che le false dichiarazioni circa la conformità edilizia rilasciate al notaio in atto di compra-vendita integrino appieno la condotta illecita, nel caso in esame, si sarebbe dovuto vagliare con attenzione l’elemento soggettivo del reato, alla luce delle circostanze di fatto della dichiarazione inserita nell'atto notarile.

Siffatta motivazione si pone in accordo con la giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di dolo del reato di cui all’art. 483, c.p., la quale ha escluso l’integrazione del reato in svariate circostanze nelle quali non sono state rinvenute volontà e consapevolezza del privato di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero.

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🔷LA DIFESA D’UFFICIO E IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (Vulgo: Gratuito Patrocinio) - PARTE 2🔷IL “GRATUITO PATROCINIO”...
17/08/2020

🔷LA DIFESA D’UFFICIO E IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (Vulgo: Gratuito Patrocinio) - PARTE 2🔷

IL “GRATUITO PATROCINIO” IN AMBITO PENALE👩⚖

Ognuno ha il diritto, costituzionalmente garantito, di tutelare giudizialmente i propri interessi ma, evidentemente, non tutti hanno le risorse economiche per sostenere le spese di un procedimento (compensi avvocato, copie degli atti etc...).

Per attuare il diritto costituzionale citato, quindi, si è previsto che, in alcuni casi, sia lo Stato a pagare le spese del procedimento per chi non possa farlo.

La disciplina di riferimento è contenuta nel D.P.R. 115/02 (Testo Unico in Materia di Spese di Giustizia)
Il Gratuito Patrocinio consente, a chi vi sia ammesso, di avvalersi di un difensore, anche di fiducia (a patto che il Professionista sia iscritto nell’ apposita lista), il cui compenso sarà liquidato dallo Stato.

E’ un istituto del quale possono beneficiare sia indagati/imputati che persone offese (si segnala che le persone offese da reati c.d. “di genere”- maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale etc… - possono essere ammesse al beneficio anche in deroga ai limiti reddituali previsti dalla normativa).

I requisiti per accedere al gratuito patrocinio:

✅Limiti di reddito : il reddito complessivo del “nucleo familiare” non deve essere superiore ad € 11.493 annui, aumentati di 1.000 € per ciascun membro “aggiuntivo” rispetto al beneficiario.

Esempio: famiglia composta dall’indagato Tizio ( con un reddito personale di 5.000 €), dalle sorelle, Mevia e Sempronia, e dal padre Caio (con reddito personale di 3.000 € ciascuno): il limite di reddito entro il quale si potrà essere ammessi al “gratuito” patrocinio sarà di 11.493 (limite base) + 1.000 (Mevia) + 1.000 (Sempronia) +1.000 (Caio) > 14.493.

Il reddito da considerare sarà, però, la somma dei redditi personali di ciascun componente il nucleo familiare: 5.000 € (reddito Tizio )+ 3.000 € (reddito Mevia) + 3.000 € (reddito Sempronia) + 3.000 (reddito Caio) > 14.000 €.

In questo caso il reddito recepito dall’intero nucleo familiare (14.000 €) è inferiore al limite di legge per il caso specifico ( € 14.493) e, pertanto, Tizio potrà beneficiare del patrocinio a spese dello Stato.

N.B.: Per calcolare il cumulo di redditi dei “familiari” 💰, giurisprudenza ha chiarito che non si debba far riferimento al dato della “formale” comunanza di residenza bensì all’effettiva coabitazione tra persone legate tra di loro da rapporto affettivo (anche se con residenze diverse).

✅Assistenza di un difensore iscritto nelle apposite liste per il Gratuito Patrocinio, consultabili presso l’Ordine degli Avvocati (anche on line).
Nominare un difensore che non abbia questo requisito comporta la decadenza dal patrocinio a spese dello Stato;

✅Assenza di condanne ostative per particolari titoli di reato, espressamente previsti dalla normativa.
L’istanza, comprensiva di tutta la documentazione allegata, dovrà essere depositata presso la cancelleria del Giudice Procedente (in fase di Indagini Preliminari dovrà essere presentata all’Ufficio del G.i.p.).

