Avvocato Bracci Cristina

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Lo so da da sempre ma serve creare nuovi motivi di emergenza.
11/01/2023

Lo so da da sempre ma serve creare nuovi motivi di emergenza.

La verità scientifica sull’evoluzione del clima terrestre, quella che emerge dallo studio delle carote di ghiaccio e dei sedimenti marini, è

Si può ridere o fa brutto?
12/09/2022

Si può ridere o fa brutto?

Un bus chiamato débâcle, simbolo perfetto della campagna elettorale del Partito democratico. Intendiamoci, non è che noi si vada in giro a cercarle, le perle di tristezza offerte dai dem. È Enrico Letta che continua a offrircele ogni giorno con insistenza, così tanta da sfiorare lo stalking. L....

Fortuna che si erano definiti i migliori.
08/09/2022

Fortuna che si erano definiti i migliori.

Nella "House of the Dragon" romana iniziano a rotolare le prime teste. Quella di Francesco Caio, inopinatamente messo in Saipem dal "Cencellino" Giavazzi,

23/06/2021

Con sentenza n. 295/2021 pubblicata in data 6 aprile 2021 e passata in giudicato, la Corte di Appello di Bologna - sezione lavoro - riformando la pronuncia del giudice di primo grado, ha ribadito i seguenti principi in materia di licenziamento discriminatorio e licenziamento per giustificato motivo oggettivo: - Per quanto attiene il primo aspetto ha statuito che la natura discriminatoria del licenziamento non la si può ricavare dal solo fatto che il lavoratore licenziato sia portatore di un fattore di protezione (in quanto di diversa nazionalità o etnia, di diversa religione o lingua, portatore di handicap ecc.) ma è necessario che venga fornita la prova (il cui onere incombe sul lavoratore anche in termini di specifica allegazione) della sussistenza di un nesso causale tra il provvedimento espulsivo e lo specifico fattore di protezione;
Per quanto attiene il secondo profilo ha confermato l'orientamento secondo il quale, nelle piccole realtà aziendali, l'imprenditore non è strettamente vincolato (nella scelta del lavoratore da estromettere) ai criteri previsti dalla normativa che regolamenta il licenziamento collettivo (in primis anzianità di servizio e carichi famigliari) ma può orientare la propria scelta tenendo conto di altri diversi profili (come il minor costo del lavoro se la riduzione di personale è dovuta, per esempio, alle difficoltà economiche dell'azienda) purché effettivi e non pretestuosi.

23/06/2021

Con sentenza n. 134/2021 pubblicata in data odierna (22 giugno 2021) il Tribunale di Rimini - sezione lavoro - ha confermato l'orientamento della Suprema corte di cassazione in materia di indebito assistenziale statuendo che, qualora non sia dimostrato il dolo del beneficiario, l'INPS non può chiedere allo stesso la restituzione delle somme (di natura assistenziale) che gli abbia indebitamente versato ingenerando nel medesimo un legittimo affidamento.

26/11/2020

QUANDO SI GUIDA UNA MACCHINA CON TARGA ESTERA
Poiché il divieto di guidare autovetture con targa estera sta creando non pochi problemi a chi viva a metà strada tra l'Italia e San Marino (ovvero a molti cari amici che si trovano in questa situazione) segnalo una interessante ordinanza emessa dal Tribunale di Roma in data 20 agosto 2020 nel contesto della procedura Rubricata all'RG. 39850/2020.
Con detta ordinanza, infatti, il predetto Tribunale ha dichiarato che l'art. 93 comma I bis del Codice della Strada, per come modificato dal "decreto sicurezza" - D.L.113/2018 - e secondo il quale sarebbe vietato a chi abbia preso residenza in Italia da oltre 60 giorni, circolare con una autovettura avente targa estera", è del tutto irragionevole allorché non sia provato l'intento elusivo e/o fraudolento che con la norma de quo il legislatore voleva evitare.
E' chiaro che trattasi di una pronuncia al momento isolata ma che apre la strada anche ad una eventuale dichiarazione di incostituzionalità della norma stessa laddove segnala che nella sua rigida applicazione detta disposizione (in contrasto con importanti precetti Costituzionali) finisce per sottoporre a trattamento diverso condotte sostanzialmente analoghe (se il conducente sanzionato fosse stato sempre un cittadino straniero la norma non sarebbe stata applicata ed applicabile) e per sanzionare diritti del tutto legittimi come quello della libera circolazione ".

