14/02/2024
Nei giorni scorsi sono state pubblicate alcune notizie relative a delle sentenze sui riconoscimenti alla nascita compiuti dalle madri non gestanti.
Il caso che ha suscitato più scalpore è stato quello sottoposto alla Corte d’Appello di Milano: due donne, unite civilmente nel gennaio 2023, erano divenute madri, in Italia, dopo essersi sottoposte a tecniche di riproduzione medicalmente assistita in Spagna; nello specifico tramite il metodo ROPA (o “maternità condivisa”) con il quale l’ovulo di una delle due donne viene fecondato con lo spermatozoo di un donatore anonimo e impiantato nel ventre dell’altra.
Al momento della nascita del figlio, l’ufficiale di Stato civile di Milano formava l’atto di nascita indicando la sola gestante quale madre. Pochi giorni dopo, la madre non partoriente, genitrice biologica, effettuava il riconoscimento del figlio che acquisiva, dunque, lo stato di figlio di entrambe. Il Procuratore della Repubblica, avutane notizia, ricorreva al Tribunale di Milano chiedendo l’annullamento dell’annotazione del riconoscimento, sostenendone la contrarietà all’ordinamento italiano. Nel procedimento si costituivano le madri, con l’assistenza degli avvocati di Rete Lenford, che chiedevano il rigetto del ricorso.
Il procedimento di primo grado veniva definito con un decreto che accoglieva le richieste delle mamme, ma veniva impugnato dal Procuratore della Repubblica avanti la Corte d’Appello di Milano. Le madri si costituivano anche in appello e insistevano per il rigetto dell’impugnazione. La Corte d’Appello, invece, accoglieva il ricorso della Procura e ordinava la cancellazione del riconoscimento effettuato dalla madre non partoriente privando, di fatto, il bambino di una genitrice.
In estrema sintesi e semplificando, secondo la Corte d’Appello deve essere condivisa l’interpretazione restrittiva data alle norme e fatta propria dalla Corte di Cassazione secondo cui gli art. 8 e 9 della Legge n. 40/2004, che impongono a chiunque si sottoponga a tecniche di riproduzione medicalmente assistita di riconoscere il nato, non sarebbe applicabile alle coppie omosessuali, dato che l’art. 5 della stessa Legge prevede che “possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi con esclusione, quindi, di quelle same s*x”.
Sempre secondo la Corte d’appello, poi, non vi sarebbe nessuna lesione dei diritti del bambino, dato che il legame tra la madre non partoriente e il figlio può essere conseguito con l’adozione in casi particolari. Secondo la Corte d’Appello, inoltre, è “necessario un intervento del Legislatore, unico soggetto nel quadro ordinamentale capace di esprimere un approccio organico ai temi trattati armonizzando il complesso intreccio dei diritti implicati nella vicenda genetica umana”, sottolineando la necessità di garantire piena tutela ai diritti fondamentali del nascituro, ciò anche per tutelare il minore nell’ipotesi di “sopraggiunta fine della relazione affettiva tra i partner” e “allo scopo di prevenire tardivi ripensamenti del genitore non biologico”.
Sul punto vale la pena ricordare che la Corte Costituzionale aveva già inviato un analogo monito al Legislatore ben tre anni fa con la sentenza n. 32/2021, riservandosi il potere di intervenire qualora l’inerzia si fosse protratta. Ebbene, è evidente che l’inerzia del Legislatore si protrae ancora, dato che nessun disegno di legge attualmente è in fase neppure di discussione. La Corte d’Appello avrebbe, quindi, potuto sollevare nuovamente la questione di legittimità costituzionale, così come abbiamo chiesto nei giudizi innanzi al Tribunale di Padova con la nostra campagna .
Inoltre, altrettanto evidente è il contrasto giurisprudenziale che persiste nonostante il granitico orientamento della Corte di cassazione. Nel frattempo, infatti, i Tribunali di Milano e di Lodi, le Corti d’Appello di Firenze e di Brescia hanno ribadito che l’interesse del minore deve essere al centro e i suoi diritti fondamentali, alla identità e ai rapporti familiari, devono prevalere e avere piena tutela, attuando già da ora le norme esistenti per il riconoscimento alla nascita senza alcuna distinzione derivante dall’orientamento sessuale dei genitori.
Le decisioni contrarie della Corte d’Appello e della recente giurisprudenza di legittimità, accolgono un’interpretazione del quadro normativo lesiva della dignità delle famiglie omogenitoriali e dei diritti dei bambini e delle bambine. Di fatto, infatti, le famiglie same s*x sono costrette a ricorrere al procedimento di adozione in casi particolari e, quindi, ad affrontare un procedimento lungo e farraginoso, che, tra l’altro, prevede un’inutile e superflua indagine sulla coppia affidata agli assistenti sociali e agli psicologi. La strada dell’adozione in casi particolare, oltre a lasciare, spesso per anni, i bambini privi di un genitore, impedisce alle coppie di beneficiare delle tutele concesse ai genitori eterosessuali, come per esempio i congedi di maternità e paternità. Inoltre, l’adozione in casi particolari potrebbe essere negata qualora il genitore riconosciuto non conceda il proprio assenso, come potrebbe accadere nell’ipotesi in cui sorga una lite all’interno della coppia.
Rete Lenford continuerà a restare al fianco delle famiglie omogenitoriali sino a quando l’uguaglianza non sarà raggiunta e le discriminazioni verso i bambini e le bambine non saranno cessate.
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