QUAL è LA DOCUMENTAZIONE NECCESSARIA?🗂

Sebbene la legge non imponga la presentazione di documentazione particolare attestante il reddito (anzi, sembrerebbe essere bastevole l’autodichiarazione degli interessati circa le proprie condizioni economiche), nella pratica è sempre meglio allegare compiuta documentazione al fine di porsi al riparo da ogni contestazione e “blindare” la correttezza dell’istanza:

✅Carta identità beneficiario e familiari;
✅Codice Fiscale beneficiario e familiari;
✅Ultima dichiarazione dei redditi (spesso l’ISEE non viene ritenuto sufficiente) di ciascun membro del nucleo familiare. Nel caso di assenza di redditi e/o omessa presentazione della dichiarazione per redditi sotto soglia, si procederà con un’autodichiarazione in tal senso, specificando le modalità di reperimento dei mezzi di sussistenza;
✅Eventuali visure catastali che attestino la proprietà di immobili. Per il caso non ve ne siano, si procederà con l’autodichiarazione in tal senso;
✅Autodichiarazione circa la proprietà/non proprietà di beni mobili registrati;
✅Certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia;
✅Richiesta al consolato estero circa la condizione patrimoniale dello straniero (per i soli cittadini stranieri);
✅Autodichiarazione del difensore di essere iscritto negli elenchi del “Gratuito Patrocinio”.


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🔷LA DIFESA D’UFFICIO E IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (Vulgo: Gratuito Patrocinio) - PARTE 1🔷LA DIFESA D’UFFICIO 👩⚖Ca...
10/08/2020

🔷LA DIFESA D’UFFICIO E IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (Vulgo: Gratuito Patrocinio) - PARTE 1🔷

LA DIFESA D’UFFICIO 👩⚖

Capita frequentemente che un cliente si rivolga allo studio del Difensore nominatogli “d’ ufficio” e, alla comunicazione che l’onorario per l’attività professionale sarà a suo carico, quest’ultimo manifesti stupore, talvolta diffidenza, versando nella convinzione che “il difensore d’ufficio venga pagato dello Stato”.

❌E invece no.

Tale pensiero trae origine da una diffusa “falsa credenza” che identifica tra loro due istituti in realtà separati, indipendenti e animati da rationes eterogenee fra loro.

Si tratta della c.d. “difesa d’ufficio” e del c.d. “Gratuito Patrocinio” (in termini normativi “Patrocinio a Spese dello Stato”).

Al fine di meglio chiarire la differenza tra gli istituti, pare opportuno accennare in questo primo post il concetto di difesa d’ufficio per poi passare a quello di patrocinio a spese dello Stato, fissandone i punti fondamentali:

➢ POSSO DIFENDERMI DA SOLO?

❌No, non puoi difenderti da solo.

L’ordinamento penalistico italiano prevede come obbligatoria la c.d. “difesa tecnica” (cioè, non è ammesso il fai da te e ti devi avvalere dell'assistenza di avvocati iscritti all’albo).

Questo a tua tutela.

Date le importanti implicazioni in gioco e l’alta tecnicità di alcune questioni, è necessario che il procedimento venga affrontato per il tramite di un soggetto esperto in materia.

➢ NON HO UN DIFENSORE, COME DEVO FARE?

Se sei indagato e/o imputato in un procedimento penale, ti sarà nominato un Difensore c.d. “D’Ufficio”.

Essendo la difesa “tecnica” (cioè: non fai da te), come visto, obbligatoria nel processo penale italiano, nel caso in cui tu non abbia voluto/potuto provvedere a nominare un difensore di tua fiducia, lo Stato ne nomina uno per te.

Ovviamente, potrai sempre incaricare, in qualunque momento tu voglia, un difensore di tua fiducia.

Se non hai le idee chiare su chi affidarti, prendi contatti col tuo Difensore d’Ufficio: generalmente ti fisserà un appuntamento per capire il da farsi e, nell’occasione, per farsi conoscere da te, qualora volessi decidere di continuare a servirti della sua professionalità.

Se non sai già a chi rivolgerti e vuoi cambiare il difensore assegnato, potrai reperire facilmente i nominativi dei Professionisti tra cui scegliere:

✅su motori di ricerca, piattaforme social e siti dedicati;

✅presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (sia presso la sede “fisica”, ove è generalmente conservato l’Albo cartaceo, che presso il relativo sito web, ove troverai l’albo in versione digitale);

✅attraverso il vecchio passaparola.