18/01/2018

Patto di conglobamento: cos'è e quando è illegiittimo
Il patto di conglobamento è quell'accordo che può intercorrere tra datore di lavoro e prestatore, in forza del quale la retribuzione di quest'ultimo verrà determinata sommando mensilmente alla retribuzione ordinaria anche il rateo di tredicesima e quattordicesima mensilità (quando previsto dal ccnl di settore).
Oltre a tredicesima e quattordicesima il patto è legittimo anche se investe il lavoro straordinario che viene in questo modo "forfettizzato" ma NON PUO' MAI RICADERE SUL Trattamento di Fine Rapporto - TFR.
Perché detta pattuizione sia legittima, considerato il fatto che trattasi di accordo che va in deroga ai criteri di liquidazione della retribuzione previsti anche dai contratti collettivi, è necessario siano rispettati alcuni criteri di garanzia per il prestaore di lavoro, ovvero:
- che il patto sia redatto per iscritto (presupposto che si ritiene rispettato sia che il "conglobamento della retribuzione" venga pattuito al momento dell'assunzione attraverso il contratto, che quando sia contenuto in un accordo successivo alla data di assunzione);
- che siano specificatamente individuate le voci retributive che detto patto va ad investire onde consentire al prestore di lavoro e/o eventualmente all'Autorità giudiziaria, di effettuare uno specifico controllo sulla congruità della retribuzione corrisposta.
Qualora il "Patto di conglobamento" non sia stato redatto per iscritto o in modo tale da non consentire un adeguato controllo ovvero sia stato stipulato includendo anche il TFR, potrà essere dichiarato integralmente nullo (nei primi due casi) o parzialmente nullo (nel caso in cui pur nella regolarità della redazione abbia investito anche il TFR) con conseguente diritto del lavoratore di vedersi nuovamente corrispondere le voci retributive illegittimamente "conglobate".
La giurisprudenza che (anche) di recente si è occupata del problema sostiene, in linea di massima e semplificata, quanto segue:..allorché nel contratto di lavoro nulla sia previsto in ordine alla liquidazione cumulativa di più voci retributive ovvero dette voci non siano specificatamente determinate, il pagamento comunque effettuato da parte datoriale su base mensile delle voci stipendiali “non conglobate” o non "specificatante individuate" non finisce con l’andare a saldare le voci retributive de quo ma solo a maggiorare la retribuzione ordinaria (come se si trattasse di un trattamento di maggior favore) rimanendo in capo al datore l’obbligo di versare nuovamente i relativi importi unitamente a quello di corrispondere le differenze che derivano dall’incremento della paga oraria su spettanze come, per esempio, le ferie non godute ed il TFR...... ...il patto di conglobamento non può investire il TFR in quanto il diritto alla liquidazione di detta voce retributiva matura alla data di cessazione del rapporto e la sua funzione è proprio quella di fornire un supporto al prestatore al termine dell'attività lavorativa.....
Quindi sì al patto di conglobamento ma nel rispetto dei succitati criteri di garanzia.....

15/10/2015

MINISTERO DEL LAVORO
Circolare Prot. n. 37/001516860 - SANZIONI
Con circolare n. 7/0016860 il Ministero del Lavoro, non più tardi del 12 ottobre 2015, ha reso noto che con art. 22 del D.Lgs n.151/2015 (in attuazione della delega di cui all'art. 1 comma 6 lett.f della L.183/2014) sono state apportate importanti modifiche al regime delle sanzioni previste per alcune fattispecie di illeciti, nello specifico, illeciti connessi al lavoro nero.
Così, in particolare:
E' stata eliminata la previsione di un trattamento sanzionatorio più favorevole nel caso in cui, al momento dell'ispezione, il lavoratore non lavori in nero ma risulti semplicemente regolarizzato in ritardo (facendo un salto indietro nel tempo il legislatore è tornato a considerare parimenti grave il comportamento del datore di lavoro che abbia semplicemente ritardato l'assunzione con quello del datore di lavoro che stia impiegando lavoratori in nero!!).
La sanzione è stata quindi graduata per fasce:
a) da € 1.500,00 ad € 9.000 per ciascun lavoratore irregolare impiegato fino a giorni 30;
b) da € 3.000 ad € 18.000,00 per ciascun lavoratore impiegato in modo irregolare per giorni da 30 a 60;
c) da € 6.000,00 ad € 36.000,00 per ciascun lavoratore impiegato in modo irregolare per un periodo superiore a 60 giorni.
(si fa presente che nell'applicazione concreta della sanzione la stessa non viene mai richiesta nel minimo ma quantomeno nella misura pari al doppio del minimo per cui le sanzioni minime si elevano rispettivamente a 3.000,00-6.000.00 e 12.000,00).
A questi importi va poi aggiunta una maggiorazione del 20% nel caso in cui i lavoratori impiegati siano stranieri e senza permesso di soggiorno.
Oltre a ciò, il lavoratore trovato intento a lavorare senza regolarizzazione andrà assunto obbligatoriamente (mentre quello regolarizzato in ritardo avrà diritto solo alla retrodatazione dell'assunzione) per almeno 3 mesi, con contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche part-time a non meno del 50%) o con contratto a termine dell'indicata durata minima.
Con la nuova normativa risultano inoltre aumentate:
1) la sanzione che è necessario pagare per ottenere la riapertura dell'attività (la chiusura segue al fatto che vengano trovati lavoratori in nero per un numero pari o superiore al 20% complessivo dei dipendenti), somma che viene portata ad € 2.000 ,00 con possibilità di versare il 25% subito e la restante parte nei successivi 6 mesi con un tasso del 5%!
2) la sanzione afferente l'errata/infedele trascrizione dei dati nel Libro Unico del lavoro (sostitutivo del vecchio Libro matricola) che da oggi varia da € 150 ad € 1.500 per ciascun lavoratore;
3) la sanzione afferente la mancata o RITARDATA consegna del prospetto paga o l'errata trascrizione dello stesso che da oggi varia da € 600,00 ad€ 3.600,00 se riguarda fino a 5 lavoratori per un periodo superiore ad un mese e da 1.200 ad € 7.200,00 se la violazione riguarda più di 10 lavoratori e per un periodo superiore a 12 mesi;
4) sanzione connessa alla mancata corresponsione degli assegni familiari che da oggi varia da € 1.500,00 ad € 9.000 se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori per un periodo superiore a sei mesi e da € 3.000,00 ad € 15.000,00 se la violazione riguarda più di 10 lavoratori ovvero un periodo superiore a 6 mesi.

