05/09/2025
Privacy, corrispondenza ed accesso abusivo ad una casella di posta elettronica.
👉 La Corte di Cassazione con la sentenza n. 24204/2025, richiamando la propria giurisprudenza ed i principi espressi dalla Corte europea dei Diritti dell’uomo (sentenza 5/9/2017), ha giudicato illegittima l’acquisizione e conservazione, attraverso i server aziendali, da parte del datore di lavoro delle "mail" degli ex dipendenti, sospettati di aver realizzato atti di concorrenza sleale; le comunicazioni trasmesse dai locali dell’impresa, anche se provenienti da account privati protetti da password confluite nei server aziendali, rientrano nella nozione di vita privata e di corrispondenza e non sono consentiti accessi senza informativa su possibilità, forma e controllo degli accessi.
🎯 Più in generale, è illegittima la conservazione e la categorizzazione dei dati personali dei dipendenti, relativi alla navigazione in internet, all'utilizzo della posta elettronica ed alle utenze telefoniche da essi chiamate, acquisiti dal datore di lavoro attraverso impianti e sistemi di controllo la cui installazione sia avvenuta senza il positivo esperimento delle procedure di cui all'art. 4, comma 2, della L. 300/70, applicabili anche ai controlli diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori, quando comportino la possibilità di verifica a distanza dell'attività di questi ultimi, ed in assenza di consenso individuale e del rilascio delle informative previste dal D.Lgs. 196/2003.
⚖️ Nel caso di accesso abusivo ad una casella di posta elettronica protetta da password è configurabile il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico che concorre con quello di violazione di corrispondenza, in relazione all'acquisizione del contenuto mail custodite nell'archivio, e con il delitto di danneggiamento di dati informatici, nel caso in cui all'abusiva modificazione delle credenziali d'accesso consegua l'inutilizzabilità della casella di posta da parte del titolare (Cass. pen. 18284/2019).