08/05/2026
MANTENIMENTO DEL FIGLIO MAGGIORENNE:COSA SAPERE.
con la sentenza del 27/04/2023 il Tribunale si è pronunciato in merito all'obbligo di mantenimento dei genitori in favore dei figli maggiorenni e al concetto di indipendenza economica degli stessi idonea alla revoca dell'assegno come segue:
- l’obbligo di mantenimento del figlio non cessa col raggiungimento della maggiore età dello stesso,tuttavia non ha un diritto perenne al mantenimento da parte del genitore divorziato (o separato);
-il figlio di genitori divorziati (o separati), che abbia ampiamente superato la maggiore età , e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono fìnalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso;
-il figlio divenuto maggiorenne che intenda ottenere il riconoscimento del predetto diritto ha l'onere di provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro;
-in definitiva il diritto del figlio maggiorenne ad essere mantenuto dai genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e formativo, nel rispetto delle sue capacità ed aspirazioni;
Conseguenza: l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per i figli cessa qualora venga dimostrato l'avvenuto l'ingresso dei figli nel mondo del lavoro, seppure con lavori saltuari ed a tempo determinato ovvero quando la mancata indipendenza economica é dovuta a sua colpa.