Studio Rag. Valle Davide

Studio Rag. Valle Davide Studio professionale: consulenza del lavoro, dichiarazioni fiscali, contabilità, amministrazione condominiale.

11/01/2024

Dal 2024, i proprietari di immobili ad uso abitativo possono destinare a locazione breve con aliquota ridotta del 21% una sola unità immobiliare. Le unità aggiuntive devono essere invece assoggettate, qualora in sede di dichiarazione dei redditi si opti per il regime della cedolare secca, all’aliquota più elevata del 26%. Per il contribuente che, nel corso del 2024, concede in locazione breve due unità immobiliari ad uso abitativo, tre sono le opzioni possibili: assoggettare i redditi delle due unità alla cedolare secca in base alle nuove regole (uno, quello maggiore, al 21%, l’altro al 26%), assoggettare il reddito da locazione breve di uno dei due immobili alla cedolare secca al 21% e l’altro al regime ordinario IRPEF oppure assoggettare a IRPEF ordinaria entrambi i redditi da locazione breve percepiti per gli immobili. Quest’ultima soluzione sarà preferita nelle ipotesi in cui le aliquote marginali IRPEF siano inferiori a quelle della cedolare secca, grazie anche alla possibilità di beneficiare di deduzioni, detrazioni e altre agevolazioni.

04/11/2020
28/10/2020

Decreto Ristoro codice ateco e relativi aiuti

493210 Trasporto con taxi 100%
493220 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente 100%
561011 Ristorazione con somministrazione 200%
561012 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 200%
561030 Gelaterie e pasticcerie 150%
561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti 150%
561042 Ristorazione ambulante 200%
562100 Catering per eventi, banqueting 200%
563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina 150%
591400 Attività di proiezione cinematografica 200%
823000 Organizzazione di convegni e fiere 200%
900400 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 200%
931110 Gestione di stadi 200%
931120 Gestione di piscine 200%
931130 Gestione di impianti sportivi polivalenti 200%
931190 Gestione di altri impianti sportivi nca 200%
931200 Attività di club sportivi 200%
931300 Gestione di palestre 200%
931910 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 200%
931999 Altre attività sportive nca 200%
932100 Parchi di divertimento e parchi tematici 200%
932910 Discoteche, sale da ballo night-club e simili 400%
932930 Sale giochi e biliardi 200%
932990 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 200%
960410 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 200%
960420 Stabilimenti termali 200%
960905 Organizzazione di feste e cerimonie 200%
551000 Alberghi 150% 552010 Villaggi turistici 150%
552020 Ostelli della gioventù 150%
552030 Rifugi di montagna 150%
552040 Colonie marine e montane 150%
552051 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 150%
552052 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 150%
553000 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 150%
559020 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 150%
493901 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano 200%
773994 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi 200%
799011 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento 200%
799019 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca 200%
900101 Attività nel campo della recitazione 200%
900109 Altre rappresentazioni artistiche 200%
900201 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 200%
900209 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 200%
920009 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) 200%
949920 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby 200%
949990 Attività di altre organizzazioni associative nca 200%

18/10/2020

🎯🎯🎯🎯🎯 ATTENZIONE NUOVO DPCM

PUBBLICI ESERCIZI

⏰ Apertura consentita dalle 5 di mattina fino alla mezzanotte dove è previsto il consumo a tavolo
🍻 Se non è previsto consumo al tavolo, la somministrazione potrà essere effettuata solo fino alle ore 18
🥡 L’asporto sarà consentito fino alla mezzanotte
🛵 Le consegne a domicilio potranno essere effettuate senza vincolo orario

RISTORANTI
🍽 consentito un massimo di sei persone per ogni tavolo
📃 obbligo di indicare fuori dal locale il numero massimo di persone ammesse, in base alla capienza e al rispetto delle norme antiCovid
- Nessuna limitazione per i pe presenti in ospedali, aeroporti, autostrade

SALE GIOCO, BINGO
⏰ Apertura consentita fino alle ore 21

🚚 SAGRE E FIERE LOCALI sono vietate. Consentite invece le manifestazioni di carattere nazionale e internazionale

💼 CONGRESSI
Sospese le attività congressuali e convegnistiche, salvo quelle organizzate a distanza

🏋🏻‍♂️ PALESTRE
Concessa una settimana di tempo per adeguarsi ai protocolli di sicurezza e per i controlli. In base all’esito dei controlli si deciderà se autorizzarne ancora l’apertura oppure no.

🙅🏻 ASSEMBRAMENTI
I Sindaci potranno disporre la chiusura dopo le ore 21 delle vie e piazze a più alto rischio assembramento, consentendo l’accesso solo ai residenti e ai titolari di attività.