Che dire.......
visto che questo genere di disposizioni non affligge nè le grosse aziende che vantano organizzazione e mezzi economici sufficienti a non incappare in dette violazioni (talvolta peraltro niente affatto volontarie come nel caso dell'assunzione fatta lo stesso giorno dell'immissione in servizio o addirittura per ragioni di forza maggiore ecc.) nè le attività gestite in modo volutamente delinquenziale....................la domanda è questa: sopravviveranno questa volta le piccole, piccolissime imprese?

15/10/2015

RITO FORNERO - Un'altra riforma fallimentare................
Avrete sentito parlare del Rito Fornero in materia di licenziamento di dipendenti assunti in aziende con più di 15 dipendenti?
Orbene, si tratta di un rito sommario che il Ministro in questione ha introdotto con la legge 92/2012 al fine di rendere ancor più celere (rispetto a quella già prevista dal Cod. di Procedura per le cause di lavoro) la procedura di accertamento della legittimità o meno del provvedimento espulsivo del lavoratore.
In TEORIA il processo dovrebbe esaurirsi in tempi pressoché dimezzati rispetto ad un normale processo del lavoro poi in pratica ciò non solo non accade ma si rischia, stante l'introduzione di una fase sommaria aggiuntiva rispetto ai tre gradi classici di giudizio, che lo stesso duri di più.
Si perché, al di là del fatto che dall'introduzione della nuova normativa Giudici e Cancellieri cerchino di accelerare il tutto fissando a breve distanza di tempo le singole udienze, rimane un problema fondamentale da risolvere ovvero: MANCANO I GIUDICI (questo il motivo per cui il legislatore non si azzarda ad imporre il rispetto delle brevi tempistiche attribuendo alle stesse carattere perentorio!!!).
In sostanza, se introdotto un ricorso con rito Fornero il Giudice si trasferisce in altro foro lasciando momentaneamente libera "la cattedra" ovvero si trova eccessivamente oberato nel ruolo, la cosa migliore che può capitare è che i rinvii di udienza o "le riserve di ordinanza" (periodi che il Giudice si prende per esprimere una posizione) abbiano tempi biblici, la cosa peggiore è che il Ruolo del Giudice venga congelato "sine die" in attesa che qualcun'altro prenda il suo posto e, con grande fatica e altrettanti ritardi, smaltisca l'arretrato fermo da anni.
E' quello che sta accadendo in molte Corti di merito dove i cittadini, in attesa di conoscere se potranno avere quantomeno un risarcimento (ricorso, infatti, che con la riforma Fornero la reintegra nel posto di lavoro è stata limitata a pochissime ipotesi) per aver perso il posto di lavoro devono attendere anni......
Quanto sopra per dire che qualunque progetto di riforma della Giustizia, per quanto ambizioso, non potrà mai portare questo paese ad essere un paese civile con ciò intendendosi un paese che fa giustizia davvero se non si parte dal fatto che nella giustizia col la lettera maiuscola bisogna investire risorse economiche ......bisogna investire in risorse umane e bisogna investire in qualità altrimenti ciò che resta è ciò che abbiamo ormai da troppi anni ..............CHIACCHERE E PROPAGANDA.........

