J-Lex

J-Lex Studio Legale composto dagli avvocati Victor Rampazzo, Alessio Golluccio, Donatella Nonis, Ketty Remelli e Martina Ferrari

Sessione ulteriore del ###V congresso nazionale forense
15/12/2023

Sessione ulteriore del ###V congresso nazionale forense

09/03/2023

San Donà, Victor Rampazzo confermato alla guida della Camera degli Avvocati.

Nata con lo scopo di raccogliere e unire gli sforzi di tutti coloro che si occupano di Giustizia, nell’interesse del territorio di competenza, per far sì che istanze ed esigenze della città e del variegato comprensorio che rappresenta, non siano dimenticate, la Camera degli Avvocati di San Donà, intitolata a Giorgio Pavan, ha rinnovato nei giorni scorsi le proprie cariche.

Tra le mission dell’Associazione c’è l’attività di promozione di iniziative per l’aggiornamento e la preparazione professionale dei soci; l’assistenza ai giovani colleghi nella preparazione all’esercizio dell’attività professionale, l’organizzazione e promozione di convegni, dibattiti, seminari di studio e approfondimento, corsi e manifestazioni; e molto altro.

Un’attività importante guidata nel corso dell’ultimo mandato e confermato per il prossimo dall’avvocato Jesolano Victor Rampazzo, Co-fondatore dello studio J-Lex.

Sono stati eletti, poi Barbara Rossetto (vicepresidente) Francesco Pavan (segretario) Fabio Rizzin (tesoriere) e Michela Pasqual (consigliere).
Per i probiviri gli avvocati Giacomo Vallese, Carlo Chielli e diletta Saramin. Per i revisori dei conti gli avvocati Alessio Bacchin, Elena Bergamo e Chiara Sartorel.

«Questo mandato sarà caratterizzato dalla particolare attenzione che dovremmo porre sull’applicazione della riforma Cartabia – ha commentato Rampazzo –, in particolare modo sugli impatti che questa avrà sull’ufficio del Giudice Pace, vero presidio di giustizia territoriale. La Camera avrà pertanto una costante interlocuzione con i sindaci del territorio per garantire la funzionalità dell’ufficio».

31/12/2022
Lo Studio Legale J-Lex augura a tutti un Buon Natale
24/12/2022

Lo Studio Legale J-Lex augura a tutti un Buon Natale

La prima carta dei diritti dell’uomo. Il cilindro di Ciro
09/07/2022

La prima carta dei diritti dell’uomo. Il cilindro di Ciro

16/06/2022
In materia di suolo pubblico non esiste il silenzio assenso.La mera presentazione della domanda non costituisce titolo p...
23/05/2022

In materia di suolo pubblico non esiste il silenzio assenso.

La mera presentazione della domanda non costituisce titolo per l’occupazione di suolo pubblico (neppure provvisoriamente, nelle more cioè della definizione del relativo procedimento concessorio), ed in ogni caso il semplice decorso del tempo stabilito dal regolamento comunale non è idoneo al perfezionamento del c.d. silenzio – assenso, ex art. 20 della L. n. 241/1990, che non trova applicazione nel caso di occupazione di suolo pubblico e, dunque, di atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico e l’ambiente (Cons. giust. amm. Sicilia, 09/10/2019, n. 887).

“Per completezza il Collegio osserva che l’art. 20 del D.Lgs. n. 285 del 1992 prevede che chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 168 ad Euro 674 (comma 4) e che tale violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese; ai sensi dell’art. 3, comma 16, L. n. 94 del 2009 (comma 5). Inoltre, fatti salvi i provvedimenti dell’Autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall’art. 633 c.p.p. e dall’art. 20 D.Lgs. n. 285 del 1992, il Sindaco, per le strade urbane, può ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell’esercizio fino al pieno adempimento dell’ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni. Il Collegio, quindi, ritiene che i provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo si sottraggono alle critiche dell’allora ricorrente. Ne consegue che la domanda risarcitoria per come avanzata non può essere accolta in quanto, accertata la legittimità dei provvedimenti gravati, è priva di qualsiasi fondamento”.

Indirizzo

Piazza Brescia 5/B
Jesolo
30016

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
15:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 13:00
15:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
15:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 13:00
15:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 13:00
15:00 - 19:00

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