18/04/2019
Le fideiussioni redatte su schema ABI sono totalmente nulle
Anche il Tribunale di Pesaro, con sentenza 21 marzo 2019, n. 275 si è pronunciato in merito alle nullità delle fideiussioni. Il provvedimento in parola, conferma l’orientamento che si sta rinsaldando nei diversi tribunali di merito, relativamente alle contestazioni sui moduli fideiussori, sottoposti alla firma della clientela, redatti in modo conforme allo schema ABI, censurato dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55 del 2.5.2005 su parere del 20.04.2005, perché contenente clausole di “reviviscenza di deroga all’art. 1957 c.c. e di “sopravvivenza”, lesive della concorrenza dell’Antitrust, riconoscendo: 1) l’ammissibilità della domanda, anche se proposta in corso di causa (ed entro il termine fissato ai sensi dell’art. 183 c.p.c.), in ragione della rilevabilità d’ufficio della nullità negoziale (art. 1421 c.c.), anche in appello o in cassazione, in quanto pertinente ad un diritto autodeterminato; 2) la competenza del Tribunale ordinario a decidere (in sede di opposizione a decreto ingiuntivo) sulla nullità delle specifiche clausole fideiussorie, in quanto si tratta di eccezione d’incompetenza che va sollevata tempestivamente, e a parere della scrivente, anche perché trattasi di eccezione riconvenzionale idonea a paralizzare la domanda di pagamento introdotto con il ricorso monitorio; 3) la sentenza è rilevante, in quanto viene sancita la nullità assoluta del contratto fideiussorio, contente clausole ritenute nulle, per violazione della normativa imperativa antitrust di cui all’art. 2 della legge n. 287/1990, la quale non riguarda esclusivamente il negozio giuridico originario postosi all’origine della successiva sequenza comportamentale, ma si estende a tutta la più complessiva situazione anche successiva al negozio originario la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo alla concorrenza. (Tribunale di Pesaro, sentenza 21 marzo 2019, n. 275)