Studio Legale Commerciale & Tributario Avvocato Michele Casali

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Studio Legale Commerciale & Tributario Avvocato Michele Casali Lo Studio Legale Casali opera nei settori del diritto rivolgendo attività di assistenza e consulenza legale ad aziende enti pubblici e privati.

Lo Studio Legale Avv. Michele Casali svolge attività giudiziale e di consulenza stragiudiziale in campo societario, commerciale, amministrativo, urbanistico, tributario, fallimentare, assicurativo, bancario, contrattuale, lavoristico, proprietà intellettuale, famiglia, minorile, penale, societario, assistenza per la stipula in studio di atti notarili di ogni tipo, costituzioni di società, iscrizio

ni e trascrizioni nei pubblici registri immobiliari. Ci rivolgiamo a imprese, privati ed enti pubblici. Per maggiori informazioni potete contattarci. L'Avvocato Michele Casali riceve a Jesi, Ancona, Roma, Londra e su appuntamento in tutta Italia.

22/03/2023
01/11/2018

Può essere riproposta in via tardiva la domanda di ammissione al passivo che in sede di verifica delle domande tempestive sia stata oggetto di rinuncia prima della pronuncia di una decisione nel merito�. In tal senso Cass. 27/04/2016, n. 8264, che ha confermato Trib, Santa Maria Capua Vetere, 23/01/2014, secondo il quale �la domanda di ammissione allo stato passivo spiegata in via tardiva è da considerarsi ammissibile anche nel caso in cui chi l�abbia proposta sia lo stesso creditore che aveva agito tempestivamente e che aveva poi rinunciato prima del deposito del decreto di esecutività dello stato passivo stesso�.

30/03/2016

Le nuove regole per essere abilitati ad esercitare il patrocinio dinanzi alle magistrature superiori saranno applicate a partire dal 2 febbraio 2017.

E’ stato infatti approvato l’emendamento al decreto Milleproroghe che ha prorogato di un anno la scadenza (originariamente fissata al 2 febbraio 2016) all’applicazione delle vecchie regole, che prevedono l’automatica acquisizione del titolo di cassazionista dopo la maturazione di 12 anni di esercizio della professione. La proroga diventerà chiaramente effettiva all’esito dell’approvazione definitiva da parte del Senato.

Chi dunque abbia maturato i requisiti di anzianità a partire dal 2 febbraio 2013 sino al 2 febbraio 2017, come chiarito anche da recente parere del CNF, potrà presentare direttamente domanda di iscrizione all’albo speciale dei patrocinatori davanti alle giurisdizioni superiori senza necessità di sostenere nessun corso o esame.

Si ricorda comunque che, come già ampiamente spiegato in un nostro precedente articolo (Leggi “Avvocato Cassazionista: Tutte le novità sull’iscrizione all’albo speciale per patrocinio magistrature superiori”), proprio a partire dal 2 febbraio 2017, per l’acquisizione del titolo, secondo quanto disposto dall’art. 22 della legge professionale forense, sarà necessario:

Il   annulla definitivamente il   di   pubblicato sul sito internet anziché in  . Il   della   del concorso deve essere ...
25/02/2016

Il annulla definitivamente il di pubblicato sul sito internet anziché in . Il della del concorso deve essere anch'esso annullato.
A breve scoprirete sul nostro sito tutti i dettagli della vicenda giudiziaria........

  se dal periodo di   non viene escluso il   di assentarsi dal lavoro ai sensi della  .Così ha deciso la Corte di Cassaz...
18/02/2016

se dal periodo di non viene escluso il di assentarsi dal lavoro ai sensi della .
Così ha deciso la Corte di Cassazione con sentenza n. 3065 del 17/2/2016 con la quale è stato stabilito che è illegittimo il licenziamento del dipendente che non ha superato il periodo di comporto in quanto il datore di lavoro non ha considerato che una giornata di assenza era legata ai permessi della legge 104/92, in forza della quale il dipendente può assistere una persona con handicap in situazione di gravità, usufruendo di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.

Archivio: Notizie - Il Quotidiano del Diritto

L'  divorzile è   in caso di formazione di una nuova  . In questo articolo potete leggere e scoprire tutti i dettagli.
17/02/2016

L' divorzile è in caso di formazione di una nuova . In questo articolo potete leggere e scoprire tutti i dettagli.

La Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui l'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, anche se di fatto, comporta un taglio netto con la precedente convivenza matrimoniale, quanto al modello e tenore di vita e causa in maniera definitiva la non riconoscib…

Nuove linee guida sulla procreazione assistita che d’ora in poi sarà a carico del servizio sanitario: questa è solo una ...
23/11/2015

Nuove linee guida sulla procreazione assistita che d’ora in poi sarà a carico del servizio sanitario: questa è solo una delle nuove regole che potete leggere nel nostro articolo.

Varate le nuove linee guida sulla procreazione assistita che d’ora in poi sarà a carico del servizio sanitario. No alla scelta del colore degli occhi o dei capelli del nascituro, sì alla doppia donazione...

18/11/2015

Sentenza n. 40699 ud. 09/09/2015 – deposito del 09/10/2015 La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, in ordine alla configurabilità del delitto di cui all’art. 270 quater cod. pen., ha affermato che: –...

02/07/2015

In Gazzetta Ufficiale le nuove norme in materia fallimentare, civile e processuale civile

Ecco come cambia il processo esecutivo. Tutte le novità introdotte dal decreto legge n. 83/2015 in vigore dal 27 giugno.

