29/05/2026
✅ Il principio della perentorietà dei termini previsto dall’art. 44, comma 6, C.G.S. F.I.G.C. può subire deroghe in casi eccezionali, qualora si tratti di rispettare gli altri principi generali del processo enunciati nell’art. 44, comma 1, CGS FIGC e nell’art. 2, comma 2, C.G.S. C.O.N.I. nel caso di specie il diritto di difesa.
🟢 Lo ha affermato la seconda sezione del Collegio di Garanzia dello Sport accogliendo, con rinvio, il ricorso che abbiamo depositato con la Collega Daniela Ferretti per conto della ASD Montanara Calcio/Ducale 61 avverso la pronuncia della Corte Sportiva d’Appello Territoriale la quale aveva negato la richiesta di rimessione in termini per l’esecuzione delle formalità prescritte in occasione della presentazione del preannuncio di reclamo con i termini ridotti operanti nella specie, con una evidente omissione di motivazione (Decisione n. 36/25).
⚖️ Difatti per giurisprudenza costante, non solo del C.O.N.I. ma anche delle giurisdizioni superiori, l’errore scusabile della parte processuale che giustifica la deroga al principio della perentorietà dei termini può derivare “da erronee rassicurazioni fornite da soggetti pubblici istituzionalmente competenti all'applicazione della normativa violata” o dal “comportamento equivoco, contraddittorio o comunque non lineare dell'amministrazione, idoneo ad ingenerare convincimenti non esatti o, comunque, un errore non imputabile al ricorrente” o “da attività ictu oculi equivoche o contraddittorie poste in essere dalla P.A.”.
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