Studio Legale Avv. Giorgio Rossetti

Studio Legale Avv. Giorgio Rossetti Lo Studio si occupa di consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale in ambito penale e civile

23/02/2023
07/06/2021

L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: PERCHÉ CHIEDERLO e COME:

• Per tutelare la persona maggiorenne priva parzialmente o totalmente di autonomia nel compiere gli atti della vita quotidiana, che si trovi in uno stato di infermità o di menomazione fisica o psichica che non gli consenta, anche solo parzialmente o temporaneamente, di provvedere alla cura di sé e dei propri interessi.
• A titolo di esempio: stipula di contratti, acquisto e/o vendita e locazione di beni, dichiarazioni di successione, accettazione e rinuncia all’eredità, divisioni ereditarie, liquidazioni di polizze assicurative, richieste di riconoscimento di invalidità civile e assegni di accompagnamento, aperture e chiusure di conti correnti e libretti bancari e postali e depositi titoli, esigere e riscuotere somme, prestazione di consenso informato per terapie e interventi medico-sanitari, instaurazione di procedimenti giudiziari ordinari e amministrativi o tributari, transazioni e conciliazioni, richieste di risarcimento danni, separazioni e divorzi, comunque per tutti i casi in cui è richiesta una firma dell’interessato che è impossibilitato ad apporla;
• E’ possibile fare richiesta di amministrazione di sostegno anche per la persona che appaia e si dichiari autonoma, ma sia dimostrabile che non è in grado di prendersi cura di sé e compia atti che danneggiano sé, i propri interessi e il proprio patrimonio.
• Il contenuto dell’incarico dell’amministratore di sostegno è indicato in modo preciso e puntuale dal Giudice Tutelare, e tiene conto di volta in volta della specifica situazione ed è determinato caso per caso a seconda delle specifiche esigenze del singolo beneficiario. Potrà prevedere l’assistenza nella cura della persona e/o nell’amministrazione del patrimonio e/o di rappresentarlo nel compimento di determinati atti. E’uno strumento flessibile che consente di proteggere la persona e i suoi interessi pur lasciando un ambito di autonomia alla stessa che conserverà la capacità di agire per tutti gli altri atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno.
• La domanda può essere presentata dallo stesso beneficiario, dal coniuge (o dalla persona stabilmente convivente), dai parenti entro il 4° grado, dagli affini entro il 2° grado, dal tutore o curatore e dal Pubblico Ministero al Giudice del luogo dove stabilmente vive il beneficiando.
• L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il Giudice Tutelare può designare, con decreto motivato, un amministratore di sostegno diverso. Ove ne ravvisi l’opportunità ( complessità dell’Amministrazione, forti contrasti tra i parenti ..) il Giudice Tutelare può chiamare all’incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, iscritta in appositi elenchi.

01/03/2021

Comunichiamo a tutti i clienti che dal 01.03.2021 lo Studio Legale si è trasferito in VIA ANCONA 30.

Si ricorda che si riceve solo su appuntamento.

05/08/2020

L'avvocato Giorgio Rossetti sulla sentenza della Cassazione: "Lo stalking è stato confermato".

Interessante la sentenza del tribunale di LAtina  che in tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei ...
16/06/2020

Interessante la sentenza del tribunale di LAtina che in tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità,evidenzia come lo strumento di misurazione della velocità media sia costituito da due punti di rilevamento del passaggio: pertanto, in mancanza di adeguato preavviso sul fatto che trattasi di rilevamento della velocità media, i punti di rilevamento non potranno considerarsi conoscibili poiché la visibilità sarà limitata alla sola porta di ingresso.
Infatti la Cassazione (cfr. ordinanza n. 5873/2017) fa rientrare anche il "tutor" tra i dispositivi , finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 del Codice della Strada.
L'art. 142, comma 6 bis, C.d.S. stabilisce che le postazioni di controllo sulle strade che rilevano la velocità debbano essere preventivamente segnalate e ben visibili, conformemente a quanto stabilito dal regolamento di esecuzione.

Il Tribunale di Latina annulla il verbale per superamento dei limiti di velocità. Inadeguato il cartello che non riporta l'indicazione del controllo della velocità "media"

Indirizzo

Via ANCONA 30
Jesi
60035

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 17:00

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