22/10/2026
Con l’ordinanza n. 26700 del 12 ottobre 2026, la Terza Sezione civile della Cassazione chiarisce che il difetto di integrità del contraddittorio può essere rilevato d’ufficio o eccepito da qualsiasi parte costituita, anche diversa dal destinatario della notificazione invalida.
𝐍𝐨𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚 𝐏𝐄𝐂 𝐝𝐚𝐥𝐥’𝐞𝐥𝐞𝐧𝐜𝐨 𝐬𝐛𝐚𝐠𝐥𝐢𝐚𝐭𝐨: 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐞̀ 𝐧𝐮𝐥𝐥𝐨 𝐥’𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐬𝐨
La notificazione di un atto giudiziario a una società commerciale tramite un indirizzo PEC estratto dall’Indice delle Pubbliche Amministrazioni può determinare la nullità dell’intero processo, quando il destinatario è un litisconsorte necessario e non si costituisce in giudizio. Con l’ordinanza n. 26700/2026, la Cassazione chiarisce che il difetto di integrità del contraddittorio può essere rilevato d’ufficio o eccepito da qualsiasi parte costituita, anche diversa dal destinatario della notificazione invalida.
𝐋𝐞𝐠𝐠𝐢 𝐥'𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 ➡️ link al primo commento