10/10/2013
ANCHE GLI IMMOBILI STORICO-ARTISTICI DEVONO ESSERE CERTIFICATI
L’obbligo di dotazione dell’attestato di certificazione energetica
ImageLa certificazione energetica degli edifici si applica anche agli immobili storico-artistici, ma gli standard energetici prescritti dal Dlgs n. 192/05, in caso di ristrutturazione, non possono essere conseguiti se implicano un'alterazione inaccettabile dei caratteri storici o artistici degli immobili.
Il Decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 sul rendimento energetico in edilizia non si applica agli immobili storico-artistici – se sottoposti ad interventi di riqualificazione - nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni di risparmio energetico in esso contenute implicherebbe “una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici”. In una nota, il Presidente di Confedilizia Corrado Sforza Fogliani chiarisce che ciò vale non solo per gli immobili qualificati come “beni culturali” dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, ma anche per le ville, i giardini e i parchi che, sebbene non tutelati dalle disposizioni sui beni culturali, si distinguono “per la loro non comune bellezza” e, ancora, per i "complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale” (comprese le zone di interesse archeologico).
Quando c'è alterazione
Questa “alterazione inaccettabile” si potrebbe certamente verificare in caso di esecuzione, su immobili oggetto di vincolo culturale o paesaggistico, di lavori edilizi o eventuali interventi sugli impianti finalizzati a migliorarne il rendimento energetico, ma evidentemente non nel caso dell'effettuazione di una semplice certificazione energetica in osservanza delle disposizioni contenute nel decreto sopra citato.
La certificazione è solo uno strumento informativo
La certificazione energetica, infatti, non determina di per se stesso alcuna “alterazione” dell'edificio, poiché non obbliga ad adeguarlo ad alcuna prescrizione di legge. Il certificato energetico è solo uno strumento di informazione, un documento redatto da un organismo terzo che attesta la prestazione energetica dell’edificio, vale a dire, come recita il Dlgs 192/05, “la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell’edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l’illuminazione”.
Certificato anche per gli immobili storico-artistici
Pertanto, l’obbligo di dotazione dell’attestato di certificazione energetica (e il correlativo obbligo di allegazione), ove richiesto, vale anche per gli immobili storico-artistici sopra citati, senza eccezioni. Il discorso cambia, invece, solo per l'attestato di "qualificazione" energetica, ove richiesto e a seconda degli specifici.
Fonte: www.confedilizia.it