09/05/2026
“PERSONA INFORMATA SUI FATTI” o “INDAGATO DI FATTO”?
Penso che questo tema scotti davvero molto in questi giorni.
Chi è convocato in Caserma quale “Persona Informata su Fatti” ha l'obbligo di rispondere e non ha diritto all'avvocato.
Se nel corso dell'esame emergono indizi di reità a carico del testimone l'esame va interrotto ex art. 63 del codice di procedura penale.
Questo però vale anche quando gli indizi o i sospetti di reità preesistono all'esame sicchè il codice stabilisce che anche in questo caso, per evitare che vengano aggirate le garanzie difensive, le dichiarazioni rese sono del tutto inutilizzabili.
Ma questa sanzione delle operazioni degli inquirenti non impedirà di orientare le indagini in un certo verso e di creare materiale processuale in pregiudizio dell'indagato.
E' sempre opportuno, prima di recarsi in Caserma, scambiare qualche parola con l'Avvocato Penalista per meglio conoscere i propri diritti.
Ciascuno di noi ha diritto a non autoaccusarsi e a non essere obbligato a creare prove a proprio carico.
Avv. Domenico Di Paolo – Isernia (IS)
avvdipaolo.altervista.org