03/04/2024
IL CONDOMINIO HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO PER PERDITA DI CHANCE PER LA MANCATA FRUIZIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI
(Tribunale di Roma, sez. X, sent. 13 febbraio 2024 n. 21607)
Un condominio aveva chiesto la risoluzione per grave inadempimento del contratto di appalto con il quale l’impresa si era impegnata a eseguire i lavori, previa cessione dei crediti fiscali maturati in attuazione della normativa del “bonus facciate”, nonché l'integrale risarcimento dei danni causati da tale condotta inadempiente dell’appaltatrice.
L’impresa adduceva a giustificazione della propria inerzia il mutamento della disciplina normativa, la quale aveva reso di fatto impossibile alle imprese appaltataci lo sconto dei bonus fiscali ceduti dagli appaltanti. A seguito delle modifiche apportate dalla legge, infatti, gli istituti bancari avevano smesso di scontare i crediti fiscali: ciò aveva reso problematica l'utilizzazione, da parte degli appaltatori, dei crediti ceduti quale corrispettivo, facendo ve**re meno anche l'utilizzabilità degli acconti sui lavori appaltati (sui quali le imprese solitamente contano per poter avviare l'esecuzione delle opere).
Il Tribunale di Roma riconosceva, da un lato, che -nel caso concreto- il pagamento mediante cessione del credito, pur non essendo condizionato alla effettiva liquidazione dello stesso, era stato previsto sulla base del presupposto tacito della sua liquidabilità; dall’altro che, indubbiamente, con il venir meno della praticabilità dello sconto da parte delle banche, la cessione di un credito fiscale, utilizzabile solo al momento della dichiarazione dei redditi in detrazione dalle imposte al momento delle scadenze fiscali, costituiva una forma di pagamento notevolmente difficoltosa, la cui accettazione come forma di pagamento poteva risultare sconveniente per un imprenditore.
La radicale modificazione del sistema normativo incideva quindi non solo sulla possibilità di adempimento delle obbligazioni assunte dalle società appaltatrici, ma sullo stesso meccanismo di pagamento del corrispettivo loro dovuto, rendendo la forma di pagamento prescelto -a suo tempo accettata, in quanto agevolmente liquidabile, sulla base del precedente sistema- notevolmente più tortuosa e ingestibile per i rallentamenti propri della ordinaria detrazione fiscale.
Al fine di verificare l’esistenza dei presupposti del grave inadempimento dell’appaltatore, nella valutazione complessiva delle circostanze, secondo il Tribunale di Roma doveva tenersi tuttavia conto, oltre all'innegabile incidenza della riforma normativa, anche del fatto che l'impresa aveva rifiutato un “prestito-ponte” proposto dal committente per consentire l'avvio dei lavori, ed aveva poi completamente ignorato la diffida ad adempiere inviata da quest’ultimo.
Inoltre non era stata dimostrata l'offerta dell’appaltatrice di mettere a disposizione, per l'attuazione delle opere, altra società del gruppo asseritamente solvibile per mancanza di crediti "incagliati" (offerta peraltro probabilmente tardiva, data l'imminente scadenza del termine per ultimare i lavori e difficilmente apprezzabile, dato l'intuitus personae proprio del contratto di appalto).
Veniva pertanto accolta la domanda di risoluzione del contratto, dato che, anche ad ammettere l'esistenza di una ridotta colpevolezza dell’impresa per il ritardo nell'adempimento conseguente alle modifiche normative, tale inerzia risultava del tutto ingiustificata dopo la messa a disposizione da parte del condominio della provvista necessaria per iniziare l'esecuzione dei lavori.
Il Tribunale riconosceva anche il danno subito dal condominio, consistente nella lesione di un'aspettativa legittima ad un diritto soggettivo non ancora maturato (non essendo mai state ultimate le opere previste): l’impresa veniva infatti ritenuta responsabile della perdita della chance (fruizione del bonus fiscale) di cui il committente avrebbe potuto usufruire qualora l'appaltatore (anche utilizzando il “prestito ponte”) avesse ultimato tempestivamente i lavori, così consentendo al condominio di maturare il diritto al cospicuo vantaggio fiscale.
Nella liquidazione del relativo risarcimento il Tribunale, considerato l’inadempimento definitivo, innanzitutto riteneva prevalente sulla penale prevista nel contratto per l’ipotesi di ritardo nell’adempimento* il danno derivante dalla perdita di chance -ovvero del bonus fiscale-, molto maggiore nell’importo e per il risarcimento del quale nel contratto di appalto era stata operata apposita riserva.
Nella determinazione della misura di tale chance, tuttavia, il Tribunale considerava alcune circostanze: la mancata dimostrazione, da parte del condominio, della sussistenza di tutti i requisiti ulteriori per potere usufruire del bonus; il fatto colposo del committente stesso, che aveva il diritto (che non aveva però esercitato) di rivolgersi ad altra ditta solvibile e non "incagliata", sostituendo l'appaltatore per realizzare tempestivamente i lavori; la mancata dimostrazione da parte del condominio del fatto che, a causa del ritardo dell’appaltatore, esso avesse perso il diritto a far valere altri bonus fiscali che, sia pure ancorati a presupposti non del tutto sovrapponibili, davano diritto comunque al godimento di risparmi fiscali anche se minori.
Pertanto il Tribunale operava una valutazione equitativa, riducendo l'importo liquidabile ad una percentuale pari al 70% del bonus fiscale astrattamente riconoscibile.
*(la penale, svolgendo la funzione di risarcimento forfettario di un danno, è intesa a rafforzare il vincolo contrattuale e a stabilire preventivamente la misura del risarcimento, salvo che sia convenuta la risarcibilità del danno ulteriore: in tal caso la penale viene assorbita, ove sia provata la sussistenza di maggiori danni, nella liquidazione complessiva di questi, senza potersi con essi cumulare).
Fonte: Diritto e Giustizia, 12.03.2024