07/10/2015

CASSAZIONE ancora una pronuncia a favore dell'INPS

In data 8 settembre 2015 la Suprema Corte, sulla scia di una giurisprudenza di merito che si sta da tempo affermando, con sentenza n. 17769/15 ha affermato per la prima volta che la Notifica dell'avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate – ha efficacia interruttiva del termine di prescrizione (quinquennale) per il recupero dei contributi
(art. 3, commi 9 e 10 l. n. 335/1995) –

Questa la massima "..... nel caso di omesso versamento di contribuzione previdenziale accertato dall'Agenzia delle Entrate a seguito della verifica del reddito d'impresa dichiarato dal contribuente, la notifica dell'avviso di accertamento disposta
dall'Agenzia delle Entrate ha efficacia interruttiva anche per la richiesta di adempimento del corrispondente obbligo contributivo emerso a seguito dell'accertamento del reddito d'impresa effettuato dall'Agenzia delle Entrate
¶ Cass. sez. Lav., 8 settembre 2015, n. 17769

D'ora innanzi, pertanto, sarà sufficiente un intervento dell'Agenzia delle Entrate per consentire anche all'INPS di procedere al recupero contributivo connesso al maggior reddito d'impresa accertato.

Rimane il fatto che il contribuente può e deve (normalmente se ne ottiene un beneficio quantomeno in termini riduttivi) proporre ricorso alla Commissione Tributaria impedendo così all'INPS di emettere gli avvisi di addebito la cui emissione, in pendenza di azione di accertamento, sono illegittimi e art. 24 Dlgs 46/19.

14/05/2015

OBBLIGO CONTRIBUTIVO PER I COLLABORATORI FAMILIARI
Con sentenza n.135/2015 del 7 maggio 2015 il Tribunale di Rimini ha dichiarato infondato ed illegittimo il verbale di accertamento con cui gli Ispettori dell'INPS, a luglio del 2012, avevano contestato al Sig. F.M. di aver omesso di versare(a far data dal 2007) i contributi IVS dovuti per la collaborazione asseritamente prestata in suo favore dai genitori V.A. e F.A.
La sentenza de quo, per quanto positiva per il ricorrente, motiva purtroppo l'indicata risooluzione facendo esclusivo richiamo alle risultanze della prova per testi ed al fatto che il ricorrente sia risucito, attraverso la stessa, a dimostrare che i genitori non avevano affatto lavorato presso la sua attività nei cinque anni antecedenti l'ispezione.
Molto più significativo (almeno giuridicamente parlando) sarebbe stato l'esito del procedimento giudiziario se il Tribunale adito avesse motivato la sentenza facendo richiamo (così come invitato a fare in atti) alla CIRCOLARE INTERPRETATIVA del MINISTERO DEL LAVORO del 10 giugno 2013 N. 0010478 con la quale, il Ministero appunto, nel rivolgersi agli Ispettori delle direzioni Territoriali ha sancito i seguenti principi in materia di contribuzione dei Collaboratori Familiari:
- CHE TRANNE CHE PER L'IMPRESA FAMILIARE (costituita con atto pubblico ex art. 230 bis c.c.) per tutte le altre imprese, SIANO ESSE AGRICOLE, ARTIGIANE E COMMERCIALI, E' RICONOSCIUTO IL CARATTERE DI OCCASIONALITA' DELLA PRESTAZIONE RESA DAL COLLABORATORE FAMILIARE (se a titolo gratuito) SE IL COLLABORATORE E' PENSIONATO, E' LAVORATORE A TEMPO PIENO PRESSO ALTRA AZIENDA ed in tutti gli altri casi SE LA DURATA DELLA PRESTAZIONE RESA DAL COLLABORATORE NON SUPERA I 90 GIORNI OVVERO LE 720 ORE ANNUE;
- CHE I CRITERI QUANTITATIVI (sopra) INDICATI SONO TRA LORO ALTERNATIVI;
- CHE L'ONERE DELLA PROVA CIRCA LA SUSSISTENZA DI UN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE FAMIGLIARE ASSOGETTABILE A CONTRIBUZIONE EX LEGE 662/96 INCOMBE SUGLI ISPETTORI DEL LAVORO.
Ciò a dire, in sostanza, che chi si avvale della collaborazione gratuita di un familiare non è tenuto a versare i contributi all'INPS per l'apporto fornito dallo stesso qualora si tratti di pesone pensionate o impegnate stabilmente in altra attività lavorativa ovvero se siaano rispettati i parametri quantitativi e qualitativi sopra indicati ed anche che gli ispettori non sarebbero (il condizionale è d'obbligo) legittimati ad emettere verbali ispettivi da cui derivi l'obbligo di versamento dei contributi per i collaboratori se detti verbali non sono supportati dalla prova che l'apporto del collaboratore riveste i caratteri dell'abitualità e prevelanza ovvero supera i parametri citati.

Indirizzo

Via Flaminia 134/N
Itala
47924

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 16:00
Mercoledì 09:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 15:00

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