Studio Legale Avv. Alessandra Antonelli

Studio Legale Avv. Alessandra Antonelli STORIA
Nel 2002 mi laureo in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Macerata (votazione 110/110 con lode). ex D. Lgs. 231/01).

Fino al 2005 svolgo la pratica forense presso lo Studio degli Avv.ti Otello G. Carbonari, Daniele Bendia e Vincenzo Russo di Jesi (AN), superando nel frattempo l'esame di Stato; nel settembre 2005 mi iscrivo all’Ordine degli Avvocati di Ancona, continuando a collaborare con i Colleghi. Nel 2007 apro il mio Studio, iniziando l’esercizio in proprio della Professione. TIPOLOGIA DI CLIENTELA
La mia at

tività professionale è rivolta a persone fisiche (anche professionisti) e giuridiche (imprese individuali, società, consorzi). VISION E MISSION
Il mio principale obiettivo è assistere la clientela con competenza, professionalità, tempestività e serietà. Il primo modo in cui lo faccio è prestando attività di consulenza stragiudiziale, per la corretta impostazione dei rapporti - contratti tra clienti e terzi soggetti e per evitare l’insorgere di controversie. Nel caso in cui queste in ogni caso si verifichino, svolgo attività di assistenza e consulenza stragiudiziali finalizzate a definire i conflitti bonariamente, nel minore tempo possibile e al minor costo per i clienti, e ove necessario anche attività di rappresentanza e difesa in giudizio. AMBITI DI ATTIVITÀ
Mi occupo esclusivamente di diritto civile, con particolare riferimento a:
- consulenza alle aziende (per redazione ed esecuzione di accordi e scritture; due diligence in occasione di stipule; consulenza per gli aspetti legali del business; assistenza agli organi direttivi e/o ai responsabili delle funzioni e/o alla funzione amministrativa per le iniziative di business aventi implicazioni di carattere legale; supporto a funzioni di controllo a presidio dei rischi, ad es. In questo ambito ho frequentato il Corso di Alta Formazione in “Gestione degli affari legali dell’impresa - Legal Management” organizzato dal dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università Sapienza di Roma. Attualmente sto frequentando il Corso di Alta Formazione in diritto societario "Il legale nell'impresa" organizzato da Aiga;
- obbligazioni e contratti (obbligazioni in generale; contratti e relativa redazione in materia (ad es.) di compravendita, appalti e subappalti, locazione, mandato, comodato, fideiussione, transazione, fornitura di beni, prestazione di servizi; responsabilità contrattuale ed extracontrattuale da fatto illecito, ad es. azioni risarcitorie a seguito di sinistro stradale);
- diritto di famiglia (separazioni personali, consensuali o giudiziali; scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; rapporti di filiazione e responsabilità genitoriale; ordini di protezione contro gli abusi familiari; tutela delle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'ambito delle procedure di amministrazione di sostegno, inabilitazione, interdizione). Sono iscritta all'elenco degli amministratori di sostegno del Tribunale di Ancona in relazione agli incarichi conferiti dai Giudici tutelari del medesimo Tribunale;
- possesso e diritti reali (proprietà e diritti minori quali quelli di superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù; acquisto e trasferimento; relative azioni a tutela);
- comunione e condominio;
- recupero crediti (in via stragiudiziale o giudiziale, anche con procedure di ingiunzione ed esecutive). Sono iscritta all'elenco dei custodi giudiziari del Tribunale di Ancona in relazione agli incarichi conferiti dai Giudici delle esecuzioni immobiliari del medesimo Tribunale. LO STUDIO
Lo Studio è a Jesi (AN) in Via Archimede Pasquinelli n. 2/A scala 4 (c/o Centro Direzionale Cartiere Vecchie). Ricevo i clienti dal lunedì al venerdì, dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30. Gli appuntamenti vanno previamente concordati telefonicamente o via email e si svolgono in presenza solo per attività che non possono essere utilmente svolte telefonicamente o in videocollegamento. La segreteria è a disposizione della clientela, per ogni necessità, nei seguenti giorni e orari:
- dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00
- nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì anche il pomeriggio dalle 14:30 alle 16:30

CONTATTI
Tel/Fax: 0731-215135
E-mail: [email protected]; [email protected]
P.e.c.: [email protected]

URTATA DA UN CANE CHE STAVA CORRENDO: LA PADRONA CONDANNATA AL RISARCIMENTO(Tribunale di Firenze, sentenza n. 2715 del 0...
18/08/2025

