15/11/2025
REATO DI VIOLENZA SESSUALE : cosa cambia?
La commissione Giustizia della Camera ha approvato un emendamento bipartisan approvato all'unanimità per la 𝐦𝐨𝐝𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐫𝐭. 𝟔𝟎𝟗-𝐛𝐢𝐬 𝐜.𝐩., introducendo per la prima volta in modo esplicito il 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐧𝐬𝐨 come elemento costitutivo del reato di 𝐯𝐢𝐨𝐥𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐬𝐞𝐬𝐬𝐮𝐚𝐥𝐞.
L’Italia si allinea così alla Convenzione di Istanbul e agli standard già adottati in diversi Paesi europei.
𝐈𝐥 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐢𝐨: 𝐬𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐜’𝐞̀ 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐧𝐬𝐨, 𝐞̀ 𝐯𝐢𝐨𝐥𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐬𝐞𝐬𝐬𝐮𝐚𝐥𝐞.
🔹 𝐂𝐨𝐬𝐚 𝐜𝐚𝐦𝐛𝐢𝐚
Prima della riforma la violenza sessuale richiedeva la prova di violenza, minaccia, inganno o abuso di autorità.
Ora, invece:
• non è più necessario dimostrare la costrizione;
• ora sarà 𝐬𝐮𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐥’𝐚𝐬𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐢 𝐮𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐧𝐬𝐨 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐨, 𝐞𝐬𝐩𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐨 𝐞 𝐚𝐭𝐭𝐮𝐚𝐥𝐞.
Il 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐧𝐬𝐨 deve:
• essere espresso chiaramente;
• essere volontario e non condizionato;
• essere presente nel momento dell’atto;
• poter essere revocato in qualsiasi momento.
Un “sì” iniziale non copre l’intero rapporto: se viene revocato, proseguire equivale a commettere violenza sessuale.
🔹 Il nuovo testo dell’art. 609-bis c.p.
È punito con la 𝐫𝐞𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐚 𝟔 𝐚 𝟏𝟐 𝐚𝐧𝐧𝐢 chi:
• compie atti sessuali senza consenso libero e attuale;
• o mediante violenza, minaccia o abuso di autorità;
• o approfittando dell’inferiorità fisica/psichica della vittima;
• o tramite inganno o sostituzione di persona.
Resta la possibilità della riduzione di pena nei casi di minore gravità.
Fonte: https://www.open.online/2025/11/12/violenza-sessuale-reato-consenso-libero-attuale-emendamento-pd-fdi/
Maggioranza e opposizioni hanno approvato l’emendamento in Commissione giustizia alla Camera. Lunedì il voto in aula