Studio Legale Rampazzo & Partners

Studio Legale Rampazzo & Partners Lo studio composto dagli avvocati Victor Rampazzo, Angelica Lucato, Elena Bergamo, Martina Ferrari,

Sessione ulteriore del ###V congresso nazionale forense
15/12/2023

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Buon Natale a tutti
24/12/2021

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Buon Natale
24/12/2020

Buon Natale

10/12/2019
19/09/2019

Revoca del gratuito patrocinio: da valutare le variazioni del reddito avvenute dopo la dichiarazione

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il G.I.P. del tribunale, nel rilevare che, in base alla situazione reddituale comunicata dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, l’imputato risultava aver superato i limiti di reddito stabiliti dalla legge per usufruire del beneficio del c.d. gratuito patrocinio, la Corte di Cassazione (sentenza 4 settembre 2019, n. 37007) - nell'accogliere la tesi difensiva secondo cui il G.I.P. non aveva considerato l'intervenuta variazione di reddito e, in particolare, che nell'anno di interesse si era ridotto ad una soglia inferiore a quella prevista per l'ammissione al beneficio - ha invece ribadito che in tema di patrocinio a spese dello Stato sono rilevanti le variazioni di reddito, intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, le quali comportino un ammontare inferiore del reddito già indicato e consentano, dunque, l'ammissione al beneficio dell'istante. (Cassazione penale, sezione IV, sentenza 4 settembre 2019, n. 37007)

13/07/2019
Le fideiussioni redatte su schema ABI sono totalmente nulle Anche il Tribunale di Pesaro, con sentenza 21 marzo 2019, n....
18/04/2019

Le fideiussioni redatte su schema ABI sono totalmente nulle

Anche il Tribunale di Pesaro, con sentenza 21 marzo 2019, n. 275 si è pronunciato in merito alle nullità delle fideiussioni. Il provvedimento in parola, conferma l’orientamento che si sta rinsaldando nei diversi tribunali di merito, relativamente alle contestazioni sui moduli fideiussori, sottoposti alla firma della clientela, redatti in modo conforme allo schema ABI, censurato dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55 del 2.5.2005 su parere del 20.04.2005, perché contenente clausole di “reviviscenza di deroga all’art. 1957 c.c. e di “sopravvivenza”, lesive della concorrenza dell’Antitrust, riconoscendo: 1) l’ammissibilità della domanda, anche se proposta in corso di causa (ed entro il termine fissato ai sensi dell’art. 183 c.p.c.), in ragione della rilevabilità d’ufficio della nullità negoziale (art. 1421 c.c.), anche in appello o in cassazione, in quanto pertinente ad un diritto autodeterminato; 2) la competenza del Tribunale ordinario a decidere (in sede di opposizione a decreto ingiuntivo) sulla nullità delle specifiche clausole fideiussorie, in quanto si tratta di eccezione d’incompetenza che va sollevata tempestivamente, e a parere della scrivente, anche perché trattasi di eccezione riconvenzionale idonea a paralizzare la domanda di pagamento introdotto con il ricorso monitorio; 3) la sentenza è rilevante, in quanto viene sancita la nullità assoluta del contratto fideiussorio, contente clausole ritenute nulle, per violazione della normativa imperativa antitrust di cui all’art. 2 della legge n. 287/1990, la quale non riguarda esclusivamente il negozio giuridico originario postosi all’origine della successiva sequenza comportamentale, ma si estende a tutta la più complessiva situazione anche successiva al negozio originario la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo alla concorrenza. (Tribunale di Pesaro, sentenza 21 marzo 2019, n. 275)

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, ribaltando la sentenza assolutoria...
08/04/2019

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, ribaltando la sentenza assolutoria di primo grado, aveva condannato il proprietario di un terreno su cui insisteva un albero, troppo vicino alla sede stradale, contro cui era andato a sb****re un automobilista perdendo la vita, la Corte di Cassazione (sentenza 12 marzo 2019, n. 10850) - nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui erroneamente la sentenza lo aveva ritenuto responsabile, gravando invece sulla Provincia l’obbligo di garantire la sicurezza della strada ed esercitare il controllo allo scopo di neutralizzare eventuali fonti di pericolo - ha infatti affermato che non può essere ritenuto responsabile della morte dell’automobilista, andato a sb****re contro un albero sito troppo vicino alla sede stradale, il proprietario del terreno su cui quell’albero era sito già da tempo, atteso che l'obbligo di protezione è posto a carico dell'ente proprietario della strada e non certo del proprietario del fondo contiguo alla sede stradale, il quale non può nemmeno dirsi tenuto a rimuovere l'albero. (Cassazione penale, sezione IV, sentenza 12 marzo 2019, n. 10850)

01/03/2019

Se la macchia d'olio si è appena formata, il Comune non è responsabile della caduta del motociclista

Secondo la Cassazione, ordinanza 20 febbraio 2019, n. 4963, deve essere esclusa la responsabilità del comune convenuto, ravvisandosi un’ipotesi di caso fortuito, allorquando la macchia d'olio presente sul manto stradale, che aveva causato l'incidente in cui era rimasto danneggiato l'attore, si era appena formata e l'ente custode della strada, preposto alla sua manutenzione, non aveva avuto la possibilità di porvi rimedio in alcun modo. (Cassazione civile sez. VI-3, ordinanza 20 febbraio 2019, n. 4963

Gestione dei rifiuti condominiali? Decide l'assemblea.E' quanto ha deciso la Corte di Cassazione con la Ordinanza n. 304...
23/01/2019

Gestione dei rifiuti condominiali? Decide l'assemblea.

E' quanto ha deciso la Corte di Cassazione con la Ordinanza n. 30455/2018.

La modifica del servizio di raccolta dei rifiuti «è di esclusiva competenza dell'assemblea condominiale a cui spetta il compito di individuare le nuove modalità di espletamento del servizio comune»
nel caso di specie vi era stata una impugnazione della delibera assembleare da parte di una condomina disabile che trovava più difficoltoso il sistema di raccolta dei rifiuti concentrato in un unico locale. L'innovazione risultava essere eccessivamente gravosa e anche le eventuali spese per l'eliminazione delle barriere architettoniche non avrebbero dovuto essere a suo esclusivo carico. In primo e secondo grado le sue istanze sono state respinte.

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