URTATA DA UN CANE CHE STAVA CORRENDO: LA PADRONA CONDANNATA AL RISARCIMENTO
(Tribunale di Firenze, sentenza n. 2715 del 05.08.2025)

"La circostanza che il cane fosse all'interno di un'area "dedicata" non esime, difatti, i proprietari dal mantenersi attenti sulla loro condotta così da essere pronti ad interve**re dal momento che la posizione di garanzia assunta dai medesimi impone comunque l'obbligo di controllare e custodire l'animale adottando ogni cautela per evitare e preve**re fatti lesivi"

Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 2715 del 05 agosto scorso, riconosce il risarcimento del danno non patrimoniale in oltre 22mila euro

𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝗯𝗼𝗻𝘂𝘀 110%: 𝗺𝗮𝘅𝗶-𝘁𝗮𝘀𝘀𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗰𝗵𝗶 𝘃𝗲𝗻𝗱𝗲 𝘂𝗻𝗮 𝗰𝗮𝘀𝗮 𝗿𝗶𝘀𝘁𝗿𝘂𝘁𝘁𝘂𝗿𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗮 𝗺𝗲𝗻𝗼 𝗱𝗶 𝗱𝗶𝗲𝗰𝗶 𝗮𝗻𝗻𝗶. 𝗖𝗵𝗶 𝘀𝗶 𝘀𝗮𝗹𝘃𝗮 𝗲 𝗰𝗵𝗶 𝗻𝗼"Il nuovo r...
16/06/2024

𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝗯𝗼𝗻𝘂𝘀 110%: 𝗺𝗮𝘅𝗶-𝘁𝗮𝘀𝘀𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗰𝗵𝗶 𝘃𝗲𝗻𝗱𝗲 𝘂𝗻𝗮 𝗰𝗮𝘀𝗮 𝗿𝗶𝘀𝘁𝗿𝘂𝘁𝘁𝘂𝗿𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗮 𝗺𝗲𝗻𝗼 𝗱𝗶 𝗱𝗶𝗲𝗰𝗶 𝗮𝗻𝗻𝗶. 𝗖𝗵𝗶 𝘀𝗶 𝘀𝗮𝗹𝘃𝗮 𝗲 𝗰𝗵𝗶 𝗻𝗼

"Il nuovo regime di tassazione sulle plusvalenze da cessioni di beni immobili ristrutturati con il Superbonus è stato introdotto dalla legge di Bilancio del 2024. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la tassa si applica a tutte le tipologie di immobili che sono state oggetto degli interventi del Superbonus, trainanti o trainati. Per far scattare la tassa è sufficiente aver eseguito dei lavori sulle parti comuni dell’edificio o del condominio.

Non saranno tassate le plusvalenze relative agli immobili acquisiti per successione e a quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione siano trascorsi meno di 10 anni.

Se si è beneficiato della cessione del credito o dello sconto in fattura non si tiene conto tra i costi delle spese beneficiate dal Superbonus del 110% se gli interventi si sono conclusi da non più di 5 anni all’atto della cessione, mentre se questo termine è trascorso verranno conteggiate al 50% sempre entro il limite temporale dei 10 anni precedenti la cessione. Se si è scelta la detrazione nella dichiarazione dei redditi, invece, tutte le spese possono essere prese in considerazione. Alle plusvalenze si applica, a scelta del contribuente, l’imposta sostitutiva del 26% o le aliquote progressive Irpef. La seconda ipotesi, in genere, è meno conveniente"

(di Valentina Iorio - fonte Corriere della Sera)

IL CONDOMINIO HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO PER PERDITA DI CHANCE PER LA MANCATA FRUIZIONE DELLE DETRAZIONI FISCA...
03/04/2024

IL CONDOMINIO HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO PER PERDITA DI CHANCE PER LA MANCATA FRUIZIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI
(Tribunale di Roma, sez. X, sent. 13 febbraio 2024 n. 21607)