15/08/2020

Buongiorno a tutti, finalmente il tanto atteso Decreto “Agosto” è stato pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale!
Decreto Legge “Agosto” n. 104 del 14 agosto 2020
Una manovra di num. 115 articoli.
Proroga Ammortizzatori sociali – Cassa Integrazione (Art. 1)
Il D.L. Agosto ha stabilito una proroga di altre 18 settimane di ammortizzatori sociali (9 settimane + 9) quindi della Cassa Integrazione / FIS / Cassa integrazione in Deroga da poter usufruire nel periodo dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.
Ø Le prime 9 settimane saranno concesse a titolo gratuito.
Ø Le seconde 9 settimane saranno riconosciute soltanto ai datori di lavoro ai quali sia già stato autorizzato il periodo precedente di 9 settimane ma saranno soggette ad un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto fra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e lo stesso periodo 2019 :
- Se la riduzione del fatturato di cui sopra sarà pari o superiore al 20%, l’azienda sarà ESENTATA dal versamento del contributo addizionale. Stessa cosa se l’azienda ha iniziato l’attività successivamente al 01.01.2019.
- Se la riduzione del fatturato di cui sopra sarà inferiore al 20%, l’azienda sarà tenuta a versare un contributo addizionale pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro NON prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
- Se la riduzione del fatturato di cui sopra NON ci sarà stata (quindi l’azienda avrà fatturato nel primo semestre 2020 almeno lo stesso importo dello stesso periodo del 2019), l’azienda sarà tenuta a versare un contributo addizionale pari al 18%della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro NON prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Attenzione : per accedere alle seconde 9 settimane – l’azienda dovrà presentare domanda all’INPS allegando una autocertificazione la sussistenza dell’eventuale riduzione di fatturato. In mancanza di autocertificazione, l’INPS applicherà automaticamente l’aliquota del 18%.
Le domande dovranno essere presentate entro il 30 settembre 2020 e comunque, successivamente, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione, a pena di decadenza.
Gli SR41 – per il pagamento diretto da parte dell’INPS – dovranno essere inviati entro il termine di 30 giorni dall’autorizzazione della domanda.
Tutti i termini decadenziali di invio delle domande e degli SR41 in scadenza per il 31 luglio 2020, sono differiti al 31 agosto 2020.
ATTENZIONE : i periodi di CIG richiesti e autorizzati relativi alle prime 18 settimane COVID-19 (Decreto Cura Italia e Rilancio) se sono collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio…. sono automaticamente imputati alle prime 9 settimane previste dal Decreto Agosto.
Esempio : Un’ azienda ha chiesto la CIG dal 23 marzo al 23 maggio (9 settimane) + un periodo dal 25 maggio al 27 giugno (5 settimane) + un periodo dal 29 giugno al 25 luglio (4 settimane).
In virtù del nuovo decreto Agosto, il periodo dal 13 luglio al 25 luglio (2 settimane) di CIG già autorizzata (vedi sopra) sarà imputato e quindi defalcato dal conteggio delle nuove 9 settimane di CIG. Pertanto dal 27 luglio all’azienda spetteranno num. 7 settimane di nuova CIG + eventualmente altre 9.

ESONERO CONTRIBUTIVO per le aziende che non richiedono la CIG (art.3)
Se una azienda decide di NON usufruire della proroga di Cassa integrazione, l’articolo 3 del Decreto Legge dispone che le è riconosciuto l’ESONERO dal versamento dei contributi previdenziali per un periodo massimo di 4 mesi.
L’azienda però deve aver già usufruito dei trattamenti di cassa integrazione (Covid-19) nei mesi di maggio e giugno 2020.
L’esonero di cui sopra è fruibile entro il 31 dicembre 2020, per un massimo di 4 mesi e nel limite massimo del doppio delle ore già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020.
L’esonero contributivo riguarda soltanto l’INPS. I premi INAIL dovranno continuare ad essere pagati.
L’esonero contributivo potrà essere cumulato con altri esoneri previsti dalla normativa, fino al raggiungimento massimo della contribuzione dovuta.

ESONERO CONTRIBUTIVO per le aziende che assumono a tempo indeterminato (art.6)
I datori di lavoro che assumeranno – dalla data del 14 agosto ed entro il 31 dicembre 2020 – dipendenti con contratto a tempo indeterminato o stabilizzeranno i contratti a termine, potranno usufruire dell’esonero TOTALE dal versamento dei contributi previdenziali – per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione.
Il limite massimo di esonero è pari a euro 8.060,00 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
L’esonero contributivo riguarda soltanto l’INPS. I premi INAIL dovranno continuare ad essere pagati
L’esonero è escluso qualora si provveda ad assumere un lavoratore che ha già avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti nella stessa impresa.

