15/08/2020
Buongiorno a tutti, finalmente il tanto atteso Decreto “Agosto” è stato pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale!
Decreto Legge “Agosto” n. 104 del 14 agosto 2020
Una manovra di num. 115 articoli.
Proroga Ammortizzatori sociali – Cassa Integrazione (Art. 1)
Il D.L. Agosto ha stabilito una proroga di altre 18 settimane di ammortizzatori sociali (9 settimane + 9) quindi della Cassa Integrazione / FIS / Cassa integrazione in Deroga da poter usufruire nel periodo dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.
Ø Le prime 9 settimane saranno concesse a titolo gratuito.
Ø Le seconde 9 settimane saranno riconosciute soltanto ai datori di lavoro ai quali sia già stato autorizzato il periodo precedente di 9 settimane ma saranno soggette ad un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto fra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e lo stesso periodo 2019 :
- Se la riduzione del fatturato di cui sopra sarà pari o superiore al 20%, l’azienda sarà ESENTATA dal versamento del contributo addizionale. Stessa cosa se l’azienda ha iniziato l’attività successivamente al 01.01.2019.
- Se la riduzione del fatturato di cui sopra sarà inferiore al 20%, l’azienda sarà tenuta a versare un contributo addizionale pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro NON prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
- Se la riduzione del fatturato di cui sopra NON ci sarà stata (quindi l’azienda avrà fatturato nel primo semestre 2020 almeno lo stesso importo dello stesso periodo del 2019), l’azienda sarà tenuta a versare un contributo addizionale pari al 18%della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro NON prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Attenzione : per accedere alle seconde 9 settimane – l’azienda dovrà presentare domanda all’INPS allegando una autocertificazione la sussistenza dell’eventuale riduzione di fatturato. In mancanza di autocertificazione, l’INPS applicherà automaticamente l’aliquota del 18%.
Le domande dovranno essere presentate entro il 30 settembre 2020 e comunque, successivamente, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione, a pena di decadenza.
Gli SR41 – per il pagamento diretto da parte dell’INPS – dovranno essere inviati entro il termine di 30 giorni dall’autorizzazione della domanda.
Tutti i termini decadenziali di invio delle domande e degli SR41 in scadenza per il 31 luglio 2020, sono differiti al 31 agosto 2020.
ATTENZIONE : i periodi di CIG richiesti e autorizzati relativi alle prime 18 settimane COVID-19 (Decreto Cura Italia e Rilancio) se sono collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio…. sono automaticamente imputati alle prime 9 settimane previste dal Decreto Agosto.
Esempio : Un’ azienda ha chiesto la CIG dal 23 marzo al 23 maggio (9 settimane) + un periodo dal 25 maggio al 27 giugno (5 settimane) + un periodo dal 29 giugno al 25 luglio (4 settimane).
In virtù del nuovo decreto Agosto, il periodo dal 13 luglio al 25 luglio (2 settimane) di CIG già autorizzata (vedi sopra) sarà imputato e quindi defalcato dal conteggio delle nuove 9 settimane di CIG. Pertanto dal 27 luglio all’azienda spetteranno num. 7 settimane di nuova CIG + eventualmente altre 9.
ESONERO CONTRIBUTIVO per le aziende che non richiedono la CIG (art.3)
Se una azienda decide di NON usufruire della proroga di Cassa integrazione, l’articolo 3 del Decreto Legge dispone che le è riconosciuto l’ESONERO dal versamento dei contributi previdenziali per un periodo massimo di 4 mesi.
L’azienda però deve aver già usufruito dei trattamenti di cassa integrazione (Covid-19) nei mesi di maggio e giugno 2020.
L’esonero di cui sopra è fruibile entro il 31 dicembre 2020, per un massimo di 4 mesi e nel limite massimo del doppio delle ore già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020.
L’esonero contributivo riguarda soltanto l’INPS. I premi INAIL dovranno continuare ad essere pagati.
L’esonero contributivo potrà essere cumulato con altri esoneri previsti dalla normativa, fino al raggiungimento massimo della contribuzione dovuta.
ESONERO CONTRIBUTIVO per le aziende che assumono a tempo indeterminato (art.6)
I datori di lavoro che assumeranno – dalla data del 14 agosto ed entro il 31 dicembre 2020 – dipendenti con contratto a tempo indeterminato o stabilizzeranno i contratti a termine, potranno usufruire dell’esonero TOTALE dal versamento dei contributi previdenziali – per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione.
Il limite massimo di esonero è pari a euro 8.060,00 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
L’esonero contributivo riguarda soltanto l’INPS. I premi INAIL dovranno continuare ad essere pagati
L’esonero è escluso qualora si provveda ad assumere un lavoratore che ha già avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti nella stessa impresa.
ESONERO CONTRIBUTIVO per le aziende TURISTICHE e degli stabilimenti termali che assumono a tempo determinato (art.7)
L’esonero contributivo previsto al punto precedente (art 6) è riconosciuto anche per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
In questo caso però lo sgravio contributivo è previsto per un massimo di 3 mesi.
PROROGA e RINNOVO di Contratti a Termine (art.8)
Fino al 31.12.2020 sarà possibile, per una sola volta e per una durata massima di 12 mesi, prorogare o rinnovare un contratto a termine senza applicare le causali (previste dal Decreto Dignità), ovviamente ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi.
DIVIETO DI LICENZIAMENTO (art 14)
I datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cassa integrazione (Covid-19) ovvero dell’esonero del versamento dei contributi previdenziali previsti dall’art 3 (di cui sopra) NON potranno licenziare per giustificato motivo oggettivo.
Restano escluse dal divieto di licenziamento tutte quelle aziende che cesseranno definitivamente l’attività dell’impresa o conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, neanche parziale, dell’attività. Attenzione però che non si configuri un “trasferimento di azienda” (con vendita o affitto) art. 2112. Deve essere proprio una cessazione della attività aziendale.
Attenzione Attenzione :
Il divieto di licenziamento, infine, è escluso in caso di «accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo», facendo salvo il diritto di questi ultimi all’indennità di disoccupazione (Naspi). Ne consegue che solo le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale sono legittimate a stipulare tali intese sindacali con i datori. Anche se è una strada difficile da percorrere, in quanto presuppone un’intesa con i sindacati e poi l’adesione del lavoratore, potrebbe rilevarsi un valido strumento per consentire alle imprese di attuare processi di riorganizzazione “su base volontaria”, senza che da ciò possa derivare la perdita della Naspi per il dipendente, come, peraltro, chiarito dall’Inps con il messaggio n. 2261/2020.
ULTERIORE RATEIZZAZIONE PER LA RIPRESA DEI VERSAMENTI SOSPESI AL 16 settembre 2020 ( art 97)
Il Decreto Agosto interviene anche in tema di sospensione dei versamenti di ritenute, contributi e premi INAIL disposta dal Governo, a favore delle imprese.
Il Decreto prevede la possibilità di rateizzare la ripresa dei versamenti così :
- Il 50% delle somme dovute potrà essere effettuato in una unica soluzione entro la data del 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
- Il restante 50% delle somme dovute potrà essere rateizzato (senza sanzioni e interessi) fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
AUMENTO IMPORTO WELFARE AZIENDALE (art 112)
Il Decreto Agosto ha innalzato a euro 516,46 l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che NON concorre alla formazione del reddito (Welfare aziendale).
L’importo di cui sopra ha validità soltanto per l’anno 2020.
Le disposizioni hanno bisogno sicuramente di circolari attuative Inps per poter essere messe in pratica....
Buon Ferragosto