Un condominio aveva chiesto la risoluzione per grave inadempimento del contratto di appalto con il quale l’impresa si era impegnata a eseguire i lavori, previa cessione dei crediti fiscali maturati in attuazione della normativa del “bonus facciate”, nonché l'integrale risarcimento dei danni causati da tale condotta inadempiente dell’appaltatrice.
L’impresa adduceva a giustificazione della propria inerzia il mutamento della disciplina normativa, la quale aveva reso di fatto impossibile alle imprese appaltataci lo sconto dei bonus fiscali ceduti dagli appaltanti. A seguito delle modifiche apportate dalla legge, infatti, gli istituti bancari avevano smesso di scontare i crediti fiscali: ciò aveva reso problematica l'utilizzazione, da parte degli appaltatori, dei crediti ceduti quale corrispettivo, facendo ve**re meno anche l'utilizzabilità degli acconti sui lavori appaltati (sui quali le imprese solitamente contano per poter avviare l'esecuzione delle opere).
Il Tribunale di Roma riconosceva, da un lato, che -nel caso concreto- il pagamento mediante cessione del credito, pur non essendo condizionato alla effettiva liquidazione dello stesso, era stato previsto sulla base del presupposto tacito della sua liquidabilità; dall’altro che, indubbiamente, con il venir meno della praticabilità dello sconto da parte delle banche, la cessione di un credito fiscale, utilizzabile solo al momento della dichiarazione dei redditi in detrazione dalle imposte al momento delle scadenze fiscali, costituiva una forma di pagamento notevolmente difficoltosa, la cui accettazione come forma di pagamento poteva risultare sconveniente per un imprenditore.
La radicale modificazione del sistema normativo incideva quindi non solo sulla possibilità di adempimento delle obbligazioni assunte dalle società appaltatrici, ma sullo stesso meccanismo di pagamento del corrispettivo loro dovuto, rendendo la forma di pagamento prescelto -a suo tempo accettata, in quanto agevolmente liquidabile, sulla base del precedente sistema- notevolmente più tortuosa e ingestibile per i rallentamenti propri della ordinaria detrazione fiscale.
Al fine di verificare l’esistenza dei presupposti del grave inadempimento dell’appaltatore, nella valutazione complessiva delle circostanze, secondo il Tribunale di Roma doveva tenersi tuttavia conto, oltre all'innegabile incidenza della riforma normativa, anche del fatto che l'impresa aveva rifiutato un “prestito-ponte” proposto dal committente per consentire l'avvio dei lavori, ed aveva poi completamente ignorato la diffida ad adempiere inviata da quest’ultimo.
Inoltre non era stata dimostrata l'offerta dell’appaltatrice di mettere a disposizione, per l'attuazione delle opere, altra società del gruppo asseritamente solvibile per mancanza di crediti "incagliati" (offerta peraltro probabilmente tardiva, data l'imminente scadenza del termine per ultimare i lavori e difficilmente apprezzabile, dato l'intuitus personae proprio del contratto di appalto).
Veniva pertanto accolta la domanda di risoluzione del contratto, dato che, anche ad ammettere l'esistenza di una ridotta colpevolezza dell’impresa per il ritardo nell'adempimento conseguente alle modifiche normative, tale inerzia risultava del tutto ingiustificata dopo la messa a disposizione da parte del condominio della provvista necessaria per iniziare l'esecuzione dei lavori.
Il Tribunale riconosceva anche il danno subito dal condominio, consistente nella lesione di un'aspettativa legittima ad un diritto soggettivo non ancora maturato (non essendo mai state ultimate le opere previste): l’impresa veniva infatti ritenuta responsabile della perdita della chance (fruizione del bonus fiscale) di cui il committente avrebbe potuto usufruire qualora l'appaltatore (anche utilizzando il “prestito ponte”) avesse ultimato tempestivamente i lavori, così consentendo al condominio di maturare il diritto al cospicuo vantaggio fiscale.
Nella liquidazione del relativo risarcimento il Tribunale, considerato l’inadempimento definitivo, innanzitutto riteneva prevalente sulla penale prevista nel contratto per l’ipotesi di ritardo nell’adempimento* il danno derivante dalla perdita di chance -ovvero del bonus fiscale-, molto maggiore nell’importo e per il risarcimento del quale nel contratto di appalto era stata operata apposita riserva.
Nella determinazione della misura di tale chance, tuttavia, il Tribunale considerava alcune circostanze: la mancata dimostrazione, da parte del condominio, della sussistenza di tutti i requisiti ulteriori per potere usufruire del bonus; il fatto colposo del committente stesso, che aveva il diritto (che non aveva però esercitato) di rivolgersi ad altra ditta solvibile e non "incagliata", sostituendo l'appaltatore per realizzare tempestivamente i lavori; la mancata dimostrazione da parte del condominio del fatto che, a causa del ritardo dell’appaltatore, esso avesse perso il diritto a far valere altri bonus fiscali che, sia pure ancorati a presupposti non del tutto sovrapponibili, davano diritto comunque al godimento di risparmi fiscali anche se minori.
Pertanto il Tribunale operava una valutazione equitativa, riducendo l'importo liquidabile ad una percentuale pari al 70% del bonus fiscale astrattamente riconoscibile.