ESONERO CONTRIBUTIVO per le aziende TURISTICHE e degli stabilimenti termali che assumono a tempo determinato (art.7)
L’esonero contributivo previsto al punto precedente (art 6) è riconosciuto anche per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
In questo caso però lo sgravio contributivo è previsto per un massimo di 3 mesi.

PROROGA e RINNOVO di Contratti a Termine (art.8)
Fino al 31.12.2020 sarà possibile, per una sola volta e per una durata massima di 12 mesi, prorogare o rinnovare un contratto a termine senza applicare le causali (previste dal Decreto Dignità), ovviamente ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO (art 14)
I datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cassa integrazione (Covid-19) ovvero dell’esonero del versamento dei contributi previdenziali previsti dall’art 3 (di cui sopra) NON potranno licenziare per giustificato motivo oggettivo.
Restano escluse dal divieto di licenziamento tutte quelle aziende che cesseranno definitivamente l’attività dell’impresa o conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, neanche parziale, dell’attività. Attenzione però che non si configuri un “trasferimento di azienda” (con vendita o affitto) art. 2112. Deve essere proprio una cessazione della attività aziendale.
Attenzione Attenzione :
Il divieto di licenziamento, infine, è escluso in caso di «accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo», facendo salvo il diritto di questi ultimi all’indennità di disoccupazione (Naspi). Ne consegue che solo le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale sono legittimate a stipulare tali intese sindacali con i datori. Anche se è una strada difficile da percorrere, in quanto presuppone un’intesa con i sindacati e poi l’adesione del lavoratore, potrebbe rilevarsi un valido strumento per consentire alle imprese di attuare processi di riorganizzazione “su base volontaria”, senza che da ciò possa derivare la perdita della Naspi per il dipendente, come, peraltro, chiarito dall’Inps con il messaggio n. 2261/2020.

ULTERIORE RATEIZZAZIONE PER LA RIPRESA DEI VERSAMENTI SOSPESI AL 16 settembre 2020 ( art 97)
Il Decreto Agosto interviene anche in tema di sospensione dei versamenti di ritenute, contributi e premi INAIL disposta dal Governo, a favore delle imprese.
Il Decreto prevede la possibilità di rateizzare la ripresa dei versamenti così :
- Il 50% delle somme dovute potrà essere effettuato in una unica soluzione entro la data del 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
- Il restante 50% delle somme dovute potrà essere rateizzato (senza sanzioni e interessi) fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
AUMENTO IMPORTO WELFARE AZIENDALE (art 112)
Il Decreto Agosto ha innalzato a euro 516,46 l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che NON concorre alla formazione del reddito (Welfare aziendale).
L’importo di cui sopra ha validità soltanto per l’anno 2020.
Le disposizioni hanno bisogno sicuramente di circolari attuative Inps per poter essere messe in pratica....
Buon Ferragosto

03/07/2020

“Bonus Vacanze”



Il “Bonus Vacanze” fa parte delle iniziative previste dal “Decreto Rilancio” (art. 176 del DL n. 34 del 19 maggio 2020) e offre un contributo fino a 500 euro per i soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia.

Il "Bonus Vacanze" sarà erogato e spendibile in forma digitale.
Al momento della registrazione dovrai autenticarti con la tua IDENTITÀ DIGITALE SPID e ti verrà richiesto l'ISEE.

Potrai richiedere e spendere il Bonus Vacanze a partire dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2020, ma intanto guadagna tempo: richiedi già da ora SPID​ e calcola il tuo ISEE​ precompilato.


CHI HA DIRITTO AL BONUS VACANZE?
Potranno ottenere il “Bonus Vacanze” i nuclei familiari con un reddito ISEE fino a 40.000 euro.
L’importo del Bonus dipende dal numero dei componenti del nucleo familiare:

500 euro per i nuclei composti da 3 o più persone
300 euro per quelli composti da 2 persone
150 euro per quelli composti da 1 persona

Come si calcola l’ISEE?
Per il calcolo del reddito ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), dovrai presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU): un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali necessari a descrivere la situazione economica di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo.

Puoi fare tutto da casa, online e gratuitamente, grazie alla DSU precompilata che contiene dati autodichiarati dall’utente e dati precompilati già forniti da Agenzia delle Entrate e INPS.



COME OTTENERE IL BONUS VACANZE?
Nelle prossime settimane, forniremo indicazioni precise sull’app per smartphone a cui dovrai accedere per acquisire e spendere in sicurezza il tuo “Bonus Vacanze”.

Oltre al calcolo dell’ISEE avrai bisogno della tua IDENTITÀ DIGITALE SPID.

SPID è il Sistema Pubblico di Identità Digitale: un nome utente abbinato a una password, che ti permette di accedere in sicurezza a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con un’unica Identità Digitale.

Puoi richiedere SPID da casa, comodamente online, scegliendo tra diversi fornitori di identità digitale abilitati (Identity Provider) in base alle tue preferenze.