Se sei persona offesa dal reato nessuno ti nominerà un difensore d’ufficio, perché la tua partecipazione al procedimento non è necessaria: se vorrai prendervi parte non avrai altra scelta che nominare un difensore di tua fiducia.

➢IL DIFENSORE D’UFFICIO SI PAGA?

✅Certo che sì (a meno che tu non sia anche ammesso al patrocinio a spese dello stato).

Al pari del difensore di fiducia, l’onorario del difensore d’ufficio ricade su chi benefici delle sue prestazioni.

Lo Stato, in questo caso, si limita a nominartene uno perché, come visto, non puoi difenderti da solo ma starà a te pagarne i compensi professionali.

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♦IL DIVIETO DI ABBREVIATO NEI REATI PUNITI CON LA PENA DELL’ERGASTOLO. PIOGGIA DI QUESTIONI DI INCOSTITUZIONALITA’.♦La l...
03/08/2020

♦IL DIVIETO DI ABBREVIATO NEI REATI PUNITI CON LA PENA DELL’ERGASTOLO. PIOGGIA DI QUESTIONI DI INCOSTITUZIONALITA’.♦

La l. 33/2019 ha introdotto, con l’art. 438, comma 1 bis c.p.p., il divieto di accedere al rito alternativo del Giudizio Abbreviato per coloro i quali siano imputati di un reato punibile con la pena dell’ergastolo, anche qualora tale pena derivi dall’applicazione di una circostanza aggravante.

Già nel novembre u.s. il Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale della Spezia, Dott. M. De Bellis, ha rinviato alla Consulta Costituzionale un’interessante questione di costituzionalità.

L’ordinanza in oggetto (del 6 novembre 2019), evidenzia possibili profili di incostituzionalità della succitata norma di legge laddove, in particolar modo, si fa discendere il veto al rito premiale (anche) dalla contestazione di una circostanza aggravante, la quale, per propria natura, può anche non essere applicata, con conseguente ridimensionamento della specie di pena nell’ambito della reclusione anziché dell’ergastolo.

Senza considerare che il panorama di delitti potenzialmente forieri del divieto è talmente vario e diversificato da abbattere ogni criterio di omogeneità con la conseguenza che la specie di pena si erge ad unico elemento accomunante le ipotesi contemplate.

Il giudice ha, così, sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 438, comma 1-bis del codice di procedura penale, cosi come inserito dall’art. 1 della legge n. 33/2019, per la violazione degli articoli 3 e 111 comma 2 della Costituzione e dell’art. 5, legge n. 33/2019 in relazione agli articoli 117 della Costituzione e 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Pressoché medesimi rilievi hanno determinato anche il Gip del Tribunale di Piacenza a rimettere, con ordinanza del 16 luglio, questione di costituzionalità dell’art. 438, comma 1 bis c.p.p. alla Corte deputata.

In questo caso concreto, la difesa dell’imputato, accusato di omicidio ai danni della coniuge convivente (e in ragione di ciò punito con l’ergastolo), aveva in prima battuta avanzato richiesta di abbreviato.

Richiesta che, ovviamente, veniva rigettata in ragione del divieto sopra descritto, il quale la connota come inammissibile.

Tale rifiuto ha prestato il fianco al sollevamento, da parte della stessa difesa, della questione di legittimità sopra accennata, ritenuta non manifestamente infondata dal Giudice procedente e, pertanto, dallo stesso inviata al vaglio costituzionale.

I motivi di contrasto della citata normativa con la Carta Costituzionale vengono qui individuati nella violazione dell’art. 27 Cost. per possibile violazione della presunzione di non colpevolezza, laddove il veto sembra voler neutralizzare tutte quelle situazioni in cui l’imputato colpevole voglia beneficiare dello sconto di pena dovuto al rito ma totalmente by-passando la condizione, invece, dell’imputato innocente che scelga il rito abbreviato per ridurre i tempi del processo.

A tale aspetto risultano collegati gli ulteriori profili (già evidenziati dal Tribunale della Spezia) di possibile violazione dei principii di durata ragionevole del processo (art. 111 comma 2 Cost.), del diritto ad essere giudicati entro un tempo congruo (art. 6, par. 1, della CEDU) e del principio di uguaglianza.

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