*(la penale, svolgendo la funzione di risarcimento forfettario di un danno, è intesa a rafforzare il vincolo contrattuale e a stabilire preventivamente la misura del risarcimento, salvo che sia convenuta la risarcibilità del danno ulteriore: in tal caso la penale viene assorbita, ove sia provata la sussistenza di maggiori danni, nella liquidazione complessiva di questi, senza potersi con essi cumulare).

Fonte: Diritto e Giustizia, 12.03.2024

"In tema di sanzioni amministrative, ogni atto tipico del procedimento previsto dalla legge per l’accertamento della vio...
26/08/2023

"In tema di sanzioni amministrative, ogni atto tipico del procedimento previsto dalla legge per l’accertamento della violazione e per l’irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell’amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria ed è quindi idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell’articolo 2943 Cc e ad interrompere la prescrizione, ma ciò sempre se e dal momento in cui l’atto sia stato notificato o, comunque, portato a conoscenza del soggetto sanzionato a mezzo ruolo, tale non potendo avere tale effetto le lettere raccomandate contenenti meri solleciti di pagamento"

La Cassazione: in tema di sanzioni amministrative le raccomandate con meri solleciti di pagamento non interrompono la prescrizione. Accolto il ricorso del contribuente avverso la cartella esattoriale di pagamento di 26mila euro. Soltanto gli atti tipici del procedimento per l’accertamento della vi...

"Evita di fare ciò che non sai, e apprendi tutto ciò che occorre"(Pitagora)
23/05/2023

"Evita di fare ciò che non sai, e apprendi tutto ciò che occorre"
(Pitagora)

"I crediti bloccati dallo stop al superbonus fanno gola alle mafie e agli usurai: nel mirino dei criminali vi sono oltre...
16/04/2023

"I crediti bloccati dallo stop al superbonus fanno gola alle mafie e agli usurai: nel mirino dei criminali vi sono oltre duemila imprese in Sicilia con l'acqua alla gola che hanno crediti incagliati per 1,2 miliardi di euro, con 11mila lavoratori coinvolti. (...)
Altre imprese impegnate nei lavori per opere pubbliche sono in fortissima difficoltà perché ancora non arriva loro l'erogazione dei rimborsi per il caro-materiali.
Il rischio che per far fronte a esigenze di cassa si scelgano 'canali informali' o usurai é reale, sino al punto da acquisire la proprietà reale delle imprese, formalmente pulite, ma di fatto sotto il controllo di Cosa Nostra, facendo cosí un regalo enorme alle mafie, pronte a cogliere l'occasione di sfruttare le lentezze e le fragilità del sistema economico. (...)
Non sarebbe la prima volta che si usa un sistema regolare per ripulire denaro sporco. (...) Avere la liquidità per comprare subito a 60 quello che vale 100 può anche essere un sistema raffinato per riciclare (o investire) fondi anche delle mafie. (...)
'Con il bonus edilizio abbiamo assistito a una proliferazione di imprese, alcune nate soltanto con la prospettiva di cedere il credito, piuttosto che realizzare le opere', ha detto il presidente della Commissione antimafia, Antonello Cracolici. 'Chi dispone di ingenti capitali propri non ha difficoltá a sopperire alle difficoltá della cessione dei crediti fiscali del superbonus edilizio e le imprese che invece agiscono nel rispetto delle regole, per potere pagare fornitori e lavoratori sono costrette a svendere i propri crediti, in modo da accedere a una liquiditá che permetta loro di pagare le spese di gestione. Una speculazione che fa gioco a compratori senza scrupoli.
In questa operazione di cessione dei crediti non possiamo escludere il rischio che dietro ci possano essere dei prestanome in grado di comprare a 50 un credito che vale 100 per investirlo o riciclarlo per conto di cosa nostra'. 'Molte aziende, nella fase del caos che si e' creato sui bonus, sono collassate e pur di non fallire hanno fatto le inumane cose per poter galleggiare e non affogare -sottolinea Giovanni Pistorio, segretario regionale della Fillea Cgil- e temiamo che si proverà a scaricare le difficoltà delle imprese interamente sul groppone dei lavoratori: rischia di dilagare il lavoro totalmente in nero falsificando, per sfuggire alle norme sulla congruità, anche le autorizzazioni e i titoli abitativi'"

I crediti bloccati dallo stop al superbonus fanno gola alle mafie e agli usurai: nel mirino dei criminali vi sono oltre duemila imprese in Sicilia con l'acqua alla gola che hanno crediti...