COME SI POTRÀ SPENDERE IL BONUS VACANZE?
Il “Bonus Vacanze” potrà essere richiesto e speso dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2020:

potrà essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dalla persona che ha richiesto il bonus;
potrà essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica ricettiva in Italia (albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo e bed & breakfast;
sarà fruibile nella misura dell’80%, sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall’albergatore;
il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene fatturato il soggiorno (con fattura elettronica o documento commerciale).



Sei un cittadino?
Il “Bonus Vacanze” sarà digitale (presto forniremo indicazioni precise sull’app per smartphone a cui dovrai accedere per ottenerlo).

Non dovrai stampare nulla, ma potrai averlo sempre a disposizione sul tuo smartphone e ti basterà mostrarlo all’albergatore, quando dovrai pagare il tuo soggiorno direttamente presso la struttura dove sceglierai di trascorrere le vacanze.

Sei una struttura turistica ricettiva?
Fino al momento della riscossione del Bonus Vacanze da parte di un tuo cliente, non serve che tu faccia nulla: solo far sapere a chi sceglierà la tua struttura per le vacanze che aderisci all’iniziativa!

Lo sconto applicato al tuo ospite in possesso del “Bonus Vacanze” ti sarà rimborsato sotto forma di credito d’imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, ovvero cedibile anche a istituti di credito.

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione Aree tematiche, sono riportate le informazioni sul "Bonus Vacanze" e presto sarà pubblicata la Guida d'uso.

01/07/2020

💰 *BONUS DL 66/14: COSA CAMBIA DA LUGLIO 2020* 💰

Dal 1° luglio 2020 il c.d. Bonus Renzi sarà sostituto da:
📌un credito IRPEF
📌una nuova detrazione fiscale (che riduce l’imposta lorda del lavoratore).

✅A CHI SPETTA E COSA SPETTA
I beneficiari delle nuove misure coincidono con gli attuali beneficiari del bonus Renzi.
Si tratta, pertanto, dei titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati (ad esempio, co.co.co).
Il trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati è applicabile per le prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio 2020, mentre l’ulteriore detrazione fiscale spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2020.

🎯IL NUOVO BONUS IN VIGORE DA LUGLIO 2020

_PREREQUISITI_
Per beneficiare di tale trattamento è necessario:
👩🏽‍🔧💰essere titolari di un reddito da lavoro dipendente o assimilato complessivamente non superiore a 28.000 euro per periodo d’imposta;
💵📈avere un’imposta lorda positiva (determinata sul reddito da lavoro al netto delle sole detrazioni di lavoro dipendente).

_MISURA_
📌600 euro per l’anno 2020 (mesi da luglio a dicembre);
📌1.200 euro dall’anno 2021.

_COME SI EROGA E COME SI TRATTIENE_
Come per il bonus Renzi, è riconosciuto dal Datore di lavoro in 📝busta paga in modo ripartito fra le retribuzioni erogate (da luglio a dicembre per l’anno 2020).
Qualora, in sede di conguaglio, venga rilevata la non spettanza del trattamento, il Datore di lavoro provvede al 📉recupero del relativo importo, mediante compensazione sul Mod. F24.
‼️Se l’importo da restituire è superiore a 60 euro, il sostituto d’imposta effettua il suddetto recupero in 8 rate.

⚠️SOLO PER IL 2020: ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

_PREREQUISITI_
Per poter beneficiare dell’ulteriore detrazione, il reddito complessivo del soggetto deve
essere ricompreso tra
2️⃣8️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ e
4️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣euro.

_MISURA_
La detrazione è quantificata in funzione dell’ammontare del reddito complessivo

_RICONOSCIMENTO ED EVENTUALE RECUPERO DEL VERSATO_
Anche tale detrazione è riconosciuta in 📝busta paga.
Qualora, in sede di conguaglio, si rilevi la non spettanza dell’ulteriore detrazione, il sostituto 📉recupererà il relativo importo.
‼️Se l’importo da restituire è superiore a 60 euro, il sostituto d’imposta effettua il
suddetto recupero in 8 rate.

16/06/2020

Il Consiglio dei ministri approva il provvedimento per anticipare il prolungamento dell'ammortizzatore sociale. Intervento anche sul reddito di emergenza.

13/06/2020

Soglia di ricavi non superiori a 5 milioni da determinare per ogni tipologia di soggetto tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito

Indirizzo

Viale Italia N. 84
La Spezia
19124

Orario di apertura

Lunedì 08:30 - 12:30
14:00 - 18:00
Martedì 08:30 - 12:30
Mercoledì 08:30 - 12:30
14:00 - 18:00
Giovedì 08:30 - 12:30
Venerdì 08:30 - 12:30
14:00 - 18:00

Telefono

+393911847324

Sito Web

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