Il nuovo decreto legge approvato il 23 giugno scorso dal Consiglio dei Ministri interviene, con rilevanti modifiche, anche sul processo esecutivo.

Misure per l’accesso al credito, cambiamento delle procedure concorsuali, nuovi limiti al pignoramento di stipendi e pensioni, istituzione dell’elenco dei custodi giudiziari: sono solo alcune delle novità che il Governo ha deciso di apportare alla procedura espropriativa con l’obiettivo di accorciare i tempi per il recupero dei crediti e snellire le procedure.

Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147/2015 e sotto diversi profili è già operativo dal 27 giugno scorso, mentre per altre norme bisognerà aspettare l’entrata in vigore della legge di conversione e, dunque, attendere l’esame del Parlamento.

Ecco nel dettaglio le novità:
1) Esecuzione forzata beni indisponibili o alienati a titolo gratuito
Viene introdotto il nuovo art. 2929-bis al Codice Civile, il quale ammette l’esecuzione forzata per i beni immobili o mobili registrati dal debitore anche se sottoposti a vincolo di indisponibilità (o di alienazioni a titolo gratuito), senza la preventiva sentenza dichiarativa di inefficacia del vincolo o del trasferimento, laddove questo sia sopravvenuto successivamente al sorgere del credito e se il pignoramento è stato trascritto entro un anno dalla data in cui l’atto stesso è stato riprodotto. La possibilità è concessa anche ai creditori anteriori se, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, intervengono nell’esecuzione promossa da altri.
2) Cambia il precetto
Attraverso la modifica del comma 2 dell’art. 480 C.P.C. si arricchisce il contenuto dell’atto di precetto a vantaggio del debitore (che viene avvertito delle alternative all’esecuzione). Da oggi il nuovo atto di precetto deve altresì contenere l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.
3) Portale delle vendite pubbliche
Le aste riguardanti beni immobili o mobili registrati si effettueranno online sul portale unico delle vendite pubbliche e la pubblicità sarà obbligatoria, a pena di estinzione della procedura. Il portale sarà gestito direttamente dal Ministero della Giustizia ed è previsto un contributo obbligatorio di 100 euro per ogni “lotto” di vendita. La delega al professionista (che dovrà curare la pubblicità) diventa obbligatoria e nasce l’albo dei custodi giudiziari: un elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei mobili pignorati che dovrà essere istituito (con modalità informatiche) presso ogni tribunale (ex nuovo art. 169-sexies disp. att. C.P.C.), contenendo anche la documentazione comprovante le competenze maturate dal singolo professionista, relativamente a specifiche categorie di beni.
4) Procedura di conversione del pignoramento a rate
Il debitore potrà accedere alla cosiddetta conversione del pignoramento (ossia chiedere la sostituzione delle cose e/o crediti pignorati con una somma di denaro) anche attraverso un meccanismo a rate. In altre parole, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o mobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di trentasei mesi la somma maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi il giudice provvede al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore.
5) Perdita di efficacia del pignoramento
Altra rilevante novità della riforma è il dimezzamento dei termini per la perdita di efficacia del pignoramento. Modificando l’art. 497, primo comma, C.P.C., infatti, il decreto prevede, a decorrere dalla sua entrata in vigore, che la vendita o l’assegnazione dei beni pignorati vada richiesta entro 45 giorni (in luogo degli attuali 90), a pena di inefficacia.
6) Nuova procedura del pignoramento mobiliare
Cambiano anche le modalità di vendita dei beni pignorati. Il termine per il deposito dell’istanza scende da 120 a 60 giorni. Sarà il giudice a fissare altresì il numero complessivo degli esperimenti di vendita, in numero non inferiore a tre, oltre ai “criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria”. Il valore dell’immobile pignorato, secondo il nuovo art. 568 C.P.C. sarà determinato sempre dal giudice avuto riguardo “al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall’esperto nominato ai sensi dell’articolo 569, primo comma”. Il calcolo dell’esperto dovrà essere effettuato sulla base della superficie dell’immobile (del valore per metro quadro e di quello commerciale), esponendo analiticamente adeguamenti e correzioni della stima, ivi compresa l’eventuale riduzione del valore di mercato (per mancanza della garanzia per vizi, per vincoli o oneri giuridici non eliminabili, per spese condominiali insolute, ecc.).
7) Ricerca telematica dei beni da pignorare
La ricerca dei beni da pignorare, introdotta dal d.l. n. 132/2014 (cfr. art. 492-bis C.P.C.) e ancora inapplicabile mancando il decreto ministeriale attuativo, viene già ritoccata dall’attuale decreto. D’ora in poi il creditore potrà chiedere l’accesso diretto rivolgendosi autonomamente ai gestori delle banche dati, anche in attesa dell’adozione di un decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia che attesta la piena funzionalità delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l’accesso alle medesime banche dati. Tale disposizione prevista dall’aggiunta all’art. 155-quinquies delle disposizioni attuative del Codice di Procedura Civile perderà efficacia se il decreto predetto non verrà adottato entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge di riforma.
8) Limiti al pignoramento di stipendi e pensioni
Cambia la storica norma che fissa la misura massima del pignoramento di pensioni e stipendi (limite, come noto, bloccato nella misura del quinto). A tale norma del Codice di Procedura Civile vengono aggiunte le seguenti specificazioni:
- riguardo al pignoramento delle pensioni esse non potranno essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti di legge (un quinto);
- riguardo al pignoramento di stipendi: le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; mentre quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dalla legge (un quinto). Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L’inefficacia è rilevata dal giudice anche d’ufficio.

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