Superbonus 110%.Come da un'opportunità può scaturire un pesante contenzioso.Su questo tema non ci si forma -e informa- m...
13/04/2023

Superbonus 110%.
Come da un'opportunità può scaturire un pesante contenzioso.
Su questo tema non ci si forma -e informa- mai abbastanza

Corso davvero interessante - relatore il Collega Avv. Valerio Sangiovanni
28/03/2023

Corso davvero interessante - relatore il Collega Avv. Valerio Sangiovanni

Cessione di crediti d’imposta relativi a incentivi fiscaliIl Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che in...
19/02/2023

Cessione di crediti d’imposta relativi a incentivi fiscali

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di cessione di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali.

"Il testo interviene per modificare la disciplina riguardante la cessione dei crediti d’imposta afferenti a spese per gli interventi in materia di:
• recupero patrimonio edilizio,
• efficienza energetica,
• “superbonus 110%”,
• misure antisismiche,
• facciate,
• impianti fotovoltaici,
• colonnine di ricarica,
• barriere architettoniche.

L’oggetto dell’intervento non è il bonus, bensì la cessione del relativo credito, che ha potenzialità negative sull’incremento del debito pubblico.

Dall’entrata in vigore del decreto, a eccezione di specifiche deroghe per le operazioni già in corso, non sarà più possibile per i soggetti che effettuano tali spese optare per il cosiddetto “sconto in fattura” né per la cessione del credito d’imposta. Inoltre, non sarà più consentita la prima cessione dei crediti d’imposta relativi a specifiche categorie di spese; resta invece inalterata la possibilità della detrazione degli importi corrispondenti.
Si introduce il divieto, per le P.A., di essere cessionarie di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali maturati con dette tipologie di intervento.
Infine, il testo chiarisce il regime della responsabilità solidale nei casi di accertata mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto ai benefici fiscali"

Il Consiglio dei Ministri approva inoltre un d.lgs. di recepimento di norme europee in tema di assicurazione Rca.

10/12/2022

"Lo scorso 7 dicembre la Commissione europea ha adottato una proposta di regolamento volta ad armonizzare le norme di diritto internazionale privato in materia di filiazione. La proposta è incentrata sull'interesse superiore del minore e sui diritti dei figli. (...)
In particolare, i figli di genitori dello stesso sesso, si legge nel testo della proposta di regolamento, "avranno stessi diritti in tutta la Ue": dato che nel diritto internazionale, come pure in quello dell'Unione e negli ordinamenti degli Stati membri, tutti i minori di età hanno gli stessi diritti senza discriminazioni, la proposta prevede il riconoscimento della genitorialità di un minore, indipendentemente dal modo in cui lo stesso è stato concepito o è nato e indipendentemente dal tipo di famiglia in cui è inserito. La proposta include, quindi, il riconoscimento della genitorialità di un bambino con genitori dello stesso sesso, come pure quello della genitorialità di un bambino adottivo"

BONUS EDILIZI: MOLTE OPPORTUNITA' E TANTE CRITICITA'.Al corso organizzato dall'Andip sono state esaminate e discusse le ...
22/11/2022

BONUS EDILIZI: MOLTE OPPORTUNITA' E TANTE CRITICITA'.
Al corso organizzato dall'Andip sono state esaminate e discusse le varie problematiche di cui spesso, purtroppo, i committenti non sono affatto consapevoli ma che possono comportare seri problemi

27/10/2022

Indirizzo

Jesi
60035

Orario di apertura

Lunedì 09:30 - 12:30
15:30 - 18:30
Martedì 09:30 - 12:30
15:30 - 18:30
Mercoledì 09:30 - 12:30
15:30 - 18:30
Giovedì 09:30 - 12:30
15:30 - 18:30
Venerdì 09:30 - 12:30
15:30 - 18:30

Telefono

+390731215135

Sito Web

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Studio Legale Avv. Alessandra Antonelli pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Studio Legale Avv. Alessandra Antonelli:

Condividi